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QUADERNI del Consiglio Superiore della Magistratura

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SEZIONE DISCIPLINARE

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

Anno 2006 - 2007

QUADERNI

Consiglio Superiore della Magistratura del

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QUADERNI DEL

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Anno 2008, Numero 152

Pubblicazione interna per l’Ordine giudiziario curata dal Consiglio Superiore della Magistratura

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P R E F A Z I O N E

Il volume contiene l’estratto delle pronunce della Sezione disci- plinare depositate nel biennio 2006-2007; l’elaborazione è stata cu- rata dai dottori Gianluigi Pratola e Massimo Forciniti, magistrati ad- detti alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno seguito anche la sistemazione dei testi e la loro pubblicazio- ne.

In alcuni casi dalla stessa sentenza sono state estrapolate molte- plici “massime”; in altri casi l’estratto relativo alla medesima pronun- cia è stato inserito sotto diverse rubriche; in altri casi ancora sono stati indicati in calce ad una pronuncia gli estremi della decisione ad essa conformi.

La classificazione è risultata complessa attesa la entrata in vigore della nuova disciplina in materia. Infatti, se da una parte si è cercato di aggiornare la classificazione alla nuova normativa, dall’altra, si è dovuto tener conto della circostanza che solo piccola parte delle sen- tenze depositate nel biennio 2006/2007 fanno riferimento ai nuovi il- leciti frutto della tipizzazione. Infatti, e perché le sentenze risalgono ad un periodo precedente l’entrata in vigore della nuova normativa, e perché in base al regime transitorio è risultata da applicare la vecchia disciplina, non emerge una nuova consolidata casistica giurispruden- ziale in ambito sostanziale.

Viceversa copiosa è la casistica in ambito di regime transitorio e, comunque, in materia procedurale, su problematiche, evidentemente, connesse al rito di nuova introduzione e, conseguentemente, alla com- patibilità degli istituti del richiamato codice di procedura penale.

Riguardo alle massime depositate nell’anno 2007 si è arricchito il sistema di massimazione con la indicazione delle conclusioni del rap- presentante della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, nonché dei riferimenti normativi.

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Le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – depo- sitate prima dell’invio alla stampa del presente volume – sono state in- dicate in nota solo nei casi di annullamento della sentenza della Se- zione disciplinare.

In conformità alla impostazione di fondo seguita nei precedenti volumi, una volta chiarito il principio di diritto, specie allorquando si tratta di principi consolidati, è stata data rilevanza alla vicenda con- creta oggetto del procedimento disciplinare.

Allo scopo di offrire una completa rassegna dell’attività della Se- zione disciplinare, gli estratti si riferiscono a tutte le decisioni deposi- tate nel periodo 2006-2007.

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1. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

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1.1 – In generale

– Procc. nn. 132 - 133/2003 R.G. – Sentenza del 2.12.2005/27.4.2006 n. 156/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.

Procedimento disciplinare – Atti compiuti in sede di inchiesta amministrativa – Disciplina.

L’art. 12 della legge 12.8.1962, n. 1311, nel disciplinare lo svolgi- mento delle inchieste amministrative dirette all’accertamento della re- sponsabilità disciplinare, prevede che il magistrato ispettore incaricato deve “al termine dell’indagine e senza l’osservanza di particolari forma- lità, chiedere informazioni al capo dell’ufficio e chiarimenti all’inquisito”

per poi riferire con una relazione diretta al capo dell’Ispettorato. Tale fase ha, quindi, un contenuto non giudiziale, ma amministrativo, ed attiene alla conoscenza dell’organo cui compete l’esercizio dell’azione discipli- nare. (Nella fattispecie è stata rigettata l’eccezione di inutilizzabilità del verbale di audizione e della memoria prodotta dall’incolpato nella fase amministrativa, sul presupposto che detti atti attenevano alla fase am- ministrativa, precedente all’inizio dell’azione disciplinare e quindi prima che scattasse il presidio di cui all’art. 59, c. 8 del d.P.R. n. 916/1958, in- vocato dalla difesa del’incolpato, il quale prescrive che “dell’inizio del procedimento [disciplinare] deve essere data comunicazione all’incolpa- to con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato”.

- Proc. n. 75/2004 R.G. – Ordinanza del 21.7.2006/21.9.2006 n.

135/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Riello.

Procedimento disciplinare – Erronea indicazione delle conclusio- ni del Procuratore Generale nella sentenza – Correzione di erro- re materiale.

Costituisce errore materiale l’erronea indicazione nella sentenza delle conclusioni del Procuratore Generale.

– Proc. n. 62/2006 R.G. – Sentenza del 24.11.2006/20.12.2006 n.

160/2006 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Anedda.

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Riforma procedimento disciplinare – Disciplina sostanziale ap- plicabile – principio nel favor rei - Non operatività nel giudizio di- sciplinare.

Con riferimento alla normativa applicabile, come stabilito dalle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione (ud. 21 settembre 2006), il princi- pio del favor rei sancito dall’art. 2, comma 2 del codice penale non trova applicazione nei procedimenti disciplinari, ditalchè il regime sanziona- torio è regolato dalla legge vigente al momento in cui il fatto contestato è stato commesso.

– Proc. n. 104/2005 R.G. – Sentenza del 13.10.2006/11.1.2007 n.

146/2006 Reg. dep. – Presidente Mancino - Estensore Cesqui – (P.G.: parz. diff.).

Riforma procedimento disciplinare – Disciplina processuale ap- plicabile – Utilizzabilità degli atti istruttori assunti in sede di in- dagine - Principio del tempus regit actum – Applicazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il giudizio sulla legittimità di un atto processuale di- scende dal rispetto della normativa vigente al momento della sua assun- zione. (Nella fattispecie la Sezione disciplinare ha rigettato l’eccezione di nullità, inopponibilità o inutilizzabilità degli atti compiuti in sede di in- dagine in assenza delle garanzie introdotte dall’art. 15, comma 5, d.lgs.

109/2006, assumendo che in assenza - all’epoca dell’emissione della de- cisione - di una disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum costituiva il criterio esclusivo di individuazione della regola che presiede alla validità degli atti compiuti).

Riferimenti normativi: art. 15, comma 5 d.lgs. 23.2.2006, n. 109.

- Proc. n. 33/2006 R.G. – Sentenza del 22.9.2006/16.1.2007 n.

142/2006 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – (P.G.: conf.).

Riforma procedimento disciplinare – Disciplina sostanziale ap- plicabile – Principio del favor rei – Orientamento consolidato della giurisprudenza nel senso della non operatività nel giudizio

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disciplinare – Disciplina transitoria (art. 32 bis d.lgs 109/2006 in- trodotto dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269)

Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione disciplinare, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, il prin- cipio del favor rei sancito dall’art. 2, comma 2 del codice penale non trova applicazione nei procedimenti relativi alle sanzioni amministrati- ve, fra i quali rientra anche il procedimento disciplinare a carico dei ma- gistrati, per quanto sia un procedimento pienamente giurisdizionalizza- to. L’estensione del principio di favore tipico del sistema penale può le- gittimamente applicarsi alle sanzioni amministrative solo per espressa previsione di legge, come è avvenuto, con riferimento al procedimento di- sciplinare a carico dei magistrati, con l’art. 32 bis d.lgs 109/2006 intro- dotto dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269. (Nel caso di specie la Sezione disciplinare ha ritenuto che detta previsione non fosse applicabile al giu- dizio in corso, definito con sentenza precedente all’entrata in vigore della legge).

Riferimenti normativi: art. 32 bis d.lgs. 23.2.2006, n. 109; art. 2, comma 2 c.p..

Conforme:

• proc. n. 40/2006 R.G. – Sentenza del 27.10.2006/16.1.2007 n.

