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Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità

(art. 15 della Convenzione) Indice

1. Disposizioni generali

2. Appendice 1: autorità designatrici

Art. 1 Obiettivo

1. La Svizzera e gli Stati AELS parti allo SEE accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’articolo 6, nonché le dichiara-zioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti degli altri Stati membri nei settori di cui all’articolo 3.

2. Per evitare la duplicazione delle procedure qualora i requisiti svizzeri e quelli dello SEE siano giudicati equivalenti, la Svizzera e gli Stati AELS parti allo SEE accettano reciprocamente i rapporti, i certificati e le autorizzazioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’articolo 6, nonché le dichiarazioni del fabbricante che attestano la conformità ai loro rispettivi requisiti nei settori di cui all’articolo 3. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e le dichiara-zioni di conformità del fabbricante devono indicare, in particolare, la conformità con la legislazione vigente nello SEE. I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di uno Stato membro devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Stato membro.

3. Il Comitato nominato in base all’articolo 10 definisce i casi in cui si applica il paragrafo 2.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente allegato:

– per «Stati AELS parti allo SEE» si intendono gli Stati membri dell’Asso-ciazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo, ossia la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;

– per «valutazione della conformità» si intende un esame sistematico volto a determinare in che misura un prodotto, un processo o un servizio soddisfa i requisiti specificati;

35 Nuovo testo giusta il n. 2 della Dec. n. 2/2009 del Consiglio del 16 giu. 2009,

(RU 2010 4063). Aggiornato dal n. 1 della Dec. n. 1/2011 del Consiglio del 31 mar. 2011, (RU 2011 2983) e dal n. 1/2013 del 4 dic. 2013, in vigore per la Svizzera dal 4 dic. 2013 (RU 2014 2263).

– per «organismo di valutazione della conformità» si intende un’entità di diritto pubblico o privato le cui attività consistono nell’esecuzione dell’intero processo di valutazione della conformità o di qualsiasi parte di esso;

– per «autorità designatrice» si intende un’autorità investita del potere giuri-dico di designare, sospendere, revocare la designazione o annullare la sospensione degli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione.

2. Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della con-formità contenuti nella presente Convenzione si possono utilizzare le definizioni stabilite dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e dalla Com-missione elettrotecnica internazionale (CEI).

Art. 3 Campo d’applicazione e oggetto

1. Il campo d’applicazione del presente allegato è identico a quello dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità36 nella versione da ultimo emendata median-te decisione del Comitato misto n. 1/2012 del 17 dicembre 201237.

2. Qualora l’oggetto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dovesse essere emendato, le Parti alla presente Convenzione provvedono a emendare il presente allegato di conseguenza.

Art. 4 Legislazione

1. Per la Svizzera, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per-tinenti coperte dal presente allegato sono contenute nell’Accordo tra la Confedera-zione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

2. Per gli Stati AELS parti allo SEE, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti coperte dal presente allegato sono contenute nell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Se la Svizzera e la Comunità europea convengono che la loro rispettiva legisla-zione è equivalente, la legislalegisla-zione svizzera viene pure ritenuta equivalente alla legislazione SEE38.

Art. 539 Origine

Le disposizioni dell’allegato si applicano ai prodotti coperti dal presente allegato, indipendentemente dalla loro origine.

36 RS 0.946.526.81; GU L 114 del 30.4.2002, pag. 369.

37 GU L 136 del 23.5.2013, pag. 17.

38 A tale proposito si rimanda al par. 2 dell’art. 1 del MRA Svizzera-CE.

39 Emendato mediante la Dec. n. 1/2007, del 23.4.2007, del Comitato nominato ai sensi dell’all. I.

63 Art. 6 Organismi di valutazione della conformità riconosciuti

Gli organismi di valutazione della conformità che sono notificati o accettati sotto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità o sotto l’Accordo sullo Spazio economico europeo, sono riconosciuti sotto il presente allegato. Le informa-zioni su tali organismi di valutazione della conformità devono essere rese accessibili sul sito Internet del segretariato dell’AELS40.

Art. 7 Autorità designatrici

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità designatrici abbiano le competenze e i poteri necessari per designare o revocare la designazione, sospendere o cancellare la sospensione degli organismi di valutazione della conformità ricono-sciuti, definiti nell’articolo 6.

2. Nell’appendice 1 del presente allegato sono elencate le autorità designatrici per ogni settore di prodotti coperto.

Art. 8 Verifica degli organismi di valutazione della conformità

1. In circostanze eccezionali, ciascuno Stato membro ha il diritto di contestare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità definiti all’arti-colo 6. A tale scopo sottopone per scritto agli altri Stati membri una giustificazione oggettiva e ponderata.

