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PATTO COMMISSORIO, AUTONOMIA NEGOZIALE E ASCESA DEL PATTO MARCIANO

1. Divieto di patto commissorio e autonomia negoziale: alla ricerca di un delicato equilibrio

1.2. Cessione di crediti a scopo di garanzia

La cessione dei crediti a scopo di garanzia rappresenta, senza dubbio, la figura che ha sollevato minori problematiche essendo la sua ammissibilità

pacificamente condivisa118.

Ed invero, non va sottaciuto che mentre rispetto alle alienazioni di garanzia aventi ad oggetto diritti reali l’atteggiamento della giurisprudenza è sempre stato di tendenziale scetticismo lo stesso non può dirsi per i trasferimenti di diritto di credito finalizzati al medesimo scopo (id est la cessione di crediti di garanzia). Il diverso approccio è frutto di un retaggio storico secondo il quale la vera fonte di ricchezza sarebbe costituita ed incorporata principalmente dai diritti reali. Il diritto di credito e, di conseguenza,

116

Per un’analisi della fattispecie negoziale si rinvia al Cap. III, par. 1.5. 117

Sulla questione si v. Cap. III, par. 1.1. 118

In senso favorevole all’ammissibilità della cessione di crediti a scopo di garanzia si v. F. Anelli,

L’alienazione in funzione di garanzia, cit., p. 198 il quale nel soffermarsi sulla disciplina ed effetti

della figura in esame ne ribadisce l’autonomia casuale rispetto al negozio fiduciario; A.A. Dolmetta e G.B. Portale, Cessione del credito e cessione in garanzia nell’ordinamento italiano, in Banca borsa

tit. cred., 1999,I, pp. 76 e ss.; M.C. De Cicco, La cessione a scopo di garanzia nella l. 59/91, in G.

Tatarano (a cura di), La cessione di crediti di impresa, Napoli, 1995, pp. 165 e ss.; P. Perlingieri,

Della cessione dei crediti, in Comm. del cod. civ., a cura di Scialajola e Branca, Libro IV, Delle obbligazioni, Art. 1260 – 1267, Bologna – Roma, 1982 p. 37 e ss. Tuttavia sopravvivono, ancora

oggi, alcune posizioni contrarie alla liceità di siffatta operazione. In tale direzione, cfr. V. Panuccio,

La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1955, p. 20; L. Carriota-

Ferrara, I negozi fiduciari, I, Padova, 1993, pp. 171 e ss.; E. Briganti, D. Valentino, Le vicende delle

obbligazioni. La circolazione del credito e del debito, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, a cura di P. Perlingieri, III, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 14 e

l’obbligazione sarebbe una forma di ricchezza minore in quanto indiretta e strumentale giacché il soggetto per arricchirsi necessita della collaborazione del debitore. Per cui, nei negozi traslativi di diritti di credito si potrebbe tollerare un’attenuazione del rigore del meccanismo causale e del principio di necessaria giustificazione degli spostamenti patrimoniali al punto da ammettere trasferimenti di diritti di credito in funzione di garanzia. In realtà, l’attuale evoluzione del sistema economico smentisce la premessa iniziale in quanto non può negarsi che ad oggi la ricchezza assuma una fisionomia sempre più “dematerializzata” sostanziandosi sempre più frequentemente in diritti di credito. Le moderne forme di capacità economica non prevedono più un’alternatività, ma una complementarietà e commistione tra situazioni proprietarie e creditizie119. Tra l’altro l’art. 1322

c.c. nel perimetrare i limiti dell’autonomia privata richiede la meritevolezza degli interessi perseguiti senza operare alcun discrimen tra diritti di credito e diritti reali eventualmente oggetto del negozio120.

Per giustificare la liceità della cessione di crediti a scopo di garanzia, allora,

tradizionalmente si invoca l’applicazione analogica121 degli artt. 2803 c.c.

(pegno di crediti) e 1851 c.c. (pegno irregolare) in cui è previsto, al pari della clausola marciana, l’obbligo del creditore di trattenere solo quanto necessario per soddisfare il suo diritto restituendo l’eccedenza.

119 Si veda sul punto N. Cipriani, Patto commissorio e patto marciano, cit., p. 88. Nella stessa

direzione cfr. anche B. Biondi, I beni, in Tratt. di dir. priv., diretto da Vassalli, IV, Torino, 1953, p. 25 e ss.; S. Pugliatti, Beni (Teoria generale), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 164 e ss.; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, I ed., Napoli, 1984, p. 420 il quale, in un’ottica costituzionalmente orientata del diritto civile, rileva come il credito “finisce con l’esprimersi in forme di appartenenza” identificandosi, latu sensu, in un bene mobiliare.

120 Cfr. P. Perlingieri, Della cessione dei crediti, cit., pp. 37 e ss.

121 In argomento, si v. C. Nobili, Le obbligazioni, in Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di G. Capozzi, Milano, 2008, p. 235; P. Perlingieri, Della cessione dei crediti, cit., pp. 41 e ss., M. Cantillo, Le Obbligazioni, in Giurisprudenza sistematica di dir. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, I, Torino, 1992, P.1129; C. Licini, Le tecniche moderne di garanzia nella prassi notarile, in Riv.

