• Non ci sono risultati.

70. Riscossione dei crediti per spese di spedalità poste a carico dei Comuni. (D. L. 8 marzo 1917 n, 504 pubblicato nella Gazzetta ufficiate n. 84 del 10 aprile 1917).

T O M A S O D I S A V O I A D U C A D I G E N O V A ecc. In virtù ecc.

R iten u ta la necessità di facilitare agli ospedali, atteso il loro disagio economico, reso più acuto d a llo stato di guerra, la riscos­ sione dei crediti per spese di spedalità;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell’interno , di concerto col m i­ nistro delle finanze ;

A b b ia m o decretato e decretiamo: A r t. 1.

Se i Comuni non provvedano, nel termine di due mesi dalla notificazione del relativo provvedim ento, al pagam en to delle spese di spedatità poste a loro carico dalle Giunte provinciale ammi­ nistrative, dai Ministero deH’interno, o dalla V sezione del C o n ­ siglio di Stato, a norma dell’ art. 80 della l e g g e 17 lu g lio 1890, n. 6972, modificato col decreto Luogotenen ziale 2 dicem. 1915, (1) n. 1847, potranno le amministrazioni creditrici richiedere al p re ­ fetto della della P r o v i n c i a , cui appartiene il Comune debitore, che emetta coattivamente l ’ordine di pagam ento.

Il prefetto accerta la sussistenza delle circostanze sopra a c ­ cennate, provved e, o v e occorra, alle necessarie allocazioni di u f ­ ficio nel bilancio comunale ed emette l ’ordine di pagamento.

Ten uto conto dell’ entità del debito e delle condizioni finan­ ziarie del Comune, può disporre che il p a ga m en to sia effettuato in d iverse annualità, non però superiori a cinque, e lim itare di con segu en za l’ordine a ll’ annualità d e ll’ esercizio in corso.

A r t . 2.

A g l i ordini di pagam en to , emessi ai sensi dell’articolo p r e ­ cedente, si a p plican o le disposizioni d eg li articoli 174 e 175 del testo unico della l e g g e comunale e provinciale, approvato con r e g io decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e del d e c re to -le g ge 4 g e n ­ naio 1917, n. 129.

A r t. 3.

Qualora siasi p rovved u to al p agam en to di spese di spedalità ai termini d eg li articoli 1 e 2 del presente decreto, in segu ito a decisione della G iunta provinciale amministrativa o del M inistero d e ll’interno, e, successivam en te , don decisione della V sezione del C onsiglio di Stato, sia riconosciuto non essere dovute le som ­ m e g ià soddifsatte, o v v ero essere le m edesim e d o v u te da Comune diverso da quello che ha pagato, potrà qu est’ultimo richiedere che sia coattivam ente disposto il rimborso a suo fav o re delle somme s t e s s e , a carico dell’ ospedale nel primo dei casi suindicati, del C om une dichiarato debitore, nel secondo.

L a richiesta dell’ ordine di p agam en to per il rimborso deve essere rivolta al prefetto della P ro vin cia cui appartiene 1’ ente

debitore.

Quando tale ente sia un C o m u n e , si osserveranno le dispo­ sizioni di cui negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Quando l ’ente debitore sia l’ospedale, che ha riscosso le spe­ dalità, il rim borso potrà essere richiesto non appena sia trascorso un mese dalla notificazione della decisione della V sezione.

Il prefetto, accertata la sussistenza d e g li estrem i indicati e p r o v v e d u to , o v e occorra, ai necessari stanziam enti d ’ ufficio nel bilancio d ell’O pera pia, em ette l’ordine di pagam en to.

gamento, cosi ordinato , con le prim e somme riscosse nell’ inte­ resse dell’ ente.

A r t. 4.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali vig en ti per la r i­ scossione delle spedalità romane. (1)

A r t. 5.

Il presente decreto avrà effetto del giorno della sua pub­

blicazione.

Ordiniamo ecc.

D ato a R om a, addi 8 marzo 1917. T O M A S O D I S A V O I A

B o s e l l i — Or l a n d o — Me d a

7 1 . Estensione delle pensioni privilegiate di guerra per gli alimenti.

