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DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

Nel documento La disciplina della nautica da diporto (pagine 25-31)

a. Diporto

1) Navigazione da diporto

La navigazione da diporto è quella effettuata in acque marittime e/o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2) Unità da diporto

Si definisce unità da diporto qualsiasi costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata a effettuare navigazione da diporto. Le unità da diporto si suddividono in tre categorie: navi, imbarcazioni e natanti da diporto.

a) Nave da diporto

A questa categoria appartengono tutte le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a 24 misurata secondo le norme armonizzate (1).

Le navi da diporto per navigare sono soggette all’obbligo dell’iscrizione e al possesso della licenza di navigazione (cap. 4 para. h), nonché del certificato di sicurezza (cap. 4 para. c).

Il numero delle persone trasportabili è determinato dal costruttore e deve essere riportato sulla licenza di navigazione.

Le navi da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla d’individuazione (cap. 3 para. f).

Quanto alla composizione dell’equipaggio, è responsabilità del comandante del mezzo deter-minarne la quantità e la qualità in relazione alla navigazione da effettuare, alle condizioni me-teorologiche e alla distanza da porti sicuri.

Con i suoi 28 m di lunghezza, lo yacht Diano Bliss rientra nella categoria delle navi da diporto. (© Cantieri Navali Rizzardi S.r.l)

b) Imbarcazione da diporto

Nella categoria delle imbarcazioni da diporto rientrano tutte le costruzioni destinate alla na-vigazione da diporto che hanno una lunghezza dello scafo, misurata secondo le norme armo-nizzate, compresa fra 10,01 e .

Anche per queste unità vi è l’obbligo dell’iscrizione e del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.

Le imbarcazioni da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla d’individuazione.

Il numero delle persone trasportabili su un’imbarcazione da diporto è determinato dal costrut-tore e riportato sulla licenza di navigazione. In caso d’imbarcazione da diporto con più cate-gorie di progettazione e, quindi, con diversi numeri massimi di persone trasportabili, il numero delle persone trasportabili varierà in funzione del tipo di navigazione effettuata.

c) Natante da diporto

I natanti da diporto sono unità da diporto:

- con lunghezza, misurata secondo le norme armonizzate, pari o inferiore a 10 m, oppure - a remi (2).

CAPITOLO2 - DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

Le imbarcazioni da diporto sono unità comprese fra 10,01 e 24,00 m. Nella foto il Class 40' Watt Sea Region Poitou Charente. (© DPPI J.M. Liot)

I natanti non sono soggetti all’obbligo d’iscrizione nei registri presso gli Uffici deputati dello Stato, né a quello del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.

Vi è la possibilità, per chi lo desidera o per chi ne ha necessità, di iscrivere l’unità; in questo caso, il mezzo è immatricolato alla stregua delle imbarcazioni da diporto e di queste segue il regime giuridico.

I natanti da diporto hanno dei limiti di navigazione in base al tipo e all’esistenza o meno della

«marcatura CE» (Tabella 2.1).

Anche per i natanti, in occasione di manifestazioni sportive (e relativi allenamenti) o d’altro genere, valgono le deroghe enunciate per le imbarcazioni da diporto.

La stessa deroga è applicata ai natanti che di norma possono navigare entro dalla costa (pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica pari o inferiore a quattro metri quadrati, moto d’acqua e mezzi similari), previa apposita autorizzazione della competente Autorità marittima.

Tabella 2.1 Limiti di navigazione delle unità da diporto.

unità da diporto limiti

natanti particolari (jole, pattini, sandolini, pedalò, 1 miglio tavole a vela, natanti a vela con superficie velica

inferiore a 4 mq, moto d’acqua e mezzi similari)

natanti non marcati CE 6 miglia

natanti non marcati CE ma omologati per la 12 miglia navigazione senza alcun limite (1)

natanti marcati CE come per le imbarcazioni marcate CE, secondo la categoria di appartenenza (2)

imbarcazioni non marcate CE 6 miglia o senza limite (3) imbarcazioni con marchio CE cat. A senza alcun limite

imbarcazioni con marchio CE cat. B forza del vento fino a forza 8 (scala Beaufort) e altezza significativa delle onde fino a (mare agitato) (4)

imbarcazioni con marchio CE cat. C forza del vento fino a forza 6 e altezza significativa delle onde fino a (mare molto mosso) (4)

imbarcazioni con marchio CE cat. D forza del vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a (4)

navi da diporto senza alcun limite

- navigazione internazionale (navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza dalla costa)

yacht commerciali - navigazione internazionale a corto raggio (navigazione che si svolge entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare o, previa autorizzazione dell’Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte sicure)

