• Non ci sono risultati.

La segnalazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

Il caso Uber diventa europeo

2. Gli orientamenti del giudice nazionale.

2.2 La segnalazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

Recentemente96 l’Autorità di regolazione dei trasporti ha inviato al Governo e al Parlamento un atto di segnalazione contenente proposte di modifica normativa della legge quadro 21/1992.

Assieme alla segnalazione sono stati prodotti due allegati in cui vengono proposte tutte le modifiche alla vigente legge, introducendo norme a favore delle nuove tecnologie informatiche.

La formulazione delle proposte è stata preceduta da una indagine dell’Autorità sul recente diffuso utilizzo di

96 Atto di segnalazione del 4 Giugno 2015 sull’autotrasporto pubblico non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità.

79 tecnologie informatiche applicate in modo innovativo alla mobilità delle persone: l’obiettivo è quello di promuovere la concorrenza e garantire adeguati livelli di qualità ed efficienza dei servizi di autotrasporto di persone non di linea.

La domanda di mobilità si orienta verso sistemi basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse, tipici della “sharing economy”.

Inoltre segnala la necessità di dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule del trasporto non di linea diverse dai servizi di taxi e ncc basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale (per esempio Uber).

Essa chiede l’introduzione di obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente, che alla qualità e alla sicurezza del servizio97.

Propone anche il mantenimento dell’attuale connotazione del taxi come sevizio di trasporto pubblico non di linea assicurando l’effettuazione della corsa a richiesta e

97 L’amministratore delegato di Uber, Benedetta Arese Lucini, ha commentato tale proposta con queste parole: “ Con questo atto l’Italia sta indicando la strada all’Europa, e stà abbracciando l’innovazione a beneficio di tutti i cittadini.”

80 la copertura del servizio nell’arco dell’intera giornata; la possibilità per i taxi di costituirsi come impresa e l’eliminazione dell’obbligo del titolare della autorizzazione ncc di fare rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio e l’affidamento alle Regioni, attualmente affidato ai Comuni, dell’individuazione dei bacini ottimali sovracomunali di gestione dei servizi di autotrasporto di persone non di linea.

Circa tale proposta si è anche pronunciato il presidente di Uritaxi Bittarelli,98 come d’altronde, UNICA Taxi sostenendo che il documento redatto dall’Autorità è una palese volontà di distruzione della legge 21/1992.

In conclusione, dalla lettura di tale atto, possiamo notare che l’intervento nel settore taxi è traumatizzante mentre è andata meglio al mondo delle applicazioni che sarebbero, finalmente, regolarizzate.

98 “Uritaxi ritiene che la strada da seguire per un intervento legislativo di revisione del settore del TPL non di linea, non è certo quella “dell’amnistia” proposta dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Come abbiamo sempre fatto in passato, anche in questa circostanza formuleremo la nostra proposta, sui cui contenuti siamo in grado sin d’ora di garantirne uno intangibile, irrinunciabile e non negoziabile: la difesa del lavoro rispetto alla tutela parassitaria delle speculazioni capitalistiche in atto nel settore, ai danni degli operatori che hanno investito i sacrifici di tutta la loro vita per il sostentamento delle loro famiglie e per assicurare professionalità nel servizio a favore dell’utenza”.

81

3. Uber e la possibile regolamentazione a livello

europeo.

Lo scorso Aprile, il Finacial Times ha reso noto, citando alcune fonti, che la Commissione Europea stà valutando la possibilità di regolare l’applicazione californiana a livello europeo piuttosto che a livello nazionale in quanto essa sostiene lo sviluppo di nuovi e innovativi servizi di mobilità.

Una regolamentazione europea renderebbe più agevole e semplice la diffusione del servizio, mettendo fine ai divieti nazionali.

Uber, così, non dovrà più destreggiarsi tra le varie leggi nazionali, spesso incerte e contraddittorie ma, comunque, i paesi membri dell’Unione Europea dovranno rispettare i principi di proporzionalità, non discriminazione e libertà: regole a cui gli autisti contattati tramite applicazione dovranno sottostare.

La Commissione lancerà uno studio per analizzare e monitorare i singoli mercati del servizio taxi e degli autisti Uber per poter decidere che strada prendere a livello comunitario.

82 Nonostante la direzione che essa prenderà, una normativa comune è necessaria proprio perché l’ideologia della Comunità Europea è quella di uniformare i mercati e regolarizzare i servizi.

Anche il vice presidente della Commissione Europea, Nellie Kroes99, ha sottolineato l’importanza di un dibattito per sostenere l’innovazione e non chiudere la porta alle nuove startup100.

Pochi giorni fà il caso Uber è arrivato fino alla Corte di Giustizia Europea, dove un giudice spagnolo ha chiesto ad essa di pronunciarsi sul servizio offerto da Uber, il quale stà creando tensioni tra i tassisti e gli autisti della società californiana.

La domanda a cui la Corte dovrà rispondere è quella di chiarire se si tratta di un servizio di trasporto oppure di un fornitore di servizi digitali e, nel caso in cui la risposta sarà

99 Neelie Kroes (Rotterdam, 19 luglio 1941) è un politico olandese, commissario europeo per l'agenda digitale nella Commissione Barroso II dal 2010 al 2014.

100 Inoltre ha sottolineato che : “i taxi potranno godere dei vantaggi di queste nuove innovazioni, offrendo migliori servizi ai clienti e un orario di lavoro più flessibile, in base alle reali esigenze. È arrivato il momento di guardare alle innovazioni e accoglierle in Europa, senza mantenere i privilegi di poche industrie”

83 la seconda, cadrebbero la concorrenza con i tassisti e i blocchi per concorrenza sleale.

