CORRETTEZZA
2.1 – In generale
– Proc. n. 26/2005 R.G. – Sentenza del 4.11.2005/12.1.2006 n.
128/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Arbasino.
Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo - Continenza – Espressioni diffamatorie nei confronti dei difensori – Mancanza di prova - Illecito disciplinare – Esclusione.
Non può essere pronunciata condanna disciplinare nei confronti di un magistrato in relazione ad un episodio nel quale, in una pausa di udienza nella quale svolgeva le funzioni di Pubblico Ministero, avrebbe pronunciato frasi diffamatorie nei confronti di un noto avvocato e del suo sostituto processuale, qualora dalla istruttoria effettuata e, in parti-colare, dall’audizione dei testi presenti siano emerse versioni divergenti ed incompatibili circa lo svolgimento dei fatti e, in particolare, sul con-tenuto delle espressioni proferite dall’incolpato, che non consentono di ritenere provati i fatti di cui all’incolpazione. (In sede penale nei con-fronti dell’incolpato era stata pronunciata sentenza di non doversi pro-cedere per remissione di querela).
– Proc. n. 115/2004 R.G. – Sentenza del 16.9.2005/8.2.2006 n.
106/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.
Doveri del magistrato – Correttezza – Esposto del magistrato nei confronti di un Giudice Onorario del Tribunale – Infondatezza – Mancanza di misura e di ponderazione – Sussistenza - Illecito di-sciplinare - Sussistenza.
Configura illecito disciplinare la condotta del magistrato che abbia inviato al Consiglio Superiore della Magistratura una segnalazione con la quale faceva presente di essere stato sostituito nella trattazione di un procedimento penale da un Giudice Onorario di Tribunale il quale, in quell’occasione, avrebbe agito in violazione del dovere di correttezza, per ragioni ancora da accertare ma potenzialmente collegate allo svolgimen-to da parte del medesimo della propria attività professionale, qualora sia risultato, alla luce degli accertamenti eseguiti, che tali affermazioni erano totalmente prive di fondamento. (La Sezione disciplinare ha rite-nuto che la condotta del magistrato è censurabile per mancanza di
mi-sura e precipitosità, atteso che egli avrebbe dovuto informare il suo com-portamento a prudenza e ponderazione prima di intraprendere una ini-ziativa di denunzia di una inesistente causa di incompatibilità e di un comportamento deontologicamente scorretto che avrebbero potuto pro-curare la revoca del magistrato onorario).
– Proc. n. 126/2005 R.G. – Sentenza del 13.1.2006/14.3.2006 n.
3/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.
Doveri del magistrato – Correttezza – Sottoscrizione di un verba-le retrodatato – Everba-lemento psicologico – Insussistenza – Ilverba-lecito di-sciplinare – Esclusione.
Non costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistra-to che nell’ambimagistra-to di un progetmagistra-to finalizzamagistra-to alla sistemazione del registro mod. 12 della ex Pretura abbia redatto alcuni verbali retrodatati e conte-nenti la dicitura “avanti al Consigliere Pretore Dirigente”, circostanza quest’ultima non veritiera, qualora sia emerso che egli abbia semplice-mente apposto la propria firma facendo affidamento sull’attività dell’im-piegata che si occupava di tale settore, in circostanze particolari (nell’in-tervallo di tempo tra due udienze) che portano ad escludere un pur mi-nimo grado di consapevolezza nell’adozione del comportamento. (In sede penale il procedimento a carico del magistrato per il reato di falso si è concluso con l’archiviazione per carenza dell’elemento psicologico).
– Proc. n. 120/2003 R.G. – Sentenza del 18.11.2005/27.4.2006 n.
143/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.
Doveri del magistrato – Correttezza – Giudice fallimentare - Fal-sificazione di un decreto di ammissione di una società alla pro-cedura di concordato preventivo mediante la sostituzione del proprio nominativo fra i componenti del collegio camerale con quello di altro giudice - Illecito disciplinare – Sussistenza.
