– Proc. 57/2006 R.G. – Sentenza del 21.7.2006/5.9.2006 n.
130/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Mammone.
Azione disciplinare – Condizioni – Appartenenza all’Ordine Giu-diziario – Estinzione del procedimento.
Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l’incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all’Ordine Giudiziario, nessun prov-vedimento inerente l’azione disciplinare (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) può essere adottato, non potendosi confi-gurare un permanente interesse giuridico delle parti.
Conformi:
Sentenze
• 04.11.2005/01.02.2006 n. 91/2005 R.G. (decesso)
• 10.11.2005/08.02.2006 n. 112/2005 R.G. (decesso)
• 18.10.2002/09.03.2006 n. 21/2002 R.G. (collocamento a riposo)
• 17.02.2006/22.03.2006 n. 91/2004 R.G. (dimissioni)
• 05.05.2006/19.05.2006 n. 32/2006 R.G. (collocamento a riposo)
• 19.05.2006/30.05.2006 n. 55/2005 R.G. (collocamento a riposo)
• 11.07.2006/27.07.2006 n. 120/2005 R.G. (collocamento a riposo)
• 09.06.2006/27.07.2006 n. 6/2006 R.G. (dispensa dal servizio)
• 09.06.2006/27.07.2006 n. 7/2006 R.G. (dispensa dal servizio)
• 07.07.2006/27.07.2006 n. 83/2005 R.G. (collocamento a riposo)
• 21.07.2006/05.09.2006 n. 44/2006 R.G. (collocamento a riposo)
• 09.06.2006/05.09.2006 n. 5/2006 R.G. (dispensa dal servizio)
• 21.07.2006/05.09.2006 n. 54/2006 R.G. (dispensa dal servizio)
• 16.06.2006/26.09.2006 n. 58/2005 R.G. (collocamento a riposo)
• 21.07.2006/26.09.2006 n. 55/2006 R.G. (dispensa dal servizio)
• 21.07.2006/26.09.2006 n. 58/2006 R.G. (dispensa dal servizio)
• 21.07.2006/10.10.2006 n. 50/2006 (collocamento a riposo)
• 21.07.2006/10.10.2006 n. 56/2006 R.G. (dispensa dal servizio)
• 21.07.2006/10.10.2006 n. 59/2006 R.G. (dispensa dal servizio)
• 29.09.2006/13.10.2006 n. 61/2006 R.G. (collocamento a riposo)
• 15.12.2006/20.12.2006 n. 73/2006 R.G. (collocamento a riposo)
– Proc. 34/2007 R.G. – Sentenza dell’11.5.2007/18.5.2007 n.
55/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano – (P.
G.: conf.).
Azione disciplinare – Condizioni – Appartenenza all’Ordine Giu-diziario – Estinzione del procedimento.
Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l’incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all’Ordine Giudiziario, nessun prov-vedimento inerente l’azione disciplinare (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) può essere adottato, non potendosi confi-gurare un permanente interesse giuridico delle parti.
Conformi:
• 09.03.2007/15.03.2007 n. 25/2007 Reg. dep. (collocamento a riposo)
• 16.03.2007/20.03.2007 n. 30/2007 Reg. dep. (collocamento a riposo)
• 23.03.2007/13.04.2007 n. 34/2007 Reg. dep. (collocamento a riposo)
• 20.04.2007/24.04.2007 n. 43/2007 Reg. dep. (collocamento a riposo)
• 11.05.2007/18.05.2007 n. 54/2007 Reg. dep. (dimissioni)
• 08.06.2007/14.06.2007 n. 62/2007 Reg. dep. (decadenza)
• 08.06.2007/25.06.2007 n. 64/2007 Reg. dep. (decadenza)
- Proc n. 5/2007 R.G. – Ordinanza dell’8.6.2007/24.7.2007 n.
66/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara.
Azione disciplinare – Condizioni – Appartenenza all’Ordine Giu-diziario – Estinzione del procedimento.
Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l’incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all’Ordine Giudiziario, nessun prov-vedimento (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) inerente l’azione disciplinare può essere adottato, non potendosi confi-gurare un permanente interesse giuridico delle parti.
Conformi:
• Proc n. 69/2007 R.G. – Ordinanza del 19.10.2007/7.11.2007 n.
92/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui.
• Proc n. 71/2007 R.G. – Ordinanza del 23.11.2007/6.12.2007 n.
104/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.
• Proc n. 72/2007 R.G. – Ordinanza del 23.11.2007/6.12.2007 n.
105/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.
- Proc n. 19/2007 R.G. – Sentenza del 13.4.2007/13.9.2007 n.
38/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui.
Azione disciplinare – Condizioni – Appartenenza all’Ordine Giu-diziario – Estinzione del procedimento.
Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l’incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all’Ordine Giudiziario, nessun prov-vedimento (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) inerente l’azione disciplinare può essere adottato, non potendosi confi-gurare un permanente interesse giuridico delle parti.
Conformi:
• Proc n. 77/2006 R.G. – Sentenza del 19.1.2007/6.7.2007 n. 38/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui.
• Proc n. 9/2007 R.G. – Sentenza dell’8.6.2007/6.7.2007 n. 65/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.
• Proc n. 21/2007 R.G. – Sentenza del 13.4.2007/24.7.2007 n. 39/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara.
• Proc n. 79/2005 R.G. – Sentenza del 6.7.2007/17.7.2007 n. 71/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano.
• Proc. 15/2007 R.G. – Sentenza del 16.11.2007/28.11.2007 n. 98/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui.
• Proc. 40/2007 R.G. – Sentenza del 16.11.2007/6.12.2007 n. 99/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Berruti.
• Proc. 73/2007 R.G. – Sentenza del 16.11.2007/22.11.2007 n.
101/2007 Reg, dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano.
1.4 – Rapporti con il procedimento penale
– Proc. n. 1/2006 R.O. – Ordinanza del 19.5.2006/7.7.2006 n.
90/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Mammo-ne.
Procedimento disciplinare e procedimento penale – Richiesta del Ministro di destituzione di diritto e di privazione in tutto o in parte del trattamento di quiescenza del magistrato ai sensi del-l’art. 29 R.d.lgs. 511/2006 – Norma abrogata – Non luogo a prov-vedere.
Deve essere disposto il non luogo a provvedere sull’istanza del Mini-stro della Giustizia di destituzione di diritto e di privazione in tutto o in parte del trattamento di quiescenza del magistrato ai sensi dell’art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, posto che detta disposizione è stata abrogata per effetto dell’art. 9 L. 19/90, che prevede che il pubblico dipendente non possa essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, abrogan-do ogni disposizione contraria, nonchè per effetto della legge 464/66, che dispone l’abrogazione delle disposizioni che prevedono, a seguito di con-danna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro ente pub-blico al conseguimento o al godimento della pensione o di ogni altro as-segno o indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione della di-pendenza.
– Proc. n. 69/2005 R.G. – Sentenza del 14.2.2006/18.7.2006 n.
27/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico - Estensore Stabile.
Procedimento disciplinare – Intercettazioni telefoniche acquisite in diverso procedimento – Utilizzabilità – Principi affermati dalla Corte di Cassazione in sede penale – Applicazione nel procedi-mento disciplinare.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione il divie-to di utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimendivie-to, di cui al-l’art. 270 c.p.p., va inteso nel senso che non possono siffatti elementi va-lere come prova in diverso processo. Nessuna preclusione esiste, invece, circa l’utilizzazione di tali intercettazioni quale notizia di illecito
pena-le valida per l’inizio di un diverso procedimento e per l’esppena-letamento di accertamenti volti ad acquisire nuovi mezzi di prova. In applicazione di tale principio la Sezione disciplinare ha affermato che va affermata la responsabilità dell’incolpato quando questa sia basata su doviziose, particolareggiate dichiarazioni ammissive rese dallo stesso in ordine alla condotta tipizzata nel capo di incolpazione indipendentemente dal contenuto delle intercettazioni, che ben possono costituire notizia di il-lecito valida per l’espletamento di accertamenti e di acquisizioni proba-torie.
Conforme:
• Proc. n. 42/2005 R.G. – Sentenza del 7.7.2006/26.9.2006 n. 115/2006 Reg. dep. (Nella fattispecie la Sezione disciplinare, confermando il suddetto principio, ha assolto l’incolpato vista l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento penale, aven-do riguaraven-do alle scarne e non significative dichiarazioni rese dal-l’incolpato in sede di interrogatorio).
– Proc. n. 37/2006 R.G. – Sentenza del 12.5.2006/10.10.2006 n.
82/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Salmè.
Procedimento disciplinare e procedimento penale – Identità fra imputazione penale e incolpazione disciplinare – Sentenza pena-le di assoluzione “perché il fatto non sussiste” – Conseguenze nel procedimento disciplinare.
Ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n.
511, l’accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del giudizio pe-nale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato, fa stato nel procedi-mento disciplinare. L’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” preclude ogni diversa valutazione in sede disciplinare se, in caso di identità tra imputazione penale ed incolpazione disciplinare, la vicenda sia stata ricostruita nel giudizio penale in modo tale da esclude-re qualsiasi ulterioesclude-re profilo di rilievo disciplinaesclude-re. (Nella fattispecie la Sezione disciplinare ha disposto non farsi luogo al rinvio a dibattimen-to del magistradibattimen-to, sul presupposdibattimen-to che la sentenza del G.U.P. aveva esclu-so la sussistenza dell’elemento oggettivo e esclu-soggettivo del reato contestato, e che non erano stati contestati eventuali ulteriori profili di illiceità sul piano disciplinare).
– Proc. n. 122/2005 R.G. – Sentenza del 20.10.2006/24.11.2006 n.
149/2006 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Carrelli Pa-lombi di Montrone.
Procedimento disciplinare e procedimento penale. Utilizzazione di intercettazioni telefoniche compiute in sede penale – Conse-guenze nel procedimento disciplinare – Utilizzabilità - Esclusio-ne.
I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente disposte nell’ambito di un procedimento penale non possono essere utilizzati in un procedimento disciplinare a carico di un magistrato. Ed infatti, posto che l’art. 270 c.p.p prevede che essi non possano essere utilizzati nel-l’ambito di altro procedimento penale, tranne che non si tratti di reato particolarmente grave per il quale sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, detta limitazione deve valere a maggior ragione in una proce-dura diversa da quella penale, ed in particolare nel procedimento disci-plinare, pena la violazione dell’art. 15 Cost., inerente la libertà e la segre-tezza delle comunicazioni.
1.5 – Rapporti con precedente procedimento disciplinare
– Proc. n. 13/2003 R.G. – Sentenza del 21.10.2005/12.1.2006 n.
122/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.
Procedimento disciplinare – Ritardi nel deposito di provvedi-menti - Parziale coincidenza dell’epoca dei ritardi contestati ri-spetto ai periodi oggetto di sentenza di condanna – Insussistenza di autonomo disvalore deontologico – Illecito disciplinare – Esclusione.
Qualora l’incolpato sia già stato condannato per il ritardo nel depo-sito di provvedimenti nell’arco di un determinato periodo, gli addebiti di-sciplinari relativi ad ulteriori ritardi – non contestati in occasione della precedente segnalazione in quanto non rilevati ovvero non definitivi nella loro esatta dimensione temporale perchè concernenti provvedimen-ti depositaprovvedimen-ti in epoca successiva al periodo in precedenza considerato – devono ritenersi esclusi qualora i ritardi stessi non assumano autonomo disvalore deontologico rispetto alla valutazione della condotta del magi-strato che ha portato alla condanna disciplinare.
– Proc. n. 120/2003 R.G. – Sentenza del 18.11.2005/27.4.2006 n.
143/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.
Procedimento disciplinare e procedimento penale – Accertamen-to dei fatti compiuAccertamen-to in sede penale – Conseguenze nel procedi-mento disciplinare.
Ai sensi dell’art. 29, ultimo comma del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n.
511, l’accertamento in sede penale della sussistenza dei fatti oggetto delle incolpazioni disciplinari fa stato nel giudizio disciplinare. (Nel caso di specie, la contestazione disciplinare si esauriva nella mera riproduzione dei capi di imputazione penali, in relazione ai quali era intervenuta, in sede di appello, sentenza di condanna divenuta irrevocabile)
– Proc. n. 118/2005 R.G. – Sentenza dell’1.12.2005/19.5.2006 n.
15/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.
Procedimento disciplinare – Ritardi nel deposito di provvedi-menti – Principio del ne bis in idem – Improcedibilità dell’azione.
Deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione disciplinare eser-citata in relazione a ritardi nel deposito di provvedimenti già oggetto di precedenti decisioni della Sezione disciplinare.
Conformi:
• Proc. n. 118/2005 R.G. – Sentenza dell’1.12.2005/19.5.2006 n. 155/2005 Reg. dep.
• Proc. n. 8/2006 R.G. – Sentenza del 16.6.2006/20.12.2006 n. 105/2006 Reg. dep.
- Proc n. 57/2007 R.G. – Sentenza del 14.9.2007/26.9.2007 n.
81/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Berruti.
Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Di-ligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Rapporti con il precedente procedimento disciplinare – Valutazione uni-taria della condotta già operata in un precedente giudizio – Ri-chiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimen-to.
Va accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora la situazione relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti sia già stata valutata unitariamente con una precedente sentenza di con-danna relativa ad un’incolpazione che copriva parzialmente il periodo e ritardi assai più consistenti. Infatti la parte residua di illeciti, in ragione della sua consistenza, può essere considerata di scarsa rilevanza.