153/2006 Reg. dep.

– Proc. n. 119/2004 R.G. – Sentenza del 14.10.2005/31.1.2007 n.

117/2005 Reg. dep. – Presidente Estensore Buccico – (P.G.: conf.).

Azione disciplinare – Termine annuale di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 – Processo penale – Azione disciplinare avviata in maniera autonoma oltre un anno dalla co- noscenza dei fatti.

Il termine annuale di decadenza dell’azione disciplinare di cui all’art.

59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 decorre dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito disciplinare, intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. Qualora l’incolpato, già sottoposto a procedimento disciplinare per alcuni fatti, sia stato sotto- posto a procedimento penale anche per ulteriori fatti con compresi nella

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originaria contestazione disciplinare, ed il Ministro abbia promosso, in relazione ad essi, ulteriore giudizio disciplinare, quest’ultimo deve essere dichiarato estinto qualora sia emerso che i fatti oggetto della nuova con- testazione disciplinare già erano stati rappresentati nell’originaria infor- mativa, risalente a ben più di un anno dall’inizio del nuovo giudizio di- sciplinare.

Riferimenti normativi: art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

– Proc. n. 87/2005 R.G. – Sentenza del 29.1.2007/14.3.2007 n.

8/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Pepino – (P.G.:

parz diff.).

Riforma procedimento disciplinare – Atti del procedimento - Di- sciplina applicabile – Normativa transitoria – Sentenza SS.UU. n.

27172/2006.

Con riferimento alla normativa applicabile, come stabilito dalle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 27172/2006), secondo la normativa transitoria (art. 32 bis d.lgs 109/2006) introdotta dalla legge 24.10.2006, n. 269, la novella di cui al citato decreto legislativo si appli- ca ai procedimenti promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Quando i medesimi procedimenti hanno ad oggetto fatti commessi an- teriormente, si applicano le disposizioni previgenti se più favorevoli. Tale norma, prevedendo l’applicabilità, ove più favorevoli, anche di disposi- zioni relative al procedimento, non può che riferirsi ad attività procedi- mentali ancora da compiere, in applicazione del principio generale del tempus regit actum.

Riferimenti normativi: art. 32 bis d.lgs. 23.2.2006, n. 109.

– Proc. n. 27/2007 R.G. – Sentenza del 4.5.2007/8.5.2007 n.

50/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano – (P.G.: conf.).

Riforma procedimento disciplinare – Disciplina applicabile – Normativa transitoria – Sentenza SS.UU. n. 27172/2006.

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Con riferimento alla normativa applicabile, come stabilito dalle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 27172/2006), secondo la normativa transitoria (art. 32 bis d.lgs 109/2006) introdotta dalla legge 24.10.2006, n. 269, la novella di cui al citato decreto legislativo si appli- ca ai procedimenti promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Quando i medesimi procedimenti hanno ad oggetto fatti commessi an- teriormente, si applicano le disposizioni previgenti se più favorevoli. Se, pertanto, detti fatti, commessi anteriormente alla data di entrata in vi- gore della nuova normativa, non sono sussumibili in nessuna delle fat- tispecie tipizzate, non può trovare applicazione l’art. 18 R.D.L. 31 mag- gio 1946, n. 511, che non può essere ritenuta norma più favorevole.

(Nella fattispecie la Sezione disciplinare ha assolto l’incolpato in relazio- ne alla contestazione per ritardi nella gestione di un procedimento, rite- nendo che la violazione non fosse sussumibile nell’ipotesi di cui all’art.

2, lett. q) d.lgs. 109/2006 che prevede il reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento di atti relativi all’esercizio di funzioni, in consi- derazione del fatto che il comportamento omissivo ascritto all’incolpato non era stato mai reiterato, ma si era concretizzato in un limitato lasso di tempo, compatibile con i carichi di lavoro di un ufficio particolar- mente oberato).

Riferimenti normativi: artt. 2, lett. q) e. 32 bis d.lgs. 23.2.2006, n. 109;

art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511.

Conformi:

• Procc. nn. 14-100-115/2005 R.G. – Sentenza del 19.1.2007/23.2.2007 n. 2/2007 Reg. dep.;

• Proc. n. 38/2006 R.G. – Sentenza del 23.2.2007/7.3.2007 n. 21/2007 Reg. dep.;

• Proc. n. 52/2006 R.G. – Sentenza del 9.3.2007/15.3.2007 n. 24/2007 Reg. dep.;

• Proc. n. 63/2006 R.G. – Sentenza del 23.3.2007/12.4.2007 n. 33/2007 Reg. dep.;

• Proc. n. 65/2006 R.G. – Sentenza del 20.4.2007/8.5.2007 n. 42/2007 Reg. dep.;

• Proc. n. 2/2007 R.G. – Sentenza dell’8.6.2007/13.6.2007 n. 63/2007 Reg. dep;

• Proc. n. 18/2007 R.G. – Sentenza del 15.6.2007/28.6.2007 n. 67/2007 Reg. dep.(Nel caso di specie la Sezione disciplinare, in materia di ritardo nel deposito di provvedimenti, ha ritenuto più favorevole la disciplina previgente, in quanto essa richiede, a differenza della

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nuova normativa, la prova del fatto che il comportamento del ma- gistrato ha pregiudicato la considerazione della quale il magistrato deve godere o ha provocato la compromissione del prestigio del- l’Ordine Giudiziario).

– Proc. n. 23/2007 R.G. – Sentenza del 6.7.2007/24.7.2007 n.

73/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara – (P.G.: conf.).

Azione disciplinare – Intervento nuova normativa – Deposito atti all’esito della chiusura delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. – Applicabilità dell’istituto al procedimento disciplinare – Non applicabilità.

L’istituto dell’avviso di deposito degli atti di indagine, all’esito della chiusura delle stesse, ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., risponde ad esigen- ze di massima garanzia difensiva dell’indagato consentendogli di inter- loquire con il pubblico ministero prima delle sue determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale. L’istituto non previsto dalla normativa re- lativa al procedimento disciplinare, che richiama le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili con le disposizioni inerenti il procedimento disciplinare, non risulta compatibile con lo stesso. Infatti il titolare dell’azione disciplinare, dopo aver contestato i fatti all’incolpa- to e consentito allo stesso di difendersi, si determina e, nel caso di eser- cizio dell’azione disciplinare, chiede, a differenza del procedimento pena- le, direttamente la celebrazione dell’udienza dibattimentale, previo invio del fascicolo contenente le risultanze delle indagini, senza alcun filtro da parte di un organo terzo. (*)

(*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Cassazione con decisione del 13.5.2008/1.7.2008 n. 17935/2008

- Proc n. 1/2007 R.G. – Ordinanza del 23.3.2007/26.7.2007 n.

35/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara.

Azione disciplinare – Intervento nuova normativa – Effetti della tipizzazione degli illeciti sui provvedimenti divenuti definitivi prima della entrata in vigore della riforma – Irrilevanza.

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Quando sotto la vigenza della vecchia normativa, segnatamente del- l’art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, è intervenuto provvedimento de- finitivo disciplinare, la vicenda procedimentale è da ritenersi chiusa. E’

inammissibile una istanza di revoca della sanzione inflitta in quanto modificato il sistema normativo ed introdotto il principio della tipizza- zione, nel cui ambito non rientra la condotta sanzionata. Infatti il pro- cedimento disciplinare pacificamente è da ritenersi procedimento giuri- sdizionale, ma il provvedimento finale è di natura amministrativa, come tale non trova applicazione l’art. 2 codice penale. Né può invocarsi un re- gime transitorio ai sensi dell’art. 32 bis d.lgs. 109/2006, che disciplina la materia con specifico riferimento ai procedimenti promossi dopo l’en- trata in vigore della nuova normativa.