Integra un illecito disciplinare, per violazione del dovere di corret-tezza, il comportamento di un Giudice che abbia indotto la dattilografa a sostituire il proprio nome, quale componente del collegio, con quello di altro giudice nel decreto di ammissione a concordato preventivo di una società, assumendo falsamente di non avere partecipato perchè in ferie,
alla camera di consiglio nel corso della quale era stato adottato detto de-creto.
– Proc. n. 156/2004 R.G. – Sentenza del 17.1.2006/27.4.2006, n.
5/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.
Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Giudice falli-mentare - Nomina di coadiutore del curatore fallifalli-mentare – Scelta ricadente su persona già nominaScelta in innumerevoli occasioni -Intento di favorire il nominato – Irrilevanza – Discredito sulla se-zione fallimentare - Sussistenza - Illecito disciplinare – Sussisten-za.
Il magistrato, nel conferimento di incarichi ai consulenti tecnici, come nel compimento di ogni altra attività, è tenuto a prevenire qual-siasi sospetto di favoritismo che possa pregiudicare anche solo l’appa-renza di una corretta ed imparziale amministrazione della giustizia.
Integra un illecito disciplinare, per violazione del dovere di corret-tezza e di imparzialità, il comportamento di un Giudice fallimentare che abbia nominato un coadiutore ad un curatore nominato dal collegio senza alcuna sollecitazione in tal senso da parte del curatore medesimo, scegliendo peraltro persona dal medesimo già ripetutamente nominata e, pertanto, oberata da un quantità tale di incarichi che difficilmente riu-sciva a seguire, contribuendo in tal modo ad alimentare sospetti e recri-minazioni e generando discredito sulla sezione fallimentare, pur in man-canza di qualsiasi elemento per ritenere la sussistenza di un personale interesse a favorire professionalmente il nominato se non quello di una migliore gestione della procedura in esame. (Tale ultima circostanza non è stata ritenuta idonea ad escludere la responsabilità disciplinare dell’in-colpato, ma è stata oggetto di valutazione in sede di determinazione della sanzione).(*)
(*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con decisione del 30.11.2006/3.1.2007 n. 1/2007
– Proc. n. 156/2004 R.G. – Sentenza del 17.1.2006/27.4.2006, n.
5/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.
Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Giudice
falli-mentare - Nomina di coadiutore del curatore fallifalli-mentare oltre le reali necessità della procedura - Curatore già nominato in innu-merevoli occasioni e gravato da notevoli impegni professionali – Obbligo di sollecitare il curatore a provvedere autonomamente -Sussistenza - Illecito disciplinare – -Sussistenza.
Costituisce illecito disciplinare la nomina da parte del giudice dele-gato di un coadiutore di un curatore fallimentare oltre le reali necessità della procedura e, in particolare, per lo svolgimento di un’operazione pre-ventiva di riordino e di catalogazione di una corposa mole di materiale cartaceo consegnata al curatore medesimo, poi trasformatasi in una vera e propria consulenza contabile, dal momento che il magistrato avrebbe dovuto sollecitare il curatore medesimo al compimento di tale prelimi-nare operazione, che era suo preciso dovere compiere. (Nella fattispecie la Sezione disciplinare ha osservato come nella valutazione di tale prov-vedimento si sia tenuto conto dell’enorme carico di lavoro al quale era sottoposto il curatore al quale erano stati conferiti centinaia di incarichi professionali dallo stesso incolpato, che pertanto avrebbe dovuto valuta-re con particolavaluta-re rigovaluta-re ogni richiesta dello stesso indicativa delle diffi-coltà a rispettare i tempi delle numerose incombenze e se, del caso, a di-versificare ed ampliare la cerchia dei soggetti officiati da nomine di vario genere).(*)
(*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con decisione del 30.11.2006/3.1.2007 n. 1/2007
– Proc. n. 156/2004 R.G. – Sentenza del 17.1.2006/27.4.2006, n.
5/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.
Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Obbligo di consultazione del comitato dei creditori – Liquidazione dei com-pensi ai collaboratori – Autorizzazione dei curatori all’acquisto di beni di consumo, a sostenere spese e all’assunzione di dipenden-ti fissi della procedura - Violazione di norme di legge - Insussi-stenza – Discrezionalità del giudice – Insindacabilità in sede di-sciplinare - Illecito didi-sciplinare – Esclusione.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Sezione disciplinare per affermare la responsabilità disciplinare per comportamenti tenuti in occasione del compimento di
atti d’ufficio, salvo il caso di dolo, non è sufficiente la violazione di una norma di legge, perché in tale maniera al giudice disciplinare sarebbe dato il potere di imporre al magistrato la propria interpretazione, ma è necessario verificare in concreto in primo luogo se sussista una incon-trovertibile e macroscopica difformità dell’interpretazione della norma rispetto alle interpretazioni già prospettate, ovvero il provvedimento adottato possa essere qualificato come abnorme, in quanto estraneo ad ogni schema processuale, e, in secondo luogo, se l’errore processuale sia stato causato da scarsa ponderazione, approssimazione o superfi-cialità.
Nell’ambito di tale principio la Sezione disciplinare:
- ha escluso l’illecito disciplinare del giudice fallimentare per omes-sa consultazione del comitato dei creditori con riferimento alla nomina di coadiutori, consulenti e dipendenti della procedura, essendo emerso che il magistrato aveva agito in un contesto dottrinario e giurispruden-ziale contrastante circa la sussistenza di tale obbligo e conformemente ad una prassi invalsa presso la sezione di appartenenza;
- ha escluso l’illecito disciplinare contestato per la liquidazione dei compensi ai collaboratori della procedura fallimentare, applicando il criterio di liquidazione forfettario e senza adeguata motivazione, in ma-niera da potere garantire il controllo del provvedimento, qualora sia emerso che, in considerazione della complessità della procedura, il cri-terio di liquidazione forfettario abbia condotto alla liquidazione di com-pensi inferiori a quelli determinabili secondo le tariffe professionali vi-genti;
- ha escluso l’illecito disciplinare contestato al magistrato per avere autorizzato illegittimamente il curatore fallimentare all’acquisto di ma-teriali di consumo, a sostenere spese per la manutenzione di macchi-nari e all’assunzione di dipendenti fissi della procedura, assumendo che, non essendo dimostrato il dolo del magistrato, l’eccezionale rilie-vo della procedura fallimentare, rimasto comprovato dalle prove testi-moniali e documentali, non consente di censurare le scelte del giudice fallimentare, senza la contestuale indicazione, fin dalla contestazione medesima, dei diversi criteri che avrebbero dovuto essere seguiti alla stregua di univoci criteri normativi, ovvero di indiscusse prassi conso-lidate, finendo altrimenti per costituire un inammissibile sindacato sulla discrezionalità del giudice nel compimento degli atti connessi al proprio incarico. (*)
(*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con decisione del 30.11.2006/3.1.2007 n. 1/2007
– Proc. n. 20/2006 R.G. – Sentenza del 24.2.2006/10.10.2006 n.
46/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Salmè.
Doveri del magistrato – Correttezza – Presentazione reiterata di istanze di ricusazione - Illecito disciplinare – Esclusione.
La condotta del magistrato che presenti reiterate istanze di ricusa-zione nell’ambito di un procedimento civile in materia ereditaria pen-dente con il fratello, direttore di cancelleria, non configura illecito disci-plinare, posto che il ricorso, anche se reiterato, ad istanze di ricusazione non può configurare una violazione di doveri deontologici, in quanto rappresenta l’esercizio del diritto di difesa che spetta al magistrato come a qualsiasi altro cittadino, semprechè le espressioni utilizzate nel conte-sto delle istanze non siano tali da esporre a grave pregiudizio il prestigio e la funzionalità dell’organo giudiziario adito. (Nella fattispecie la Sezio-ne disciplinare ha ritenuto che le espressioni usate dal magistrato Sezio-nelle istanze, per quanto forti e dirette a conferire efficacia alle argomentazio-ni difensive poste a base delle istanze, non fossero tuttavia tali da oltre-passare i limiti del diritto di difesa).
– Procc. riuniti nn. 7/2004-16/2005 R.G. – Sentenza del 28.7.2005/23.11.2006 n. 100/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.
Doveri del magistrato – Correttezza - Scherzo – Mancanza di mi-sura e ponderazione - Sussistenza - Illecito disciplinare – Sussi-stenza - Motto di spirito – Atteggiamento non consono alla fun-zione – Insussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.
Configura illecito disciplinare la condotta del magistrato che abbia cosparso i sanitari del bagno dell’ufficio riservato ai giudici civili con ab-bondanti strisciate di nutella, trattandosi di comportamento suscettibile di creare disdori e perdita della credibilità della funzione giudiziaria.
Non configura illecito disciplinare la battuta o il motto di spirito pronunciati dal magistrato, qualora i medesimi non contengano espres-sioni sconvenienti o volgari e non siano idonei a menomare il prestigio dell’Ordine Giudiziario.
– Proc. n. 143/2004 R.G. – Sentenza del 21.10.2005/23.11.1006 n.
120/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè.
Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del Procuratore della Repubblica con la Polizia Giudiziaria – Audizione della fi-glia del magistrato – Interferenza nelle indagini – Sussistenza - Il-lecito disciplinare - Sussistenza.
Sussiste illecito disciplinare nell’ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica abbia tentato di indurre un ufficiale di Polizia Giudiziaria a sottrarsi ai suoi doveri d’ufficio, chiedendogli se fosse possibile non escutere quale persona informata sui fatti la propria figlia, preventi-vamente convocata a tal fine in relazione a procedimento penale pen-dente presso una procura limitrofa, e successivamente abbia presen-ziato all’assunzione a verbale della medesima, senza averne alcun ti-tolo, arrecando inevitabile disagio nel compimento dell’atto istrutto-rio, sia alle indagini condotte dai colleghi, al punto da indurli a ri-chiedere che, per il prosieguo, tali indagini fossero compiute da altro ufficiale di P.G.
– Proc. n. 62/2006 R.G. – Sentenza del 24.11.2006/20.12.2006 n.
160/2006 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Anedda.
Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo – Lettera di stima ed apprezzamento ai superiori gerarchici di un ufficiale di P.G.
indagato – Intervista ad un quotidiano – Attività diretta a condi-zionare l’Autorità giudiziaria procedente – Insussistenza - Illecito disciplinare – Esclusione.
La condotta del magistrato che, in qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica, abbia indirizzato una nota di stima e di apprezzamen-to nei confronti di un ufficiale dei Carabinieri indagaapprezzamen-to ai suoi superio-ri gerarchici non costituisce illecito disciplinare, qualora sia emerso che detta nota, per il suo contenuto e il suo carattere riservato, non era di-retta a condizionare l’esercizio dell’attività giudiziaria e non conteneva alcun giudizio sull’attività investigativa svolta nei confronti del predetto ufficiale. Non assume, altresì, rilevanza disciplinare la condotta del ma-gistrato che abbia rilasciato un’intervista sul contenuto della nota, dive-nuta di pubblico dominio non per sua volontà, essendo emerso che dai toni e dalle espressioni usate non si evinceva alcun intento di condizio-nare o di giudicare l’Autorità procedente nei confronti dell’ufficiale, ma anzi di tenere ben distinti i suoi meriti professionali e l’attività di inda-gine svolta nei suoi confronti.
– Proc. n. 61/2004 R.G. – Sentenza del 17.6.2005/31.1.2007 n.
74/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè – (P. G.:
conf.).
Illecito nell’esercizio delle funzioni - Provvedimenti giurisdizio-nali – Sindacato disciplinare – Limiti – Adozione di una delle pos-sibili interpretazioni della norma – Illecito disciplinare – Esclu-sione.
