a. Tassa annuale di stazionamento
La tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto superiori a 14 m di lunghezza che si doveva pagare entro il 31 maggio di ciascun anno è stata annullata con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in particolare al comma 366 dell’articolo 1. Con quest’atto, la tassa di stazionamento per tutte le unità da diporto è stata abrogata.
b. Tributi vari
Il Codice della nautica da diporto contiene la tabella dei nuovi importi dei tributi in materia di diporto (Tabella 14.1).
(foto S. J. Buchet)
CAPITOLO14 - TRIBUTI E SANZIONI
c. Sanzioni
In materia d’illeciti amministrativi, il Codice della nautica ha introdotto nell’ambito del diporto nautico nuove sanzioni per chi:
- non osserva le norme riguardanti la costruzione e la progettazione di unità da diporto;
- impiega abusivamente l’autorizzazione alla navigazione temporanea;
- esercita abusivamente le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee;
- esercita abusivamente l’insegnamento della navigazione da diporto;
- non effettua la trascrizione nei registri entro 60 gg. degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su imbarcazioni e navi da diporto.
Oltre agli atti illeciti anzidetti ci sono quelli compiuti da chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto:
- senza avere conseguito la prevista abilitazione;
- senza la predetta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti;
- con un’abilitazione scaduta;
- in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti.
Sono previste sanzioni anche per chi, utilizzando un’unità da diporto:
- non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare terri-toriale e delle acque interne, ivi compresi i porti (salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette);
Tabella 14.1 Diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto *
(importi in €)
Aggiornamento certificato d’uso motore 10
Aggiornamento licenze di navigazione 15
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione 20
Copia di un documento 10
Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto 100
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C 25
Iscrizione nei registri d’imbarcazioni e navi 30
Rilascio certificato d’uso motore 20
Rilascio di un duplicato 25
Rilascio licenze di navigazione 25
Rinnovo licenze 25
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni 25 Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per le quali occorre
la trascrizione; iscrizione o cancellazione d’ipoteche; rilascio estratto dai registri. 20 Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni
di collaudo e di stazza 300
Visite periodiche e occasionali navi da diporto 75
* importi soggetti ad aggiornamenti biennali con decreto del Ministro infrastrutture e trasporti di concerto con Ministro economia e finanze.
- non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navi-gazione;
- ed essendone al comando, è in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze inebrianti o stupefacenti (1).
Infine, deve essere perseguito chiunque, al di fuori dei casi indicati in precedenza, non osserva una disposizione del Codice della nautica o un provvedimento emanato dall’autorità competente in base a detto Codice.
In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni ammini-strative, l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, a meno di fornire prova che la naviga-zione è avvenuta contro la sua volontà.
Nella Tabella 14.2 sono riportate i maggiori illeciti e le sanzioni amministrative (principali e accessorie) comminabili mentre nella Tabella 14.3 sono indicate le principali infrazioni ai re-golamenti per la nautica di porto, rilevate dal personale delle Capitanerie di Porto.
Il faro sullo Scoglio Africa delle isole Formiche (Livorno). (© MMI - Reparto Fari)
CAPITOLO14 - TRIBUTI E SANZIONI
Tabella 14.2 Illeciti e sanzioni amministrative
illecito sanzioni note
(principali* e accessorie)
Assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero da € 2.066 a € 8.263 (1) -la direzione nautica di un’unità da diporto senza avere
conseguito:
- l’abilitazione prescritta, o - sospensione della licenza di riportata sulla licenza - l’abilitazione prescritta perché revocata o non rinnovata navigazione per 30 gg di navigazione
per mancanza dei requisiti.
- Assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero da € 2.066 a € 8.263 (1)
la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di - sospensione della licenza di riportata sulla licenza ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti navigazione per 30 gg di navigazione
o stupefacenti. - sospensione della patente
nautica, se in possesso del trasgressore, fino a un massimo di sei mesi.
- Assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un’unità da diporto con da € 207 a € 1.033 -un’abilitazione scaduta
- Non essere in regola con quanto stabilito in materia da € 207 a € 1.033 -di trascrizione.