- Proc n. 120/2002 R.G. – Sentenza del 15.2.2005/31.7.2007 n.

17/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone – (P.G.: diff.).

Procedimento disciplinare – Nullità dell’incolpazione – Generi- cità – Presupposti – Esclusione.

La nullità della contestazione e delle accuse mosse all’incolpato per incertezza assoluta sul fatto e per la conseguente violazione del contrad- dittorio e del diritto di difesa è esclusa quando i fatti per i quali è pro- mosso il procedimento disciplinare risultano analiticamente descritti nella contestazione mossa all’incolpato in guisa da non lasciare adito a dubbi sull’esatta consistenza e configurazione dei fatti e delle violazioni addebitate. (Nel caso di specie non è risultata sussistere la genericità della incolpazione; questa è stata suddivisa in tre addebiti che hanno de- scritto tre distinte condotte in modo altamente analitico, come dimo- strato dalle memorie difensive che in modo puntuale, con abbondanza di argomentazioni e dati di fatto, hanno offerto diverse ricostruzioni in or- dine alle fattispecie). (*)

(*) sentenza impugnata

- Proc n. 81/2006 R.G. – Sentenza del 18.5.2007/13.9.2007 n.

58/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – (P.G.: diff.).

Azione disciplinare – Intervento nuova normativa – Sistema tran-

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sitorio – Portata art. 32 bis comma 2 d.lgs 109/06 e l. 269/06 – In- dividuazione regime normativo di maggior favore – Affermazione.

Quando l’azione disciplinare è stata proposta successivamente al- l’entrata in vigore della nuova normativa per un fatto, commesso in un tempo anteriore all’entrata in vigore della nuova norma, risulta applica- bile la norma di maggior favore per l’incolpato. Si impone, pertanto, una verifica del trattamento poziore e di quello deteriore e di applicare la norma di maggior favore, avendo cura di optare per una soluzione senza pervenire, attraverso la selezione di porzioni di precetto, alla creazione di una terza norma diversa dalla previgente e dalla sopravvenuta. (Nel caso di specie, trattandosi di violazione dei doveri di diligenza – un giudice del dibattimento che ha pronunciato sentenza di condanna condizional- mente sospesa e non ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare custodiale ai sensi dell’art. 300.3 c.p.p. – si è ritenuta più favo- revole la nuova norma, art. 2 c. 1 lett. G del d.lgs 109/06 rispetto all’art.

18 R.D.L. 511/46 in quanto la fattispecie tipizzata impone esplicitamen- te di valutare la inescusabilità della negligenza o l’attribuibilità dell’erro- re ad ignoranza, mentre in base al previgente art. 18 la lesione dei diritti fondamentali di libertà, in assenza di una reale giustificazione, è in linea di principio di per se idonea a ledere il prestigio dell’Ordine Giudiziario).

- Proc n. 39/2006 R.G. – Sentenza del 23.2.2007/15.9.2007 n.

22/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – (P.G.: diff.).

Azione disciplinare – Intervento nuova normativa – Sistema tran- sitorio – Art. 32 bis comma 2 d.lgs 109/06 e l. 269/06 – Presuppo- sti – Esclusione.

Quando l’azione disciplinare è stata promossa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 e si procede per fatti evidente- mente precedenti l’entrata in vigore della norma in questione, deve tro- vare applicazione la disciplina sostanziale e processuale previgente non rientrando nel disposto di cui all’art. 32 bis comma 2 d.lgs 109/06 così come modificata dalla l. 269/06. In altri termini, come affermato dalle SS.UU., le sanzioni disciplinari, sebbene applicate da un organo titolare di poteri giurisdizionali, costituiscono pur sempre sanzioni amministra- tive, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, e restano invece soggette al principio di legalità e di ir-

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retroattività, che comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina successiva più favorevole.

Conformi:

• Proc n. 64/2006 R.G. – Sentenza del 16.11.2007/28.11.2007 n.

97/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

• Proc n. 47/2006 R.G. – Sentenza del 28.9.2007/23.10.2007 n.

86/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

• Proc n. 83/2007 R.G. – Sentenza del 21.9.2007/28.9.2007 n. 83/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano.

• Procc. nn. 72-74/2006 R.G. – Sentenza dell’8.6.2007/17.7.2007 n.

61/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

- Proc. n. 25/2007 R.G. – Sentenza del 21.9.2007/5.10.2007 n.

84/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Berruti – (P.G.: diff.).

Azione disciplinare – Irrilevanza disciplinare – Fatto di scarsa ri- levanza ai sensi dell’art. 3 bis d. lgs 106/2006 reintrodotto dall’art.

1 lett. e l. 269/2006 – Esclusione illecito.

In base al disposto dell’art. 3 bis d. lgs 106/2006 reintrodotto dall’art.

1 lett. e l. 269/2006 l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, in altri termini assume rilievo, ai fini della configurabiulità dell’illecito, non solo la natura dell’atto o del comporta- mento e la sua astratta offensività, ma un ulteriore elemento estrinseco, ovvero la sua dimensione. L’istituto, pertanto, non mette in discussione il disvalore della condotta e, quindi, non interferisce con il principio della obbligatorietà, ma la legge rimette al giudice di valutare la meritevolezza della sanzione. E’ quindi il giudice che, caso per caso, individua la fatti- specie in questione tenendo conto di una serie di fattori, sia di natura psicologica, ovvero riferentisi alla condotta dell’incolpato, che di natura oggettiva, ovvero riferentisi alla ricaduta dei fatti.

Conforme:

• Proc n. 52/2007 R.G. – Sentenza del 19.10.2007/7.11.2007 n.

94/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

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- Proc n. 44/2007 R.G. – Sentenza del 12.10.2007/16.10.2007 n.

87/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano – (P.G.: diff.).

Azione disciplinare – Intervento nuova normativa – Sistema tran- sitorio – Art. 32 bis comma 2 d.lgs 109/06 e l. 269/06 – Individua- zione regime normativo di maggior favore – Affermazione.

Quando l’azione disciplinare è stata proposta successivamente al- l’entrata in vigore della nuova normativa per un fatto, commesso in un tempo anteriore all’entrata in vigore della nuova norma, risulta applica- bile la norma di maggior favore per l’incolpato. Si impone, pertanto, una verifica del trattamento poziore e di quello deteriore e di applicare la norma di maggior favore. (Nel caso di specie è stato ritenuto più favore- vole quanto previsto all’art. 2 lett. q del d.lgs 109/2006, in quanto limita la rilevanza disciplinare al ritardo, nel compimento degli atti nell’eserci- zio delle funzioni giurisdizionali, “reiterato, grave e ingiustificato”) .

- Proc n. 4/2007 R.G. – Sentenza dell’11.05.2007/7.11.2007 n.

52/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui – (P.G.: conf.).

Procedimento disciplinare – Intercettazioni – Utilizzabilità nel procedimento disciplinare – Affermazione.

Corrisponde a canoni di ragionevolezza ed ai principi fondamentali dell’ordinamento che i meccanismi di preclusione all’utilizzazione di de- terminate fonti di prova, quali le intercettazioni di conversazioni, operi- no nell’ambito del processo penale, le cui garanzie devono essere massi- me, essendo massimo il bene, quello della libertà, sacrificato con l’appli- cazione della sanzione e massimo il disvalore sociale e le conseguenze giuridiche legate alla condanna, anche quando questa non implica una privazione potenziale od effettiva della libertà personale, mentre non ope- rino quando siano in gioco interessi individuali se non di diverso rango, certo di diversa natura, come nel giudizio civile o disciplinare. Solo nel caso in cui l’acquisizione del contenuto della conversazione sia frutto ab origine di una violazione dei diritti fondamentali, non soltanto l’interes- se dell’incolpato non ha più ragione di essere recessivo rispetto all’inte- rese dell’ordinamento ad accertare l’illecito, ma anzi la rimozione in ra- dice di qualunque effetto diventa esigenza primaria.

