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Trasporti stradali internazionali A. Disposizioni comuni

Art. 5 Accesso alla professione

1. Le imprese che intendono esercitare l’attività di trasportatore su strada devono soddisfare i tre requisiti seguenti:

a. onorabilità;

b. adeguata capacità finanziaria;

c. competenza professionale.

2. Le relative disposizioni applicabili figurano nella sezione 1 dell’appendice 1.

Art. 6 Norme sociali

Le disposizioni applicabili in materia sociale figurano nella sezione 2 dell’appen-dice 1.

Art. 7 Norme tecniche

1. Le disposizioni concernenti le norme tecniche figurano nella sezione 3 dell’ap-pendice 1.

2. Ciascuno Stato membro s’impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio di un altro Stato membro condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.

3. In considerazione dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, di territorialità e di trasparenza, gli Stati membri applicano ai veicoli degli altri Stati membri, così come ai propri, le stesse regole concernenti il limite di peso, le tariffe di uso della rete stradale e, dove applicabile, il divieto di circolare la notte e la do-menica.

4. Le deroghe alle regole della Svizzera concernenti il limite di peso e il divieto di circolare la notte e la domenica sono menzionate nell’appendice 6.

Art. 8 Regime transitorio per il peso dei veicoli

1. I trasporti di merci per mezzo di un veicolo il cui peso effettivo a pieno carico superi 34 t (fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004) ma non superi 40 t, effet-tuati con partenza da un altro Stato membro per una destinazione situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera, quale definita all’appendice 10 (e viceversa), o eseguiti transitando attraverso la Svizzera, sono soggetti a contingente tramite pagamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura, secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3.

2. L’Islanda riceve un contingente di 4 autorizzazioni, il Liechtenstein un contin-gente di 4000 autorizzazioni e la Norvegia un contincontin-gente di 900 autorizzazioni sia per il 2001 che per il 2002.

183 3. L’Islanda riceve un contingente di 7 autorizzazioni, il Liechtenstein un contin-gente di 5000 autorizzazioni e la Norvegia un contincontin-gente di 1200 autorizzazioni sia per il 2003 che per il 2004.

4. L’uso delle autorizzazioni previste ai paragrafi 2 e 3 è soggetto, per ogni operato-re, al versamento di una tariffa per l’uso dell’infrastruttura, calcolata e riscossa secondo le modalità menzionate nell’appendice 2.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i veicoli conformi alle norme tecniche previste dalla legislazione svizzera sui limiti di peso massimo ammissibile dei veicoli utiliz-zati nel traffico internazionale sono esentati da qualsiasi regime di contingenti o autorizzazioni.

B. Trasporti internazionali di merci su strada

Art. 9 Trasporti di merci fra i territori degli Stati membri

1. I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori degli Stati membri sono effettuati dietro rilascio dell’autorizzazione per i trasportatori istituita dal regolamento (CEE) n. 881/92 così come integrata nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, il cui modello figura nell’appendice 3, e dietro rilascio, per i trasportatori svizzeri, di un’autorizzazione svizzera analoga.

2. I trasporti menzionati nell’appendice 4 sono esonerati da ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto.

3. Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro delle autorizzazioni e le procedure relative all’assistenza reciproca sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 881/92, così come figurano nell’Accordo SEE e nell’Accordo Svizzera-CE, e da equivalenti disposizioni svizzere.

Art. 10 Trasporti di merci in transito attraverso il territorio degli Stati membri

1. I trasporti internazionali di merci su strada effettuati per conto terzi e i viaggi a vuoto effettuati in transito attraverso il territorio degli Stati membri sono liberalizza-ti. Detti trasporti sono eseguiti dietro rilascio delle licenze di cui all’articolo 9.

