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Il Presidente ____________________

Per accettazione:

Enel – Hera S.p.A.

Il Rappresentante Unico della Concessione

Viste:

- la L.R. 23 dicembre 2004 n. 29 “Norme generali sull’organiz-zazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”

e successive modifiche;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 120/2017 di approvazione del “Piano Sociale e Sanitario 2017-2019” e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, si richiamano:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assi-stenza" e del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, che prevedono, in parti-colare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;

- la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore ter-male”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sen-si di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

- Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ot-tobre 2000, n.323, sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2921 (Rep. At-ti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019);

Richiamata la normativa per l’accreditamento degli Stabili-menti termali della Regione Emilia-Romagna:

- propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “line-e g“line-en“line-erali p“line-er l’accr“line-editam“line-ento d“line-ell“line-e Azi“line-end“line-e t“line-ermali pr“line-esso le Aziende USL”, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livel-lo tariffario raggiunto

- Circolare Regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accredita-mento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori – articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modifi-cazioni ed integrazioni;

- propria deliberazione n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualiz-zazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;

- propria deliberazione n. 636 del 8 maggio 2006, che ha sta-bilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazio-ne di cui alla propria deliberazioregolamentazio-ne n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione

nale degli stabilimenti termali: Aggiornamento della Delibera di Giunta Regionale n. 1110/2014”, con la quale si stabili-sce il passaggio di competenze dalla Giunta regionale alla Direzione Generale “Cura della persona, salute e welfare”

relativamente all’adozione di atti di accreditamento delle Aziende termali”.

Preso atto che il punto 6 dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull’Accordo na-zionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2921 (Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019), prevede la revisione dei criteri di accreditamento a livello nazionale con l’istituzione di uno specifico tavolo tecnico;

Considerato che nelle more della definizione dei nuovi requi-siti, così come previsto dall’Intesa di cui al punto 1 precedente, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la L.R. n. 22 del 6 novem-bre 2019 che definisce nuove norme in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, che all’art. 16, in-troduce un nuovo sistema per il monitoraggio in continuo delle strutture accreditate;

Ritenuto necessario, in analogia con questo disposto all’art.16 soprarichiamato, procedere a un monitoraggio degli stabilimen-ti termali accreditastabilimen-ti in questa Regione al fine di verificare se i requisiti previsti nella propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 sono ancora presenti negli stabilimenti attualmente accredi-tati, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall’ultima verifica effettuata; alcuni stabilimenti, infatti, sono stati monitorati solo in fase di primo accreditamento ai sensi della suddetta norma e non successivamente verificati;

Ritenuto necessario, inoltre, in analogia con quanto previsto all’art. 15, comma 5, della L.R. n. 22/2019 in materia di attivi-tà di monitoraggio delle strutture accreditate, di stabilire che in caso di esito negativo della verifica effettuata secondo i criteri di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, l’accreditamento ver-rà rinnovato con prescrizione, ovvero con l’obbligo di mettere in atto azioni finalizzate al ripristino delle condizioni necessarie a soddisfare i requisiti di accreditamento, indicando i tempi con-cessi per la risoluzione dei casi concreti;

Alla luce di quanto sopra previsto si ritiene opportuno, per-tanto, procedere a un monitoraggio tramite il gruppo di lavoro competente per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell'accreditamento (determinazione del Direttore Generale Cu-ra della persona, Salute e Welfare Sociali n. 1204 del 20/01/2020 e ss.mm.ii.);

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emi-lia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordina-mentali in materia di pubblica amministrazione";

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi

antima-- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIO-NE E DELLA TRASPARENZA. ANNI 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D “DIRETTIVA DI INDIRIZZI IN-TERPRETATIVI 2021-2023”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, aven-te per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni di-rigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al

“Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Roma-gna” e le relative circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;

- la propria deliberazione n. 2013/2020 avente ad oggetto

“Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programma-zione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto “Af-fidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento de-gli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscri-vere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

delibera

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendo-no integralmente riportate:

1. di procedere, in analogia a quanto previsto dalla L.R. n. 22 del 6 novembre 2019 che definisce nuove norme in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, a un monitoraggio degli stabilimenti termali accreditati nella Regione Emilia-Romagna, al fine di verificare se i requisiti previsti nella propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 sono ancora presenti negli stabilimenti stessi;

2. di stabilire, conseguentemente, che gli stabilimenti accre-ditati che non hanno mai richiesto ampliamenti e non sono stati quindi oggetto di ulteriori verifiche successivamente al Decreto assessorile del primo accreditamento, siano priori-tariamente monitorati;

3. di stabilire che il gruppo di lavoro competente per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell'accreditamento (determinazione del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare Sociali n. 1204 del 20/1/2020 e ss.mm.ii.) proceda alle verifiche di cui ai punti 1 e 2;

4. di stabilire che, in caso di esito negativo della verifica ef-fettuata secondo i criteri di cui alla propria deliberazione n.