Non configura un illecito disciplinare la condotta del giudice delega-to ad una procedura fallimentare che, con decisione di “non luogo a provvedere”, non abbia emesso un mandato di pagamento relativo alla liquidazione del compenso spettante a favore di un avvocato, procurato-re e difensoprocurato-re del fallimento, sebbene il curatoprocurato-re avesse comunicato l’esi-stenza delle condizioni per il pagamento delle competenze dovute, e suc-cessivamente liquidate dal Presidente della Sezione fallimentare, qualora sia emerso che il magistrato aveva agito sulla base di una ponderata in-terpretazione della legge vigente, non censurabile in sede disciplinare.
Riferimenti normativi: art. 18 R.D.L. 31.5.1946, n. 511; art. 25, n. 7, R.D. 16.3.1942, n. 267.
– Proc. n. 40/2005 R.G. – Sentenza del 10.2.2006/31.1.2007 n.
26/2006 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè – (P.
G.: conf.).
Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Cor-rettezza – Riserbo - Procuratore Aggiunto - Richiesta di informa-zioni riservate da parte di un avvocato su procedimento assegna-to ad altro magistraassegna-to – Volontà di rivelare informazioni coperte dal segreto - Esclusione – Illecito disciplinare - Esclusione.
Non configura illecito disciplinare il comportamento del magistrato che, in qualità di Procuratore Aggiunto, abbia corrisposto alla richiesta di un avvocato di notizie circa la pendenza di un procedimento penale a carico del proprio assistito, in violazione dell’art. 335 c.p.p., a mente del quale tali notizie possono essere rese note agli aventi diritto solo dopo che il titolare dell’indagine abbia escluso la sussistenza di esigenze atti-nenti l’attività di indagine e l’opportunità di disporne la segretazione, al-lorché sia emerso che la condotta dell’incolpato non sia stata finalizzata
alla rivelazione di atti di indagine coperti dal segreto o dalla volontà di favorire l’istante, ma che egli, in quanto referente informatico e partico-larmente esperto del R.E.G.E., abbia agito conformemente ad una pras-si instaurata presso l’ufficio di corrispondere tali informazioni senza consultare il titolare dell’indagine, in mancanza di una espressa annota-zione sul registro informatico relativa alla segretaannota-zione.
Riferimenti normativi: art. 18 R.D.L. 31.5.1946, n. 511; art. 335 c.p.p..
– Proc. n. 125/2005 R.G. – Sentenza del 21.2.2006/31.1.2007 n.
36/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè – (P. G.:
conf.).
Illecito nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Cor-rettezza – Conseguimento di utilità economiche per il compimen-to di atti d’ufficio – Lesione del prestigio dell’Ordine Giudiziario – Sussistenza - Illecito disciplinare – Sussistenza - Gravità della condotta – Criteri di commisurazione della sanzione disciplinare - Destituzione.
Sussiste illecito disciplinare nella condotta di un magistrato che in più occasioni abbia ricevuto utilità economiche, consistenti nel paga-mento di capi d’abbigliapaga-mento, nell’uso gratuito di autovetture, nell’ese-cuzione di lavori edili, nel pagamento di vacanze, pranzi e cene, nonché di somme di denaro, quale corrispettivo per il compimento di atti d’uffi-cio, consistenti in richieste di scarcerazione e di proscioglimento nonché in un parere favorevole alla revoca di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di persone imputate del reato di cui all’art. 416 bis c.p., posto che il compimento di tali atti, ponendosi in rapporto di corri-spettività con le dazioni ed utilità percepite, ha formato oggetto di un rapporto privatistico, e ha realizzato un’inammissibile commistione tra esercizio di funzione pubblica e perseguimento dell’interesse privato del magistrato, con evidente pregiudizio della propria credibilità nell’eserci-zio delle funnell’eserci-zioni giurisdinell’eserci-zionali e per il prestigio dell’Ordine Giudiziario.