(D. L. 15 marzo 1917 n. 497 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 aprile 1917. n. 77).

T O M A S O D I S A V O I A D U C A D I G E N O V A ecc. In virtù ecc.

V ist o il testo unico delle le g g i sulle pensioni civili e militari approvato con R . decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e viste le mo­

dificazioni successive;

V ist a la l e g g e 30 g iu g n o 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione de­ gli stipendi dei funzionari delle A m m inistrazioni pnbbliche;

V ist o il regolam ento approvato con R. D ecreto 24 settembre 1908, n. 574 per la esecuzione della l e g g e suddetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della grazia e giustizia, della guerra, della marina e delle finanze;

A r t. i.

A i genitori indigenti del militare morto a causa della guerra, o dichiarato irreperibile, o deceduto in istato di p rig io n ia presso il nemico, Spetta, a titolo di alimenti , una quota della pensione liquidata alla v e d o v a , o d ell’ in d e n n ità , che le sia asseg n a ta in caso di p a ssa g g io a nuove nozze, anche se manchino, o vengano a morire i figli nati dall’unione di essa col militare ed i loro di­ scendenti.

T a le quota non può eccedere il limite stabilito dall’ art. 2 , n. 1, della l e g g e 30 g iu g n o 1908 , 335, e fino alla concorrenza della quota stessa, sono ammessi il p ign oram ento ed il sequestro a favore degli aventi diritto.

A r t. 2.

Nei casi previsti dal precedente articolo , le azioni degli in­ teressati sono di competenza del pretore, qualunque sia il valore della causa: e devono o s s e r v a r s i, in quanto siano applicabili, le altre disposizioni della citata l e g g e del 30 g iu g n o 1908 e del re­ golam en to approvato, per l ’esecuzione della m edesim a, col R . de­ creto 24 settem bre 1908, 574.

N ulla è innovato alle norme v ig e n ti sulla liquidazione delle pensioni e indennità anzidette.

A rt. 3. '

L ’applicazione delle disposizioni del presente decreto è limi­ tata fino al 1800 giorno dopo la pubblicazione della pace, o fino

a quanto sarà altrimenti disposto per le gg e . Ordiniamo ecc.

D ato a R o m a , addi 15 marzo 1917. T O M A S O DI S A V O I A

Bo s e l l i— Ca r c a n o— Sa c c h i— Mo r r o n e— Co r s i — Me d a

72. Riduzione del limite di statura per l’idoneità al servizio militare e nuova visita dei riformati per deficienza di statura. (D. L . 12 aprile 191 7 n. 596 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 90 del 17 aprile 1917).

T O M A S O D I S A V O I A D U C A D I G E N O V A ecc. In virtù ecc.

V isto l ’art. 2 della 19 giug'no 1913, n. 638;

V isto l’art. 62 del T . U . delle l e g g i sul reclutam ento del R . Esercito approv ato con R . D. 24 dicembre 1911, 1497;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per g li affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

A b b ia m o decretato e decretiamo: A r t. 1.

Il limite di statura per l ’idoneità al servizio militare nel R . Esercito è di un metro e 50 centimetri. Gli inscritti di leva che abbiano o superino la statura di 1.48, ma non rag g iu n g a n o quella di 1.50, sono mandati rivedibili. Trascorso però il periodo della rivedibilità senza che abbiano rag g iu n ta tale statura sono rifor­ mati. Sono sen z’ altro riformati coloro che abbiano una statura inferiore a un metro e 48 centimetri.

A r t. 2.

In relazione al disposto del precedente articolo sono chiamati per ora a nuova visita presso il proprio C onsiglio di le v a tutti i cittadini nati negli anni dal 1889 al 1898 inclusivam ente i quali furono mandati rivedibili e riformati per a vere una statura infe­ riore ai metri 1.54, ma che r a g g iu n g e v a i metri 1.47 anche nel caso che la decisione di rivedibilità e di riforma sia stata p ro ­ nunziata in occasione delle visite di revisione dei riformati ordi­ nata con i decreti i.° agosto 1915 , 16 febbraio 1916 , 30 marzo 1919, i.° ottobre 1916 e 3 dicembre 1916. Quelli dei cittadini an- zidetti che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi sa­ ranno arruolati nella categoria loro spettante per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita.

Aat. 3.

L e disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato D. L . del i.° agosto 1915 e quelle di cui all’art. 1, secondo comm a d e ll’al­ tro D . L . del 16 gen n aio 1916 sono applicabili ai riformati chia­ mati a nuova visita col presente d ecreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli stessi.

A r t . 4.

Il ministro della g u erra determ inerà le norme p e r la esecu ­ zione del presente decreto.

O rdiniam o ecc.

D ato a R o m a addì 12 aprile 1917. T O M A S O D I S A V O I A

Bo s e l l i — M o r r o n e

b) C irc o la ri

73. Domande di riconoscimento— Avvertenze agli utenti di acque pub­ bliche per possesso ultra-trentennale. (Circolare del Ministero dei L a ­ vori pubblici 10 febbraio 1917 n. 2 diretta ai Prefetti).

L ’art. i.° del D e c re to L uogoten en ziale 30 novem bre 1916, n. 1664 , dispone che possono derivare ed utilizzare a cq u a p u b ­ b lic a oltre coloro che p o s se g g o n o un titolo legittim o e che ne ottengono rego la re concessione, coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla prom ulgazion e della l e g g e 10 agosto 1884, n. 2644 , derivata ed utilizzata acqua p u bblica limitatamente al quantitativo d ’acqua o di forma motrice effettivamente utilizzata durante tutto il trentennio. M a questi u t e n t i , o v e non abbiano g ià ottenuto il riconoscimento dell'uso dell’acqua, dovran no chie­ derlo sotto pene di decadenza, entro un anno della entrata in v ig o r e del detto decreto.

L a proceduaa d a seguirsi per le domande di ricon oscim en to è sp iegata dagli articoli 4 , 5 e 6 del R e g o l a m e n t o 24 gennaio

vori Pubblici e presentata in doppio originale al competente U f ­ ficio del Genio Civile della P rovin cia in cui cadono le opere di presa della derivazione o l’ opificio situato sopra acqua pubblica.

L ’utente d ev e indicare la quantità di acqua o di forza m o­ trice effettivamente utilizzata, e in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigata; d ev e produrre i documenti atti a provare l’uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della l e g g e io agosto 1884, n. 2644, con i tipi, even tualm en te necessari, delle opere e della superficie irrigata; d ev e fare dichiarazione di domicilio, e d ev e effettuare il deposito della somma occorrente per le spese d ’istruttoria, deter­ minata da! G enio Civile.

Gli utenti che abbiano richiesto anteriormente il riconosci­ mento e non l ’abbiano ottenuto, dovranno rinnovare la domanda secondo le disposizioni attualmente vigenti.

P a r l’istruttoria di tali domande si segu ono le norme dell’a r­ ticolo 5 del R ego lam en to .

Dovendosi pertanto portare a conoscenza d e g l ’ interessati que­ ste norme, vorrà la S. V . provved ere nel m iglior modo possibile perchè in tutti i Comuni della P ro v in cia siano affissi alcuni esem­ plari del manifesto accluso , all’ albo comunale , alle porte delle chiese principali ed in tutti gli altri luoghi pubblici di m ag g io r frequenza.

A l l ’uopo la S. V . potrà rivolgersi ai Sindaci, ai Capi dei pu b ­ blici uffici che si trovino nel Comune, ai parroci ed alle altre no­ tabilità locali che possano coadiuvare e diffondere e chiarire e- ventualmente le norme suddette. Quando poi la S. V . lo ricono­

sca necessario, potrà inviare sul posto un suo dipendente con in­ carico di vigilare che sia data pubblicità alle disposizioni di l e g g e , anche per mezzo di pubblici banditori, secondo il costume locale.

L e spese che si dovessero incontrare per queste pubblica­ zioni, nei limiti più ristretti possibili, saranno rimborsate da que­ sto Ministero.

74. Taglio degli ulivi. (Circolare del Prefetto di Salerno 12 a- p rile 1917 n. 8403 diretta ai S indaci della Provincia).

