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CONCLUSIONI Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

- in via pregiudiziale, dichiarare l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;

- in via principale, rigettare integralmente le domande attoree, stante la loro manifesta infondatezza per i motivi sviluppati in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono i seguenti documenti:

1) atto di citazione notificato il ________;

2) copia del testamento pubblico di Caia;

3) copia dell’atto di donazione.

______, lì ____________

Avv. _______________

PROCURA

La sottoscritta Mevia delega l’Avv. ____________a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all’uopo ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in ___________via __________ n.

__________.

Dichiara di essere stata informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. D.L. 134/2014 e di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, come da atto allegato.

Dichiara, inoltre, di essere stata edotta sui rischi del presente contenzioso e sul grado di complessità

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dell’incarico, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell’incarico e, in particolare, di essere stati resi edotti, in linea di massima, sulle seguenti voci di costo: ...

Infine, dichiara di essere stata edotta sulla polizza assicurativa professionale dell’avvocato n. ..., stipulata con la compagnia ... il ... con scadenza al ... e massimale di euro ...

Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

La presente procura è apposta anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, DM Giustizia 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia 48/2013.

_______, lì _________

_______________

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza Avv. _______________

29 TRACCIA N. 2

La società Beta acquistava in una vendita fallimentare l'impianto della cartiera Zeta. Al fine di vendere i macchinari ivi presenti, la società Beta si rivolgeva a Caia, titolare di uno studio tecnico industriale operante nel settore dei macchinari per cartiere. Nel giro di pochi mesi, Caia individuava la società Alfa che acquistava tutti i macchinari. Al momento, però, di ottenere la provvigione, convenuta nella misura del 6% del prezzo di vendita a terzi, Caia si vedeva opporre un secco rifiuto da parte della società Beta, che le faceva notare come la stessa non fosse mai stata iscritta nell'elenco dei mediatori, nè nel Registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), come invece richiesto dalla normativa in rilievo (D. L.vo 59/10).

Caia, dunque, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società Beta al fine di ottenere il pagamento della suddetta provvigione.

Il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta, si costituisca nel predetto giudizio.

30 SOLUZIONE TRACCIA N. 2

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez.___– Dott. ___

R.g.n.___ – Ud. _____

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per la Società Beta (C.F.__________; P. IVA________), in persona del Legale rappresentante pro tempore ______, con sede in_______ via _________, n. ____, elettivamente domiciliata in __________, via ___________, n. ___, presso lo studio dell’Avv. ___________ (C.F. ___________), il quale la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al presente atto, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax _________o all’indirizzo di posta elettronica certificata _____________

comunicato al proprio ordine;

- Convenuta CONTRO

Caia (C.F. _________), rappresentata e difesa dall’avv._____________.

- Attrice

Con atto di citazione notificato in data xx/xx/xxxx Caia conveniva in giudizio, dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale, la Società Beta, per sentirla condannare, previo accertamento del credito, al pagamento della concordata provvigione relativa all’attività di intermediazione svolta in suo favore per la vendita dei macchinari della fallita cartiera Zeta.

A fondamento della propria domanda Caia asseriva che la società Beta si era rivolta a lei, titolare di uno studio tecnico industriale operante nel settore dei macchinari per cartiere, dopo aver acquistato in una vendita fallimentare l'impianto della cartiera Zeta, al fine di vendere a terzi i macchinari ivi presenti, concordando una provvigione del 6% del prezzo di vendita.

A suo dire, però, individuata dopo pochi mesi la società Alfa che acquistava tutti i macchinari, si vedeva opporre un ingiustificato rifiuto da parte della società Beta al pagamento della provvigione.

In realtà l’odierna convenuta, constatata la mancata iscrizione della professionista tanto nell'elenco dei mediatori, quanto nel Registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), eccepiva l’insussistenza dei presupposti di cui al D. L.vo 59/10 per pretendere il pagamento di qualsiasi provvigione.

Con il presente atto si costituisce in giudizio la società Beta, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata, che contesta tutto quanto ex adverso dedotto, perché totalmente infondato in fatto e in

DIRITTO

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I) INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALLA LEGGE N. 39/1989 E AL D.L.VO 59/10 FATTISPECIE DI MEDIAZIONE ATIPICA –NON DEBENZA DELLE SOMME RICHIESTE.

