(continuazione)
5. Commissione Provinciale di agricoltura.
(D. L. 30 m aggio 1916 n. 645).
Presidente-. Prefetto. Membri-, Prof. dott. cav. Gravino A n d r e a , T arallo cav. Ettore, Farina comm. Mattia, Siniscalco cav. Carmine, R a g o Ciro, Campione Gaetano, P a r a g g io Giuseppe, D aniele A n tonio.
5. bis Sottocommissione p er licenze Agricole.
Pnesidente: Prefetto. Membri-, Cav. Cravino, Cap. M eo-C olom bo Carlo, G. P a r a g g io , G. Campione.
Segretario-, Cav. D e Dominicis.
6. Commissione d'appello per Vesame dei ricorsi circa le concessioni dei sussidi alle fa m ig lie dei militari.
(D. L. 26 ottobre 1916 n. 1419)
Presidente-, Prefetto. Membri-, Cav. V e n a fra Federico, cav. avv. Cacciatori Felice, cav. a vv. Giovanni Nunziante, cav. a vv. V in ce n zo Cestari, segretario : D r Gulotta.
7. Commissione Provinciale delle imposte dirette.
Presidente : Cav. D r E u g e n io Falletti. Vice Presidente-. Cav. avv. D e Ciccio Salvatore. Membri-. Cav. a vv. Granozio Carlo, cav. av v . A lessa n d ro Carrella, V etran o Giuseppe, cav. V ite rb o Sil- vino, Ferraioli Francesco. Supplenti-. Mazziotti Frane. A n to n io , ing. Giuliano G aetano, a v v cav. B ottiglieri Felice, ing. A q u a ra G iu seppe, ing. Bracale M a tte o , cav. avv. E rn esto Farina. Segretario-, T o scan i Francesco.
8. Consiglio Provinciale di Sanità
Presidente-, Prefetto. Compo?ienti: Cav. D r G u sta v o Messi, Med. Prov.le, Dott. Cav. P o m p eo C aldarelli, Veterinario Prov.le, P r o curatore del R e , ufficiale Medico di più alto grado residente nel cap olu ogo della P ro v in cia , cav. dott. A c h il le Tallarico Pres. or dine Medici, D ott. R affaele Galdi Pres. ordine V e t e r i n a r i , Dott. V in cen zo Garzia, Pres. ordine Farmacisti, R u b in o comm. dott. A r mido, Potenza, dott. R affaele (entrambi titolari in medicina). R e-
Parte i.
a) Leggi e decreti
60. Disposizioni sugli affitti degli immobili urbani. (D. L. 26 dicem bre 1916 n. 1769 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dol 30 dicem bre 1916 n. 306).
T O M A S O D I S A V O I A D U C A D I G E N O V A ecc. In virtù ecc.
Santito il C onsiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
A b b ia m o decretato e decretiamo: A rt. 1.
Durante la guerra e fino tre mesi dopo la pubblicazione della pace, i conduttori di immobili urbani, che, per convenzione o per consuetudine , siano obbligati al pagam en to anticipato di tre o più mesi di fitto, hanno facoltà di corrispondere a rate mensili il prezzo della locazione, sempre anticipatamente.
Il conduttore, che si a v v a l g a di questa facoltà, d ev e tuttavia rilasciare al locatore un mese di fitto a titolo di garenzia.
Se 1’ obbligo dell’anticipazione si estende a periodi superiori a tre mesi, i conduttori hanno facoltà di corrispondere il fitto e trimestri anticipati.
A r t. 2.
Fermo il disposto dell’articolo precedente, se il termine sta bilito dalla convenzione o dalla consuetudine per il p agam en to anticipato delle pigioni non coincida con l’inizio della locazione,
ma sia anteriore , il pagam en to del mensile o dei mensili antici pati avrà luogo all’ inizio effettivo della lcazione. Il proprietario però, in garenzia dell’esecuzione del contratto, può pattuire il d e posito di una somm a non superiore a ll’ammontare di un m ese di fitto da imputarsi sul primo mensile della locazione.
A r t. 3.
L ’ inquilino che per convenzione o per consuetudine abbia ri lasciato a favore del proprietario della casa una quota anticipata di fitto com e deposito di garanzia, ha facoltà di imputare su tale anticipazione la metà del fitto mensilmente dovuto , fino alla ri duzione del deposito a cifra u gu ale ad un m ese di fitto.
A r t . 4.
Il capo di fam iglia conduttore di un im m o b ile , che si trovi sotto le a r m i , ha facoltà di chiedere l’imm ediata risoluzione del coutratto di affitto.
