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Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Ope-rosità – Diligenza – Correttezza - Ritardi nel deposito di provve-dimenti e assenza ingiustificata nei giorni di udienza – Cause di giustificazione – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra illecito disciplinare la condotta del magistrato che, nono-stante ripetuti richiami del capo dell’ufficio e le contestazioni disciplina-ri per disciplina-ritardi nel deposito di provvedimenti, reitedisciplina-ri condotte del genere, anche assentandosi ingiustificatamente e senza congruo preavviso in giorni in cui erano fissate udienze, costringendo il Presidente del Tribu-nale, quando possibile, ad autoassegnarsi gli affari del predetto magi-strato. Non possono, poi, assumere efficacia scriminante generici moti-vi personali.

Riferimenti normativi: art. 18 R.d.l. 511/46

- Proc. n. 42/2007 R.G. – Sentenza del 15.6.2007/17.7.2007 n.

69/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara – (P. G.: conf.)

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Cor-rettezza – Mancata informativa al coordinatore dell’ufficio di ri-levanti notizie – Illecito disciplinare – Infondatezza.

E’ risultata infondata la notizia di un illecito disciplinare all’esito delle indagini espletate dal Procuratore Generale. Di conseguenza la Se-zione disciplinare ha disposto non farsi luogo al rinvio a dibattimento (Nel caso di specie è stato contestato ad un pubblico ministero di non aver informato il coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia che dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia emergevano notizie di reato concernenti magistrati del distretto; le risultanze delle indagini della Procura Generale hanno smentito l’assunto).

Riferimenti normativi: art. 18 R.d.l. 511/46

- Procc. nn. 129/2005 - 18/2006 R.G. – Sentenza del 16.3.2007/20.7.2007 n. 28/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – (P. G.: parz. conf.)

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Cor-rettezza – Allegazione ad atto di appello di anonimo teso ad evi-denziare rapporti tra un giudice del collegio e la figlia di un im-putato – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Costituisce illecito disciplinare la condotta del pubblico ministero che allega uno scritto anonimo ad atto di appello in violazione dell’art.

333 cpp, con il quale si tende da una parte ad introdurre elementi estra-nei a fini di giustizia, dall’altra a screditare un giudice del collegio.

Riferimenti normativi: art. 18 R.d.l. 511/46

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Atteggiamento polemico di un pubblico ministero nell’ambito di un conflitto con collega del medesimo ufficio circa la titolarità di un procedimento – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Costituisce illecito disciplinare l’atteggiamento del Sostituto Procu-ratore della Repubblica che, nell’ambito di un conflitto con altro collega dell’ufficio circa la titolarità di un procedimento, trasmette al Procurato-re nota fortemente polemica nei confronti del collega e con riferimenti agli atteggiamenti tra loro asseritamene polemici di diversi corpi di poli-zia giudipoli-ziaria. Il contenuto di tali note, infatti, è tale, a prescindere dal merito della questione di fondo, da pregiudicare la serenità nei rapporti interni dell’ufficio ed il suo prestigio esterno.

- Proc. n. 23/2007 R.G. – Sentenza del 6.7.2007/24.7.2007 n.

73/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara – (P. G.: conf.).

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Di-ligenza – Correttezza - Leale e doverosa collaborazione, nonché correttezza e rispetto, nei confronti del ruolo di collega di altro ufficio (art 2 lett. d) d.lvo 23.2.2006 n. 109) – Omesso riscontro a note di magistrato di altro ufficio – Illecito disciplinare – Sussi-stenza.

Costituiscono condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare le omissioni e le inerzie del Pubblico Ministero che, a seguito di richieste da parte di altro ufficio, di atti necessari per decidere una istanza di parte, abbiano costretto, per il protrarsi dell’inerzia, ad adottare determinazio-ni senza tener conto dei predetti atti. (Nel caso di specie un Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione aveva richiesto ad un So-stituto Procuratore della Repubblica la trasmissione di atti, ritenuti ne-cessari per le determinazioni di sua competenza ex art. 54 c.p.p., ed, in assenza della trasmissioni, dopo più solleciti, il richiedente si vedeva co-stretto ad adottare determinazioni in assenza dei predetti atti). (*) (*) sentenza impugnata

Riferimenti normativi: art. 2 lett. d) D.L. 109/2006

- Proc. n. 39/2006 R.G. – Sentenza del 23.2.2007/15.9.2007 n.

22/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – (P.

G.: diff.)