638/1997 e in analogia con quanto previsto all’ art. 15, c. 5 della L.R. n. 22/2019 in materia di attività di monitoraggio delle strutture accreditate, l’accreditamento verrà rinnova-to con prescrizione, ovvero con l’obbligo di mettere in atrinnova-to azioni finalizzate al ripristino delle condizioni necessarie a soddisfare i requisiti di accreditamento, indicando i tempi concessi per la risoluzione dei casi concreti;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblici-tà, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richia-mate in parte narrativa;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Te-lematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 GIU-GNO 2021, N. 925

Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie ai Comuni e loro forme associative per l'attuazione del Program-ma di consolidamento e qualificazione del sisteProgram-ma integrato dei servizi educativi per la prima infanzia L.R. 19/2016 (Obiet-tivo 1) - Anno 2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema na-zionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e spe-cificamente lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del

sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare gli articoli 8 e 12;

- il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 1012 del 22/12/2017 di istituzione del fon-do nazionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”;

Preso atto che, con deliberazione n. 156 del 6 giugno 2018, recante “Indirizzi di programmazione degli interventi per il con-solidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un pro-gressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020. (Proposta della giunta regionale in data 2 maggio 2018, n. 614)”, tuttora in vigore, l’Assemblea legislativa ha

ap-re urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste le disposizioni e le misure urgenti in materia di conte-nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Considerato che in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere diffusivo dell’epidemia, si attuano misure di contenimento e tutela della comunità, anche per quan-to di riferimenquan-to ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.

2 del decreto legislativo 65/2017;

Valutata la necessità, stante il carattere di emergenza, di anticipare la programmazione delle risorse regionali al fine di supportare gli Enti locali nell’azione di sostegno del sistema in-tegrato dei servizi educativi e delle famiglie;

Ritenuto quindi necessario e urgente procedere con la ripar-tizione dei mezzi regionali anno 2021, in attuazione di quanto previsto all’ Obiettivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema in-tegrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. 19/2016”, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazio-ne dell’Assemblea legislativa n. 156/2018;

Dato atto che le risorse regionali per l’attuazione dell’Obiet-tivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. 19/2016”, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2018, pari ad euro 7.250.000,00 trovano alloca-zione nell’ambito del pertinente capitolo (U58430), Missione 12, Programma 01, del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, an-no di previsione 2021, in conformità ai principi di cui al D.Lgs.

n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto altresì che le risorse regionali di cui al presente atto sono afferenti alle priorità indicate nella sopracitata deliberazio-ne dell’Assemblea legislativa n. 156/2018;

Valutato che, sulla base delle risorse regionali disponibili, si può procedere con il riparto delle risorse ai Comuni e loro forme associative definendo i budget di riferimento dei singoli interventi, in continuità con le programmazioni ed in applicazione dei crite-ri crite-rifecrite-riti all’Obiettivo 1, stabiliti dalla deliberazione n. 156/2018, come di seguito indicato:

Definizione dei budget di spesa per il consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati (in appalto, concessione, con-venzione) agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla gestione di ta-li servizi, definendo i budget nel seguente modo:

1.1 destinare una quota parte delle risorse regionali ordi-narie pari a 7.250.000,00 non inferiori al 90%, quantificata in 6.525.000,00 euro da ripartire in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambi-ni e famiglie, in base ai bambibambi-ni frequentanti (di seguito indicati

“iscritti/frequentanti”);

In applicazione della delibera di Assemblea Legislativa

Per quanto riguarda le tipologie e specifiche modalità orga-nizzative delle offerte educative, si indica di seguito che:

- per le “sezioni primavera sperimentali”, regolamentate dalla normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e con propria deliberazio-ne n. 1564/2017) rientranti deliberazio-nella tipologia di servizio denominata

“Nido d’Infanzia”, coerentemente con le finalità nazionali per una loro stabilizzazione ed un superamento progressivo degli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia, si stabilisce che, anche se già oggetto di finanziamento annuale nazionale ad esse dedicato (Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Roma-gna), a partire dall’anno finanziario 2018, vengono conteggiate anche per il riparto del finanziamento regionale;

- per i “centri per bambini e famiglie” i requisiti minimi di funzionamento per l’accesso ai finanziamenti sono i seguenti:

- un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;

- un'apertura di minimo 6 ore settimanali;

- una periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana.