E ’ tenuto però a pagare il fitto del mese in corso, ed ha di ritto ad ottenere la restituzione dell’ eventuale deposito.
S e le date della disdetta e della cessazione dell’affitto, deter minate dalla circostanza che il conduttore si trovi sotto le armi, non corrispondano alle consuetudini locali relative alle scadenze dei termini di disdetta ed ai periodi per la rinnovazione delle locazioni, lo stesso conduttore sarà tenuto al pagam en to in favore del proprietario di un mese di p i g i o n e , oltre quello in corso qnando lascerà libero l ’im m o b ile , a meno che il proprietario ab bia, senza soluzione di continuità, dato ad altri in affitto l’immo bile medesimo.
L e disposizioni del presente articolo non si applicano ai fìtti che superino lire 2600 annue nei Comuni che anno popolazione non inferiore a 200,000 abitanti, nè ai fitti superiori a lire 2000 annue negli altri Comuni.
A r t. 5.
Quando il capo di fam iglia , conduttore di un immobile, si trovi sotto le armi, è data facoltà di corrispondere soltanto una
metà dei fitti della casa abitata fino a due mesi dopo la cessa zione del servizio militare.
L e quote non corrisposte dovranno essere soddisfatte in e- guali rate mensili nel termine di un anno dalla cessazione del ser vizio militare, ed in ogni caso prima della cessazione dell’affitto, che a richiesta del proprietario d ev e essere prorogato pel tempo necessario al pagamento delle predette rate mensili.
L e disposizioni del presente articolo si riferiscono ai fitti che non superino:
L. 50 mensili nei Comuni che hanno più di 200,000 abitanti; L. 30 mepsili nei Comuni che hanno meno di 200,000 e più di 50,000 abitanti;
L. 20 mensili nei Comuni che hanno meno di 50,000 e più di 25,000 abitanti;
L. 15 mensili in tutti gli altri Comuni. A r t . 6.
L ’inquilino capo di famiglia, che si trovi sotto le armi e a b bia adempiuto agli obblighi del contratto di locazione, il cui prezzo non superi la misura indicata nell’articolo precedente, ha diritto, ancor quando si sia avvalso delle concessioni degli articoli 3 e 5, di ottenere dal proprietario la p roroga del fitto , alle medesime condizioni per tutto il periodo della guerra e per due mesi suc cessivi, salvo che il proprietario non chieda una proroga m a g giore ai sensi del secondo comm a dell’ articolo precedente.
L ’ inquilino non ha diritto alla p roroga se il proprietario di mostri con contratto di data certa, anteriore al presente decreto, che abbia stipulato altro contratto di affitto per lo stesso immobile.
A r t. 7.
L e fam iglie di coloro che si trovino sotto le armi possono godere dei beneficii di cui agli articoli 4 , 5 e 6 , anche quando abbiano sottoscritto il contratto di locazione la m oglie o un a- scendente del milit^j-e capo di famiglia.
A r t . 8.
In caso di morte in guerra di un inquilino capo di fam iglia, si può esercitare da questa il diritto ad ottenere dal proprietario, g'iusta l ’art. 6, la p ro ro g a del fitto; ma la durata di tale proroga è limitata ad un periodo di tre mesi dalla data della comunica zione della morte.
A r t. g.
O gn i pattuizione contraria alle disposizioni del presente de creto è nulla, pur restando valido il contratto d’affitto.
L ’ inquiiino può chiedere la restituzione di ciò che abbia p a gato per effetto della pattuizione contraria ; e se questa abbia avuto lu o g o posteriormente alla pubblicazione del presente de creto, ha inoltre diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.
A r t . io.
In con seguen za delle disposizioni degli articoli preced enti, può assere concessa la p ro ro g a dei mutui ipotecari autorizzata dal decreto L u o go to n en ziale g aprile 1916, n. 441, con le norme dal medesim o stabilite, per tutto il tempo della g uerra e fino a tre mesi dopo la pubblicazione della pace.
A r t. 11.
I decreti Luogotenenziali 3 g iu g n o 1915 , n. 788; 22 agosto 1915, 1254; 29 dicembre 1915, n. 1852; 10 ago sto 1916, n. 1044, cessano di aver vigore.
A r t . 12.
II presente decreto entrerà in esecuzione dal giorno della sua pubblicazion e nella Gazzetta ufficiale.
Ordiniamo ecc.