(1) Comprende anche i natanti riconosciuti idonei alla navigazione senza limiti dalla costa da un organismo tecnico autorizzato o notificato.

(2) Ma non oltre le .

(3) Il limite è riportato sulla licenza di navigazione.

(4) Non sono previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa.

Avvertenza: è necessario ricordare che la navigazione oltre le 12 miglia, cioè al di fuori delle acque territoriali, è regolata dalla convenzione internazionale di Montego Bay del 1982 (rati-ficata dall’Italia). La Convenzione prevede che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in acque internazionali, sia comprovata dai documenti di bordo. I natanti, non essendo iscritti, sono privi di tale documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera), e, pertanto, sono soggetti in alto mare alla Polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato che ha sottoscritto la Convenzione, senza potersi avvalere del regime della bandiera nazionale.

Il numero delle persone trasportabili a bordo dei natanti con marcatura CE è indicato nel Ma-nuale del proprietario e sulla Targhetta del costruttore fissata sullo scafo (cap. 5 para g).

Per i natanti non marcati CE il numero massimo di persone trasportabili:

- se omologati, è riportato nel certificato di omologazione rilasciato dall’Ente tecnico, oppure è quello indicato nell’art. 60 del Regolamento di attuazione;

- se non omologati, è determinato in base alla lunghezza fuoritutto:

P 3 persone per unità fino a 3,50 m;

P 4 persone per unità di lunghezza compresa fra 3,51 e 4,50 m;

P 5 persone per unità di lunghezza superiore a 4,50 m e fino a 6,00 m;

P 6 persone per unità di lunghezza compresa fra 6,01 e 7,50 m;

P 7 persone per unità di lunghezza superiore a 7,50 m e fino a 8,50 m;

P nove persone per unità di lunghezza oltre gli 8,50 m.

Se vengono imbarcate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili deve essere diminuito in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

d) Moto d’acqua

La moto d’acqua (o aquabike o aquascooter) è un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

3) Deroga alla definizione di unità da diporto

Il Codice, all’art. 2, individua una deroga alla definizione generale, prevedendo l’uso commer-ciale delle unità da diporto (anche di quelle battenti una bandiera comunitaria). L’unità da di-porto è utilizzata a fini commerciali quando vi è una o più delle seguenti condizioni:

- è oggetto di contratti di locazione o di noleggio;

- è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;

- è utilizzata da centri d’immersione e di addestramento subacqueo come unità d’appoggio per coloro che eseguono immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L’armatore o il proprietario deve presentare all’ufficio d’iscrizione del mezzo una domanda in-dicante l’attività che intende svolgere con lo stesso. Assieme alla domanda devono essere con-segnati i seguenti documenti:

- certificato d’iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di società o impresa individuale per l’attività commerciale prevista, corredata degli estremi dell’iscrizione nel suddetto registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- licenza di navigazione dell’unità.

CAPITOLO2 - DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

L’utilizzazione a tali fini commerciali delle imbarcazioni e delle navi da diporto deve essere annotata, a richiesta delle imprese (proprietarie o armatrici dei mezzi) che svolgono le descritte attività, nei registri d’iscrizione e sulla licenza di navigazione dell’unità.

Per i natanti da diporto, questo tipo d’impiego è disciplinato con apposite ordinanze dell’au-torità marittima, d’intesa con gli enti locali.

Le unità da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere impiegate anche per l’inse-gnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; in questi casi, deve essere presentata appo-sita domanda di annotazione.

4) Gli yacht commerciali

Il decreto 4 aprile 2005, n. 95 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche) individua un particolare gruppo di navi da diporto, che qualora iscritti nel Registro Internazionale tenuto dalle Direzioni Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso i principali porti italiani, as-sumono la caratteristica di “yacht commerciali”.

