• Non ci sono risultati.

Commissioni di vigilanza, speciali e di inchiesta

Le regioni di fronte alla sfida dell’efficienza: i procedimenti decisional

3. Commissioni di vigilanza, speciali e di inchiesta

3.1 Le commissioni di vigilanza e controllo

Possono costituire motivo di differenziazione tra i diversi sistemi di gover- no regionale, in linea prospettica, le disposizioni statutarie che prevedono la presenza di particolari commissioni, siano esse chiamate di vigilanza o di controllo.

Lo statuto che prevede l’innovazione più significativa è quello toscano, il quale dispone l’istituzione di una commissione di controllo permanente, con lo scopo di verificare l’attuazione delle politiche regionali e la coerenza degli atti con la programmazione.

Oltre a ciò è esplicitamente previsto che un determinato atto venga dichiara- to improcedibile se incontra il parere negativo della commissione di con- trollo, salvo espressa conferma dell’organo che lo ha deliberato. Si tratta a ben vedere di compiti significativi, che possono garantire la presenza della Giunta in Consiglio e il costante raccordo fra la prima e il secondo, grazie ad un’azione di monitoraggio della seconda nei confronti del primo che pa- re di particolare rilevanza. Lo statuto nulla dispone quanto alla sua compo- sizione, se non che la sua presidenza debba essere assegnata ad un consi- gliere di opposizione.

Come con riferimento alla composizione di altri organi statutariamente previsti, anche in questo caso al regolamento consiliare è demandato un compito particolarmente arduo, che risiede prima di tutto nel cercare di ca- pire se anche la composizione di questa commissione debba rispecchiare lo stesso schema delle altre – la proporzione fra i gruppi – o se in questo caso sia necessario prevederne uno diverso. Il ruolo che è chiamata a svolgere pare infatti riconducibile non tanto e non solo al rapporto fra maggioranza e opposizione quanto al rapporto fra giunta e consiglio, caratterizzando quest’ultimo come organo di controllo – in questo caso specifico – dell’operato della giunta, considerandolo come un’insieme, anziché diffe-

CAPITOLO V

Le regioni di fronte alla sfida dell’efficienza: i procedimenti decisionali

renziarlo in ragione dell’appartenenza dei suoi membri. Per cui potrebbe anche darsi l’istituzione di una commissione la cui composizione possa es- sere paritetica, in modo da diminuire la politicizzazione della stessa in ra- gione di un aspicato e controllo tecnico-politico del secondo sulla prima. Potrebbe invece non solo potenziare il ruolo di controllo del Consiglio sulla Giunta ma anche costituire una novità di rilievo la possibilità, sempre con- tenuta nello statuto toscano, di prevedere sedute speciali dedicate alla di- scussione di temi di rilevante interesse regionale. Trattandosi di sessioni speciali e non straordinarie, si potrebbe infatti prevedere di dedicarne qual- cuna – in ragione di una ogni uno-due mesi – alla discussione di argomenti scelti dall’opposizione. In questo caso si verrebbe a potenziare il ruolo di controllo e di proposta alternativa dell’opposizione stessa, conferendogli uno spazio separato – da cui discende maggiore visibilità – per la sua azione di critica nei confronti dell’operato della giunta e di formulazione ed espli- citazione dei suoi progetti politici alternativi. Anche in questo caso, tuttavia, pare necessario attendere non solo le prassi, ma anche l’approvazione del nuovo regolamento consiliare prima di poter formulare delle considerazioni fondate.

L’altro articolato che si pone nell’ottica di un rafforzamento del potere di controllo del consiglio nei confronti della giunta è quello piemontese che prevede un controllo limitato tuttavia alla programmazione e al bilancio. Prevede infine una commissione di vigilanza, presieduta da un Consigliere di opposizione, con compiti specifici lo statuto laziale, con particolare rife- rimento tuttavia non direttamente al raccordo fra la Giunta e il Consiglio, bensì rispetto al pluralismo dell’informazione. Tale aspetto riveste tuttavia un ruolo fondamentale non solo, naturaliter, per garantire il rispetto di ade- guati spazi alle minoranze, ma anche per garantire visibilità ai progetti poli- tici alternativi dell’opposizione: è infatti di fondamentale importanza che gli strumenti di informazione degli organi regionali, così come della Regione nel suo insieme, non siano di esclusivo appannaggio della maggioranza bensì consentano all’opposizione di rendere noto ai cittadini il suo progetto politico alternativo.

LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE NEL DIRITTO VIVENTE

3.2 Le commissioni di inchiesta

Tutti gli statuti ad oggi entrati in vigore prevedono l’istituzione di commis- sioni di inchiesta. A livello regionale, come è stato autorevolmente riscon- trato anche in vigenza dell’assetto istituzionale originario, le commissioni di inchiesta non sono legittimate ad avvalersi degli stessi poteri giudiziari di inchiesta previsti per le omologhe commissioni a livello nazionale. Il prin- cipio dell’unitarietà della giurisdizione non consente infatti deroghe se non previste esplicitamente dalla Costituzione.

A livello regionale, le commissioni di inchiesta avranno quindi un ruolo meramente politico per consentire di porre in discussione l’operato della Giunta o, più in generale, per far chiarezza su tematiche di rilevanza gene- rale. Pare a questo proposito di particolare importanza sottolineare come l’impiego di commissioni di inchiesta per mettere in discussione l’operato della maggioranza sia nei fatti reso possibile solo qualora una minoranza abbia la possibilità di richiederne l’istituzione senza la necessità dei voti della maggioranza. Altrimenti si corre il rischio, come effettivamente è ac- caduto a livello nazionale, che sia la stessa maggioranza ad istituirle contro l’opposizione.

Paiono quindi a questo riguardo di particolare importanza le disposizioni che prevedono la loro istituzione anche senza voto consiliare a maggioranza qualora ne faccia richiesta una porzione dei consiglieri regionali: il 40% nello statuto ligure, 1/3 in quello umbro – altrimenti vi è la possibilità di ri- chiederle conferita ad 1/10 dei membri il consiglio, con voto a maggioranza semplice – o 1/5 in quello toscano. In quest’ultimo caso tuttavia è previsto che possano essere attive contemporaneamente non più di 2 commissioni senza voto consiliare. L’intento dei riformatori regionali era quello di scon- giurare un eccessivo ricorso a questo strumento da parte dell’opposizione, ma in realtà la previsione comporta il rischio di rendere scarsamente fun- zionale il ricorso a tale strumento: qualora la maggioranza intendesse gioca- re d’anticipo e bloccare le iniziative di minoranza, potrebbe infatti da sola raggiungere il massimo delle commissioni istituibili e impedire, vista il ne- cessario raggiungimento della maggioranza, l’istituzione di altre. Si tratta tuttavia di un caso di scuola che difficilmente potrà avere un riscontro nella prassi.

In tutti i tre casi, come si nota, l’intento è quello di garantire ad una mino- ranza la possibilità di ricorrere a tale strumento. Nel solo caso ligure, tutta-

CAPITOLO V

Le regioni di fronte alla sfida dell’efficienza: i procedimenti decisionali

via, la minoranza deve tuttavia essere compatta e potrà necessariamente coincidere con l’opposizione, intesa come la coalizione di minoranza nume- ricamente più consistente, stante il quorum elevato per la richiesta, che po- trà ragionevolmente essere raggiunto da essa solamente.

Pare tuttavia tutt’altro che superfluo sollevare per lo meno un dubbio circa il ruolo delle commissioni di inchiesta. Se infatti non potranno avere sola- mente un ruolo politico, non si capisce bene quale sarà la differenza tra le commissioni di inchiesta e le indagini conoscitive che le commissioni pos- sono disporre a maggioranza. L’unica discriminante, oltre ovviamente alla diversa sede, pare risiedere nella possibilità conferita a frazioni di consiglie- ri di istituirle, essendo astrattamente riproponibile lo schema maggioranza- opposizione che si rileva a livello consiliare anche all’interno delle com- missioni, stante le norme sulla loro composizione che ne garantisce il ri- spetto.

3.3 Le commissioni speciali

Gli statuti prevedono inoltre l’istituzione di più commissioni speciali, cui assegnano in via maggioritaria un ruolo di istruttoria preventiva su determi- nate materie o tematiche: in particolare disciplinano delle commissioni di studio e documentazione gli statuti emiliano-romagnolo, laziale, marchigia- no, e umbro, oltre che quello piemontese, anche se quest’ultimo ne valoriz- za in modo significativo il ruolo ispettivo, assegnandone inoltre la presiden- za ad un consigliere di opposizione. Non pare tuttavia ben chiaro quale sarà il loro ruolo nella prassi, e cioè se si struttureranno come delle commissioni cui spetti un compito conoscitivo o di inchiesta.

Nel primo caso tuttavia la differenza con le indagini conoscitive, pare parti- colarmente labile, se non per la sede all’interno della quale si esplicano: nell’aula le seconde, in commissione le prime. Potenziare il loro ruolo ispet- tivo, dall’altro lato, tende a sovrapporre il loro ruolo con le commissioni di inchiesta regionali.

Peculiarità nel panorama comparatistico è la disposizione contenuta nello statuto calabrese (art. 28.2) con la quale si prevede l’istituzione di una commissione speciale per i rapporti con l’Unione Europea e i paesi del me- diterraneo.

LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE NEL DIRITTO VIVENTE