D ato ad A g l i è , addì 26 dicembre 1916. T O M A S O D I S A V O I A
b) (2ircoìari
61. Panificazione. (Telegram m a del Comm issariato G enerale dei Consumi 24 marzo 1917 n. 29135 diretta ai Prefetti).
S egnalasi inconvenienti mancata co n se g n a pane giorno stesso cottura da parte forni rurali a contadini che hanno abitudine pa nificare anche per molti giorni. T en uto conto deficienza locale ed inconvenienti verificatisi, autorizzo V . S. dare disposizioni perchè pane sia consegnato dopo cottura ai contadini che panificano per varii giorni, segnalando e reprimendo abusi qualora si verifi cassero.
P e l Commissario Generale Constimi
Mo r a n d i
62. Incapacità delle istituzioni pubbliche di Beneficenza a far parte dei Sindacati di assistenza mutua per infortuni degli operai sul lavoro.
(Circolare del Prefetto di Salerno 29 marzo 1917 n. 5285 diretta ai Sindaci).
P r e g o le S S . L L . comunicare alle Amm ministrazioni delle Opere P ie locali quanto segue:
« Il C onsiglio di Stato ed il Consiglio Superiore di Pubblica Assistenza — appositamente interpellati — hanno testé concor demente ritenuto che alle Istituzioni Pubbliche di beneficenza non è consentito far parte dei Sindacati di assistenza mutua per gli infortuni degli operai sul lavoro perchè le opere pie sono persone giuridiche di diritto pubblico, le quali, come tali, non p o s sono qualificarsi per industriali, assumendo una solidale respon sabilità ». Tanto si partecipa alle S S . L L . per opportuna norma, invitando quelle opere pie che facessero parte di sindacati di assicurazione mutua a provved ere al proprio recesso con la pos sibile sollecitudine.
63. Sussidio ai militari in licenza invernale. (Circolare del P r e fe tto di Salerno 30 marzo 1917 n. 5056 diretta ai Sindaci'.
E ’ stato segnalato al Ministero dell’interno che mentre i C o mandi dei Corpi mobilitati, in adempimento delle disposizioni contenute nelle norme esecutive annesse al D. L. 2 gennaio 1916 n. 12, sul pagam en to dei sussidi ai militari inviati in licenza in vernale, rilasciano ai militari stessi la dichiarazione che dà diritto al pagam ento dei sussidi da parte dei Comuni, molti Comuni, invece, anziché pagare ai militari, moniti della stessa dichiara zione, i sussidi spettanti, li provved on o di una controdichiarazione di non riscosso sussidio, affinchè questo sia loro corrisposto al ritorno ai rispettivi Corpi.
P oich é in tal modo viene frustato lo scopo per il quale il sussidio fu concesso, quello cioè, di dare i mezzi di sostenta mento ai militari poveri, durante la licenza, p re go le S S . L L . di attenersi rigorosam ente alle disposizioni del D ecreto L u o g o te n e n ziale anzidetto, e corrispondere i sussidi dovuti ai militari muniti delle prescritte dichiarazioni dei Corpi.
A tte n t o un cenno di assicurazione.
P e r il Prefetto — FA L L E T T I
64. Uso della saccarina nelle farmacie. (Circolare del Prefetto di Salerno 31 marzo 1917 n. 5807 diretta ai Sindaci della P r o vincia).
Il Ministero delle Finanze, con circolare 7 corrente, n. 820, ha consentito che l’uso della saccarina, (1) possa nei termini e nelle condizioni stabilite dalla circolare suindicata, essere esteso alle farmacie, che, appartengono o non ad Ospedali, servono anche il pubblico, in quanto tale prodotto sia adoperato per preparare
( 1 ) C o n recente decreto il p rezzo di vendita della saccarina è fissato in L . 400 al q u in tale n etto. I l prezzo di ven d ita del saccarinato di sodio è fissato in L . 350 al quintale netto,
medicamenti o sciroppi medicamentosi da distribuirsi, oltre che ai nosocomi, anche alle istituzioni pubbliche di beneficenza e ad altri enti, che abbiano in genere fini di assistenza delle classi disagiate (come società operaie e simili).
I.e farmacie, trovantisi in siffatte condizioni, dovranno però, per usare di tale facoltà, fare domanda alla Intendenza di F i nanza, la quale p rovved erà d ’accordo col Comando della Guardia di Finanza, affinchè l’impiego della saccarina resti rigorosam ente limitato alla preparazione dei m edicam enti e d egli sciroppi m e dicamentosi anzidetti.
S i pregano le S S . L L . di portare tali disposizioni a co n o scenza delle farmacie e degli enti suindicati, e di favorire in p ro posito un cenno di assicurazione.
