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CENTRI D’ISTRUZIONE E SCUOLE NAUTICHE

Nel documento La disciplina della nautica da diporto (pagine 99-103)

a. Scuola Nautica

Una scuola nautica è definita dal Regolamento d’attuazione come un centro per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. Per esercitare, le scuole nautiche hanno bisogno di un’autorizzazione rilasciata dalla Provincia del luogo in cui hanno la sede, a seguito di parere obbligatorio del Capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

Le delegazioni o sezioni dell’associazione o ente riconosciuto, che intendano svolgere attività di scuola nautica, devono soddisfare ai seguenti requisiti:

1) avere la disponibilità di una sede in prossimità delle acque marittime o interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto. Il requisito di prossimità è lo stesso indicato al paragrafo a.

2) avere la proprietà o la disponibilità giuridica, presso la propria sede, di un’aula di almeno 25 mq, che sia in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e d’igiene;

3) avere la disponibilità (1) di almeno un’unità da diporto, a motore o a vela con motore au-siliario, in capo all’associazione riconosciuta o a una sua delegazione o sezione, e conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami nautici. Tale unità deve essere immatricolata “uso scuola nautica”, anche se natante;

4) individuare un soggetto responsabile dell’attività di formazione per le patenti nautiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea;

- avere un’età non inferiore a 21 anni;

- avere il diploma di scuola superiore o titolo equipollente;

- avere la qualifica d’insegnante. Il personale che può svolgere il compito d’insegnante presso le scuole nautiche deve far parte di una delle seguenti categorie:

- personale in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;

- docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;

- ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;

- coloro che sono in possesso della patente nautica per la navigazione senza alcun limite, da almeno cinque anni.

L’attività d’insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela può essere svolta invece da esperti velisti riconosciuti idonei in base a particolari requisiti individuati dalla FIV o dalla Lega navale.

Per quanto attiene la disponibilità della base operativa e delle unità, si aggiunge che più sezioni o delegazioni di un ente/as-sociazione nautica possono avvalersi della stessa sede opera-tiva, purché l’attività sia svolta regolarmente, senza intralcio, e possono utilizzare un’imbarcazione intestata all’ente/associa-zione nel suo complesso o alla seall’ente/associa-zione, sia di un’unità intestata ad altra sezione o delegazione dell’ente/associazione stessa,

sempre consentendo un adeguato svolgimento dell’attività.

b. Centro d’istruzione per la nautica

Un centro d’istruzione per la nautica è un ente o un’associazione nautica a livello nazionale, che gestisce scuole per il conseguimento delle patenti nautiche e che abbia ottenuto il previsto riconoscimento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I centri non hanno necessità dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia, ma sono sottoposti alla vigilanza amministrativa e tecnica dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Lega navale italiana, oltre che centro d’istruzione per la nautica da diporto, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

CAPITOLO7 - CENTRI DISTRUZIONE E SCUOLE NAUTICHE

(© Accademia Navale)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige un elenco degli enti e delle associazioni nau-tiche considerati a livello nazionale (2), che dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

-avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative senza fine di lucro;

-avere svolto attività d’istruzione nel campo della nau-tica da diporto da almeno cinque anni;

-operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni, che insistano sul territorio di almeno tre regioni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede o avere la disponibilità di una base operativa in prossimità delle acque marittime o in-terne con attracco idoneo allo svolgimento della navi-gazione da diporto. Deve intendersi che la distanza fra la sede/base operativa è l’idoneo punto di attracco e d’imbarco per un’unità, conforme alle disposizioni vi-genti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia uguale o inferiore a un chilometro in linea d’aria.

c. Vigilanza amministrativa

La vigilanza amministrativa e tecnica sulle delegazioni e sezioni delle associazioni/enti di livello nazionale è effettuata dalle Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso:

Lo svizzero Bernard Stamm con l'Open 60' Cheminées Poujoulat nel Golfo di Biscaglia con mare forza 10. (©

onEdition 2006)

-i propri Uffici motorizzazione civile sulle delegazioni e sezioni ubicate in prossimità delle acque interne,

-gli Uffici marittimi delle Direzioni marittime, sulle delegazioni e sezioni ubicate in prossimità della fascia costiera.

Ogni associazione/ente riconosciuto deve preventivamente comunicare il calendario dei corsi, l’orario delle lezioni e i nominativi degli insegnanti e degli istruttori, alla competente Direzione Generale Territoriale del Ministero, relativamente alle delegazioni o sezioni ubicate in prossimità delle acque interne, o alla competente Direzione marittima, per le delegazioni o sezioni ubicate sulla fascia costiera.

Note al capitolo 7

(1) La disponibilità può derivare da ogni idoneo titolo giuridico.

(2) Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2009, Procedure per l’individuazione degli enti e delle associazioni nau-tiche di livello nazionale, e successive modificazioni.

CAPITOLO7 - CENTRI DISTRUZIONE E SCUOLE NAUTICHE

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Nel documento La disciplina della nautica da diporto (pagine 99-103)