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- Proc. n. 51/2007 R.G. – Sentenza del 9.11.2007/20.11.2007 n.

96/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Berruti – (P.G.: parz. conf.).

Azione disciplinare – Intervento nuova normativa – Sistema tran- sitorio – Art. 32 bis comma 2 d.lgs 109/06 e l. 269/06 – Individua- zione regime normativo di maggior favore – Affermazione.

Quando l’azione disciplinare è stata proposta successivamente al- l’entrata in vigore della nuova normativa per un fatto, commesso in un tempo anteriore all’entrata in vigore della nuova norma, risulta applica- bile la norma di maggior favore per l’incolpato. Si impone, pertanto, una verifica del trattamento poziore e di quello deteriore e di applicare la norma di maggior favore. (Nel caso di specie è stato ritenuto più favore- vole quanto previsto all’art. 18 R.D.L. n. 511 del 1946, in quanto richie- de oltre al comportamento contrastante con la regolarità deontologica, anche l’elemento, estrinseco, della lesione del prestigio dell’Ordine Giu- diziario).

- Proc n. 37/2007 R.G. – Sentenza del 7.12.2007/13.12.2007 n.

106/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa – (P.G.: conf.).

Azione disciplinare – Intervento di modifica della nuova normati- va, l. 269/06 – Sistema transitorio – Art. 32 bis comma 2 d.lgs 109/06 e l. 269/06 – Presupposti – Esclusione.

Quando la condotta contestata in sede disciplinare è stata commes- sa dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 ma prima della entrata in vigore della l. 269/06, che modifica la fattispecie di illeci- to, deve trovare applicazione la disciplina sostanziale vigente al momen- to della commissione del fatto. Infatti le norme transitorie di cui all’art.

32 bis nulla dicono riguardo a tale aspetto, occupandosi solo riguardo all’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs 109/06 ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore per fatti commessi anteriormente. (*)

(*) sentenza impugnata

- Proc n. 37/2007 R.G. – Sentenza del 7.12.2007/13.12.2007 n.

(20)

106/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa – (P.G.: conf.).

Procedimento disciplinare – Difesa dell’incolpato – Autodifesa – Affermazione.

L’art. 15 del d.lgs n. 109 del 2006 consente tre possibilità alternative per l’incolpato: nominare difensore un magistrato; nominare difensore un avvocato del libero foro; difendersi da solo. Infatti sotto la vigenza del vecchio ordinamento giudiziario per principio giurisprudenziale conso- lidato la autodifesa dell’incolpato era ritenuta essere una scelta del legi- slatore in concreto idonea ad assicurare il diritto di difesa, tenuto conto della peculiarità del procedimento disciplinare e della preparazione e qualificazione professionale del magistrato incolpato. Il nuovo regime normativo (art. 15 d.lgs n. 109 del 2006) prevede che l’incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvoca- to, recependo così l’insegnamento della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della originaria norma dell’ordi- namento giudiziario nella parte in cui non prevedeva la possibilità del- l’incolpato di farsi assistere da avvocato del libero foro, in quanto in con- trasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione. Tale pronuncia, così come rece- pita dal legislatore, non esclude la possibilità di autodifesa dell’incolpa- to. (*)

(*) sentenza impugnata

- Proc n. 84/2006 R.G. – Sentenza del 13.07.2007/19.12.2007 n.

77/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara – (P.G.: conf.).

Azione disciplinare – Incompatibilità del giudice disciplinare – Pronuncia in materia cautelare – Insussistenza.

Non è incompatibile a giudicare il merito di una procedura discipli- nare il giudice che abbia composto il collegio che si sia pronunciato su una richiesta cautelare. (Nella fattispecie concreta ha disposto il trasfe- rimento ad altra sede avanzata unitamente all’esercizio dell’azione disci- plinare. Si deve, infatti, ritenere, in conformità al sistema procedurale pe- nale, che competente a provvedere sulle richieste cautelari sia il giudice che procede, in altri termini il giudice della fase). (*)

(*) sentenza impugnata

(21)

1.2 - Esercizio dell’azione disciplinare (modi e tempi di) – Proc. n. 32/2004 R.G. – Sentenza del 15.7.2005/1.2.2006 n.

92/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Riello.

Azione disciplinare – Termine annuale di promovimento – Decor- renza.

Come stabilito dalla Corte di Cassazione, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16.9.1958, n. 916, per l’in- dividuazione della data della richiesta agli effetti della valutazione della tempestività della medesima, deve farsi riferimento alla data dell’annota- zione della richiesta stessa nel registro di protocollo, che costituisce atto pubblico di rilevanza esterna e fidefaciente fino a querela di falso.

– Proc. n. 56/2005 R.G. – Sentenza del 23.2.2006/13.4.2006 n.

40/2006 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

Azione disciplinare – Procedimento disciplinare e procedimento penale – Termine dell’azione disciplinare – Sospensione ipso iure in caso di esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto – Na- tura dichiarativa del provvedimento del Procuratore Generale.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, il decorso del termine del- l’azione disciplinare a carico dei magistrati, che non può essere promos- sa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito disciplina- re, è sospeso ipso iure se per il medesimo fatto viene esercitata l’azione penale, sicché l’eventuale provvedimento del Procuratore Generale che disponga tale sospensione è meramente dichiarativo – e non già costitu- tivo – dell’intervenuta sospensione.

– Proc. n. 47/2006 R.G. – Sentenza del 16.6.2006/14.7.2006 n.

108/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Fici.

Azione disciplinare – Termine annuale di promovimento – Deca- denza per esercizio successivo al termine di un anno dall’acquisi- zione della notizia – Sentenza di non farsi luogo al rinvio a dibat- timento.

(22)

Deve essere accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a di- battimento perché l’azione disciplinare non poteva essere promossa ai sensi dell’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16.9.1958, n. 916, come modifi- cato dall’art. 12 della L. 3.1.1981, n. 81, qualora i titolari dell’azione di- sciplinare abbiano avuto notizia dei fatti oggetto dell’incolpazione in epoca anteriore di oltre un anno rispetto alla data di esercizio dell’a- zione disciplinare. La ratio giustificatrice del termine in questione è, infatti, rappresentata dall’esigenza di circoscrivere, da un punto di vista temporale, il potere discrezionale dei titolari dell’azione discipli- nare in merito al promovimento dell’azione e alle determinazioni suc- cessive. (Nel caso di specie, la notizia dei fatti oggetto dell’incolpazione era contenuta nell’esposto presentato avverso un magistrato, dal quale era desumibile in maniera esauriente il quadro fattuale dei possibili ri- lievi disciplinari, e il tempo impiegato per l’esercizio dell’azione disci- plinare risultava conseguente alla particolare complessità della vicen- da ed ai relativi accertamenti preliminari posti in essere dal procurato- re generale).

Conformi:

• Proc. n. 98/2005 R.G. Sentenza del 24.3.2006/13.4.2006 n.

98/2005 Reg. dep. (Nel caso di specie i fatti che formano oggetto dell’addebito, ritardi nelle sentenze, erano stati indicati in un esposto presentato ben oltre un anno prima dell’esercizio dell’a- zione disciplinare, non valendo a spostare detto termine in avan- ti la presentazione di un successivo esposto, che ha dato luogo a un successivo procedimento disciplinare relativo ad ulteriori ri- tardi);

• Procc. nn. 132-133/2003 R.G. Sentenza del 2.12.2005/27.4.2006 n.