Queste navi devono avere le seguenti caratteristiche:

- avere uno scafo di lunghezza superiore a 24 metri;

- avere una stazza lorda non superiore alle 1000 t;

- essere adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Gli yacht commerciali sono sottoposti a una particolare disciplina, anche con importanti agevo-lazioni fiscali e contributive.

L’iscrizione al Registro Internazionale non è obbligatoria anche in presenza di tutti i requisiti e anche se la nave è utilizzata esclusivamente per noleggio a fini turistici; se non viene fatta tale iscrizione, l’unità non muta la sua qualifica di nave da diporto e rimane iscritta nel registro re-lativo.

Un yacht commerciale è:

- abilitato al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l’equipaggio;

- munito di certificato di classe da parte di uno degli organismi oggi riconosciuti in Italia;

- sottoposto a specifiche norme tecniche e di conduzione previste dal Regolamento di sicurezza;

- armato di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, tutti di nazionalità italiana o di altro Stato membro della UE (se ritenuto necessario, il comandante può aggiungere al-l’equipaggio componenti di altra nazionalità).

b. Comando, condotta e direzione 1) Comando di un’unità

Per comando di un’unità deve intendersi tutto il processo decisionale concernente la direzione nautica del mezzo come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per evitare collisioni etc. Il co-mando, quindi, può coincidere, ma non necessariamente, con lo stare al timone, come di solito avviene.

Quindi, la semplice tenuta del timone da parte di persona sprovvista di patente nautica con presenza a bordo di altro soggetto regolarmente abilitato, non comporta un’illecita assunzione del comando.

2) Condotta di un’unità

Il termine di condotta, invece, si riferisce alla persona preposta alla direzione del motore.

3) Direzione nautica

La direzione nautica è il compimento di tutte le operazioni decisionali nelle quali si sostanzia il comando di un’unità, che possono non comprendere le semplici operazioni ma-nuali da poter delegare ad altra persona.

c. Varie

1) Dichiarazione di conformità «CE»

La dichiarazione di conformità «CE» è l’attestazione scritta con la quale il fabbricante dichiara che i suoi prodotti sod-disfano i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e, se si tratta di unità soggette all’esame «CE del tipo», sono anche conformi all’esemplare oggetto di tale esame.

2) Fabbricante

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un pro-dotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio.

3) Importatore privato

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione eu-ropea che importa nell’Unione eueu-ropea, nel quadro di

un’at-tività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio.

4) Mezzo anfibio

Veicolo a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma.

5) Organismo notificato

Gli organismi notificati sono quei soggetti autorizzati ad espletare su natanti e imbarcazioni da diporto le procedure di valutazione della conformità alla normativa CE (oltre che ad effettuare le visite di sicurezza), in quanto in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dello svi-luppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6) Unità a motore

Un’unità a motore è quell’unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Note al Capitolo 2

(1) La modalità di misurazione delle unità da diporto è quella “standard armonizzata” secondo la norma UNI/EN/ISO 8666: La lunghezza dello scafo deve essere misurata con un piano che attraversa la parte più prodiera e l’altro la parte più poppiera dell’unità. (omissis). Questa lunghezza esclude le parti rimovibili che possono essere staccate in modo non distruttivo e senza influire sull’integrità strutturale dell’unità, per esempio alberi, bompressi, pulpiti a ciascuna estremità dell’unità, accessori della testa di ruota, timoni, motori entrofuoribordo, motori fuoribordo e relative staffe e piastre di supporto, piattaforme d’im-mersione, piattaforme d’imbarco, bottacci e parabordi.

(2) Ai fini dell’applicazione della direttiva europea 2013/53/UE un natante da diporto è un’unità con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d’acqua.

CAPITOLO2 - DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

Questo natante particolare, quasi tondo (2,5 per 2 m), è un comodo sostituto del pedalò, capace di portare 3 persone e muoversi, tra-mite un volante di tipo joystick, grazie ad un motore 4 tempi di 6 CV. (foto S. J. Buchet)

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APITOLO

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Nel documento La disciplina della nautica da diporto (pagine 25-31)