Definizione del budget di spesa, non inferiore al 10% delle risorse complessive (€ 7.250.000,00) e quantificato in 725.000,00 euro, per la qualificazione dei servizi educativi, anche in rela-zione al percorso di valutarela-zione della qualità, agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla qualificazione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:

1.2 destinare una quota parte delle risorse regionali comples-sive, quantificata in 300.000,00 euro (41,3% circa, del budget, con i necessari arrotondamenti) per il coordinamento pedagogi-co territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia. Da ripartirein base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i ser-vizi educativi nel territorio provinciale di riferimento;

1.3 destinare una quota parte delle risorse regionali comples-sive, quantificata in 425.000,00 euro (58,6% circa del budget, con i necessari arrotondamenti) per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi. Da ripartire in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nei territori di ri-ferimento dei distretti;

Considerato che, in attuazione dell’art. 14 della legge regiona-le del 25 novembre 2016, n. 19, regiona-le informazioni di riferimento, per l’individuazione dei beneficiari e dei requisiti di ammissione per l’assegnazione delle risorse, sono assunte dal Sistema informati-vo servizi prima infanzia Emilia-Romagna SPI.E-R, con specifica rilevazione, già validata dagli Enti locali, dei dati dell’anno edu-cativo 2019/2020;

Verificata la necessaria disponibilità delle risorse regiona-li allocate sul pertinente capitolo U58430 “Fondo regionale per i servizi educativi per l’infanzia. Assegnazione agli enti locali e loro forme associative per la gestione, la qualificazione, il soste-gno al coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici – Mezzi propri della Regione (art.

14, comma 5, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 abrogata; art. 13, c.1,

e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e che per-tanto l’impegno di spesa per complessivi € 7.250.000,00 possa essere assunto con il presente atto sul capito 58430 del Bilan-cio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamen-to a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che con successivo atto il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e della propria delibera-zione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., provvederà alla liquidadelibera-zione in un’unica soluzione nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per complessivi euro 7.250.000,00 euro;

Dato atto che le risorse oggetto del presente provvedimento vengono trasferite, per l’esercizio delle loro funzioni, ai Comuni e loro forme associative, così come disposto dalla Legge regiona-le n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, regiona-lettere a) e b);

Preso atto che, i Comuni e loro forme associative, in attua-zione delle loro funzioni indicate all’art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, possono assegnare le risorse regio-nali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all’art. 5, comma 1, di seguito specificati:

lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;

lettera b) - ad altri soggetti pubblici;

lettera c)- a soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 17, convenzionati con i Comuni;

lettera d) – a soggetti privati scelti dai Comuni mediante pro-cedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che la propria deliberazione n. 704 del 13 maggio 2019 recante ”Accreditamento dei nidi d’infanzia, in attuazione della L.R. n. 19/2016” dispone tra l’altro:

- l’entrata in vigore, per quanto attiene l’accreditamento, a decorrere dal 30/6/2021, per consentire agli enti gestori di pre-pararsi adeguatamente alla procedura di nuova applicazione (con esclusione di quanto stabilito al punto 4 per quanto riguarda i coordinatori pedagogici con contratto/convenzione e titolo di stu-dio);

- che i soggetti gestori privati possono comunque accede-re ai finanziamenti pubblici paccede-revia convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione di servizi edu-cativi, secondo quanto previsto all’art. 21 della L.R. 19/2016.

Tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 “Norme di prima attuazione e transitorie”, Allega-to 1 – “Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d’infanzia ai fini della concessione dell’accreditamento” al-legato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019), non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita;

Richiamato l’atto di indirizzo dell’Assemblea legislativa oggetto n. 2649 recante “Risoluzione in merito alle procedure necessarie per pervenire progressivamente all’accreditamento dei servizi nidi per infanzia”;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Politiche sociali e socio educative, per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l’obbligo di cui al

cita-Visti:

- il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in ma-teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n.11 “Disposizioni collegate al-la legge regionale di stabilità per il 2021”;

- la L.R 29 dicembre 2020, n.12 “Disposizioni per la forma-zione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n.13 “Bilancio di previsione del-la regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28/12/2020 recante

“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e succ. mod.;

Richiamati:

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina ri-guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021- 2023;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’e-sercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibe-ra 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi di-rigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, agenzie, e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (Rasa)e del responsabile della protezione dei dati (DPO)” incarichi successivamente pro-rogati con delibere n. 1050/2020 e n. 3/2021;

- n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di di-rettore generale della giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 recante “Rafforzamento delle capacità' amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate altresì le determinazioni dirigenziali:

- n. 5506 del 30/03/2021 recante: “Proroga incarichi dirigen-ziali in scadenza nell’ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

to di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

Su proposta della Vicepresidente, Assessora al contrasto alle disuguaglianze e transizione ecologica: patto per il clima, welfare,

Su proposta della Vicepresidente, Assessora al contrasto alle disuguaglianze e transizione ecologica: patto per il clima, welfare,