Con decreto 4 corrente è stato applicato a questa P ro v in cia il D. !.. 6 agosto 1916, (1) che disciplina il taglio degli ulivi.

Dalla data stessa il taglio di che trattasi è subordinato a norma d ell’ art. 2 del citato decreto , od autorizzazione da chie­ dere al Prefetto della Provincia.

Si richiama 1’ attenzione delle amministrazioni Comunali per norma dei proprietari e possessori di olivi sull’ art. 4 ; a termini del quale i contravventori sono puniti con pena pecuniarie del doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate.

A tte n d o un cenno di ricevuta e di assicurazione da parte dei signori Sindaci.

P e r il Prefetto — FA L L E T T I

75. Obbligo degli esattori per i pagamenti di stipendi al personale dei Comuni. (Circolare del Prefetto di S alern o 14 aprile 1917 n. 9035 diretta ai Sindaci della Provincia).

Si richiama l’attenzione delle S S . L L . sulle disposizioni con­ tenute nel D ecreto L oo go ten en zia le 4 gennaio pp. n. 129— di cui trascrivo integralm ente l'articolo unico:

« L ’o b b ligo imposto agli Esattori delle Im poste D irette dalle L e g g i 26 marzo 1893— n. 159— 14 luglio 1898— n. 3 1 7 — 7 m a g ­ gio 1902— n. 144, e 4 febbraio 1913— n. 148 — di anticipare gli Stipendi ai maestri elementari ai medici condotti , agli im piegati e salariati addetti ai servizi municipali , ancorché non esistono fondi in cassa di spettanza del Comune , d ev e ritenersi subordi­ nato alla condizione che le anticipazioni fatte a quelle che si chie­ dono non superano com plessivam ente l’importo totale d ei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico g i à c o n segn ati a ll’ esattore.

Nel caso in cui 1’ esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l’obbligo delle anticipazioni degli stipendii d ev e rite­ nersi subordinato, inoltre, alla presentazione da parte degli inte­ ressati di apposita dichiarazione firmata dal Sind aco e dal teso­ riere comprovante la mancanza di denaro nelle c asse di quest’ul­ timo, e contenente l’invito all'esattore ad eseguire l’anticipazione ». A v v e rta s i , che detto decreto dovrà essere ap plicato anche alle controversie precedenti.

P er il PrefettoF A LLE TTI

76. Assistenza ai reduci delle battaglie patrie. (Circolare del P r e ­ fetto di Salerno 15 aprile 1917 n. 1114 diretta ai Sindaci della Provincia).

L a Società di Solferino e S. Martino, con sede in P a d o v a e ufficio di propaganda in Brescia, riconosciuta quale Ente Morale fin dal 1 871, ha il nobile patriottico compito di mantenere l’Os- sario di Solferino e S. Martino, e di distribuire p r e m i in danaro ai veterani del 1859.

Nel 1913 la S o c ie tà estese l ’opera propria di assistenza mo­ rale e materiale a tutti i reduci delle battaglie patrie e delle cam pagne di Libia.

Ora essa intende, con nobile spirito di patriottismo, allargare l’opera propria anche ai combattenti dell'attuale g uerra nazionale, soccorrendo con la erogazione di premi quelli tra i superstiti che si trovino in bisogno , e p rovved endo di accordo con l ’A u to rità Militare al pietoso ufficio di identificare e registrare le salme e le tombe dei caduti. E d a tale scopo l ’A s s ociazione riv olgerà ai Sindaci del R e g n o richiesta della loro collaborazione.

R i t e n g o opportuno segnalare quanto sopra raccomandando tale opera all'interessam ento delle amministrazioni comunali, di altri Enti, e di privati, perchè v o g lia n o concorrere all’opera della Società isccrivendosi tra i suoi soci e facilitandone il compito di identificazione e registrazione delle salme dei militari morti.

tudine ai combattenti dell’ esercito nazionale, al culto onorevole delle memorie patrie, mi affidano che l ’interessamento delle S S . L L . e il nobile sentimento delle amministrazioni locali e dei pri­ vati procureranno alla società S. Martino e Solferino quella lar­ g h e z z a di contributi e di collaborazione alla quale essa a m b isce

commisurare l’opera propria.