Si precisa, tuttavia, che parte della dottrina ha riscontrato come il ricorso al procedimento analogico sia, in realtà, una forzatura esegetica. Difatti, il principio di proporzione tra valore del bene trasferito e ammontare del credito garantito (di cui il pegno irregolare e di crediti sono espressione) è un connotato proprio delle garanzie reali tipiche e, quindi, in quanto tale, difficilmente estensibile alle convezioni commissorie autonome, garanzie

atipiche, la cui atipicità risiederebbe proprio nella sproporzione tra valore

del bene alienato ed entità del credito garantito122. Inoltre, si fa notare che

la cessione di crediti a scopo di garanzia non è una figura perfettamente sovrapponibile al pegno di crediti in quanto solo nella prima fattispecie si verifica un trasferimento della titolarità del credito, mentre nella seconda manca una vicenda traslativa. Il creditore pignoratizio ex art. 2803 c.c., infatti, non consegue direttamente e immediatamente la proprietà del

credito, ma è semplicemente tenuto a riscuoterlo alla scadenza123.

Per le considerazioni suesposte, dunque, la ragione della liceità della cessione deve essere ricercata altrove. Secondo l’opinione prevalente essa risiede nella consolidata prassi bancaria, condivisa e recepita anche dalla giurisprudenza, che fa sovente uso del suddetto schema negoziale in collegamento con operazioni di anticipazioni o sconto, il tutto nel pieno rispetto della regola di equivalenza tra valore della garanzia e ammontare del credito garantito. Invero, nella cessione fiduciaria di crediti, funzionale ad un’anticipazione bancaria, la Banca è, senza dubbio, legittimata a trattenere, rispetto ai crediti alla stessa trasferiti in garanzia, solamente gli importi fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti (per anticipazioni)

122 Contro l’applicazione analogica degli artt. 2803 c.c. e 1851 c.c. si v. D’Amico, Alienazioni a

scopo di garanzia, cit., p. 594 e ivi nota n. 37.

che la Banca medesima vanta nei confronti del cliente124.

A favore dell’ammissibilità della figura in esame militerebbero, altresì, alcune disposizioni contenute in leggi speciali125, soprattutto in ambito

bancario, in cui il legislatore espressamente fa menzione ed autorizza il ricorso alla cessione di crediti a scopo di garanzia, tra cui, come si vedrà,

l’art. 1 del Decreto 170/2004 in materia di garanzia finanziaria126. Tuttavia,

non tutti127 sono concordi nel sostenere che tali norme costituiscano indizi

sufficienti ed univoci per potersi ritenere positivizzata, in via generale, l’operazione de qua. Pertanto, appare preferibile spostare il ragionamento su un altro piano e rintracciare la validità della cessione di crediti a scopo di garanzia nell’assunto che tale vicenda traslativa, lungi dall’alterare il contenuto della situazione di credito, incide solo sul diverso piano della titolarità. È vero che il creditore cessionario diviene titolare di un diritto di credito temporaneo, in quanto destinato ad estinguersi con l’adempimento dell’obbligazione garantita, e limitato poiché non può essere esercitato in modo da pregiudicare irreversibilmente il debitore. Ciò nonostante, valgono le stesse considerazioni precedentemente svolte sulla inidoneità

124 In tal senso si v. D’Amico, Alienazioni a scopo di garanzia, cit., p. 594-595 e ivi note n. 42 e 43. Sempre sull’applicazione in ambito bancario della cessione di crediti a scopo di garanzia si v. G. Iaccarino, Il rimedio del patto marciano nel diritto positivo, in Immobili &Proprietà, 2017, 2, pp. 105 e ss.

125

In particolare, si fa riferimento all’art. 18, lett. b) della L. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia ed incremento dell’occupazione) che ha istituito il c.d. Mediocredito (art. 17) autorizzandolo ad “effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di

crediti”. Tuttavia, si precisa che tale disposizione è stata abrogata dalla L. n. 54/ 1956. Cfr. anche

art. 46 lett. d) del T.U.B. (D. lgs. 1993 n. 385) in base al quale la concessione di finanziamenti alle imprese, da parte delle banche, può essere garantita dalla costituzione di un privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, tra cui, per quello che ci interessa, vi rientrano anche i crediti derivanti dalla vendita dei beni aziendali, scorte e prodotti indicati dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo.

126 Art. 1. L. d) del D. Lgs. 170/2004 fa espressa menzione del contratto di cessione del credito con funzione di garanzia quale figura negoziale rientrante nella definizione di contratto di garanzia finanziaria. Si veda Cap. III, par. 1.1.

127 In senso contrario ad una generale positivizzazione della cessione di crediti a scopo di garanzia si v. A. Dolmetta, Cessione dei crediti, in Dig. disc. priv., II, UTET, 1988, p. 288.

del trasferimento a scopo di garanzia a creare un diritto reale atipico in quanto trattasi di una vicenda che non intacca l’oggetto della situazione giuridica soggettiva. In altri termini, ciò che viene limitato in tali fattispecie non è la situazione in se, bensì quel complesso di poteri e facoltà sovrastanti il rapporto tra soggetto e situazione, ovvero la titolarità. Infine, anche la cessione di crediti a scopo di garanzia opera secondo un meccanismo analogo al negozio condizionale, pacificamente ammesso. L’adempimento dell’obbligazione garantita, infatti, fa venir meno la titolarità temporanea del creditore ripristinando quella del debitore, l’inadempimento, invece, cristallizza per un tempo indefinito quella del creditore. Ne deriva che l’adempimento (o inadempimento), in maniera analoga all’elemento condizionale, rappresenta un evento futuro ed incerto dal cui verificarsi dipende la produzione degli effetti traslativi in presenza delle aspettative giuridicamente tutelate del debitore 128.