a. Obbligatorietà 1) Navi da diporto
L’iscrizione delle navi da diporto è obbligatoria e deve avvenire nel registro delle navi da diporto (RND), che è custodito e gestito solo dalle Capitanerie di porto.
2) Imbarcazioni da diporto
Le imbarcazioni da diporto devono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto (RID) che sono tenuti presso le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici moto-rizzazioni civile. I RID una volta tenuti anche dagli Uffici marittimi minori, sono stati accentrati presso la sede delle Capitanerie di porto o degli Uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
3) Imbarcazioni e navi da diporto in leasing
Le imbarcazioni e le navi da diporto acquistate con la formula della locazione finanziaria (leasing), devono essere iscritte in nome della società di leasing (che risulta esserne proprietaria), e con un’an-notazione nei rispettivi registri e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore (ac-quirente in leasing) e della scadenza del contratto di locazione finanziaria. In caso di riscatto dell’unità alla scadenza del contratto di leasing, dovrà essere fatto un regolare passaggio di proprietà a favore dell’utilizzatore del mezzo con relativa trascrizione nel registro d’iscrizione.
4) Natanti da diporto
I natanti da diporto non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nei registri. Resta la facoltà dell’iscrizione nei registri riservati alle imbarcazioni da diporto.
(foto S. J. Buchet)
b. Iscrizione nei pubblici registri (cosiddetta “immatricolazione”) 1) Sistema Telematico Centrale della nautica da diporto
La legge di stabilità 2013 (1), nei comma da 217 a 222, prevedeva l’istituzione del Sistema te-lematico centrale della nautica da diporto, per il trattamento e l’archiviazione delle informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbar-cazioni da diporto, e lo Sportello telematico del diportista.
Il sistema, allocato nel Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e sta-tistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha visto la luce con l’approvazione del relativo regolamento ad agosto 2014. Questo è stato studiato tenendo conto delle problematiche inerenti:
- per l’Archivio centrale, dove dovranno confluire le informazioni riguardanti le navi e le im-barcazioni da diporto (2):
- il trasferimento dei dati dai registri cartacei all’archivio telematico, che sarà curato dagli uffici marittimi e della motorizzazione civile;
- la conservazione della documentazione;
- l’elaborazione e fornitura dei dati sulle unità da diporto iscritte;
- la pubblicità degli atti, anche a fini antifrode;
- i tempi di attuazione delle nuove procedure;
- le modifiche in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni am-ministrative.
- per lo Sportello telematico del diportista:
- le modalità d’iscrizione e di cancellazione delle navi e imbarcazioni da diporto;
- il rilascio della licenza di navigazione;
- l’attribuzione delle sigle d’identificazione;
- le procedure di trasmissione dei dati all’archivio telematico centrale;
- la partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell’utenza, da parte delle associazioni nazionali di costruttori, importatori e distributori di unità da diporto e da parte dei soggetti autorizzati all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
- Il Regolamento di attuazione ha istituito:
- un Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, in modo da avere un unico orga-nismo nazionale per le competenze in materia d’iscrizione delle unità da diporto e che con-sentirà, conseguentemente, di uniformare le prassi amministrative in uso;
- un Archivio telematico centrale della nautica da diporto, depositario di tutti i dati tecnici e giuridici riferiti a ciascuna unità da diporto (navi e imbarcazioni da diporto);
- lo Sportello telematico del diportista (STED), che opererà presso tutte le Capitanerie di Porto, presso tutti gli Uffici Circondariali marittimi, presso tutti gli Uffici di motorizzazione civile e presso un migliaio di Agenzie di pratiche nautiche.
Il SISTE, questo l’acronimo del Sistema Telematico Centrale della Nautica da Diporto, dovrebbe portare una radicale semplificazione e razionalizzazione delle procedure, e consentire, attraverso numerosi e dedicati sportelli diffusi su tutto il territorio nazionale, e in parte coincidenti con gli attuali uffici delle Capitanerie di porto e della Motorizzazione civile, la progressiva informatiz-zazione della tenuta dei registri d’iscrizione e la digitalizinformatiz-zazione delle formalità riguardanti il ri-lascio dei documenti delle unità da diporto.
CAPITOLO3 - ISCRIZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
2) Navi da diporto
La documentazione da presentare per l’iscrizione di una nave da diporto è la seguente:
- titolo di proprietà o estratto del registro delle navi in costruzione o certificato di cancellazione dal registro comunitario (nel caso nave di nazione dell’Unione europea), dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi d’individuazione dell’unità;
- certificato di stazza;
- certificato di cancellazione dal registro straniero (solo nel caso di nave di nazione non comunitaria).
A seguire l’ufficio di iscrizione, rilascerà:
- la licenza di navigazione, e
- il certificato di sicurezza (previa apposita visita di sicurezza iniziale).
Non è possibile fare l’iscrizione provvisoria degli yacht commerciali.
3) Imbarcazioni da diporto
Per questo tipo di unità esistono due tipi d’iscrizione: iscrizione ordinaria e iscrizione provvisoria.
a) L’iscrizione ordinaria nei RID necessita dei seguenti documenti (fac-simile della domanda in Tabelle 3.1 e, per l’elenco delle Tesorerie, Tabella 3.2):
- titolo di proprietà, che può essere: atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata, dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata, sentenza, fattura di vendita con firma per quietanza dell’alienante autenticata;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi dell’art.
46 del DPR n°445/2000, esente da bollo (3);
- dichiarazione di “conformità CE” rilasciata dal costruttore;
- copia dell’attestazione “CE del tipo” (4) rilasciata dall’organismo notificato se prevista;
- dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo rilasciata dal costruttore ovvero certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000 (5);
- ricevuta del versamento di € 62,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di com-petenza Capo XV - Cap. 21705;
- ricevuta del versamento di € 30,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di com-petenza Capo XV - Cap. 3570 e ricevuta del versamento di € 25,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 3570 (rilascio licenza); ovvero rice-vuta di un unico versamento di € 55,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 3570;
- versamento di € 2,40 in contanti (costo stampato della licenza di navigazione) (6);
- n. 2 marche da bollo (da € 16,00) per la licenza e per il certificato di sicurezza;
Se un’imbarcazione marcata CE proviene da un registro di uno Stato dell’Unione europea, il proprietario può presentare, in luogo della documentazione tecnica e dell’atto di proprietà, il certificato di cancellazione dal registro di provenienza, purché riporti i dati tecnici del-l’unità.
Nota: L’iscrizione nel Registro delle navi in costruzione non è obbligatoria per le imbarcazioni da diporto; è comunque possibile fare l’iscrizione in tale registro su richiesta del cantiere. I documenti da presentare sono gli stessi previsti per le navi da diporto in costruzione.
b) Per l’iscrizione provvisoria, riservata alle im-barcazioni immesse per la prima volta in servi-zio, l’acquirente può richiedere il numero d’immatricolazione presentando la relativa do-manda all’ufficio prescelto per l’iscrizione.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia della fattura di acquisto, dalla quale ri-sultano le complete generalità, il codice fi-scale la descrizione tecnica dell’unità e l’assolvimento degli adempimenti fiscali e do-ganali (se esistenti);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi del-l’art.46 del DPR n. 45/2000. (la dichiarazione sostitutiva è esente da bollo);
- dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa agli eventi derivanti dall’esercizio del-l’unità (vds Tabella 3.4);
- dichiarazione di “conformità CE” rilasciata dal costruttore;
- copia dell’attestazione “CE del tipo” rilasciata dall’organismo notificato (se prevista);
- dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo rilasciata dal costruttore ovvero certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità o dal certificato di po-tenza rilasciati prima del 10 maggio 2000;
- attestazione del versamento di € 62,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 21705;
- attestazione del versamento di € 30,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 3570.
- attestazione del versamento del di € 20,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza Capo XV - Cap. 3570.
- versamento di € 2,40 in contanti (costo stampato della licenza di navigazione) (6);
- n. 2 marche da bollo (da € 16,00) per la licenza e per il certificato di sicurezza.
L’Ente a cui è inoltrata la richiesta assegna un numero d’immatricolazione che determina l’iscrizione provvisoria del mezzo, condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà debitamente perfezionato e registrato presso l’Agenzia delle entrate.