P er il Prefetto — F A L L E T T I
65. Dazio di consumo sullo zucchero di Stato. (Circolare del P r e fetto di Salerno 31 marzo 1917 n. 7535 diretta ai Sindaci della Provincia). (1)
Con decreto luogotenenziale 11 marzo c. a., n. 374 sono state emanate norme per la fabbricazione e ven dita dello zuc chero saccarinato che verrà posto in consumo colla denomina zione di « zucchero di Stato ».
R e p u to ora opportuno, giusta istruzioni ricevute dal M ini stero delle Finanze, far presente, per evitare ogni possibile in caglio, le disposizioni nei riguardi del dazio consumo, disposi zioni che se tendono a facilitare il m ovimento dello zucchero stesso, non portano però alcun pregiudizio alle entrate comunali dipendenti d a g l’introiti daziari.
L ’articolo 7 del D ecreto luogotenenziale 11 corrente mese,
(1 ) C cn D . L . 4 febbraio 1 9 1 7 n. 161 (G azzetta U fficiale del 12 febbraio 19 x 7 n. 35) è stato autorizzato il M inistro d elle F in an ze a m ettere in ven dita saccarina in
n. 374, prescrive al i.° comma che lo zucchero di Stato, agli effetti del dazio di consumo, dovrà essere ammesso alla libera introduzione dei Comuni chiusi e negli esercizi di vendita dei Comuni aperti o delle frazioni aperte dei Comuni chiusi.
T a le prescrizione non significa però che lo zucchero di S ta to sia da ammettersi in esenzione da dazio di consumo, poiché il 2.0 comm a d ell’articolo stesso chiarisce che il dazio di consumo dovuto per tale zucchero sarà rimborsato dallo Stato alle A m ministrazioni daziarie interessate in base alle quantità distribuite in ciascun Comune, applicando le rispettive larifie daziarie v i g en ti alla data della pubblicazione del decreto suddetto, cioè al
12 corrente mese.
Il 3.0 comma infine, dà le norme per la liquidazione dei dazi da rimborsare e cioè stabilisce che la liquidazione sarà fatta tri mestralmente, a cura del Ministero delle Finanze in base alle quantità che risulteranno effettivamente ven dute in ogni P r o vincia, le quali saranno ripartite per Comune in proporzione delle quantità assegnate a ciascun Comune dalla Commissione provin ciale, di cui all’art. 5 del D ecreto luogotenenziale 18 ottobre
1916, n. 1332.
Non ven endo pertanto lesi in alcun modo g l ’interessi delle A m m inistrazioni daziarie comunali, p rego le S S . L L . di curare, e di raccomandare ai dipendenti appaltatori del dazio consumo, affinchè nessun ostacolo sia frapposto al libero movimento dello zucchero di Stato che comincerà ad essere spedito nel corrente mese di aprile nei depositi regionali, di cui a ll’art. 4 del citato D ecreto luogotenenziale 11 marzo corrente n. 374, e dai depositi stessi ai distributori provinciali previsti nel successivo art. 6.
A tte n d o un cenno di ricevim ento della presente, e di assi curazione dello adempimento.
66. Dolciumi. (Circolare del Prefetto d i^ S alern o i.° aprile 1917 n. 985 diretta ai Sindaci della Provincia).
P e r opportuna conoscenza a norma comunico il segu en te telegram m a del Commissariato G enerale pei Constimi:
« D ecreto Luogotenen ziale 8 marzo n. 371 (1) eccettua dal di vieto produzione dolciumi non contenenti farina. E ’ arbitrario però ritenere trattarsi soltanto farina di frumento. A d esaurire quistioni, dichiaro che d e v e ritenersi assolutamente vietata prò duzione dolciumi con farina frumento granturco e patate. Circa biscotti, pur consentendone varietà secondo abitudini locali, de vono ritenersi vietati oltreché biscotti combinati con cioccolato Canditi e marmellate anche quelli granati e glassati di zucchero »
P er il Prefetto — FA L L E T T I 67. Campagna antimalarica. (Circolare del Prefetto di Salerno 2 aprile 1917 n. 7329 diretta ai Sindaci).
A ll o scopo di ottenere una proficua e larga applicazione delle provvide disposizioni di l e g g e dirette a diminuire la m a laria, richiamo tutta l ’attenzione delle S S . L L . e degli Ufficinli sanitari, perchè nella imminente « cam pagn a antimalarica si dia il m aggiore impulso alla detta lotta, la quale assurge a speciale importanza nelle eccezionionali condizioni dell’attuale momento, che impongono la più larga tutela delle popolazioni lavoratrici dalla malaria.
Occorre innanzi tutto che si acquisti subito a credito o a confanti tutto il quantitativo di chinino indicato da questo ufficio, perché non abbiano a verificarsi, nel momento in cui la distribu zione del farmaco specifico debba essere più intensa, deficienze
o mancanze.