154/2006 Reg. dep. (Nel caso di specie uno dei fatti che formano og- getto dell’addebito era stato indicato in un’interpellanza a risposta orale pubblicata ben oltre un anno prima dell’esercizio dell’azione disciplinare);

• Proc n. 78/2005 R.G. – Sentenza del 19.5.2006/10.10.2006 n.

87/2006 Reg. dep. (Nel caso di specie il fatto che forma oggetto del- l’addebito, ed in particolare le precise espressioni proferite dal ma- gistrato, erano state indicate in un esposto presentato ben oltre un anno prima dell’esercizio dell’azione disciplinare sia al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, sia al Ministro della Giu- stizia)

(23)

– Procc. nn. 151/2004 - 118/2005 R.G. – Sentenza del 7.4.2006/24.11.2006 n. 71/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Salmè.

Azione disciplinare – Termine annuale di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 – Irrilevanza della data di co- municazione all’incolpato dell’inizio del procedimento.

Il termine annuale di decadenza dell’azione disciplinare di cui all’art.

59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 decorre dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito disciplinare. Come stabilito in più occa- sioni dalla Corte di Cassazione, nessun rilievo assume, ai fini dell’indi- viduazione del termine finale, la data della comunicazione all’incolpato, sia perché dalla lettera della legge e dai principi generali in materia di procedimento, la formulazione della comunicazione o della richiesta, in forma certa e documentale, è sufficiente a far considerare iniziato il pro- cedimento, sia perché la comunicazione all’interessato presuppone che l’azione disciplinare sia stata già promossa.

Conforme:

• Procc. nn. 7/2004 - 16/2005 R.G. – Sentenza del 28.7.2005/23.11.2006 n. 100/2005 Reg. dep.

– Proc. n. 38/2004 R.G. – Sentenza del 13.5.2005/11.1.2007 n.

55/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè – (P.G.:

diff.).

Azione disciplinare – Termine annuale di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 – Irrilevanza della data di co- municazione all’incolpato dell’inizio del procedimento.

Il termine annuale di decadenza dell’azione disciplinare di cui all’art.

59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 decorre dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito disciplinare, intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, non rilevando al suddet- to fine l’acquisizione di dati insufficienti per formulare in modo esau- riente l’incolpazione. Come stabilito in più occasioni dalla Corte di Cas- sazione, nessun rilievo assume, ai fini dell’individuazione del termine fi-

(24)

nale, la data della comunicazione all’incolpato, sia perché dalla lettera della legge e dai principi generali in materia di procedimento, la formu- lazione della comunicazione o della richiesta, in forma certa e docu- mentale, è sufficiente a far considerare iniziato il procedimento, sia per- ché la comunicazione all’interessato presuppone che l’azione disciplina- re sia stata già promossa.

Riferimenti normativi: art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

– Proc. n. 43/2004 R.G. – Sentenza del 23.2.2006/16.1.2007 n.

41/2006 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè – (P.G.:

parz. diff.).

Azione disciplinare – Termine annuale di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 – Irrilevanza della data di co- municazione all’incolpato dell’inizio del procedimento.

Il termine annuale di decadenza dell’azione disciplinare di cui al- l’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 decorre dal gior- no in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito disciplinare, intesa come cono- scenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, non rilevando al suddetto fine l’acquisizione di dati insufficienti per formulare in modo esauriente l’incolpazione. Il dies ad quem è rappresentato, poi, dal mo- mento in cui il Ministro fa la richiesta al Procuratore Generale ovvero il momento in cui il Procuratore Generale fa richiesta o comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura. Poiché l’esercizio dell’azione disciplinare è consentito a ciascuno dei titolari dell’azione stessa (Mini- stro della Giustizia o Procuratore Generale presso la Corte di Cassazio- ne), l’anno dalla conoscenza del fatto che ha dato luogo all’addebito de- corre in modo autonomo per ognuno dei titolari dell’azione disciplina- re dal momento in cui ciascuno consegue la conoscenza del medesimo fatto.

Riferimenti normativi: art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(25)

– Proc. n. 125/2005 R.G. – Sentenza del 21.2.2006/31.1.2007 n.

36/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Salmè – (P. G.:

parz. diff.).

Procedimento disciplinare e procedimento penale – Accertamen- to dei fatti compiuto in sede penale – Conseguenze nel procedi- mento disciplinare.

Ai sensi dell’art. 29, ultimo comma del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n.

511, l’accertamento in sede penale della sussistenza dei fatti oggetto delle incolpazioni disciplinari fa stato nel giudizio disciplinare. L’efficacia vin- colante nel procedimento disciplinare dipende non dall’esito del giudizio penale (di condanna, di assoluzione o di proscioglimento), né dalla for- mula adottata, ma unicamente da ciò che l’accertamento dei fatti mate- riali costituisca la premessa logica, giuridica ed indispensabile della de- cisione. Dalla disposizione richiamata deriva che è inibito al giudice di- sciplinare di ricostruire i fatti posti a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, qualunque sia il tipo di pronuncia adottato, sussi- stendo solo la piena libertà di valutare i medesimi nell’ottica, indubbia- mente più rigorosa, dell’illecito disciplinare.

Riferimenti normativi: art. 29, ultimo comma del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511.

Conforme:

• Proc. n. 125/2005 R.G. – Sentenza del 21.2.2006/31.1.2007 n.

37/2006 Reg. dep.

– Proc. n. 52/2006 R.G. – Sentenza del 9.3.2007/15.3.2007 n.

24/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano – (P.G.: diff.).

Azione disciplinare – Termine annuale di cui all’art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 – Irrilevanza della data di co- municazione all’incolpato dell’inizio del procedimento.

Il termine annuale di decadenza dell’azione disciplinare di cui all’art.

59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 decorre dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore Generale hanno avuto notizia del fatto

(26)

che forma oggetto dell’addebito disciplinare, intesa come conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, non rilevando al suddet- to fine l’acquisizione di dati insufficienti per formulare in modo esau- riente l’incolpazione. (Nel caso di specie la Sezione disciplinare ha di- chiarato estinto il procedimento, considerando che i fatti oggetto di in- colpazione erano stati rappresentati in esposti e denunce pervenute alla Procura generale della Cassazione ben più di un anno prima dell’eserci- zio dell’azione disciplinare).

Riferimenti normativi: art. 59, comma 6 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

- Proc n. 9/2007 R.G. – Sentenza dell’8.6.2007/6.7.2007 n. 65/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

Azione disciplinare – Termine di esercizio – Portata dell’art. 15 D.L. 23.02.2006 n. 109 – Un anno dalla conoscenza della notizia da parte del Procuratore Generale – Affermazione.

L’azione disciplinare è promossa dal Procuratore Generale della Cas- sazione entro un anno dalla notizia del fatto, conseguente a sommarie indagini, denuncia circostanziata ovvero segnalazione del Ministro della giustizia.

(27)

1.3 – Estinzione

– Proc. n. 154/2004 R.G. – Sentenza dell’11.7.2006/16.11.2006 n.

117/2006 Reg. dep. – Presidente Estensore Spangher.

Richieste conclusive del P.G. – Termine annuale di cui all’art. 15 d.lgs. 109/2006 – Procedimenti in corso all’entrata in vigore del decreto – Applicabilità – Estinzione del Procedimento.