Come già anticipato nella premessa in fatto e riferito in via stragiudiziale all’attrice, la provvigione richiesta da Caia non le è dovuta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 e dell’art. 6 della L. 39 del 1989, in quanto la medesima non risulta iscritta in nessuno dei registri e/o elenchi previsti dalla normativa di settore.

Sebbene, infatti, non si sia instaurato un vero e proprio rapporto di mediazione ma di procacciamento di affari, deve comunque trovare applicazione in via analogica la disciplina della mediazione, che subordina il diritto all’ottenimento della provvigione proprio all’iscrizione nell'elenco dei mediatori, al Registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Per un esatto inquadramento della vicenda appare quindi utile ricordare, in sintesi, che mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento.

Il procacciatore d'affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione; egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.

Nella giurisprudenza di legittimità, si afferma che costituisce elemento comune alla figura del mediatore e a quella del procacciatore d'affari la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti (Cass. n. 27729 del 2005; Cass. n. 4422 del 2009; Cass. n. 26360 del 2016). Il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per l'imparzialità che è requisito tipico del mediatore, e per il rapporto di collaborazione che - assente secondo l'espresso dettato normativo nella mediazione (art. 1754 cod. civ.) caratterizza il procacciatore d'affari, il quale, anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cass. n. 12694 del 2010).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, quindi, il mediatore e il procacciatore d'affari individuano

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due distinte figure negoziali - la prima tipica e la seconda atipica - che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione. E proprio perchè il procacciatore d'affari agisce in base ad incarico di una parte può ritenersi che la sua attività debba essere attratta nell'ambito della mediazione atipica.

Sebbene la descritta compresenza di elementi comuni e differenziali tra le due figure di mediazione abbia fatto sorgere un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione circa l’estensibilità delle previsioni di cui alla Legge 39/1989 (ed in particolare dell’art. 6 sui requisiti per ottenere la provvigione), la stessa si è oramai attestata nel ritenere che anche le ipotesi di mediazione atipica, e quindi anche quella del procacciatore d'affari, sottostanno alla previsione dell'obbligo di iscrizione del mediatore e alla configurazione di detta iscrizione quale condizione del diritto alla provvigione.

Sebbene, infatti, in passato si sia sostenuta la natura eccezionale della disposizione di cui all’art. 6 della L. n. 39 del 1989, come tale non estensibile analogicamente, con conseguente applicabilità del complesso di previsioni in quella legge contenuta esclusivamente al caso della mediazione tipica, le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente (e definitivamente) chiarito che “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d.

mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e segnatamente beni mobili - l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo.

Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla citata L. n. 39 del 1989, menzionato art. 2, (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 2/08/2017, n.19161).

In particolare, si è giunti a tale soluzione valorizzando correttamente il nucleo essenziale delle prestazioni svolte da mediatore e procacciatore d'affari, che consiste nello svolgimento dell'attività di mediazione. Si è evidenziato, in questa prospettiva, il fatto che il codice qualifica come mediatore anche colui che ha ricevuto l'incarico di promuovere la conclusione dell'affare da una sola delle due parti (art. 1756 c.c.) ovvero colui che ha avuto l'incarico da una delle due parti di rappresentarla negli

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atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761 c.c.). Il conferimento di un mandato - che si presume oneroso - non colloca l'attività svolta dall'incaricato al di fuori del perimetro della mediazione, sempre che, ovviamente, l'incarico abbia ad oggetto la ricerca di un acquirente di un bene che il preponente intende alienare (Cass. n. 16147 del 2010; Cass. n. 19066 del 1996).

Inoltre, l’art. 2, comma 4, della L. n. 39 del 1989, stabilisce esplicitamente che l'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o ad aziende. E poichè nella nozione di mandato a titolo oneroso deve ritenersi rientri anche l'incarico conferito ad un soggetto o ad un'impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati alla conclusione di un determinato affare, anche i procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano l'attività di intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobili o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione.

A prescindere dal fatto che l’affare riguardi beni immobili o aziende, nel caso in cui l'attività sia svolta a titolo professionale, deve ritenersi che qualsiasi forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della intermediazione, e quindi anche i beni mobili, il mediatore, tipico o atipico è tenuto all'iscrizione nel ruolo (ora nel registro delle imprese o nel repertorio delle attività economiche), con tutte le conseguenze che dalla mancanza di iscrizione derivano quanto al diritto alla provvigione.

