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Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli)

C. Commercio e intermediari

Commercio e distribuzione di prodotti tossici

4. 374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).

5. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commer-cio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da:

395 D 001: Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’ade-sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Letto-nia, della Repubblica di LituaLetto-nia, della Repubblica di Ungheria, della Re-pubblica di Malta, della ReRe-pubblica di Polonia, della ReRe-pubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32006 L 0101: Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Roma-nia (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).

Ai fini della presente Convenzione, la direttiva è adeguata come segue:

l’allegato è completato dal testo seguente:

«Nel Liechtenstein:

1. Benzene e tetracloruro di carbonio (ordinanza n. 23 del 1° giugno 1964);

2. Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all’articolo 2 della legge sui veleni (RS 814.80), in particolare quelli figuranti nell’elenco delle so-stanze e dei prodotti tossici delle classi 1, 2 e 3, a norma dell’articolo 3 dell’ordinanza sui veleni (RS 814.801) (applicabile conformemente al Trattato doganale, comunicazione n. 47 del 28 agosto 1979).

In Norvegia:

1. Pesticidi di cui alla legge sui pesticidi del 5 aprile 1963 e relativi rego-lamenti;

2. Sostanze chimiche di cui al regolamento del 1° giugno 1990 sull’eti-chettatura e la commercializzazione di sostanze chimiche che possono rappresentare un pericolo per la salute umana, con il rispettivo regola-mento relativo all’elenco delle sostanze chimiche.

In Svizzera:

Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti chi-mici (Raccolta sistematica del diritto federale [RS] 813.1) e in partico-lare quelli di cui alle ordinanze relative (RS 813) e alle ordinanze sulle sostanze tossiche per l’ambiente (RS 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33).»

169 Agenti commerciali indipendenti

6. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).

Sezione B

Atti di cui gli Stati membri prendono atto

Gli Stati membri prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

7. 389 X 0601: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).

Protocollo

concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein

La Svizzera e il Liechtenstein, in seguito denominati le Parti,

– considerando che in virtù dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, la Svizzera, l’Islanda e la Norvegia hanno concluso un accordo sulla circolazione delle persone fondato sull’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;

– constatando che la Svizzera e il Liechtenstein perseguono lo scopo di con-cludere un accordo analogo;

– considerando la situazione particolare del Liechtenstein in virtù della quale il Liechtenstein, quale membro della Comunità europea (SEE), ha negoziato una soluzione speciale in materia di libera circolazione, fondata sulla dichia-razione del Consiglio dello SEE relativa alla libera circolazione, la quale co-stituisce parte integrante delle conclusioni finali della seconda sessione del Consiglio dello SEE del 20 dicembre 1994 e secondo la quale il Consiglio dello SEE riconosce che il Liechtenstein rappresenta un piccolo territorio a carattere rurale che accoglie una percentuale eccezionalmente elevata di re-sidenti stranieri attivi, la cui volontà di proteggere la propria identità nazio-nale è tuttavia manifesta, e tenuto conto della decisione n. 191/1999 del Co-mitato misto dello SEE del 17 dicembre 1999;

– fondandosi sulla dichiarazione comune relativa alle questioni di parità di trattamento tra la Svizzera e il Liechtenstein del 2 novembre 1994;

– applicando la dichiarazione sulla libera circolazione delle persone firmata il 6 aprile 2001 a Ginevra nel quadro delle trattative condotte dalle delegazioni del Liechtenstein e della Svizzera in vista della revisione della Convenzione AELS,

hanno convenuto quanto segue:

171 A) In relazione al punto 29 (Circolazione delle persone) e all’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (art. 20 e allegato K della versione consolidata della Convenzione AELS):

1. Princìpi

1.1. Il Liechtenstein e la Svizzera stabiliscono che il Liechtenstein applicherà la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i cittadini dello SEE, in virtù della soluzione speciale di cui beneficia il Liechtenstein in seno allo SEE.

1.2. Il Liechtenstein e la Svizzera stabiliscono che la Svizzera applicherà ai cittadini del Liechtenstein l’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (allegato K, versione consoli-data della Convenzione AELS).

1.3. Il Liechtenstein e la Svizzera concordano normative per l’istituzione di soluzio-ni equivalenti.

1.4. Nel caso di gravi difficoltà di ordine economico, sociale o ecologico, di natura settoriale o regionale, di carattere verosimilmente durevole, il Liechtenstein e la Svizzera possono adottare unilateralmente misure appropriate. Queste misure di salvaguardia saranno limitate nel loro campo d’applicazione e nella durata allo stretto necessario allo scopo di porre rimedio alle difficoltà sopraggiunte. Conviene adottare misure suscettibili di perturbare il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

Nel caso in cui una Parte intenda adottare misure di salvaguardia, essa comunica la sua intenzione tempestivamente all’altra Parte e mette a sua disposizione tutte le informazioni utili. Il Liechtenstein e la Svizzera procedono immediatamente a con-sultazioni per trovare una soluzione accettabile per le due Parti; ne informano in seguito il Consiglio dell’AELS. La messa in applicazione delle misure di salvaguar-dia sarà effettuata un mese dopo la data di comunicazione all’altra Parte, salvo che le consultazioni si concludano prima di questa scadenza. Se circostanze eccezionali, per le quali è necessario un intervento immediato, escludono un esame preliminare, è possibile attuare le misure indispensabili al superamento delle difficoltà.

Consultazioni bilaterali avranno luogo almeno trimestralmente, sia per decidere la revoca delle misure di salvaguardia prima del termine di validità previsto, sia per limitarne il campo di applicazione.

Se le misure adottate da una Parte provocano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi fissati nel presente protocollo, ogni Parte può, nei confronti dell’altra, adottare le misure di compensazione adeguate indispensabili alla soppressione dello squilibrio.

Conviene adottare prima di tutto misure suscettibili di perturbare il meno possibile l’applicazione del presente accordo.

2. Applicazione

2.1. Un anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Conven-zione istitutiva dell’AssociaConven-zione europea di libero scambio, il Liechtenstein appli-cherà la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri già residenti nel Liechtenstein e i cittadini dello SEE residenti nel Liechtenstein.

2.2. A partire da questa data, la Svizzera accorderà, secondo l’articolo 10 paragra-fo 5 dell’allegato VIII dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS), la libera circolazione ai cittadini del Liechtenstein già residenti in Svizzera.

2.3. Il Liechtenstein e la Svizzera disciplinano, entro un anno al massimo dall’en-trata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Asso-ciazione europea di libero scambio, le prestazioni di servizi transfrontalieri nel settore dell’industria.

2.4. Il Liechtenstein e la Svizzera disciplinano entro due o al più tardi tre anni dal-l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva del-l’Associazione europea di libero scambio, l’introduzione della parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i cittadini dello SEE non domiciliati nel Liechtenstein, rispet-tivamente l’introduzione della parità di trattamento tra i cittadini del Liechtenstein e i cittadini dell’UE o dell’AELS non domiciliati in Svizzera.

B) In relazione al punto 29 (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale),