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e di regole relative ai servizi della società dell’informazione

(art. 14 della Convenzione)

Art. 1

Ai sensi del presente allegato, si intende per:

1. «Prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca.

2. «Servizio»: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsia-si servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Secondo la presente definizione, si intende con i termini:

– «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

– «per via elettronica»: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltra-to e ricevuinoltra-to mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

– «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Il presente allegato non si applica:

– ai servizi di radiodiffusione sonora;

– ai servizi di radiodiffusione televisiva.

3. «Specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la termino-logia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura nonché le procedure di valutazione della conformità.

L’espressione «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, non-ché ai medicinali, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.

4. «Altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni

possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

5. «Regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al numero 2 e al loro esercizio, in particolare le dispo-sizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclu-sione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

Il presente allegato non si applica a regole relative ai servizi di telecomunicazioni.

Secondo la presente definizione, per «servizi di telecomunicazione» si intendono i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimen-ti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Il presente allegato non si applica a regole concernenti i servizi finanziari quali i servizi d’investimento, le operazioni di assicurazione e riassicurazione, i servizi bancari, le operazioni relative ai fondi di pensione, i servizi concernenti operazioni a termine o in opzione.

Fatto salvo l’articolo 2 paragrafo 3, il presente allegato non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati (servizi d’investimento), da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

Secondo la presente definizione:

– una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del re-lativo dispositivo risulta che nel suo insieme o in alcune disposizioni puntua-li, la sua finalità e contenuto specifici consistono nel disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

– una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se si riferisce a tali servizi solo in modo implicito o inci-dentale.

6. «Norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga a una delle seguenti categorie:

– norma internazionale: norma adottata da un’organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

– norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

– norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizza-zione e messa a disposinormalizza-zione del pubblico.

7. «Regola tecnica»: una specificazione tecnica o un altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 4, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

57 degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializza-zione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestacommercializza-zione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

– le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ov-vero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzio-ne di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislati-ve, regolamentari o amministrative;

– gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli ap-palti pubblici;

– le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi con-nessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tec-niche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Rientrano in questa categoria unicamente le regole tecniche fissate dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che il Consiglio deve allestire prima dell’entrata in vigore del presente allegato.

Tale elenco è modificato secondo questa medesima procedura.

8. «Progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni ammi-nistrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostan-ziali.

Il presente allegato non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono neces-sarie per garantire la tutela delle persone, e in particolare dei lavoratori, in occasione dell’impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

Art. 2

1. Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri comunicano immediatamente al Consi-glio ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi comunicano al Consiglio anche i motivi che rendono necessario adottare una simile regola tecnica, a meno che i motivi non risultino già dal progetto:

(a) alla comunicazione va annesso il testo integrale del progetto di prescrizione tecnica redatto in lingua originale e una traduzione completa o un riassunto in inglese.

(b) all’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporanea-mente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, es-senzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto te-sto sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica;

(c) gli Stati membri procedono a una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate, qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifi-che importanti modifi-che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il ca-lendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più ri-gorosi le specificazioni o i requisiti;

(d) quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commer-cializzazione o l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un pro-dotto chimico, per motivi di salute pubblica, di tutela dei consumatori o dell’ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti sostitutivi conosciuti e disponibili, nella misura in cui tali informazioni sono a disposizione, come pure le con-seguenze previste delle misure sulla salute pubblica o sulla tutela del consu-matore e dell’ambiente, con un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici quali le sostanze nuove o già esistenti;

(e) il Consiglio comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di re-gola tecnica e tutti i documenti che gli sono stati trasmessi. Esso può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all’articolo 5 (qui di segui-to il comitasegui-to), e se del caso, del comitasegui-to competente del setsegui-tore in questio-ne;

(f) per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole re-lative ai servizi di cui all’articolo 1 numero 7 secondo comma terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scam-bi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento del prestatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. Gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro in questione terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio al Consiglio il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riser-vate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita.

Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata. In caso di una simile richiesta,

59 il comitato e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare persone fisiche o morali che possono appartenere al settore privato.

Art. 3

1. Gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all’arti-colo 2 paragrafo 1.

2. Gli Stati membri rinviano:

– di quattro mesi l’adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell’articolo 1 numero 7 secondo trattino;

– di quattro mesi l’adozione di qualsiasi progetto di regola riguardante i servi-zi;

– di sei mesi l’adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica;

a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all’ar-ticolo 2 paragrafo 1, se un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente ostacolare la libera circolazione delle merci o dei servizi, o la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nell’ambito dell’Associazione.

3. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati degli Stati membri non possono pregiudicare le misure di politica culturale, in parti-colare nel settore audiovisivo, che gli Stati membri potrebbero adottare, in conformi-tà ai loro obblighi internazionali, tenendo conto delle loro specificiconformi-tà nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

4. Lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati.

5. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

6. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili allorché uno Stato membro:

(a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile ine-rente alla tutela della salute o della sicurezza di persone e animali, alla pre-servazione dei vegetali e, per le regole relative ai servizi, alla sicurezza, in particolare la tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto imme-diato, senza alcuna possibilità di procedere a una consultazione; oppure (b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela

del-la sicurezza e all’integrità del sistema finanziario e in particodel-lare ai fini deldel-la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella neces-sità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai ser-vizi finanziari.

7. Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all’articolo 2, i motivi che giustificano l’urgenza delle misure in questione. Questa giustificazione, che deve

essere dettagliata e spiegata in modo chiaro, è intesa a sottolineare in particolare l’imprevedibilità e la gravità del pericolo che le autorità in questione devono affron-tare, come pure l’assoluta necessità di prendere misure immediate per porvi rimedio.

Il comitato si pronuncia quanto prima su tale comunicazione. Esso prende le misure appropriate in caso di ricorso abusivo a questa procedura.

Art. 4

1. Gli articoli 2 e 3 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o agli accordi facoltativi con i quali quest’ultimi soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che danno luogo all’adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole relative ai servizi.

2. L’articolo 3 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o ammini-strative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

3. L’articolo 3 non si applica alle specificazioni tecniche o agli altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all’articolo 1 numero 7 terzo trattino.

Art. 5

1. Il Consiglio costituisce un comitato responsabile della gestione e dell’applica-zione corretta del presente allegato.

2. A tale scopo, il comitato può emanare raccomandazioni.

3. Il comitato può in particolare raccomandare al Consiglio di emendare le disposi-zioni del presente allegato.

4. Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell’informazione.

61 Allegato I35

Riconoscimento reciproco in materia di valutazione