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52. Agevolezze per la esecuzione di opere igieniche (D. L. 28 gen ­ naio 1917 n. 154 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 febbraio

1917 11. 42).

T O M A S O D I S A V O I A D U C A D I G E N O V A ecc. In virtù ecc.

Sentito il C onsiglio dei ministri;

Su lla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, dei lavori pubblici

e dell’agricoltura;

A b b ia m o decretato e decretiamo: A rt. 1.

L e agevolezze contemplate negli articoli 2 e 13 della l e g g e

25 g h ig n o 1911, 11. 586, saranno applicabili alle spese necessarie per le opere, che debbono essere intraprese allo scopo di p r o v ­ vedere in modo definitivo e permanente di sufficiente acqua p o­ tabile la popolazione agglom erata tanto nei capoluoghi quanto nelle frazioni dei Comuni.

P e r la rete di distribuzione della conduttura adduttrice i C o ­ muni pagheranno l ’annualità costante comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi al s a g g io di favore del due per cento, e lo Stato di differenza tra detto interesse e quello normale,

A g l i effettti degli articoli anzidetti i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti saranno considerati di seconda categoria, quando quella agglom erata nel cap oluogo non ecce d e i trentamila abitanti.

A r t. 2.

Ferm i restando i limiti per interessi a carico dello Stato, sta­ biliti nell’art. 5 della l e g g e 25 giu g n o 1911, n. 589, sono revocati i limiti per capitale dei mutui per opere di provvista di a cq u a potabile che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a c o n ­ cedere, stabiliti nell’art. 1 della l e g g e medesima.

A r t. 3.

A ll e disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della l e g g e 25 g i u ­ g n o 1911, n. 586, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) i mutui di favore per opere di fognatura, per locali d ’iso- lameuti ed altri ospedali, per stazioni di disinfezione e per labo- ratorii di igiene potranno essere concessi ai Com uni con popola­ zione non superiore a centomila lire;

b) Il concorso stesso per i locali d ’ isolamento e le stazioni di disinfezioni potrà essere elevato fino a ll ’intero onere d egli in­ teressi, per una som.na capitale non superiore a cinquantamila lire, per i Comuni che abbiano una popolazione non superiore a ven tim ila abitanti, che applichino la sovrim posta sui terreni e sui fabbricati con eccedenza al limite legale e che per le loro con­ dizioni finanziarie non possano sostenere un onere m aggiore;

c) i mutui di favore per gli ospedali, gli ambulatorii, le sale di pronto soccorso e simili potranno concedersi anche ad Istituti di beneficenza e ad altri enti morali. In tal caso, quando la con­ cessione del mutuo non sia garentita daH’A m m in istra zio n e com u­ nale, sarà accettata in garanzia rendita su titoti dello Stato v i n ­ colati per tutta la durata del mutuo e tale durata non potrà ec­

cedere il trentennio;

d,i le somme non im pegnate in un esercizio entro i limiti in­ dicati daU’art. 9 della l e g g e 25 g iu g n o 1911, .n 586, andranno in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi ;

e) le disposizioni dell’ art. 6 della l e g g e 25 g iu g n o 1911 , n. 586, saranno applicabili a tutte le opere igieniche, delle quali dal ministro dell’interno sia riconosciuta o b b lig ato ria l ’esecuzione, secondo le l e g g i vigenti.

A r t. 4.

I mutui di favore , che anteriormente alla pubblicazione del presente decreto siano stati a uto rizzati, con decreti del ministro dell’interno, potranno essere concessi alle condizioni stabilite ne­ gli stessi decreti e nella l e g g e 25 g iu g n o i q t i, n. 586.

A rt. 5.

Gli acquedotti costruiti col concorso dello Stato , concesso anche in virtù di precedenti l e g g i , dovranno essere riservati a preferenza ad uso potabile e ad altri servizi igienici. F in o a quando non saranno estinti i mutui di favore all' uopo contratti, le modalità per la concessione di acqua ai privati od altri enti dovranno e s s e r e , sotto pena di n u llità, approvate dal ministro dell’ interno.