I l Prefetto — B A J A R D I

77. Imposta sulle esenzioni del servizio militare. R. D. 12 ottobre 1915, n. 1510. (Circolare del Prefetto di Salerno 18 aprile 1917 n. 9139 diretta ai Sindaci).

Consta, come vad a diffondendosi l ’erroneo c o n v in cim e n to che il pagam en to dell’imposta militare (cui sono tenuti g li iscritti di le v a non chiamati alle armi ed i militari in congedo) se continuato anche dopo la chiamata alla visita dei Consigli di leva ed alle armi, dia senz’altro, agli iscritti stessi, ed ai militari, la facoltà di non rispondervi, esimendoli, cosi, pure da qualsiasi sanzione penale.

E ’ del massimo interesse di porre argine, per quanto è p o s­ sibile, alla divu lgazione di tale falsa idea , la quale p otrebbe in ­ durre taluni, specie se residenti a ll’ estero, a mancare, in buona fede, ai propri doveri militari. D evesi, pertanto, porre bene in chiaro che il pagam en to della imposta sulle esenzioni dal servizio militare , non sostituisce la prestazione del servizio stesso , per modo che , chi chiamato alla visita dei Con sigli di le v a od alle armi , non risponde , senza che ne sia stato specificatamente di­ spensato dalle A u to rità Militari, incorre sempre nel reato di re ­ nitenza o di diserzione, pur rimanendo alla fam iglia l ’obbligo del p agam en to della imposta com e conseguenza dell’ inadempimento.

P r e g o curare la m ag g io re diffusione della presente circolare e favorirmi intanta un cenno di ricevuta.

78. Vendita delle frattaglie dei giorni di giovedì e venerdì. (Circola­ re del Prefetto di Salerno 19 aprile 1917 n. 1143 diretta ai Sindaci).

Il Commissario G enerale per i consumi ha disposto quanto

aporesso:

i.° A decorrere dal 19 corrente e fino a nuova disposizione è consentita la vendita al pubblico , anche] nei giorni di g io ­ vedì e venerdì , delle « frattaglie » di b o v i n i , ovini , caprini e suini, tanto se provenienti da macellazioni effettuate in stabili- menti militari o in servizio di Amministrazioni militare ; quanto se provenienti da macellazioni effettuale per la popolazione civile. Tale vendita, nei giorni predetti, p o tr à 'e s s e r e fàtta dalle A m m i- strazioni comunali, dagli Enti autonomi dei consumi o dai privati esercenti esclusivameute in spacci speciali o su banchi all’aperto, rimanendo severam ente proibita qualsiasi vendita od esposizione contemporanea di altra carne fresca, nonché 1’ apertura degli or­ dinari spacci di carne. P e r « frattaglie, » agli effetti delle p re ­ senti disposizioni, devonsi intendere i visceri delle cavità addo­ minali e toracica, e, inoltre, il sangue, il cervello, il midollo sp i­ rale, la lingua e le zampe (queste soltanto dei bovini) tagliate al disotto del ginocchio e del garretto. E ’ consentita anche la ven­ dita delle teste e dei diaframmi dei b o v i n i , quando p r o v e n g o n o da stabilimenti militari o in servizio di Am m inistrazioni m ilitari e perchè la vendita stessa sia fatta a cura dei comuni.

2.0 Dal giorno innanzi indicato e fino a nuova disposizione è permesso 1’ uso delle tr ip p e , degli intestini e del s a n g u e , nei pubblici esercizi, il g io v e d ì e il venerdì, fermo restando il divieto assoluto dell’uso delle altre frattaglie o di qualsiasi altre qualità di carne fresca. E ’ bene avvertire che, agli effetti dell’articolo 3 del D. L. 12 dicembre 1916, n. 1709, le trippe, gli intestini ed il sangue usate nei pubblici esercizi vanno considerati com e v i ­ vande di carne. E, se sono preparati in modi diversi, sostituiscono altrettante v iv an d e quanti sono i mdi_di preparazione.

spesa l’applicazione della disposizione portata dal penultim o c o m ­ ma dell’art. 7 del D. L. 3 dicembre 1916, n. 1685, fermo restando l’obbligo agli esercenti macellai di presentare , ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza, tutta la quantità di carne di cui dispongono nei rispettivi spacci. P r e g o le S S . L L . di por­ tare quanto supra a conoscenza degli interessati disponendo che v e n g a intensificata la sorveglian za sulla ven dita delle carni m a­ cellate fresce in g u isa che non sia tratto profitto dalle a g e v o la ­ zioni concesse per consum are frodi ed abusi.