In virtù dei principi enunciati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, sebbene nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un contratto di procacciamento d’affari di beni mobili e non di mediazione tipica, dovranno comunque trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 39/1989 in quanto:

- Caia ha agito ed è stata scelta in qualità di titolare di uno studio tecnico industriale operante nel settore dei macchinari per cartiere;

- l'affare oggetto della domanda di provvigioni aveva ad oggetto un rilevante complesso aziendale di beni mobili (macchinari provenienti da una cartiera appartenente a società dichiarata fallita).

Si tratta, all'evidenza, di elementi dai quali emerge in maniera inequivoca che Caia svolgeva la propria attività in modo professionale e certamente non occasionale. Pertanto, pur se l'affare alla conclusione del quale è riferita la domanda di corresponsione delle provvigioni pattuite ha avuto ad oggetto un complesso di beni mobili, deve concludersi che si è in presenza di un'attività di mediazione atipica il cui svolgimento era soggetto alla iscrizione nel ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2..

Poichè l’attrice pacificamente non era iscritta in tale ruolo, deve concludersi per il rigetto della sua domanda, volta a vedersi riconosciuto il suo diritto alla corresponsione delle provvigioni pattuite.

Con riserva di più ampiamente eccepire e contraddire, formulare richieste e produzioni istruttorie, la convenuta, come innanzi rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

34 Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:

- previo accertamento della nullità e/o annullabilità della pattuizione sulla provvigione o comunque della sua contrarietà agli artt. 2 e 6 della L. 39/1989, rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di supporto probatorio, per le ragioni sopra illustrate.

Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari.

Si producono i seguenti documenti:

1) atto di citazione notificato il ________;

______, lì ____________

Avv. _______________

PROCURA

Il sottoscritto _______, nato a __________, il __________, nella qualità di legale rappresentante della società Beta, con sede in ___________, via__________, n.____, (cod. fisc. ____________) delega l’Avv. ____________a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all’uopo ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in ___________via __________ n.

__________.

Dichiara di essere stata informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. D.L. 134/2014 e di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, come da atto allegato.

Dichiara, inoltre, di essere stati edotta sui rischi del presente contenzioso e sul grado di complessità dell’incarico, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell’incarico e, in particolare, di essere stati resi edotti, in linea di massima, sulle seguenti voci di costo: ...

Infine, dichiara di essere stata edotta sulla polizza assicurativa professionale dell’avvocato n. ..., stipulata con la compagnia ... il ... con scadenza al ... e massimale di euro ...

Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

La presente procura è apposta anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, DM Giustizia 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia 48/2013.

_______, lì _________

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________, nella qualità di l.r.p.t. della società Beta _______________

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza Avv. _______________

TRACCIA N. 3

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In data 5 maggio 2003, la società Gamma S.p.a., proprietaria di un albergo, lo concedeva in locazione alla società Zeta S.r.l. per un canone mensile di 5.000,00 euro.

Nel contratto di locazione, la conduttrice si obbligava a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché a copertura del rischio di furto e incendio dell’immobile locato.

Le parti contrattuali prevedevano altresì che la locatrice Gamma S.p.a. avrebbe avuto il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nell’ipotesi in cui la Zeta S.r.l.

si fosse resa inadempiente all’obbligo di stipulare la predetta polizza assicurativa.

In data 23 ottobre 2018, la locatrice Gamma S.p.a. comunicava alla Zeta S.r.l. di volersi avvalere della clausola risolutiva pattuita e, per l’effetto, risolvere il contratto di locazione, in considerazione della mancata stipulazione, fin dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, della polizza assicurativa da parte della conduttrice.

Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, con ricorso innanzi al Tribunale di Roma, notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, Gamma S.p.a. chiedeva la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione in essere con la Zeta S.r.l., essendosi la stessa avvalsa della clausola risolutiva contenuta nel contratto.

Il legale rappresentante della Zeta S.r.l. si rivolge al vostro studio legale al fine di vedere tutelati gli interessi della società, desiderosa di continuare nel rapporto di locazione.

Il candidato, premessi brevi cenni sulle problematiche relative all’istituto della clausola risolutiva espressa nell’ambito più generale della disciplina della risoluzione del contratto, rediga:

- parere legale motivato sull’opportunità per la società Zeta s.r.l. di costituirsi nel giudizio instaurato dalla Gamma S.p.a.;

- l’atto giudiziario più opportuno per salvaguardare gli interessi della conduttrice.

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