II ministro dell’interno potrà con suo decreto ordinare che il beneficio di un acquedolto pubblico, anche se g ià costruito o in corso di costruzione, sia esteso in via tem poranea o permanente ad altri Comuni o ad altri enti pubblici. In mancanza di accordi fra gli enti interessati il ministro stesso determinerà le condizioni di tale estensione e il contributo nella spesa da asse'gnarsi a c a ­ rico del Comune o ente , al quale sia esteso il beneficio dell'ac­ quedotto , con le clausole occorrenti per evitare la duplicazione del concorso dello Stato.

A r t. 6.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale , e sara presentato al P a r ­ lamento per essere convertito in le gg e .

Ordiniamo ecc.

Dato a R o m a , addì 28 gennaio 1917. T O M A S O D I S A V O I A

Bo s e l l i — Or l a n d o — Ca r c a n o —

53. Modificazioni agli art. 168 della legge comunale e 103 del re­ golamento. (D. L. 15 febbraio 1917 n. 293 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 marzo 1917 n. 54). (1)

T O M A S O D I S A V O I A D U C A D I G E N O V A ecc. In virtù ecc.

R ite n u ta la necessità di assicurare con efficaci disposizion i il regolare andamento dei servizi comunali attinenti alla g u erra ;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su lla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari d e ll’ interno;

A b b ia m o decretato e decretiamo: A rtico lo unico.

Il prefetto può infliggere la sospensione dall’ufficio, prevista dall’art. 168 della le g g e comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico, a tutti gli impiegati e salariati comunali, an­ che in difformità dal parere della G iunta provinciale amministra­ tiva, quando si tratti di abusi e di g ra v i n eg lig en ze commesse nella distribuzione dei sussidi alle fam iglie dei richiamati alle armi e nel rendimento dei conti relativi, nella esecuzione delle norme in v ig o re per la protezione e l ’assistenza degli invalidi e degli orfani di guerra, nello adem pimento delle pratiche spattanti agli uffici comunali per l ’assegnazione delle pensioni a coloro che vi hanno diritto in dipendenza della g uerra e in generale per ogni colpa in servizio che alla guerra sono attinenti.

In tali casi, su parere conforme della Giunta provinciale a m ­ m inistrativa può essere inflitto anche il licenziamento.

Il segretario, gli impiegati e salariati, che siano licenziati in forza della presente disposizione, non potranno essere riassunti in servizio da alcun ente pubblico, finché duri l’efficacia del presente decreto.

Il termine stabilito dall’art. 103 del regolam énto 12 febbraio 1911, n. 297 è ridotto a giorni dieci.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblica- ( 1 ) P e r le altre m odificazioni apportate alla L eg g e com unale v . pag. 16 3 , B o ll. A m .

zione ed avrà applicazione per tutta la durata della presente guerra. Ordiniamo ecc.

Dato a R om a, addì 15 febbraio 1917' T O M A S O D I S A V O I A

Bo s e l l i — Or l a n d o

54. Divieti di produzione, vendita e somministrazione di dolciumi.

(D. I.. 8 marzo 1917 n. 371 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo 1917 n. 58).

T O M A S O D I S A V O I A D U C A D I G E N O V A ecc. In virtù ecc.

V ist o il decreto l uogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 14; (1) U dito il Consiglio dei ministri;

Sulla preposta del ministro per l ’agricoltura, di concerto coi ministri dell’interno, della grazia e giustizia, delle finanze, del te­ soro e deH’industria, commercio e lavoro;

A b b ia m o decretato e decretiamo: A r t. 1.

E ’ vietata la produzione, la vendita e la somministrazione , anche a titolo gratuito , fatta in pubblici spacci od esercizi, dei dolciumi di qualsiasi genere.

E ’ eccettuata dal divieto la produzione, la v e n d ita e la som­ ministrazione del cioccolato , purché in forme di peso non infe­ riore ai 50 grammi od in tazza, dei biscotti e delle conserve ali­ mentari di frutta, sempre che i detti generi non siano insieme combinati, e dei gelati e granite di caffè o di frutta.