In mancanza di disciplina transitoria, l’art. 15 d.lgs 109/2006 - nella parte in cui prevede che entro un anno dall’inizio del procedimento il Procuratore Generale debba formulare le richieste conclusive di cui al- l’art. 17, comma 2 e 6, e che entro un anno la Sezione disciplinare si pro- nunci, con la conseguente estinzione del procedimento in caso di man- cato rispetto di detti termini, semprechè l’incolpato vi consenta - opera anche per i procedimenti in corso all’entrata in vigore della norma, in forza del principio, governante le previsioni di carattere processuale, del tempus regit actum. (*)

(*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con decisione del 19.6.2007/27.7.2007 n. 16623/07

Conforme:

• Procc. nn. 129/2004 – 49/2005 R.G. – Sentenza del 18.7.2006/15.12.2006 n. 124/2006 Reg. dep.

(28)

1.3.1 Cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine Giudiziario

– Proc. 57/2006 R.G. – Sentenza del 21.7.2006/5.9.2006 n.

130/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Mammone.

Azione disciplinare – Condizioni – Appartenenza all’Ordine Giu- diziario – Estinzione del procedimento.

Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l’incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all’Ordine Giudiziario, nessun prov- vedimento inerente l’azione disciplinare (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) può essere adottato, non potendosi confi- gurare un permanente interesse giuridico delle parti.

Conformi:

Sentenze

• 04.11.2005/01.02.2006 n. 91/2005 R.G. (decesso)

• 10.11.2005/08.02.2006 n. 112/2005 R.G. (decesso)

• 18.10.2002/09.03.2006 n. 21/2002 R.G. (collocamento a riposo)

• 17.02.2006/22.03.2006 n. 91/2004 R.G. (dimissioni)

• 05.05.2006/19.05.2006 n. 32/2006 R.G. (collocamento a riposo)

• 19.05.2006/30.05.2006 n. 55/2005 R.G. (collocamento a riposo)

• 11.07.2006/27.07.2006 n. 120/2005 R.G. (collocamento a riposo)

• 09.06.2006/27.07.2006 n. 6/2006 R.G. (dispensa dal servizio)

• 09.06.2006/27.07.2006 n. 7/2006 R.G. (dispensa dal servizio)

• 07.07.2006/27.07.2006 n. 83/2005 R.G. (collocamento a riposo)

• 21.07.2006/05.09.2006 n. 44/2006 R.G. (collocamento a riposo)

• 09.06.2006/05.09.2006 n. 5/2006 R.G. (dispensa dal servizio)

• 21.07.2006/05.09.2006 n. 54/2006 R.G. (dispensa dal servizio)

• 16.06.2006/26.09.2006 n. 58/2005 R.G. (collocamento a riposo)

• 21.07.2006/26.09.2006 n. 55/2006 R.G. (dispensa dal servizio)

• 21.07.2006/26.09.2006 n. 58/2006 R.G. (dispensa dal servizio)

• 21.07.2006/10.10.2006 n. 50/2006 (collocamento a riposo)

• 21.07.2006/10.10.2006 n. 56/2006 R.G. (dispensa dal servizio)

• 21.07.2006/10.10.2006 n. 59/2006 R.G. (dispensa dal servizio)

• 29.09.2006/13.10.2006 n. 61/2006 R.G. (collocamento a riposo)

• 15.12.2006/20.12.2006 n. 73/2006 R.G. (collocamento a riposo)

(29)

– Proc. 34/2007 R.G. – Sentenza dell’11.5.2007/18.5.2007 n.

55/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano – (P.

G.: conf.).

Azione disciplinare – Condizioni – Appartenenza all’Ordine Giu- diziario – Estinzione del procedimento.

Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l’incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all’Ordine Giudiziario, nessun prov- vedimento inerente l’azione disciplinare (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) può essere adottato, non potendosi confi- gurare un permanente interesse giuridico delle parti.

Conformi:

• 09.03.2007/15.03.2007 n. 25/2007 Reg. dep. (collocamento a riposo)

• 16.03.2007/20.03.2007 n. 30/2007 Reg. dep. (collocamento a riposo)

• 23.03.2007/13.04.2007 n. 34/2007 Reg. dep. (collocamento a riposo)

• 20.04.2007/24.04.2007 n. 43/2007 Reg. dep. (collocamento a riposo)

• 11.05.2007/18.05.2007 n. 54/2007 Reg. dep. (dimissioni)

• 08.06.2007/14.06.2007 n. 62/2007 Reg. dep. (decadenza)

• 08.06.2007/25.06.2007 n. 64/2007 Reg. dep. (decadenza)

- Proc n. 5/2007 R.G. – Ordinanza dell’8.6.2007/24.7.2007 n.

66/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara.

Azione disciplinare – Condizioni – Appartenenza all’Ordine Giu- diziario – Estinzione del procedimento.

Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l’incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all’Ordine Giudiziario, nessun prov- vedimento (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) inerente l’azione disciplinare può essere adottato, non potendosi confi- gurare un permanente interesse giuridico delle parti.

Conformi:

• Proc n. 69/2007 R.G. – Ordinanza del 19.10.2007/7.11.2007 n.

92/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui.

• Proc n. 71/2007 R.G. – Ordinanza del 23.11.2007/6.12.2007 n.

104/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

(30)

• Proc n. 72/2007 R.G. – Ordinanza del 23.11.2007/6.12.2007 n.

105/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

- Proc n. 19/2007 R.G. – Sentenza del 13.4.2007/13.9.2007 n.

38/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui.

Azione disciplinare – Condizioni – Appartenenza all’Ordine Giu- diziario – Estinzione del procedimento.

Per principio consolidato in giurisprudenza, qualora l’incolpato non appartenga più per qualsiasi causa all’Ordine Giudiziario, nessun prov- vedimento (diverso dalla dichiarazione di estinzione del procedimento) inerente l’azione disciplinare può essere adottato, non potendosi confi- gurare un permanente interesse giuridico delle parti.

Conformi:

• Proc n. 77/2006 R.G. – Sentenza del 19.1.2007/6.7.2007 n. 38/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui.

• Proc n. 9/2007 R.G. – Sentenza dell’8.6.2007/6.7.2007 n. 65/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Fresa.

• Proc n. 21/2007 R.G. – Sentenza del 13.4.2007/24.7.2007 n. 39/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Saponara.

• Proc n. 79/2005 R.G. – Sentenza del 6.7.2007/17.7.2007 n. 71/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano.

• Proc. 15/2007 R.G. – Sentenza del 16.11.2007/28.11.2007 n. 98/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Cesqui.

• Proc. 40/2007 R.G. – Sentenza del 16.11.2007/6.12.2007 n. 99/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Berruti.

• Proc. 73/2007 R.G. – Sentenza del 16.11.2007/22.11.2007 n.

101/2007 Reg, dep. – Presidente Mancino – Estensore Romano.

(31)

1.4 – Rapporti con il procedimento penale

– Proc. n. 1/2006 R.O. – Ordinanza del 19.5.2006/7.7.2006 n.

90/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Mammo- ne.

Procedimento disciplinare e procedimento penale – Richiesta del Ministro di destituzione di diritto e di privazione in tutto o in parte del trattamento di quiescenza del magistrato ai sensi del- l’art. 29 R.d.lgs. 511/2006 – Norma abrogata – Non luogo a prov- vedere.

Deve essere disposto il non luogo a provvedere sull’istanza del Mini- stro della Giustizia di destituzione di diritto e di privazione in tutto o in parte del trattamento di quiescenza del magistrato ai sensi dell’art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, posto che detta disposizione è stata abrogata per effetto dell’art. 9 L. 19/90, che prevede che il pubblico dipendente non possa essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, abrogan- do ogni disposizione contraria, nonchè per effetto della legge 464/66, che dispone l’abrogazione delle disposizioni che prevedono, a seguito di con- danna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro ente pub- blico al conseguimento o al godimento della pensione o di ogni altro as- segno o indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione della di- pendenza.