Contestualmente all’iscrizione provvisoria nel RID, l’ufficio consegna anche una licenza di navigazione provvisoria e il certificato di sicurezza. Con questi documenti l’acquirente è au-torizzato a utilizzare il mezzo per un periodo massimo di sei mesi, durante il quale deve essere consegnato il descritto atto di proprietà. Al completamento della documentazione, l’ufficio di iscrizione rilascerà la licenza di navigazione definitiva.
Qualora non si riesca a consegnare la documentazione prevista entro i sei mesi, l’iscrizione è nulla e si potrà procedere a un’ulteriore iscrizione solo con la documentazione completa (non è possibile, quindi, ottenere un’altra licenza provvisoria).
CAPITOLO3 - ISCRIZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
(da Rivista “Barche a motore” febbraio 2003).
c) Per l’iscrizione di imbarcazioni da diporto usate non munite di marcatura CE, insieme alla do-manda (fac-simile della dodo-manda in Tabella 3.3) deve essere allegata la seguente documentazione:
- titolo di proprietà, legalizzato dall’Autorità consolare (7) e tradotto in lingua italiana da in-terprete autorizzato e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio;
- certificato di cancellazione dal registro straniero (se del caso);
- attestazione di idoneità rilasciata dall’Organismo tecnico;
- dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore secondo la norma UNI-EN-8665 o (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per motori e.b. ed e.f.b.) o certificato di potenza;
- autocertificazione di cittadinanza e residenza o certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel caso di persona giuridica;
- ricevuta del versamento di € 62,00 effettuato (con bollettino mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’ufficio di iscrizione, con causale “Capo XV - Capitolo 2170”;
- ricevuta del versamento di € 30,00 effettuato (con bollettino mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’ufficio di iscrizione, con causale “Capo XV -Capitolo 3570”;
- ricevuta del versamento di € 25,00 effettuato (con bollettino mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’ufficio di iscrizione, con causale “Capo XV -Capitolo 3570”;
- ricevuta del versamento di € 2,56 (unità non CE) o € 2,40 (unità CE) effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale “Capo X - Capitolo 2385 ” (costo stampato)(8);
- n°2 marche da bollo (euro 16,00), per la Licenza di Navigazione e il Certificato di Sicurezza.
Plancia comando all'aperto sul flyer del Diano Bliss. (© Cantieri Navali Rizzardi S.r.l)
d) Imbarcazioni da diporto auto costruite
Per l’iscrizione di un’imbarcazione da diporto auto costruita, cioè quella realizzata da un soggetto privato, per proprio uso personale, senza l’ausilio di alcuna impresa, cantiere o sin-golo costruttore professionale, deve essere presentata la seguente certificazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, al posto del titolo di proprietà, con cui l’interessato attesta di non essere costruttore professionale, di aver costruito l’unità per proprio uso personale e senza ausilio di impresa, cantiere o costruttore professionale, e di averne il possesso;
- attestati fiscali comprovanti l’acquisto dei materiali necessari alla costruzione;
- attestazione d’idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato o autorizzato (ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314).
Da tener presente che le imbarcazioni auto costruite, essendo sottratte alla normativa comu-nitaria in materia di valutazione della conformità CE, non possono essere immesse sul mercato se non dopo cinque anni dall’immatricolazione e previa marcatura CE.
e) Imbarcazioni e navi da diporto in leasing (vds. Capitolo 10)
4) Stranieri
Gli stranieri e le società straniere possono iscrivere o mantenere l’iscrizione (nel caso di acquisto di un mezzo già iscritto) delle imbarcazioni e delle navi da diporto nei rispettivi registri italiani, purché abbiano domicilio in Italia oppure lo eleggano presso la loro autorità consolare o presso un proprio rappresentante con domicilio in Italia, al quale le autorità possano rivolgersi in caso di necessità.
5) Italiani residenti all’estero
Gli italiani residenti all’estero che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri italiani, hanno l’obbligo di nominare un rappresentante, do-miciliato in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di necessità.
c. Sigle di individuazione
Per le unità da diporto immatricolate è prevista l’assegnazione obbligatoria di una sigla di indi-viduazione, unica. Su richiesta del proprietario, all’unità può essere assegnato un nome (unico per ufficio d’iscrizione).
