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COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per la Sig.ra Mevia (C.F.__________), nata a______ il________ e residente in ________ alla via _________ n._____, rappresentata e difesa dall’Avv._________ (C.F.___________), presso il cui studio sito in ... alla via .... elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio di appello al seguente indirizzo PEC ...

ovvero al seguente numero di fax ...;

- Convenuta CONTRO

Tizio (C.F. _________) e Sempronio (C.F. _________), rappresentati e difesi dall’avv._____________.

- Attori

Con atto di citazione notificato in data xx/xx/xxxx Tizio e Sempronio convenivano in giudizio, dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale, la sorella Mevia, per sentire accertare e dichiarare la nullità della donazione effettuata in vita dalla madre Caia (deceduta in data 12 febbraio 2016) in favore della convenuta, avente ad oggetto un immobile ricadente in comunione legale con il marito.

In particolare, gli attori fondavano la propria domanda sul fatto che la donazione fosse avvenuta senza il consenso del padre, deceduto nelle more del giudizio, e per tale motivo sarebbe affetta da nullità, così come statuito di recente dalle Sezioni Unite della Cassazione in merito alla donazione di cosa altrui.

Deducevano, inoltre, la nullità dell’atto di donazione disposto, in quanto effettuato dalla madre al solo scopo di ledere la quota di legittima degli attori, con la conseguente reintegra della quota stessa.

Con il presente atto si costituisce in giudizio Mevia, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata, che contesta tutto quanto ex adverso dedotto, perché totalmente infondato in fatto e in

DIRITTO

I)IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.5, COMMA 1 BIS, DEL

D.L.28/2010.

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In via pregiudiziale, si deve rilevare l’improcedibilità della domanda giudiziale presentata dagli attori in considerazione del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del D.L. 28/2010, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…) L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

Vertendo l’avversata azione tanto alla materia delle successioni ereditarie quanto a quella dei diritti reali, entrambe soggette al tentativo di mediazione obbligatoria, il mancato esperimento di tale procedimento ne determina l’improcedibilità.

II) SULLA DEDOTTA NULLITÀ DELLA DONAZIONE PER MANCANZA DEL CONSENSO DEL CONIUGE COMPROPRIETARIO BENE RICADENTE IN COMUNIONE LEGALE DEI BENI APPLICABILITÀ DELLART.184 C.C..

Ferma restando l’assorbenza del precedente motivo di improcedibilità, la domanda di invalidità della donazione, fondata dagli attori sul principio della nullità della donazione di un bene altrui, è assolutamente infondata, afferendo nella specie ad un bene ricadente nella comunione legale dei coniugi e, pertanto sottoposto, alla speciale disciplina dettata all’uopo dall’art. 184 del codice civile.

La pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dagli attori si riferisce, infatti, alla peculiare ipotesi in cui un bene in comunione ordinaria sia alienato interamente da uno solo dei comproprietari senza il consenso del comunista. In proposito le Sezioni Unite hanno dichiarato la nullità di tali fattispecie, rimarcando come dalla lettura dell’art. 769 c.c., che contiene l’espressione “un suo diritto” emerga che l’appartenenza del bene oggetto di donazione al donante è elemento essenziale del contratto di donazione, sicché l’altruità del bene esclude la possibilità di realizzare la causa del contratto, ovverosia l’incremento del patrimonio con depauperamento del proprio.

Proprio la suddetta motivazione della nullità, collegata alla natura della comunione ordinaria (in cui ognuno dei comunisti è proprietario di una quota del bene), esclude la sua applicabilità nelle ipotesi di comunione legale tra coniugi, tradizionalmente inquadrata come “comunione senza quote” soggetta ad un regime normativo speciale.

In tale ultima ipotesi infatti opera l’art. 184 c.c. in virtù del quale, in presenza di atti dispositivi dei beni appartenenti alla comunione legale, posti in essere da uno solo dei coniugi senza il consenso dell’altro, è previsto lo speciale rimedio dell’azione di annullamento, esperibile nel termine decadenziale di un anno, dal momento in cui il coniuge estromesso ha avuto conoscenza

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dell’atto o dal momento della trascrizione (se ha oggetto beni immobili) e, in ogni caso dal momento dello scioglimento della comunione.

Il carattere speciale di tale disposizione è indubbiamente destinato a prevalere sulla soluzione generale prospettata dalle Sezioni Unite.

Sul punto, si è da ultimo pronunciata la Suprema Corte, la quale ha chiarito che “La donazione del bene in regime comunione legale effettuata da parte di uno solo dei due coniugi è invalida ai sensi dell'art. 184 c.c., previsione specifica e tendenzialmente onnicomprensiva che commina la sanzione dell'annullabilità a tutti gli atti dispositivi compiuti senza il consenso o in assenza di convalida, atti nel cui novero rientra anche la donazione avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati” (Cassazione civile sez. II, 31/08/2018, n.21503).

Alla luce di quanto detto, avendo Caia disposto di un bene facente parte della comunione legale dei beni, non potrà trovare accoglimento la domanda di nullità proposta dagli attori-eredi, essendo il negozio pienamente valido anche se effettuato senza il consenso dell’altro coniuge il quale, tra l’altro, non ha neppure richiesto l’annullamento del negozio entro un anno dal compimento dell’atto di liberalità da parte della moglie.

II)SULLA NULLITÀ DELLA DONAZIONE EFFETTUATA PER LEDERE UNA QUOTA EREDITARIA. Anche l’ulteriore deduzione effettuata dagli attori, per cui l’atto sarebbe stato compiuto con l’unico obiettivo di ledere la loro quota ereditaria, non trova alcun collegamento con l’intrapresa azione di nullità, essendo unicamente (ed eventualmente) azionabile attraverso un’azione di riduzione.

Come è noto, infatti, la tutela dei legittimari è stata assicurata dal legislatore attraverso la previsione, in favore del legittimario pretermesso, dell’azione di riduzione che rende l’atto pregiudizievole solamente inefficace “ex nunc”.

Sul punto la giurisprudenza ha reiteratamente che “l'atto di liberalità, ancorchè posto in essere dal de cuius all'evidente fine di favorire un estraneo ovvero uno solo dei suoi successibili (che rivesta anche a sua volta la qualità di legittimario) è esclusivamente suscettibile di aggressione con l'esercizio dell'azione di riduzione, dovendo escludersi che lo stesso sia affetto da un vizio di nullità, posto che la tutela dei legittimari, ancorchè rispondente a principi di ordine pubblico interno, è stata conformata dal legislatore con il riconoscimento in favore del legittimario leso o pretermesso dell'azione di riduzione, il cui accoglimento rende l'atto pregiudizievole soltanto inefficace "ex nunc", e nei soli confronti del legittimario vittorioso (in senso conforme di recente, Cass. n. 23278/2013, ed anche in relazione ad una successione "mortis causa" regolata dal codice civile del 1865)”.

Ne consegue che non ricorre alcuna ipotesi di nullità per la sola presenza nel donante dell'intento di avvantaggiare uno solo dei suoi eredi a discapito degli altri, ai quali il legislatore ha accordato lo strumento dell'azione di riduzione”. (cfr. Cass. n. 9424/2003; Cass. n. 5323/2002; Cass.

27 21503/2018).

In virtù di quanto detto, anche la domanda di nullità dell’atto di donazione, in quanto effettuato al solo scopo di ledere la quota di legittima degli attori, dovrà essere rigettata

Con riserva di più ampiamente eccepire e contraddire, formulare richieste e produzioni istruttorie, la convenuta, come innanzi rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

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