Illecito fuori dall’esercizio dalle funzioni – Doveri del magistrato

– Correttezza al di fuori dell’attività giurisdizionale – Affermazio-ni offensive nei confronti di collega nell’ambito di atti giudiziari (opposizione alla richiesta di archiviazione) – Illecito disciplina-re – Sussistenza.

Il magistrato che nell’esercizio dei suoi diritti, segnatamente in sede di tutela giurisdizionale, critica la condotta di altri magistrati, è tenuto ad un atteggiamento di cautela e di rispetto per l’Ordine Giudiziario, se possibile, maggiore di quello che è dato esigere da utenti che, per cultura e per storia personale, hanno minore consapevolezza dei valori e dei prin-cipi connessi all’esercizio della giurisdizione. Tale cautela deve essere an-cora maggiore quando la tutela dei propri diritti è strettamente connessa con l’esercizio da parte sua di poteri giurisdizionali, in quanto attinenti alla sua condotta come magistrato. (Nel caso di specie un magistrato, persona offesa in un procedimento nel cui ambito si procedeva per ca-lunnia, relativa ad un esposto di un indagato in un procedimento in cui era titolare l’incolpato, nell’ambito di una opposizione alla richiesta di archiviazione ha fortemente e con toni aspri criticato l’operato del colle-ga, in relazione alla omissione di attività di indagine; alla gestione “uni-direzionale” dei procedimenti che lo vedevano parte offesa sì da perveni-re alla richiesta di archiviazione; alla tendenza a chiudeperveni-re con archivia-zione i procedimenti penali).

Riferimenti normativi: art. 18 R.d.l. 511/46

- Proc. n. 4/2007 R.G. – Sentenza dell’11.5.2007/7.11.2007 n.

52/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – (P.

G.: conf.)

Illecito fuori dall’esercizio dalle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti tesi ad intrattenere rapporti con soggetti ai vertici di gruppi economici al fine di fornire consulen-za e consigli in ordine ad indagini penali in corso – Illecito disci-plinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare la condotta del magistrato che intrat-tiene rapporti con soggetto al vertice di un grosso gruppo operante nel settore economico, finalizzati a fornire consigli e informazioni in ordine a procedimenti penali pendenti in diversi uffici giudiziari. La condotta è stata ritenuta lesiva del prestigio dell’Ordine Giudiziario sotto il profilo

della violazione dei doveri di correttezza nei confronti dei colleghi, per aver richiesto informazioni, anche insistentemente, o strumentalizzato la natura amicale dei rapporti, al fine di reperire notizie su procedimen-ti pendenprocedimen-ti; della lesione del valore della indipendenza, compromessa dalla manifestata volontà di coinvolgimento del magistrato in questioni relative all’attività di gruppi economici di rilievo nazionale aventi com-plesse implicazioni giudiziarie; della lesione della dignità della funzione per l’accettazione di un ruolo servente nei confronti di una persona i cui cospicui interessi economici dipendevano da decisioni dell’autorità giu-diziaria e sottoposta a procedimento penale per fatti gravi.

Riferimenti normativi: art. 18 R.d.l. 511/46

- Proc. n. 64/2006 R.G. – Sentenza del 16.11.2007/28.11.2007 n.

97/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa – (P.

G.: conf.)

Illecito fuori dall’esercizio dalle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Partecipazione da parte di magistrato, dopo aver fruito di lungo congedo per malattia, alla preparazione e all’ad-destramento nonchè alla effettuazione di una regata transoceani-ca – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare la condotta del magistrato che, dopo aver richiesto e fruito di diversi e consistenti periodi di congedo straor-dinario ed aspettativa per malattia, in ragione delle rappresentate gravi patologie lombo sacrali, partecipi all’addestramento per una regata tran-soceanica, nonché alla regata stessa. Il disvalore disciplinare della con-dotta è da ravvisarsi nella scorrettezza del comportamento, teso ad ap-profittare della patologia documentata per effettuare viaggi o imprese sportive anche di “livelli estremi” (tale è da considerarsi una regata tran-soceanica, svolta in equipaggio di sole due persone ed in condizione di mare e di vento spesse severe), tra l’altro pubblicizzata, di per sé incon-ciliabili e con la patologia e con le richieste di congedo e aspettativa, in modo da far apparire l’assenza dal servizio per infermità e malattia come pretestuosi ed in quanto tali lesivi dell’immagine e del prestigio del ma-gistrato.

Riferimenti normativi: art. 18 R.d.l. 511/46

- Proc. n. 76/2004 R.G. – Sentenza del 31.1.2006/5.12.2007 n.

17/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici – (P. G.:

parz. conf.)