Il Ministero delle Finanze concede l’a gevolazione di poter p agare l’importo del chinino anche nell'anno successivo, delegando il ruolo chinino e la sovrimposta.
medici condotti deve essere assegn ata a ciascun sanitario una determinata parte del territorio. E ssi hanno l ’o b b ligo d ’invigilare affinchè a tutti i coloni ed operai della propria zona sia assicu rato il trattamento preventivo e curativo della infezione malarica e di fare opera di propaganda, persuadendo, o v e occorra, i riot tosi sulla efficacia del chinino a scopo preventivo.
L a distribuzione del chinino potrà esser fatta oltre che in ambulatorio più specialm ente in cam pagn a a mezzo d egli stessi sanitari o da guardie campestri, vigili municipali o altri delegati.
L ’Ufficiale sanitario ha la diretta responsabilità di tutto il servizio.
L a distribuzione del chinino a scopo profilattico dov rà ini ziarsi il 15 aprile e terminare al 15 novembre.
V o g l i a la S. V . comunicare copia della presente a codesto Ufficiale sanitario.
P e r opportuna norma avverto poi che ho incaricato questo sig. medico provinciale di eseguire delle ispezioni di sorpresa nel territorio di codesto Comune e ciò non solo per controllare il modo come procede il servizio di distribuzione del farmaco specifico, ma anche per proporre, se del caso, la rettifica della zona malarica.
P e r i l Prefetto — F A L L E T T I
68. Tasse di famiglia e bestiame — Domande di eccedenza. (Circo lare del Prefeito di Salerno 3 aprile 1917 n. 7505 diretta ai Sindaci della Provincia).
In varie occasioni si è richiamata la particolare attenzione delle S S . L L . sulla necessità della tem pestiva spedizione ed istruttoria delle domande dai Comuni per essere autorizzati ad eccedere i limiti massimi consentiti dai regolam enti provinciali per l ’applicazione delle tasse di fam iglia e sul bestiame.'
B o lle ttin o A m m in is tra tiv o d e lla P r o v in c ia di S a le r n o 107
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Raccom andazioni in tal senso furono anche rinnovate dal Ministero delle Finanze con la circolare in d a ta 13 marzo 1915, n. 3149 Divisione III inserita a pag. 370 del Bollettino A m m i nistrativo della Provincia, anno 1915.
Ciò non ostante da vari Comuni le domande in parola fu rono e continuano ad essere inviate con netevole ritardo, ad eser cizio molto inoltrato o interamente trascorso, senza che del ri tardo stesso sia data alcuna giustificazione.
Di sì g ra v e inconveniente, che è stato più v o lte deplorato anche dal Consiglio di Stato, è assolutamente necessiario im pe dire il ripetersi, sia per il buon andamento dei servizii, sia per evitare che rimangano frustate le guaren tigie ordinate dalla le g g e nell’interesse dei contribuenti.
Pertanto i Comuni della Provincia che, per imprescindibili necessità di bilancio , siano costretti ad un inasprimento dei tributi locali, dovranno presentare la domanda di autorizzazione all’eccedenza dei limiti massimi nell’applicazione delle tasse di famiglia e sul bestiame, insieme ai rispettivi bilanci, a ll’inizio della sessione autunnale, affinchè prima che si inizi il nuovo esercizio possano essere sottoposte a ll’ approvazione della Giun ta Provinciale A m m in istrativa e quindi subito inoltrate al M i nistero delle Finanze, con espressa diffida che quest'ultimo non darà corso alle domande che giungessero tardivamente.
P er il corrente anno, non potendosi osservare i termini sopra indicati, i Comuni dovranno produrre le domande in parola pos sibilmente entro il 15 corrente mese di aprile.
Si confida che le .SS. L L . vorranno porre ogni cura perchè le norme anzidette siano rigorosam ente orservate, e si attende intanto un sollecito cenno di assicurazione.
69. Cassa Pensione impiegati — Contributi per l’anno 1917. (Circo lare del Prefetto di Salerno 4 aprile 1917 n. 3301 diretta ai
Sindaci della Provincia).
P r e g o V . S. di farmi tenere con ogni possibile sollecitudine il prospetto d e g l ’impiegati di codesto Comune, com presa la l e v a trice condotta, dovendo compilarsi il ruolo dei contributi alla Cassa di P revid en za per l ’anno 1917.
R a cco m a n d o vivam en te di tener presente le istruzioni date con la circolare 23 m ag g io 1916 n. 11798 per evitare contesta zioni e reclami.