La risposta si farà sicuramente attendere, in quanto la Corte dovrà prima sentire i vari stati interessati, e comunque non verrà prima dell’autunno 2016: si spera che, vista l’importanza dell’argomento, la sentenza possa arrivare con qualche mese d’anticipo.

84

CONCLUSIONE

Questo lavoro ha messo in evidenza i vari problemi che sono presenti nel settore del trasporto pubblico non di linea.

Primo fra tutti la legge di regolamentazione del settore, cioè la legge 21 del 1992, che è ormai vecchia e avrebbe bisogno di revisione anche se ciò è difficile o impossibile per il fatto che i tassisti sono ostili alle varie proposte di liberalizzazioni che il Governo propone: non a caso, nel nuovo decreto legge sulla concorrenza, è proprio saltata la parte relativa ai taxi e al servizio di noleggio con conducente.

Che sia una legge vecchia lo possiamo notare anche dalla sua impossibile applicazione alla nuova start-up, Uber, in quanto non prende in considerazione lo sviluppo tecnologico di fronte alle nuove caratteristiche di mobilità: inoltre il mercato del servizio taxi risulta caratterizzato, a livello locale, da un’insufficiente apertura alla concorrenza, che si manifesta in una domanda da parte dei consumatori

85 non pienamente soddisfatta, ciò è dovuto al fatto che i Comuni sono restii a concedere nuove licenze, per evitare concorrenza.

La riforma del sistema delle licenze è il classico esempio di miglioramento: aumentare le licenze genererebbe benefici per i cittadini; ma non solo questo, bisognerebbe anche eliminare la discrezionalità amministrativa per l’adeguamento dell’offerta alle necessità del mercato.

Potrebbe essere prevista l’istituzione di una borsa delle licenze taxi a cui potrebbe rivolgersi, indipendentemente, chi vuol cedere la propria licenza ma anche chi desidera investire nelle licenze: con tale sistema si darebbe più trasparenza al mercato delle licenze.

Questo è solo un esempio della possibile apertura del mercato dei taxi.

Leggi e regole ereditate da un’ altra epoca, infatti, impediscono, a volte, iniziative economiche locali e lo sviluppo di soluzioni innovative: è proprio il caso di Uber, la nuova applicazione che mette in contatto autisti e clienti.

86 L’art. 3 della legge quadro, la 21 del 1992, prevede determinate condizioni per il noleggio con conducente che non si possono applicare a Uber , quindi l’applicazione californiana opera senza avere una chiara regolamentazione e ciò ha creato molti problemi, in quanto essa è stata ritenuta esercizio abusivo di attività di taxi.

Proprio per questo l’Unione Europea sta prendendo in considerazione la possibilità di una regolazione unitaria a livello europeo rendendo, così, il servizio più agevole e non sottoposto ai mille divieti nazionali.

Uber comunque ha fatto della guerra contro tutti, (tassisti, governi locali e nazionali (la sua strategia di mercato e nonostante i blocchi da parte dei tribunali nazionali e la difficoltà nello svolgere il lavoro, la società californiana stà sviluppando nuove soluzioni tecnologiche, nuovi servizi, stà costruendo nuove reti di collaborazione con altri partner e con clienti, cerca di rendere la condivisione dei veicoli una soluzione più allettante alla proprietà privata dell’automobile.

Quindi tra i tassisti deve diffondersi la consapevolezza che l’unica risposta sana a Uber non sono i continui scioperi

87 che portano solo disagi nel servizio, o le lotte in tribunale,

ma è un cambiamento, e soprattutto è compito dei Governi, nazionali e locali, guardare al futuro trovando nuove posizioni di equilibrio tra esigenze e interessi diversi senza mai perdere di vista il fatto che i diritti collettivi devono avere la meglio sui diritti dei singoli.

L’auspicio è che essi intervengano prima che l’incertezza del diritto non sia di ostacolo ad un’innovazione possibile.

88

BIBLIOGRAFIA

Cardosi, A. “ Una nuova normativa per il servizio taxi e di noleggio con conducente. Breve analisi della legge 21/1992” in Riv. Giur. Polizia Locale, 1992, pagg. 419 e ss.;

Di Seri, C. “L’Autorità dei trasporti nel quadro delle competenze regionali” in Giornale di diritto amministrativo, 2013, 8-9, pagg.835 e ss.

Frignani, A. “L’Autorità dei trasporti fra tutela della concorrenza e regolazione: troppe competenze o troppo pochi poteri?” in Rivista Italiana di Antitrust, 2014, II, pag. 52;

Maggiora, E. “L’ autoservizio pubblico non di linea” in Riv. Giur. Polizia Locale, 1995, pag. 145 e ss.;

89 Manzari, C. “Il trasporto pubblico non di linea nell’esperienza degli enti locali” in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1999, pagg. 206 e ss;

Rangone, N. “I Trasporti pubblici di linea” in Trattato di diritto amministrativo II, Milano, 2003, p. 2266.;

Tonetti, A. “L’autorità di regolazione dei trasporti” in Giornale di diritto amministrativo, 2012, 6, pagg. 589 e ss.;

Torosatti, C. “Inizio del servizio e perfezionamento del contratto nel trasporto a mezzo taxi” in Diritto dei trasporti, 2011, pagg.613 e ss.,

Visco Comandini V., Violati F., Cupelloni S. “Un caso particolare di apertura alla concorrenza: il servizio taxi” in www.issirfa.cnr.it, 2006, pagg. 2 e ss..

90

Documenti correlati