Sono pure eccettuati dal divieto i prodotti che non conten­ gono nè zucchero, nè farina.

E ’ data facoltà al commissario generale per i consumi ali­ mentari di imporre , con proprie ordinanze, limiti e norme, da osservarsi sotto le sanzioni dell’ art. 3 del presente d e c r e t o , per la produzione , la vendita e la somministrazione dei prodotti di cui ai due commi precedenti.

A r t . 2.

Il divieto di cui al precedente articolo si applica, a far tempo dal 15 marzo 1917, per quanto riguarda la produzione, la ven dita e la somministrazione dei dolciumi freschi di pasticceria, e dal i.° m ag g io 1917 per i dolciumi di confetteria, quali caramelle, con­ fetti, frutta candite e simili.

A r i. 3.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli sonc puniti con l’ammenda da L. 100 a L. 5000 e con la confisca della merce. Tali sanzioni saranno applicate d a g l ’intendenti di finanza, con le norme e con la procedura di cui al decreto L u o g o te n e n ­ ziale 19 ottobre 1916, n. 1399.

II prefetto può ordinare la chiusura dell’ esercizio caduto in contravvenzione.

Art. 4.

A g l i esercenti la produzione e la vendita dei generi ai quali si riferisce il divieto di cui al primo comm a dell’art. 1, sono ap­ plicabili le disposizioni del decreto L uo go ten en ziale 20 g iu g n o 1915, n. 888, recante provved im enti a favore deH’industria degli alberghi.

Ordiniamo ecc.

D ato a R o m a , addì 8 marzo 1917. T O M A S O D I S A V O I A

Bo s e l l i— R a i n e r i— Or l a n d o— Sa c c h i—

Me d a — Ca r c a n o — D e Na v a

55. Prezzi massimi dell’ olio e dei grassi di maiale. (Ordinanza 9 marzo 1917 del Commissariato Gen. dei Consumi).

I L C O M M I S S A R I O G E N E R A L E per i consumi

V e d u ti i decreti Luogotenen ziali 27 aprile 1916, n. 472 e 16 gennaio 1917, n. 79;

Sentito il Comitato am m inistrativo della Commissione cen­ trale degli ap provvigionam enti;

D e c r e t a :

A r t . i.

Il prezzo massimo per le ven dite all’ingrosso dei grassi di maiale (lardo, strutto, pancetta , guanciale) è fissato in L. 425 al q uintale, per m erce v a g o n e stazione partenza.

D etto prezzo massimo varrà anche per le requisizioni da p ra­ ticarsi sia per i b iso gn i d e ll’esercito che della popolazione civ ile.

A rt. 2.

I prefetti , udita la Commissione consultiva per i consurn i , stabiliranno i criteri che dovrà seguire l ’antorità comunale per la fissazione dei prezzi di vendita al minuto , sulla b a s e del p rezzo di cui sopra, tenendo conto delle spese di trasporto , qualora la Pro vin cia sia importatrice del dazio consum o, ove e s ista , e del­ l ’utile del venditore al minuto. In nessun caso il prezzo di v e n ­ dita al minuto potrà essere superiore a L. 4,80 per k g ., oltre il dazio comunale ove esista.

A rt. 3.

I prefetti fisseranno un b reve termine entro il quale le A m ­ ministrazioni comunali dovranno determinare e pubblicare i prezzi di vendita al minuto.

Qualora le autorità comunali non p ro v v e d an o nel termine stabilito ovv ero non si attengano nella determ inazion e dei prezzi, ai criteri dettati dal prefetto, questi si sostituirà alle autorità stesso con provved im ento d ’ ufficio.

A r t. 4.

I contratti di compravendita all’ ingrosso , conclusi a prezzi superiori al calmiere, che alla data di pubblicazione del presente decreto, non siano stati eseguiti, o per la parte non esegu ita, a- vranno vig o re soltanto se il prezzo sarà ridotto al limite del cal­ miere. Qualora una delle parti rifiuti l ’esecuzione del con tratto a tali condizioni, la merce potrà essere requisita dal C o m m issario generale per i consumi.