- Utilizzare un’imbarcazione o nave da diporto senza - salvo che il fatto sia osservare una disposizione di legge o di regolamento una violazione delle
o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità norme sulle AMP
competente in materia di uso del demanio marittimo, da € 207 a € 1.033
del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi - se l’illecito è fatto con i porti, ovvero senza osservare una disposizione di legge un natante da diporto, o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione. la sanzione è dimezzata - Non osservare, al di fuori dei casi cui sopra, una
disposizione del Codice della nautica da diporto o un da € 50 a € 500 -provvedimento emanato dall’Autorità competente in
base al Codice.
- Utilizzare l’autorizzazione alla navigazione temporanea da € 2.066 a € 8.263 -per navigare fuori dei casi previsti.
- Esercitare le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee e insegnamento della
navigazione da diporto senza che tali attività siano state da € 2.066 a € 8.263 -annotate nei relativi registri d’iscrizione ovvero utilizzare
imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione o noleggio per attività non commerciali.
- Non presentare la dichiarazione prevista per unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione
europea che svolgono attività di locazione, noleggio, da € 2.066 a € 8.263 -appoggio per le immersioni subacquee e insegnamento
della navigazione da diporto.
* Per le sanzioni amministrative pecuniarie è sempre previsto un limite minimo e un limite massimo. Il trasgressore è ammesso al c.d. pa-gamento in misura ridotta ovvero entro 60 giorni dalla contestazione dell’illecito può pagare la somma più favorevole tra il terzo del mas-simo e il doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
1. L’importo è raddoppiato nel caso di comando di una nave da diporto.
Nota al Capitolo 14
(1) Questa norma è contenuta nell’articolo 24 della legge 27 febbraio 2009 n. 14 (la conversione del c.d. decreto
“mille proroghe”).
Tabella 14.3 Le 10 principali sanzioni per le unità da diporto
divieto sanzione amministrativa pena accessoria
minima massima
mancato rispetto limite di navigazione dalla costa
per natanti da diporto 103 € 516 €
per imbarcazioni /navi da diporto 207 € 1.033 €
mancanza patente nautica dove richiesta
per natanti da diporto 2.066 € 8.263 €
per imbarcazioni /navi da diporto 4.132 € 16.526 €
guida con patente nautica scaduta 207 € 1.033 €
mancato rispetto distanza di sicurezza boa sub 207 € 1.033 € sospensione della patente pesca sportiva con attrezzi non consentiti 1.000 € 3.000 €
rispetto della navigazione nelle aree marine protette
da vincoli non segnalati 200 € 1.000 €
mancato rispetto dotazioni minime di sicurezza e di
mezzi di salvataggio 207 € 1.033 €
comando di unità in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti 2.066 € 8.263 €
per i natanti 1.033 € 4.132 €
mancanza di copertura assicurativa 742 € 2.970 € sequestro unità
certificazione di sicurezza scaduta o mancanza certificazione 207 € 1.033 € - sosp. licenza navig. per 30gg
per natante da diporto 50 € 500 € - sosp patente nautica 6 mesi
per imbarcazione da diporto 100 € 1000 €
APPENDICE1 DECRETOLEGISLATIVO18 LUGLIO2005, N. 171
CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ED ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA2003/44/CE, A NORMA DELL’ARTICOLO6 DELLA LEGGE8 LUGLIO2003, N. 172. ECOLOGIA.
(aggiornato al Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi de-rivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla naviga-zione da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rior-dino e il rilancio della nautica, ed in particolare l’articolo 6, recante delega al Governo per l’emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche co-munitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, della sa-lute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO Capo I Disposizioni generali
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1 . Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto.
CODICI EREGOLAMENTI
2 . Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
3 . Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme at-tuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci ton-nellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonton-nellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Art. 2. Uso commerciale delle unità da diporto
1 . L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2 . L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei re-lativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
3 . Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea, l’esercente presenta all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona una dichiarazione con-tenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.
4 . Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.
Art. 3. Unità da diporto
1 . Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei na-tanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Capo II Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto Art. 4. abrogato
Art. 5. abrogato Art. 6. abrogato Art. 7. abrogato Art. 8. abrogato Art. 9. abrogato Art. 10. abrogato Art. 11. abrogato Art. 12. abrogato Art. 13. Abrogato Art. 14. Rinvio
1 . Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l’ese-cuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA DIPORTO