2. In caso di disaccordo tra gli Stati membri, confermato dal Comitato di cui all’articolo 10, gli Stati membri procedono congiuntamente a una verifica, confor-memente ai requisiti previsti, della competenza tecnica dell’organismo di valuta-zione della conformità contestato, con la partecipavaluta-zione delle autorità competenti interessate. I risultati di tale verifica sono discussi in seno al Comitato al fine di risolvere la questione il più presto possibile.

3. Ciascuno Stato membro garantisce che gli organismi di valutazione della con-formità soggetti alla sua giurisdizione siano disponibili per una verifica della loro competenza tecnica come previsto.

4. Salvo decisione contraria del Comitato, l’organismo contestato è sospeso dall’autorità designatrice competente dalla data in cui si constata il disaccordo alla data in cui si il Comitato raggiunge un’intesa.

Art. 9 Attuazione dell’allegato

1. Gli Stati membri cooperano al fine di garantire l’attuazione soddisfacente del presente allegato.

2. Le autorità designatrici accertano con mezzi adeguati se gli organismi di verifica della conformità soggetti alla loro giurisdizione osservano i principi generali di designazione in conformità alle disposizioni applicabili di cui all’articolo 4.

40 www.efta.int/mra/recognised-cabs

3. Le autorità designatrici chiedono agli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di collaborare in modo adeguato al fine di garantire che le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 4 siano applicate in modo uniforme e corretto.

Art. 10 Comitato

1. Al fine di garantire la gestione del presente allegato e di vigilare sul suo corretto funzionamento, il Comitato nominato sulla base dell’articolo 43 paragrafo 3 della Convenzione formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente allegato. Esso può farsi assistere da periti, consulenti o gruppi di lavoro settoriali. Il Comitato agisce di comune accordo.

2. Il Comitato statuisce il proprio regolamento interno che comprende, tra l’altro, disposizioni relative alla convocazione di riunioni, alla designazione del presidente e alla durata del suo mandato.

3. Il Comitato si riunisce quando necessario. Ciascuno Stato membro può chiedere la convocazione di una riunione.

4. Il Comitato può decidere di emendare il paragrafo 1 dell’articolo 3 del presente allegato e la relativa appendice.

5. Il presidente del Comitato comunica senza indugio al Consiglio tutte le decisioni del Comitato.

Art. 11 Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri si scambiano informazioni rilevanti concernenti l’attuazione e l’applicazione del presente allegato.

2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri delle modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rela-tive all’oggetto del presente allegato e comunica loro per scritto le nuove disposi-zioni al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore.

3. Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro prevede che una determinata informazione debba essere fornita all’autorità competente da una persona stabilita nel suo territorio, per ottenere tale informazione detta autorità competente può anche rivolgersi alle autorità competenti degli altri Stati membri oppure contattare diretta-mente il fabbricante o, se opportuno, il suo agente stabilito sul territorio degli altri Stati membri.

4. Ciascuno Stato membro informa senza indugio gli altri Stati membri delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.

Art. 12 Composizione delle controversie

Ciascuno Stato membro può sottoporre qualsiasi controversia risultante dall’inter-pretazione o dall’applicazione del presente allegato al Comitato di cui all’arti-colo 10. Al Comitato, che si sforza di comporre la controversia, devono essere fornite tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della

situa-65 zione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tale scopo, il Comitato prende in considerazione tutti i metodi possibili per garantire il funzionamento corretto del presente allegato.

Art. 13 Accordi con Stati terzi

Gli Stati membri convengono che gli accordi di reciproco riconoscimento conclusi da qualsiasi Stato membro con uno Stato terzo non comportano in alcun caso obbli-ghi per gli altri Stati membri in termini di accettazione di dichiarazioni di conformità dei fabbricanti come pure di rapporti, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità dello Stato terzo in questione, salvo espli-cito accordo tra gli Stati membri.

Art. 14 Sospensione

Uno Stato membro che constata che un altro Stato membro non si conforma alle condizioni del presente allegato o è oggetto di una sospensione d’applicazione di disposizioni parallele nell’ambito di un accordo con la Comunità europea può, consultato il Comitato, sospendere parzialmente o totalmente l’applicazione del presente allegato.

Art. 15 Diritti acquisiti

Gli Stati membri continuano a riconoscere i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità dei fabbricanti rilasciati con-formemente al presente allegato, a condizione che:

(a) la richiesta di valutazione della conformità sia stata formulata prima della notifica di sospensione del presente allegato o di denuncia della Conven-zione; e

(b) i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiara-zioni di conformità dei fabbricanti siano stati rilasciati prima che la sospen-sione o la denuncia abbia avuto effetto.

Appendice 1