La sigla d’individuazione è composta dalla sigla dell’ufficio d’iscrizione, dal numero progressivo d’iscrizione nel registro dell’ufficio e dalla lettera D o dalle due lettere ND, se trattasi, rispetti-vamente, d’iscrizione nel registro delle imbarcazioni o in quello delle navi da diporto.
Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile, la sigla d’individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero d’immatricolazione e dalla sigla della provincia d’iscrizione.
La sigla deve essere applicata sulla fiancata dell’unità verso prora, a dritta, e verso poppa, a si-nistra. Le sigle distintive degli uffici marittimi sono riportate nella Tabella 3.8, ricordando che molte sigle stanno scomparendo, e sono quelle degli uffici minori che non sono più deputati al-l’immatricolazione delle unità da diporto.
CAPITOLO3 - ISCRIZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
d. Trasferimento d’iscrizione.
Il proprietario di un’unità da diporto può richiedere, anche tramite un suo rappresentante legale, il trasferimento d’iscrizione ad altro ufficio, presentando domanda all’ufficio di attuale iscrizione (domanda come da fac-simile in Tabella 3.5).
La documentazione da presentare al nuovo ufficio d’iscrizione è la seguente:
- domanda di iscrizione in bollo,
- ricevute dei versamenti di € 62,00, € 25,00 e € 30,00 effettuati alla Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’ufficio di nuova iscrizione con causale “Capo XV - Ca-pitolo 2170”; può essere effettuato un unico versamento cumulativo;
- attestazione del versamento di € 2,56 (unità non CE) o € 2,40 (unità CE) effettuato alla Teso-reria Provinciale dello Stato con causale “Capo X - Capitolo 2385” (costo stampato) (8);
- n. 1 marca da bollo (da 16,00 €) per il rilascio della nuova licenza.
L’ufficio destinatario iscrive l’unità nei propri registri riportando integralmente le annotazioni riguardanti la proprietà e gli altri diritti reali, e, contestualmente, rinnova i documenti di navi-gazione. L’ufficio di provenienza cancella l’unità, riportando sul registro il motivo della can-cellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.
Durante il periodo di perfezionamento del trasferimento d’iscrizione, la licenza di navigazione dell’unità, essendo in fase di rinnovo, è sostituita dalla ricevuta comprovante l’avvenuto deposito della documentazione, con la quale si può navigare per un massimo di venti giorni.
In questa concitata partenza di regata sono ben visibili le sigle d'individuazione sulle prore delle barche. (© Acca-demia Navale)
e. Passaggi di proprietà
Con il decreto legge 4/7/06, n. 223 (9) è stato raggiunto uno snellimento delle procedura per il passaggio di proprietà di un’unità da diporto, in particolare:
1) Trasferimento di proprietà di nave da diporto. In questo caso è necessario presentare la se-guente documentazione:
a) Titolo di proprietà, che può essere uno dei seguenti:
- atto notarile;
- scrittura privata con firme autenticate e registrata all’Agenzia delle Entrate oppure di-chiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata all’Agenzia delle Entrate (10);
Per le unità acquistate all’estero il titolo di proprietà può essere costituito dal “Bill of Sale”
legalizzato dall’Autorità Consolare (11) e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Terri-torio (ex Registro), da consegnare insieme al certificato di cancellazione dal registro stra-niero (12). Questi due documenti devono essere tradotti in lingua Italiana dall’Autorità Consolare o da interprete autorizzato dal Tribunale.
b) Doppia nota di trascrizione, in bollo. (fac-simile in Tabella 3.6).
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza, in carta semplice (13).
d) Ricevuta del versamento di € 35.00 sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale “Capo XV - Cap. 3570”.
e) Ricevuta del versamento di € 62,00 sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria (d) Provinciale dello Stato di competenza con la causale “Capo XV - Cap. 2170”.
f) Licenza di navigazione originale (sulla quale sarà annotato il passaggio di proprietà).
2) Trasferimento di proprietà d’imbarcazione da diporto.
a) Titolo di proprietà che può essere costituito da uno dei seguenti documenti:
- atto notarile;
- scrittura privata con firme autenticate;
- fattura di vendita con firma per quietanza dell’alienante autenticata e registrata all’Agen-zia delle Entrate;
- dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata all’Agenzia delle Entrate.
Per le unità acquistate all’estero vale quanto detto per le navi da diporto.
b) Come per nave da diporto c) Come per nave da diporto d) Come per nave da diporto e) Come per nave da diporto f) Come per nave da diporto
3) Trasferimento di proprietà di natanti da diporto.
Per i natanti da diporto non è obbligatorio l’atto scritto, poiché gli stessi, non essendo immatri-colati, non rientrano tra i beni mobili registrati.
4) Eredità
a) Titolo di proprietà costituito dai seguenti documenti:
- certificato di morte,
CAPITOLO3 - ISCRIZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
- copia autentica (per estratto) del testamento, se esistente,
- dichiarazione di accettazione dell’eredità (contenuta in atto pubblico o in scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente) (14).
non sono valide.
b) Come per nave da diporto c) Come per nave da diporto d) Come per nave da diporto e) Come per nave da diporto f) Come per nave da diporto
Attenzione: l’autenticazione della firma può avvenire anche a cura degli uffici comunali e dei titolari degli sportelli telematici dell’automobilista (STA). L’atto è gratuito (a meno di diritti di segreteria) e avviene il giorno stesso della richiesta.
Gli STA sono attivati presso:
- gli uffici provinciali e le delegazioni dell’ACI, e
- gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (15), che ne facciano richiesta.
Gli sportelli autorizzati espongono all’esterno dei locali della sede un apposito logo, con-tenente la sigla STA.
L’atto di proprietà deve prima essere presentato agli uffici dell’Agenzia delle entrate per la registrazione, che richiede il pagamento dell’imposta di registro, e poi reso pubblico, cioè trascritto, nei registri navali detenuti dall’ufficio di iscrizione dell’unità, entro 60 giorni dalla data della sua autentica. Se non viene rispettato tale termine, si va incontro a una sanzione amministrativa e, se il ritardo perdura, si rischia il ritiro della licenza di navigazione.
Al momento della consegna dei documenti per il passaggio di proprietà, l’ufficio rice-vente rilascia apposita ricevuta che consente di poter navigare per un massimo di 20 giorni, in attesa della trascrizione nei registri navali. Venti giorni è il tempo previsto dal Codice entro il quale l’ufficio deve completare il procedimento amministrativo del pas-saggio di proprietà.
f. Cancellazione
La cancellazione può essere richiesta per:
- perdita effettiva (avviene quando l’unità viene a trovarsi in condizioni tali da essere as-solutamente non idonea alla navigazione, come nel caso di affondamento o a seguito di avarie gravi che renderebbero necessaria la sua ricostruzione);
- perdita presunta (l’unità si presume perita il giorno successivo a quello cui risale l’ultima no-tizia, quando siano trascorsi quattro mesi dall’ultima notizia);
- demolizione;
- trasferimento o vendita all’estero (cioè quando il proprietario decide di trasferire l’iscrizione del mezzo in un registro straniero oppure quando vende l’unità a straniero che non intende mantenere l’iscrizione nel registro italiano);
- passaggio ad altro registro (quando il proprietario cambia la destinazione del mezzo dal di-porto al mercantile);
- per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti.
Il soggetto che intende ottenere la cancellazione dal registro d’iscrizione dell’unità deve pre-sentare la relativa domanda, corredata da eventuali documenti richiesti in base al tipo di cancel-lazione, all’ufficio d’iscrizione dell’unità.
L’ufficio d’iscrizione, accertata l’inesistenza o l’estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti, e ottenuto il nulla osta dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), relativo all’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi dell’unità interessata o dell’avvenuta costituzione a favore dell’Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o d’idonea garanzia dei crediti, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.
In caso di perdita o di demolizione, con la domanda di cancellazione deve essere presentato il processo verbale compilato dall’autorità competente e attestante l’evento.
In caso di vendita all’estero il proprietario, ottenuto il nulla osta, deve consegnare la copia con-forme dell’atto di vendita. L’ufficio d’iscrizione provvederà alla cancellazione dai registri na-zionali, con effetto immediato.
Per le unità da diporto da iscriversi, per vendita o trasferimento, in un registro di una nazione
Per le unità da diporto da iscriversi, per vendita o trasferimento, in un registro di una nazione