Gradirò un cortese sollecito cenno di assicurazione. I l Prefetto — B A JA R D I

79. Ricorsi per gli approvvigionamenti. (Circolare del P refetto di Salerno 20 aprile 1917 n. 1146 diretta ai sindaci).

Il Commissariato G enerale pei Consumi a v v e rte che molti

ricorsi v en go n o ancora inoltrati al Commissariato stesso, mentre dovrebbero essere indizzati direttamente al Comitato pei ricorsi presso l ’ ufficio a p pro v vigio n am en ti del Ministero di A grico ltu ra, e ancora contravvenzioni v e n go n o comunicate senza specificazione d e ll’industria esercitata, se cioè trattisi di molino, pastificio, p a ­ nificio, rivend ite ecc.

P r e g o pertanto la S. V . vo le r disporre affinchè le prescrizioni su ricordate siano rigorosam ente e segu ite ad evitare intralci pro­ cedura.

I l Prefetto — B A J A R D I

80. Consolidato 5 °|0. Tramutamento dei titoli dal portatore a nomi­ nativi. (Circolare del Prefetto di Salerno 29 aprile 1917 n. 2964 diretta ai Sindaci della Provincia).

P r e g o la S. V . di comunicare ai capi di codeste istituzioni pubbliche di beneficenza che i titoli del Prestito Nazionale con­

solidato 5 testé acquistati, dovranno subito essere tramutati

dal portatore in nominativi, nei modi indicati dalla l e g g e 12 l u ­ g lio 191 0, n. 536 sul D ebito Pubblico, cioè facendo analoga

istanza all' Intendenza, al quale ufficio si potranno chiedere tutti i chiarimenti necessarii.

A tte n d o conoscere a suo tempo il numero e 1’ importo dei nuovi titoli nominativi, avverten d o sin d ’ogfgi che saranno ch ia ­ mati personalmente responsabili gli amministratori che entro dieci giorni non avranno presentata domanda all’intendenza pel tramu­ tamento dei titoli. S e anche codesto Comune acquistò titoli occorre provvedere in conformità di quanto sopra.

L a S. V . farà rilasciare dai capi delle istituzioni di beneficenza una dichiarazione conforme al modulo seguente, che firmata verrà trasmessa con sollecitudine a questo ufficio:

« Il sottoscritto Presidente delle C o n g r e g a ... o Priore della « C o n g r e g a ... attesta che nell'interesse d e ll’E nte furono acqui- « state numero... titoli di censolidato 5 0j0 pel valore nominale « di lire... e che in data del ... è stata avanzata domanda « all’ Intendenza di Finanza pel tramutamento dei titoli dal por- « tatore a nominativi, e che nessun titolo al portatore trovasi « nelle mani del tesoriere. Il sottoscritto si rise rv a di comunicare « alla Prefettura il numero dei nuovi titoli nominativi appena « perverranno ».

Favorisca intanto segnarmi ricevuta dalla presente. I l Prefetto — FALLETTI

81. Tassa di bollo — Mandati e ruoli di pagamento dei Comuni e delle Opere Pie. (Circolare del Ministero delle Finanze 20 febbraio

1917 11. 88263 diretta ai Prefetti).

E ’ occorso a questo Ministero di rilevare che dai Comuni e dagli altri Enti morali non viene eseguito un criterio uniforme nell’applicazione della tassa di bollo dovuta pei mandati di p a g a ­ mento ai sensi dell’art. 20, n. 20, della l e g g e 4 luglio 1897, n, 414,

Documenti correlati