A rt. 5.

II presente decreto entrerà in v ig o re il giorno della sua p u b ­ blicazione nella Gazzetta ufficiale del R e g n o .

R om a, 9 marzo 1917.

I l commissario generale p er i consumi C a n e p a

56. Preparozione delle paste alimentari. (Ordinanza 14 marzo 1917 del Commissariato G enerale dei Consumi).

I L C O M M I S S A R I O G E N E R A L E per i consumi

V e d u to il decreto L uogotenen ziale 16 gennaio 1917 n. 76 O r d i n a :

A r t . 1.

E ’ vietato ai molini di produrre nella lavorazione dei grani duri per la preparazione delle paste alimentari, semola che a ll’a b ­ burattamento dia una resa minore del 75 ojo ottenibile da un frumento normale, cioè del peso di k g . 78 per ettolitro e non contenente più del 2 ojo d ’impurità.

A r t. 2.

E ’ vietato produrre, ven dereo ritenere per ven dere e som m i­ nistrare per compenso ai propri dipendenti pasta aiim entare co n ­ fezionata con semola abburatata con resa minore di quella sta­ bilita dall’articolo precedente.

A r t. 3.

I commerciauti all’ingrosso di paste alimentari hanno l’o b ­

b ligo di tener nota di tutte le spedizioni de essi effettuate ed i funzionari ed agenti indicati nell’art. 5 della presente ordinanza hanno facoltà di prendere visione in qualunque m om ento delle annotazioni.

A r t. 4.

E ’ vietato colorare le paste alimentari con qualsiasi sistem a o prodotto.

A r t. 5.

L a sorveglian za per l ’applicazione delle presenti norme è affidata ai medici provinciali, agli ispettori d e ll’industria e del lavoro, agli ispettori compartim entali dei consumi, a gli ufficiali sanitari, a gli agenti comunali incaricati della sorv e g lia n za an n o ­ naria, agli ufficiali ed agen ti della R . gu ardia di finanza, nonché a g li ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo essi hanno facoltà di accesso e di p e rm an en za nei locali tutti, adibiti alla produzione, al deposito e alla v e n d ita delle semole e delle paste alimentari e possono proced ere in qualsiasi momento al prelevam ento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengono necessarie.

A cura specialm ente degli ufficiali sanitari debbono essere eseguite frequenti ispezioni per prevenire e reprim ere le possi­ bili adulterazioni e constatare le eventuali alterazioni.

I funzionari ed agenti suindicati constateranno le contrav­

venzioni e provved eran no alla denunzia dei contravventori. A r t . 6.

P e r il prelevam ento dei campioni e per la esecuzione delle analisi, verranno emanate dalla Direzione generale della sanità pubblica apposite norme o b b lig ato n e.

A r t. 7.

li prezzo massimo per la vendita all'ingrosso delle paste ali­ mentari è fissato in lire ottantadue al quintale, netto franco va­ gone stazione partenza.

A r t. 8.

1 prefetti, udita la Commissiome consultiva per i consumi,

stabiliranno i criteri che dovrà segu ire l ’autorità comunale per la fissazione dei prezzi di vendita al minuto, sulla base dei prezzi di cui sopra, tenendo conto delle spese di trasporto e dell’utile del venditore al minuto.

In nessun caso il prezzo di ven dita al minuto delle paste ali­ mentari potrà essere superiore a L. 0,95. per chilogramm a.

A r t. 9.

I prefetti fisseranno un b reve termine entro il quale le A m ­ ministrazioni comunali dovranno determinare e pubblicare i prezzi di vendita al minuto.

Qualora le autorità comunali non p ro v v e d a n o nel termine stabilito, ovv ero non si attengano rigorosam ente nella determi­ nazione dei prezzi ai criteri dettati dal prefetto, questi si sosti­ tuirà alle autorità stesse con provved im en to d ’ufficio.