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Cor-rettezza – Insistenza del magistrato per far parte del collegio competente a decidere sulla dichiarazione di fallimento in pre-senza di circostanze tali rendere inopportuna la prepre-senza ovvero a farsi assegnare procedure – Illecito disciplinare – Sussistenza

Costituisce illecito disciplinare la condotta del giudice delegato ai fallimenti che si adoperi per ottenere, al di là delle regole organizzative dell’ufficio e senza informare il dirigente dell’ufficio, l’assegnazione di de-terminate procedure fallimentari. Allo stesso modo costituisce violazio-ne deontologica la condotta del giudice tesa insistentemente, in presenza di rilevanti profili di inopportunità, a far parte di un collegio deputato a dichiarare il fallimento di una determinata società, condotta accompa-gnata da “minacce” di divulgare sui mezzi di informazione il mancato ri-spetto delle regole tabellari, segnatamente dei criteri di assegnazione, nel-l’ambito dell’ufficio. (*)

(*) sentenza impugnata

Riferimenti normativi: art. 18 R.d.l. 511/46

- Proc. n. 42/2007 R.G. – Sentenza del 22.11.2007/13.12.2007 n.

103/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino– Estensore Saponara -(P. G.: conf.).

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Cor-rettezza - Mancata informativa al coordinatore dell’ufficio non-ché ai colleghi di altri uffici di rilevanti notizie di ufficio – Illeci-to disciplinare – Infondatezza.

E’ risultata infondata la notizia di un illecito disciplinare all’esito delle indagini espletate dal Procuratore Generale. Di conseguenza la Se-zione disciplinare ha disposto non farsi luogo al rinvio a dibattimento.

(Nel caso di specie è stato contestato ad un Pubblico Ministero di non aver informato il coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia, nonché i colleghi della procura ordinaria di altro ufficio che dalle di-chiarazioni di un collaboratore di giustizia emergevano notizie di reato

di competenza di altro ufficio; le risultanze delle indagini della Procura Generale hanno del tutto smentito l’assunto).

Riferimenti normativi: art. 18 R.d.l. 511/46 e art. 2 co. 1 lett. g) e n) D.L. 109/2006

- Proc. n. 37/2007 R.G. – Sentenza del 7.12.2007/13.12.2007 n.

106/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa – (P.

G.: conf.).

Illecito fuori dall’esercizio dalle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamento del magistrato tale da compro-mettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità, anche sotto il profilo dell’apparenza, art. 3 lett. l) del d.lgs 23 febbraio 2006 n.

109 nel testo vigente prima delle modifiche di cui alla l. 269/06 – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare la condotta del magistrato che, al di fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie e nella veste di imputato, ri-fiuta di farsi giudicare da un collegio legittimamente costituito in quan-to non riconosciuquan-to per definizione organo terzo e indipendente. La norma “incriminatrice”, infatti, in una lettura dell’intero testo normati-vo, ha come ratio quella di vietare al magistrato, fuori dall’esercizio delle funzioni, comportamenti che possano compromettere credibilità perso-nale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione giudiziaria, divieto teso a tutelare la credibilità del magistrato, credibilità intesa quale possibilità per i cittadini di avere piena fiducia circa il fatto che il magistrato sia capace e pronto ad esercitare le sue funzioni con in-dipendenza, imparzialità e terzietà: in altri termini da magistrato sogget-to soltansogget-to alla legge in conformità al dispossogget-to dell’art. 101 Costituzione.

Il decoro, la misura e l’equilibrio sono, in questa ottica, non gradevoli doti personali, ma condizioni personali oggettive che garantiscono, anche sul piano dell’apparenza, la serietà con cui il magistrato è in grado di impegnarsi nell’essere imparziale, indipendente e terzo. (*)

(*) sentenza impugnata

Riferimenti normativi: art. 3 lett. l) d.lgs. 109/2006 nel testo originario

- Proc. n. 84/2006 R.G. – Sentenza del 13.7.2007/19.12.2007 n.

77/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara – (P. G.: conf.).

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Cor-rettezza – Atteggiamenti tesi a denunciare irregolarità nell’ufficio in modalità forti e dirette anche all’esterno dell’ufficio stesso – Il-lecito disciplinare – Sussistenza.

Costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che, per denunciare disfunzioni nelle gestione dell’ufficio, utilizzi modalità, quali redazione di manoscritti corposi inviati a colleghi ed affissi in bacheca o redazione di note ed esposti a varie autorità, tesi per il loro contenuto, a volte prolisso e contraddittorio, a creare tensione nell’ufficio, in quanto aventi ad oggetto denunce di presunte violazioni tabellari o mancata astensione di colleghi a trattare affari ovvero adozione di regole organiz-zative non idonee a raggiungere le finalità programmate, e comunque utilizzando toni talora offensivi nei confronti dei colleghi. Atteggiamenti ripetuti che, anche in ragione di rilievi e diffide in ordine alla attività l’ufficio ed alla gestione dello stesso, hanno compromesso l’attività del-l’ufficio stesso. (*)

(*) sentenza impugnata

Riferimenti normativi: art. 18 R.d.l. 511/46 – art. 2 lett. d) e n) D.L.

109/2006

2.3 – Correttezza nei confronti di organi istituzionali

– Proc. n. 32/2004 R.G. – Sentenza del 15.7.2005/1.2.2006 n.

92/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Riello.

Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura – Inosservanza delle norme in ma-teria di incompatibilità – Assunzione della qualità di socio acco-mandante di una s.a.s. - Illecito disciplinare - Sussistenza.

Sussiste illecito disciplinare nell’ipotesi in cui il magistrato abbia ri-coperto la carica di socio accomandante di una s.a.s. con oggetto socia-le consistente nella “costruzione, ristrutturazione e locazione di immobi-li”, qualora risulti che tale società operava nel medesimo territorio nel quale il magistrato esercitava le sue funzioni e che partecipava alle pro-cedure di aggiudicazione che si svolgevano presso gli uffici giudiziari in-sistenti nel medesimo circondario. (La Sezione disciplinare ha ritenuto che a prescindere dai poteri in concreto esercitati dal magistrato, il suo comportamento considerato sia in sé che con riferimento all’evidente ri-verbero esterno, sia idoneo a ledere il prestigio dell’Ordine Giudiziario).

– Proc. n. 14/2006 R.G. – Sentenza del 7.4.2006/19.5.2006 n.

65/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Fici.

Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio superiore della magistratura – Inosservanza delle norme relative all’assunzione di incarichi extragiudiziari – Buona fede – Sussi-stenza – Compromissione dei valori tutelati dall’art. 16 O.G. – In-sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che, nel periodo successivo all’entrata in vigore della circolare consiliare del 16 dicembre 1987 in materia di incarichi extragiudiziari, abbia omesso di richiedere al C.S.M. una nuova autorizzazione per l’espletamento di un incarico universitario, qualora l’incolpato abbia ritenuto, sulla base di molteplici elementi e in assoluta buona fede, di non dover richiedere detta autorizzazione e debba escludersi la compromissione dei valori tu-telati dall’art. 16 O.G., consistenti nella tutela dell’autonomia e

dell’indi-pendenza del magistrato e nelle esigenze di funzionalità dell’ufficio di ap-partenenza.

– Proc. n. 14/2006 R.G. – Sentenza del 7.4.2006/19.5.2006 n.

65/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Fici.

Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio superiore della magistratura – Inosservanza delle norme relative all’assunzione di incarichi extragiudiziari – Buona fede – Sussi-stenza – Compromissione dei valori tutelati dall’art. 16 O.G. – In-sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare la condotta del magistrato che, dopo avere avanzato istanza al C.S.M. per ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico di insegnamento universitario, sia pur per-venuta in ritardo al C.S.M. per un mero disguido burocratico, abbia espletato detto incarico senza preventivamente attendere il rilascio del-l’autorizzazione, ma abbia agito in buona fede. (Nella fattispecie la Se-zione disciplinare ha ritenuto che l’incarico, in relaSe-zione alla situaSe-zione soggettiva del magistrato, collocato fuori ruolo con le funzioni di assi-stente di studio presso la Corte Costituzionale, non poteva considerarsi, in sé, soggetto a limitazioni quantitative, restando tale valutazione di pertinenza dell’ente presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni, ed avendo espresso parere favorevole l’Ufficio di Presidenza della Corte Costituzionale; ha rilevato poi che l’incarico non era neppure astratta-mente idoneo ad incidere negativaastratta-mente sul prestigio dell’Ordine Giudi-ziario, considerate le attuali funzioni del magistrato).

– Proc. n. 19/2006 R.G. – Sentenza del 13.7.2006/27.7.2006 n.

118/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Fici.

Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura – Inosservanza delle norme relative all’assunzione di incarichi extragiudiziari – Illecito disciplinare -Sussistenza.

Sussiste illecito disciplinare qualora il magistrato, senza avere ri-chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio

Superiore della Magistratura, oppure in caso di diniego di tale autoriz-zazione, abbia espletato un incarico giudiziario, consistente in lezioni universitarie, anche se tali lezioni siano state effettuate a titolo gratuito.