– Proc. n. 69/2005 R.G. – Sentenza del 14.2.2006/18.7.2006 n.

27/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico - Estensore Stabile.

Procedimento disciplinare – Intercettazioni telefoniche acquisite in diverso procedimento – Utilizzabilità – Principi affermati dalla Corte di Cassazione in sede penale – Applicazione nel procedi- mento disciplinare.

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione il divie- to di utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento, di cui al- l’art. 270 c.p.p., va inteso nel senso che non possono siffatti elementi va- lere come prova in diverso processo. Nessuna preclusione esiste, invece, circa l’utilizzazione di tali intercettazioni quale notizia di illecito pena-

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le valida per l’inizio di un diverso procedimento e per l’espletamento di accertamenti volti ad acquisire nuovi mezzi di prova. In applicazione di tale principio la Sezione disciplinare ha affermato che va affermata la responsabilità dell’incolpato quando questa sia basata su doviziose, particolareggiate dichiarazioni ammissive rese dallo stesso in ordine alla condotta tipizzata nel capo di incolpazione indipendentemente dal contenuto delle intercettazioni, che ben possono costituire notizia di il- lecito valida per l’espletamento di accertamenti e di acquisizioni proba- torie.

Conforme:

• Proc. n. 42/2005 R.G. – Sentenza del 7.7.2006/26.9.2006 n. 115/2006 Reg. dep. (Nella fattispecie la Sezione disciplinare, confermando il suddetto principio, ha assolto l’incolpato vista l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento penale, aven- do riguardo alle scarne e non significative dichiarazioni rese dal- l’incolpato in sede di interrogatorio).

– Proc. n. 37/2006 R.G. – Sentenza del 12.5.2006/10.10.2006 n.

82/2006 Reg. dep. – Presidente Spangher – Estensore Salmè.

Procedimento disciplinare e procedimento penale – Identità fra imputazione penale e incolpazione disciplinare – Sentenza pena- le di assoluzione “perché il fatto non sussiste” – Conseguenze nel procedimento disciplinare.

Ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n.

511, l’accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del giudizio pe- nale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato, fa stato nel procedi- mento disciplinare. L’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” preclude ogni diversa valutazione in sede disciplinare se, in caso di identità tra imputazione penale ed incolpazione disciplinare, la vicenda sia stata ricostruita nel giudizio penale in modo tale da esclude- re qualsiasi ulteriore profilo di rilievo disciplinare. (Nella fattispecie la Sezione disciplinare ha disposto non farsi luogo al rinvio a dibattimen- to del magistrato, sul presupposto che la sentenza del G.U.P. aveva esclu- so la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, e che non erano stati contestati eventuali ulteriori profili di illiceità sul piano disciplinare).

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– Proc. n. 122/2005 R.G. – Sentenza del 20.10.2006/24.11.2006 n.

149/2006 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Carrelli Pa- lombi di Montrone.

Procedimento disciplinare e procedimento penale. Utilizzazione di intercettazioni telefoniche compiute in sede penale – Conse- guenze nel procedimento disciplinare – Utilizzabilità - Esclusio- ne.

I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente disposte nell’ambito di un procedimento penale non possono essere utilizzati in un procedimento disciplinare a carico di un magistrato. Ed infatti, posto che l’art. 270 c.p.p prevede che essi non possano essere utilizzati nel- l’ambito di altro procedimento penale, tranne che non si tratti di reato particolarmente grave per il quale sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, detta limitazione deve valere a maggior ragione in una proce- dura diversa da quella penale, ed in particolare nel procedimento disci- plinare, pena la violazione dell’art. 15 Cost., inerente la libertà e la segre- tezza delle comunicazioni.

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1.5 – Rapporti con precedente procedimento disciplinare

– Proc. n. 13/2003 R.G. – Sentenza del 21.10.2005/12.1.2006 n.

122/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

Procedimento disciplinare – Ritardi nel deposito di provvedi- menti - Parziale coincidenza dell’epoca dei ritardi contestati ri- spetto ai periodi oggetto di sentenza di condanna – Insussistenza di autonomo disvalore deontologico – Illecito disciplinare – Esclusione.

Qualora l’incolpato sia già stato condannato per il ritardo nel depo- sito di provvedimenti nell’arco di un determinato periodo, gli addebiti di- sciplinari relativi ad ulteriori ritardi – non contestati in occasione della precedente segnalazione in quanto non rilevati ovvero non definitivi nella loro esatta dimensione temporale perchè concernenti provvedimen- ti depositati in epoca successiva al periodo in precedenza considerato – devono ritenersi esclusi qualora i ritardi stessi non assumano autonomo disvalore deontologico rispetto alla valutazione della condotta del magi- strato che ha portato alla condanna disciplinare.

– Proc. n. 120/2003 R.G. – Sentenza del 18.11.2005/27.4.2006 n.

143/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.

Procedimento disciplinare e procedimento penale – Accertamen- to dei fatti compiuto in sede penale – Conseguenze nel procedi- mento disciplinare.

Ai sensi dell’art. 29, ultimo comma del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n.

511, l’accertamento in sede penale della sussistenza dei fatti oggetto delle incolpazioni disciplinari fa stato nel giudizio disciplinare. (Nel caso di specie, la contestazione disciplinare si esauriva nella mera riproduzione dei capi di imputazione penali, in relazione ai quali era intervenuta, in sede di appello, sentenza di condanna divenuta irrevocabile)

– Proc. n. 118/2005 R.G. – Sentenza dell’1.12.2005/19.5.2006 n.

15/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Salmè.

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Procedimento disciplinare – Ritardi nel deposito di provvedi- menti – Principio del ne bis in idem – Improcedibilità dell’azione.

Deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione disciplinare eser- citata in relazione a ritardi nel deposito di provvedimenti già oggetto di precedenti decisioni della Sezione disciplinare.

Conformi:

• Proc. n. 118/2005 R.G. – Sentenza dell’1.12.2005/19.5.2006 n. 155/2005 Reg. dep.

• Proc. n. 8/2006 R.G. – Sentenza del 16.6.2006/20.12.2006 n. 105/2006 Reg. dep.

- Proc n. 57/2007 R.G. – Sentenza del 14.9.2007/26.9.2007 n.

81/2007 Reg. dep. – Presidente Mancino – Estensore Berruti.

Illecito nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Di- ligenza – Operosità – Ritardi nel deposito di sentenze – Rapporti con il precedente procedimento disciplinare – Valutazione uni- taria della condotta già operata in un precedente giudizio – Ri- chiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento – Accoglimen- to.

Va accolta la richiesta di non farsi luogo al rinvio a dibattimento qualora la situazione relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti sia già stata valutata unitariamente con una precedente sentenza di con- danna relativa ad un’incolpazione che copriva parzialmente il periodo e ritardi assai più consistenti. Infatti la parte residua di illeciti, in ragione della sua consistenza, può essere considerata di scarsa rilevanza.

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2. DOVERI DEL MAGISTRATO:

CORRETTEZZA

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2.1 – In generale

– Proc. n. 26/2005 R.G. – Sentenza del 4.11.2005/12.1.2006 n.

128/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Arbasino.

Doveri del magistrato – Correttezza – Riserbo - Continenza – Espressioni diffamatorie nei confronti dei difensori – Mancanza di prova - Illecito disciplinare – Esclusione.

Non può essere pronunciata condanna disciplinare nei confronti di un magistrato in relazione ad un episodio nel quale, in una pausa di udienza nella quale svolgeva le funzioni di Pubblico Ministero, avrebbe pronunciato frasi diffamatorie nei confronti di un noto avvocato e del suo sostituto processuale, qualora dalla istruttoria effettuata e, in parti- colare, dall’audizione dei testi presenti siano emerse versioni divergenti ed incompatibili circa lo svolgimento dei fatti e, in particolare, sul con- tenuto delle espressioni proferite dall’incolpato, che non consentono di ritenere provati i fatti di cui all’incolpazione. (In sede penale nei con- fronti dell’incolpato era stata pronunciata sentenza di non doversi pro- cedere per remissione di querela).