A r t . 10.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza

saranno denunciati all’intendenza di finanza per l ’applicazione delle penalità comminate dal decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1339, senza pregiudizio delle m aggiori pene stabilite d a l Codice penala e dalle altre disposizioni vigenti.

A r t. 11.

L a presente ordinanza avrà efietto dal i.° aprile 1917. Rom a, 14 marzo 1917.

I l Commissario Generale per i Consumi

b) e ir c o la r i

,57. Istruzioni per l’esperimento delle tessere annonarie. (Circolare del Commissario generale dei Consum i , (ufficio razionamento).

L e presenti istruzioni hanno carattere provvisorio, in quanto s o n o intese ad indirizzare ed a stimolare in tutti i comuni del R e g n o l ’esperimento della tessera annonaria, che, ponendo in luce i p re gi ed i difetti dei vari sistemi nella loro applicazione p ra­ tica, è indispensabile alla preordinazione di un regolam en to g e n e ­ rale ed obbligatorio.

Finalità della tessera — N ei rig u ard i dei g eneri di più largo consumo, per i quali l’eccezionaiità del momento ha g ià fatto risentire o si preved e renderà inevitabile a b re v e scadenza una certa deficienza in rapporto alle ordinarie richieste, è suprema necessità econom ica e dovere patriottico disciplinare con razionale e rigorosa parsimonia il consumo giornaliero, in gu isa da a ss i­ curare con equa e ben ordinata ripartizione generale, che im p e­ disca ingiustificate incette ed abusi, il rendimento delle riserve su cui può ancora farsi assegnam ento per tutto il tem po n e c e s ­ sario. E ’ questa la finalità che giustifica ed impone l ’istituzione della tessera annonaria.

Costituzione della fam iglia agli effetti della tessera — N ella deter­ minazione della famiglia si d ev e tener conto della presenza e della con v iv en za di tutte le persone che fanno vita comune nei riguardi deH’alimentazione.

L a fam iglia cui ha riferimento la tessera annonaria com pren­ derà pertanto:

i.° Il capo famiglia;

2.0 I famigliari in senso vero e proprio (coniugi, ascen denti, discendenti, collaterali ed affini) col capo fam iglia conviventi;

3 ° Il personale di servizio e qualunque altra persona cui per qualsiasi titolo il capo fam iglia p r o v v e d a stabilm ente alla alimentazione.

mento, necessario di fare distinzioni di sesso e di età: tutti pos­ sono contare per uno nella costituzione della fam iglia, trovando nella media approssim ativa compensazione il diverso consumo di ognuno. D al computo dovranno pertanto essere esclusi i soli

lattanti fino a dieci mesi.

A l l e fam iglie sono equiparate le comunità, ossia le riunioni di persone che convivono stabilmente, come collegi, convitti, associazioni religiose, nonché le aziende industriali e agricole, che corrispondono il vitto ai lavoranti.

Nel numero dei componenti le famiglie, comunità, ecc., si terrà conto delle persone effettivamente e ordinariamente presenti. L a assenza prolungata per un determinato periodo di tempo, che potrebbe fissarsi in una settimana, importerà la cancellazione dal computo dei componenti stessi.

P er gli alberghi, i ristoranti, caffè, bar, ed altri pubblici e ser­ cizi con avventori fluttuanti, si terrà conto della media dei m ede­ simi per un determinato periodo di tempo, debitamente accertata.

Generi da sottoporsi a razionamento — U n a applicazione imme­ diata delle tessere annonarie a numerosi generi, oltre che non giustificata sufficientemente da esigen ze attuali, riuscirebbe ecces­ sivamente g ravo sa alle popolazioni.

.Sembra quindi opportuno limitare per ora l ’esperimento a pochi generi, e così, ad esempio, alla carne, ai grassi, allo z u c ­ chero, alla farina per panificazione, ed al pane. P e r questi tre ultimi specialm ente si presenta l ’assoluta necessità di impedire un imprudente e troppo rapido consumo.