– Proc. n. 19/2006 R.G. – Sentenza del 13.7.2006/27.7.2006 n.

118/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Fici.

Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura – Inosservanza delle norme relative all’assunzione di incarichi extragiudiziari – Illecito disciplinare -Sussistenza.

L’espletamento di un incarico extragiudiziario in difetto di autoriz-zazione integra un’oggettiva inosservanza della normativa primaria (art.

16, comma 2, O.G.) e secondaria (punti 16 e 21 della circolare 15207 del 1987) disciplinante la materia, anche alla stregua della normativa re-centemente entrata in vigore di cui al decreto legislativo 109/2006 (art. 3, comma 1, lett. c). Sussiste illecito disciplinare quando l’incolpato non provi di avere agito in buona fede. (Nella fattispecie, l’incolpato ha am-messo di avere espletato l’incarico in questione, in mancanza di preven-tiva autorizzazione, pur affermando, senza alcun supporto documenta-le, di avere forse a suo tempo inviato la comunicazione di tale incarico).

– Proc. n. 24/2006 R.G. – Sentenza del 14.7.2006/10.10.2006 n.

123/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Stabile.

Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio superiore della magistratura – Inosservanza delle norme relative alla comunicazione di eventuali situazioni di incompatibilità–

Buona fede – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non costituisce illecito disciplinare per carenza dell’elemento psico-logico la condotta del magistrato che dovendo corrispondere alla richie-sta del Consiglio Superiore della Magistratura, diramata per circolare a tutti i magistrati, di comunicare eventuali rapporti di parentela o affinità con iscritti in albi professionali di avvocato, ha segnalato tale situazione di incompatibilità solo con riguardo ad una delle figlie, che esercitava la professione forense nel settore penale, al quale era addetto l’incolpato, omettendo di provvedere ad analoga segnalazione anche in relazione

al-l’altra figlia, che risultava avere svolto solo in via eccezionale tale attività unitamente al genero, nel settore civile. (La Sezione disciplinare, pur sot-tolineando l’obbligo dell’incolpato di segnalare anche la posizione della seconda figlia e del genero, ha ritenuto insussistente l’elemento psicolo-gico dell’illecito contestato in considerazione sia della particolare situa-zione familiare e psicologica dell’incolpato, sia del fatto che il medesimo aveva comunque segnalato la situazione della figlia che stabilmente svol-geva la professione di avvocato nel settore penale).

– Proc. n. 82/2004 R.G. – Sentenza del 13.5.2005/16.11.2006 n.

56/2005 Reg. dep. – Rognoni – Estensore Salmè.

Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti del Procuratore della Repubblica con la Polizia Giudiziaria – Richiesta di infor-mazioni su eventuali indagini nei suoi confronti – Abuso della qualità di magistrato – Sussistenza - Illecito disciplinare - Sussi-stenza.

Sussiste illecito disciplinare nell’ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale abbia abusato della propria qualità di magistrato rivolgendosi ad un ufficiale di polizia giudiziaria, con toni concitati e perentori, al fine di ottenere informazioni circa l’e-ventuale pendenza e sul contenuto di indagini nei suoi confronti. (L’in-colpato era stato assolto in sede penale dal reato di minaccia aggravata per insussistenza del fatto, sul presupposto che non vi era stata da parte dell’imputato la prospettazione esplicita o implicita di un male ingiusto, ma al più l’intenzione di reagire ad una condotta ritenuta illegittima).

- Proc. n. 66/2006 R.G. – Sentenza del 10.11.2006/13.12.2006 n.

155/2006 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara.

Doveri del magistrato – Correttezza – Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura – Inosservanza delle norme relative alla comunicazione di eventuali situazioni di incompatibilità – In-sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.

L’art. 43, secondo comma, della circolare 4 dicembre 2004 (con de-correnza 31 maggio 2004) ha stabilito che l’obbligo di comunicazione, ai fini della rilevazione delle incompatibilità, sorge per il solo fatto

del-l’esistenza del rapporto di parentela, affinità, coniugio o stabile convi-venza con un professionista, anche praticante avvocato o avvocato iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo, quale che sia l’ufficio giu-diziario avanti al quale costoro abitualmente esercitano la professione.

La precedente circolare del 18 dicembre 1996, n. 19071, invece, obbli-gava i magistrati a segnalare eventuali rapporti di incompatibilità solo

La precedente circolare del 18 dicembre 1996, n. 19071, invece, obbli-gava i magistrati a segnalare eventuali rapporti di incompatibilità solo

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