2. Sono applicabili i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 9.

Art. 11 Traffico triangolare con Paesi terzi

1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i Paesi terzi sarà stabilito di comune accordo dopo la conclusione dell’accordo necessario fra uno qualsiasi degli Stati membri ed il Paese terzo interessato. Tale regime è volto a garantire la recipro-cità di trattamento fra gli operatori degli Stati membri relativamente a tale tipo di trasporti.

2. In attesa della conclusione di accordi fra gli Stati membri e i Paesi terzi interessa-ti, il presente allegato non modifica le disposizioni relative ai trasporti triangolari contenute negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri riguardo al trasporto con i Paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 5 del presente allegato.

Art. 12 Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro ed effettuati da un veicolo immatricolato in un altro Stato membro non sono autorizzati dal presente allegato.

C .Trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus Art. 13 Condizioni applicabili ai trasportatori

1. Ogni trasportatore per conto terzi è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto definiti nell’articolo 1 dell’appendice 7 senza discriminazioni riguardo alla naziona-lità o al luogo di stabilimento, purché:

– sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus, con servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o con servizi occasionali;

– soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto con-cerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

2. Ogni trasportatore che esercita l’attività per conto proprio è ammesso ad effettua-re i servizi di trasporto di cui all’articolo 1 numero 3 dell’appendice 7 senza discri-minazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:

– sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni d’accesso al mercato fissate dalla legi-slazione nazionale;

– soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto con-cerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

3. Per effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus, i trasportato-ri che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 devono essere in possesso di una licenza conforme. Il modello, le procedure in materia di rilascio, uso, e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regola-mento (CE) n. 11/98, così come figurano nell’Accordo SEE, nell’Accordo Svizzera-CE e nella legislazione svizzera equivalente.

Art. 14 Accesso al mercato

1. I servizi occasionali definiti nell’articolo 1 numero 2.1 dell’appendice 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione.

185 2. I servizi regolari specializzati, definiti nell’articolo 1 numero 1.2 dell’appendice 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione purché siano regolati, nel territorio degli Stati membri all’infuori di quello della Svizzera, da un contratto stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore.

3. Sono altresì esentati da qualsiasi autorizzazione gli spostamenti dei veicoli a vuoto relativi ai servizi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’appendice 7.

5. I servizi regolari specializzati non regolati da un contratto stipulato fra l’orga-nizzatore ed il trasportatore sono soggetti ad autorizzazione nel territorio degli Stati membri tranne della Svizzera, conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’ap-pendice 7. In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione.

6. I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di cui all’articolo 1 numero 3 dell’appendice 7, sono esentati da autorizzazione.

Art. 15 Traffico triangolare con Paesi terzi

1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i Paesi terzi sarà stabilito di comune accordo dopo la conclusione dell’accordo necessario fra uno qualsiasi degli Stati membri ed il Paese terzo interessato. Tale regime è volto a garantire la recipro-cità di trattamento fra gli operatori degli Stati membri relativamente a tale tipo di trasporti.

2. In attesa della conclusione di accordi fra gli Stati membri e i Paesi terzi interessa-ti, il presente allegato non modifica le disposizioni relative al trasporto menzionate negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri riguardo al trasporto con i Paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 8 del presente allegato.

Art. 16 Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno stesso Stato membro

1. Le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di uno stesso Stato membro, effettuate da trasportatori stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, non sono autorizzate dal presente allegato.

2. Tuttavia possono continuare ad essere esercitati i diritti esistenti che derivano dai vigenti accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori, né distorsione della concorrenza. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 8 del presente allegato.

Art. 17 Procedure

Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e scadenza delle autorizzazioni e le procedure relative alla reciproca assistenza sono disciplinate dalle disposizioni del-l’appendice 7 del presente allegato.

Art. 18 Disposizione transitoria

Le autorizzazioni per i servizi di trasporto esistenti alla data di entrata in vigore del presente allegato restano valide fino alla loro scadenza, sempreché i servizi in que-stione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione.

Titolo III: Trasporti ferroviari internazionali