– Proc. n. 115/2004 R.G. – Sentenza del 16.9.2005/8.2.2006 n.

106/2005 Reg. dep. – Presidente Rognoni – Estensore Mammone.

Doveri del magistrato – Correttezza – Esposto del magistrato nei confronti di un Giudice Onorario del Tribunale – Infondatezza – Mancanza di misura e di ponderazione – Sussistenza - Illecito di- sciplinare - Sussistenza.

Configura illecito disciplinare la condotta del magistrato che abbia inviato al Consiglio Superiore della Magistratura una segnalazione con la quale faceva presente di essere stato sostituito nella trattazione di un procedimento penale da un Giudice Onorario di Tribunale il quale, in quell’occasione, avrebbe agito in violazione del dovere di correttezza, per ragioni ancora da accertare ma potenzialmente collegate allo svolgimen- to da parte del medesimo della propria attività professionale, qualora sia risultato, alla luce degli accertamenti eseguiti, che tali affermazioni erano totalmente prive di fondamento. (La Sezione disciplinare ha rite- nuto che la condotta del magistrato è censurabile per mancanza di mi-

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sura e precipitosità, atteso che egli avrebbe dovuto informare il suo com- portamento a prudenza e ponderazione prima di intraprendere una ini- ziativa di denunzia di una inesistente causa di incompatibilità e di un comportamento deontologicamente scorretto che avrebbero potuto pro- curare la revoca del magistrato onorario).

– Proc. n. 126/2005 R.G. – Sentenza del 13.1.2006/14.3.2006 n.

3/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Mammone.

Doveri del magistrato – Correttezza – Sottoscrizione di un verba- le retrodatato – Elemento psicologico – Insussistenza – Illecito di- sciplinare – Esclusione.

Non costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistra- to che nell’ambito di un progetto finalizzato alla sistemazione del registro mod. 12 della ex Pretura abbia redatto alcuni verbali retrodatati e conte- nenti la dicitura “avanti al Consigliere Pretore Dirigente”, circostanza quest’ultima non veritiera, qualora sia emerso che egli abbia semplice- mente apposto la propria firma facendo affidamento sull’attività dell’im- piegata che si occupava di tale settore, in circostanze particolari (nell’in- tervallo di tempo tra due udienze) che portano ad escludere un pur mi- nimo grado di consapevolezza nell’adozione del comportamento. (In sede penale il procedimento a carico del magistrato per il reato di falso si è concluso con l’archiviazione per carenza dell’elemento psicologico).

– Proc. n. 120/2003 R.G. – Sentenza del 18.11.2005/27.4.2006 n.

143/2005 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Stabile.

Doveri del magistrato – Correttezza – Giudice fallimentare - Fal- sificazione di un decreto di ammissione di una società alla pro- cedura di concordato preventivo mediante la sostituzione del proprio nominativo fra i componenti del collegio camerale con quello di altro giudice - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra un illecito disciplinare, per violazione del dovere di corret- tezza, il comportamento di un Giudice che abbia indotto la dattilografa a sostituire il proprio nome, quale componente del collegio, con quello di altro giudice nel decreto di ammissione a concordato preventivo di una società, assumendo falsamente di non avere partecipato perchè in ferie,

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alla camera di consiglio nel corso della quale era stato adottato detto de- creto.

– Proc. n. 156/2004 R.G. – Sentenza del 17.1.2006/27.4.2006, n.

5/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Giudice falli- mentare - Nomina di coadiutore del curatore fallimentare – Scel- ta ricadente su persona già nominata in innumerevoli occasioni - Intento di favorire il nominato – Irrilevanza – Discredito sulla se- zione fallimentare - Sussistenza - Illecito disciplinare – Sussisten- za.

Il magistrato, nel conferimento di incarichi ai consulenti tecnici, come nel compimento di ogni altra attività, è tenuto a prevenire qual- siasi sospetto di favoritismo che possa pregiudicare anche solo l’appa- renza di una corretta ed imparziale amministrazione della giustizia.

Integra un illecito disciplinare, per violazione del dovere di corret- tezza e di imparzialità, il comportamento di un Giudice fallimentare che abbia nominato un coadiutore ad un curatore nominato dal collegio senza alcuna sollecitazione in tal senso da parte del curatore medesimo, scegliendo peraltro persona dal medesimo già ripetutamente nominata e, pertanto, oberata da un quantità tale di incarichi che difficilmente riu- sciva a seguire, contribuendo in tal modo ad alimentare sospetti e recri- minazioni e generando discredito sulla sezione fallimentare, pur in man- canza di qualsiasi elemento per ritenere la sussistenza di un personale interesse a favorire professionalmente il nominato se non quello di una migliore gestione della procedura in esame. (Tale ultima circostanza non è stata ritenuta idonea ad escludere la responsabilità disciplinare dell’in- colpato, ma è stata oggetto di valutazione in sede di determinazione della sanzione).(*)

(*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con decisione del 30.11.2006/3.1.2007 n. 1/2007

– Proc. n. 156/2004 R.G. – Sentenza del 17.1.2006/27.4.2006, n.

5/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Giudice falli-

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mentare - Nomina di coadiutore del curatore fallimentare oltre le reali necessità della procedura - Curatore già nominato in innu- merevoli occasioni e gravato da notevoli impegni professionali – Obbligo di sollecitare il curatore a provvedere autonomamente - Sussistenza - Illecito disciplinare – Sussistenza.

Costituisce illecito disciplinare la nomina da parte del giudice dele- gato di un coadiutore di un curatore fallimentare oltre le reali necessità della procedura e, in particolare, per lo svolgimento di un’operazione pre- ventiva di riordino e di catalogazione di una corposa mole di materiale cartaceo consegnata al curatore medesimo, poi trasformatasi in una vera e propria consulenza contabile, dal momento che il magistrato avrebbe dovuto sollecitare il curatore medesimo al compimento di tale prelimi- nare operazione, che era suo preciso dovere compiere. (Nella fattispecie la Sezione disciplinare ha osservato come nella valutazione di tale prov- vedimento si sia tenuto conto dell’enorme carico di lavoro al quale era sottoposto il curatore al quale erano stati conferiti centinaia di incarichi professionali dallo stesso incolpato, che pertanto avrebbe dovuto valuta- re con particolare rigore ogni richiesta dello stesso indicativa delle diffi- coltà a rispettare i tempi delle numerose incombenze e se, del caso, a di- versificare ed ampliare la cerchia dei soggetti officiati da nomine di vario genere).(*)

(*) Sentenza cassata con rinvio dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con decisione del 30.11.2006/3.1.2007 n. 1/2007

– Proc. n. 156/2004 R.G. – Sentenza del 17.1.2006/27.4.2006, n.

5/2006 Reg. dep. – Presidente Buccico – Estensore Fici.

Doveri del magistrato – Correttezza – Imparzialità – Obbligo di consultazione del comitato dei creditori – Liquidazione dei com- pensi ai collaboratori – Autorizzazione dei curatori all’acquisto di beni di consumo, a sostenere spese e all’assunzione di dipenden- ti fissi della procedura - Violazione di norme di legge - Insussi- stenza – Discrezionalità del giudice – Insindacabilità in sede di- sciplinare - Illecito disciplinare – Esclusione.

Secondo costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Sezione disciplinare per affermare la responsabilità disciplinare per comportamenti tenuti in occasione del compimento di

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