(Fatti accertati in sede penale per i quali l’incolpato è stato condannato in primo grado e, in appello, è stata dichiarata la prescizione, previa ri-qualificazione delle originarie contestazioni come corruzione in atto pro-prio. La Sezione disciplinare ha ritenuto detti fatti di particolare gravità, rilevando che l’unica sanzione adeguata fosse quella della destituzione, imposta dalla necessità di tutelare la credibilità dell’Ordine Giudiziario,
che verrebbe totalmente negata dalla presenza al suo interno di un ma-gistrato responsabile di avere fatto mercimonio dell’esercizio delle pro-prie funzioni).
Riferimenti normativi: art. 18 R.D.L. 31.5.1946, n. 511; artt. 81 cpv., 318, 319 ter, 321, 416 bis c.p.
– Proc. n. 125/2005 R.G. – Sentenza del 21.2.2006/31.1.2007 n. 36/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè – (P. G.: conf.).
Illecito nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Cor-rettezza – Abuso dei propri poteri – Compimento di atti di ufficio in favore di un’associazione camorristica – Mancanza di prova -Illecito disciplinare – Esclusione.
Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo a dibattimento nei confronti di un magistrato, incolpato di avere prestato, quale concorren-te esconcorren-terno, apprezzabile e concreto contributo ad una associazione ca-morristica, curando sistematicamente la realizzazione di soluzioni pro-cessuali favorevoli non dovute nei confronti degli affiliati alla suddetta organizzazione, allorché non sia emersa prova certa della sua disponibi-lità ad offrire un contributo finalisticamente orientato a garantire l’esi-stenza o a determinare il rafforzamento del predetto sodalizio criminale.
(L’incolpato è stato assolto con sentenza definitiva in sede penale in or-dine ai medesimi fatti).
Riferimenti normativi: art. 18 R.D.L. 31.5.1946, n. 511; artt. 81 cpv., 318, 319 ter, 321, 416 bis c.p.
– Proc. n. 120/2004 R.G. – Sentenza del 22.4.2005/31.1.2007 n. 46/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè – (P. G.: conf.).
Illecito nell’esercizio delle funzioni - Doveri del magistrato – Dili-genza – Correttezza – Redazione della motivazione di sentenze – Omessa lettura del dispositivo delle sentenze in materia di loca-zione – Questioni interpretative di norme processuali – Negligen-za – InsussistenNegligen-za - Illecito disciplinare – Esclusione.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della Sezione disciplinare per affermare la responsabilità di-sciplinare per comportamenti tenuti in occasione del compimento di atti d’ufficio, salvo il caso di dolo, non è sufficiente la violazione di una norma di legge, perché in tale maniera al giudice disciplinare sarebbe dato il potere di imporre al magistrato la propria interpretazione (in contrad-dizione con il principio di cui all’art. 101 Cost., sulla soggezione del me-desimo soltanto alla legge) o la propria valutazione del materiale proba-torio, al di fuori del sistema delle impugnazioni. E’, invece, necessario in-dagare se il comportamento contestato sia espressione di un atteggia-mento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell’Ordine Giudiziario, valutandone le modalità ed il contesto e, specifi-camente, verificando se l’errore nell’interpretazione della norma o nella ri-costruzione del fatto abbia portato all’adozione di un provvedimento
Cassazione e della Sezione disciplinare per affermare la responsabilità di-sciplinare per comportamenti tenuti in occasione del compimento di atti d’ufficio, salvo il caso di dolo, non è sufficiente la violazione di una norma di legge, perché in tale maniera al giudice disciplinare sarebbe dato il potere di imporre al magistrato la propria interpretazione (in contrad-dizione con il principio di cui all’art. 101 Cost., sulla soggezione del me-desimo soltanto alla legge) o la propria valutazione del materiale proba-torio, al di fuori del sistema delle impugnazioni. E’, invece, necessario in-dagare se il comportamento contestato sia espressione di un atteggia-mento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell’Ordine Giudiziario, valutandone le modalità ed il contesto e, specifi-camente, verificando se l’errore nell’interpretazione della norma o nella ri-costruzione del fatto abbia portato all’adozione di un provvedimento