P e r il pane o la farina (l'uno in sostituzione dell’altra) potrà fissarsi rispettivamente per giorno e per persona una razione di grammi da 250 a 200 per le popolazioni urbane e di 500, o 400 per le rurali, come regola, salvo a fissare razioni minori nelle località ove è diffuso l'uso del granturco, e a consentire d’altra parte nei casi di vera e assoluta necessità debitamente compro­ vata, un supplemento di razioni, specialm ente alle classi operaie ed agrioole, che si nutriscono prevalentemente di pane. E ’ superfluo

so g g iu n g e r e che non debbano essere rilasciate le tessere per il pane o farina alle fam iglie che per constatata notorietà risultino p ro vv iste di grano o di farina.

P e r quanto rigu ard a lo zucchero sarà a g e v o le ad ogni c o ­ mune stabilire la razione per persona, tenendo conto dei due estremi della rispettiva popolazione di fatto e della quota co m ­ p lessiva che g li è stata nel riparto gen erale assegnata, dopo averne detratto la quantità strettamente necessaria ai rivenditori di b evan d e zuccherate, ai sensi delPart. 6 del D. L. 18 ottobre

1916, n. 1332, e di una parte da tenersi a disposizione d e g li ammalati, dei vecchi e dei bambini, e da rilasciarsi solo a coloro che non sono forniti di tessera su prescrizioni sanitarie vistate

dalla A u to rità comunale.

Funzionamento della tessera — L a p rovvisorietà delle presenti istruzioni si riflette anche sul tipo della tessera che convien e

adottare.

L a formazione di una tessera statale, che riunisca i m ag g io ri v a n t a g g i ed elimini i possibili inconvenienti e difetti, è opportuno se gu a ad un b re v e periodo di esperimento di quanto le libere iniziative locali finora svoltesi in alcune provincie e l’attuazione nelle altre del provvedim ento in corso possono offrire in tale materia; sicché nelle ulteriori determinazioni del G overn o c e n ­ trale abbia a tenersi debito conto degli inconvenienti che l’appli­ cazione pratica del sistema delle tessere presenta.

Fin d ’ora però può stabilirsi che qualsiasi ordinamento del servizio, d ov rebbe rispondere ai due seguenti requisiti:

i.° Sem plicità, per cui sia facilm ente inteso da ogni classe di cittadini, possa attuarsi nel più b reve tempo, sia il meno v e s ­ satorio e non richieda da parte delle A m m inistrazioni comunali un lavoro troppo ingombrante, che mal si adatterebbe con le condizioni in cui attualmente versano tutti gli uffici in g en ere e quelli municipali in ispecie;

2.0 possibilità dt controllo quasi automatico, allo scopo di

degli esercenti incaricati della vendita» dei generi so ggetti a limitazione.

P e r conseguire il primo, potrà molto gio v a re il decentra­ mento del lavoro, nel senso cioè di distribuirlo per zone anno­ narie, che potrebbero opportunamente coincidere con preesistenti minori circoscrizioni, quali i quartieri, le delegazioni municipali, i rioni, i sestieri, le parrocchie, ecc.

S a rebbe inoltre da preferirsi il sistema delle denuncie dirette dei capi di famiglia, opportunamente controllate con i registri di popolazione e con le informazioni che le Amministrazioni co m u ­ nali ed i preposti ad ogni singola z#na annonaria possono a g e ­ volmente procurarsi.

Gli inconvenienti di un tale sistema sono minimi in c o n ­ fronto di quelli che altri possono presentare , sopratutto qualora v en gan o comminate pene pecuniarie a carico di coloro che d e­ nunciassero un numero di persone di fam iglia superiore a quello effettivo.

A c ce rta ta la regolarità delle denuncie, d ev e subito seguire il rilascio delle tessere. Poiché trattasi di una tessera provvisoria, si potrà adottare quel tipo che si crederà più opportuno. Sarà però più conveniente, a risparmio di spesa, comprendere tutti i generi soggetti alla limitazione in unica tessera, intestata al capo famiglia, con l’indicazione di tutte le persone con lui conviventi

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