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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA R.G.______ SEZ._____ G.I.____________

MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 447 C.P.C.

Per la società Zeta S.r.l. (C.F.__________; P.iva________), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in _________, alla via_______ n. ______, rappresentata e difesa dall’Avv._______

(pec.______; fax________) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in __________, via_______ n. ___, come da procura in calce al presenta atto;

- resistente CONTRO

la società Gamma S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.____ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in _________, via _______;

- ricorrente Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data_______ e notificato in data _______ unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, la società Gamma S.p.a. ha evocato in giudizio la società Zeta S.r.l. innanzi l’intestato Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti, essendosi la ricorrente avvalsa della clausola risolutiva contenuta nel contratto.

Con il presente atto si costituisce la società Zeta S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentata e difesa per contestare quanto dedotto nel ricorso dalla ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedere la reiezione delle domande proposte per i seguenti motivi in fatto e diritto.

FATTO

In data 5 maggio 2003, la società Gamma S.p.a., proprietaria dell’albergo sito in _____ alla via_______, stipulava un contratto di locazione con la società Zeta S.r.l., la quale si obbligava a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché a copertura del rischio di furto e incendio dell’immobile locato.

Le parti contrattuali prevedevano altresì che la locatrice Gamma S.p.a. avrebbe avuto il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nell’ipotesi in cui la Zeta S.r.l. si fosse resa inadempiente all’obbligo di stipulare la predetta polizza assicurativa.

In considerazione della mancata stipulazione, fin dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, della polizza assicurativa da parte della conduttrice, in data 23 ottobre 2018, la locatrice Gamma S.p.a. comunicava alla Zeta S.r.l. di volersi avvalere della clausola risolutiva pattuita e, per l’effetto, risolvere il contratto di locazione.

Veniva esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione.

38 DIRITTO

SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI AVVALERSI DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA.

Il diritto azionato dalla locatrice è certamente prescritto ai sensi dell’art. 2946 c.c., essendo pacificamente trascorsi più di 15 anni tra l’inadempimento della conduttrice (mancata stipula della polizza assicurativa contestualmente al contratto di locazione) e la data in cui la locatrice si è effettivamente avvalsa del diritto potestativo di risolvere il rapporto in virtù della clausola de qua.

Come noto, la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c., è lo strumento che consente al contraente non inadempiente di sciogliersi da un vincolo contrattuale viziato dall’inadempimento dell’altro contraente. Al fine di ottenere la risoluzione, il contraente non inadempiente ha l’onere di proporre un’apposita domanda giudiziale volta all’ottenimento di una sentenza di natura costitutiva.

Accanto alla suddetta risoluzione giudiziale, però, il Legislatore ha disciplinato alcuni specifici casi di risoluzione di diritto, in cui la risoluzione del contratto prescinde da una specifica azione e quindi dalla pronuncia di un giudice.

Tra i casi di risoluzione di diritto del contratto assume particolare importanza l’istituto della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., in virtù della quale le parti prevedono espressamente che il contratto si considererà risolto qualora una o più obbligazioni non siano totalmente adempiute o comunque non siano eseguite rispettando le modalità concordate.

Ai fini della produzione degli effetti della suddetta clausola, ai sensi del secondo comma dell’art.

1456 c.c., è sufficiente che la parte non inadempiente dichiari al contraente inadempiente di volersi avvalere della stessa e per l’effetto risolvere il contratto. La successiva azione giudiziale di risoluzione ex art. 1456 c.c. è tesa unicamente all’ottenimento di una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto, già verificatasi a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo.

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente un diritto potestativo che, in quanto tale, deve essere esercitato nei limiti temporali previsti dalla legge.

Al riguardo opera, infatti, l’istituto della prescrizione disciplinato dagli artt. 2934 e ss. del codice civile, il quale riconduce l’estinzione di un diritto soggettivo al mancato esercizio o uso del titolare per un determinato periodo di tempo, salvo per i casi di c.d. diritti indisponibili ovvero di diritti imprescrittibili per espressa volontà della legge.

Non rientrando il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa in nessuno dei casi esclusi dall’operatività della prescrizione, esso, al pari di ogni altro diritto, appare astrattamente suscettibile di estinguersi per prescrizione.

Non essendovi uno specifico termine prescrizionale previsto dalla legge, si applica quello ordinario di 10 anni di cui all’art. 2946 c.c..

39

Quanto al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, l’art. 2935 c.c. precisa che esso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Rapportando quanto detto al caso di specie, l’obbligo di stipulazione della polizza assicurativa (oggetto della clausola risolutiva) onerava la conduttrice ad adempiervi contestualmente alla sottoscrizione del contratto o comunque immediatamente dopo, dovendosi quindi individuare la verificazione dell’inadempimento già a partire dalla data di sottoscrizione del contratto (5 maggio 2003).

Individuato il momento iniziale dell’inadempimento e, conseguentemente, quello corrispondente, per la locatrice, di avvalersi del diritto di risolvere il contratto, il termine finale per l’esercizio di tale ultimo diritto è spirato pacificamente in data 5 maggio 2013.

Al momento della comunicazione (23 ottobre 2018) effettuata dalla società Gamma S.p.a., dunque, il diritto della locatrice di avvalersi della clausola risolutiva era sicuramente prescritto, con la conseguenza che la sua dichiarazione deve considerarsi priva di effetti risolutivi sul contratto in essere tra le parti, il quale rimane totalmente vincolante per le medesime.

A supporto della ricostruzione ermeneutica effettuata, si è di recente pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “il diritto potestativo di risolvere il rapporto, in conseguenza dell'inadempimento di una parte, quando sia prevista la clausola risolutiva espressa, diritto che si esercita mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola stessa (art. 1456, comma 2, c.c.), è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge, e l'inizio della decorrenza della prescrizione coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi del primo inadempimento in caso di prestazioni periodiche”. (Cassazione Civile, Sez. III, 15 marzo 2018, n. 6386).

Alla luce di quanto detto, la domanda della ricorrente di dichiarazione di risoluzione del contratto si presenta infondata ed in quanto tale deve essere rigettata.

In considerazione di quanto sopra, la società Zeta S.r.l., come in epigrafe rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, rigettare integralmente il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si allegano:

- copia del contratto di locazione;

- comunicazione della società Gamma del 23.10.2018

40 _______, lì _________

Avv.____________________

PROCURA

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante p.t. della società Zeta S.r.l. (C.f. e P.iva) delega l’Avv. ____________a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all’uopo ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avvocato in ___________via __________ n.

__________.

Dichiara di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. D.L. 134/2014 e di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, come da atto allegato.

Dichiara, inoltre, di essere stato edotto sui rischi del presente contenzioso e sul grado di complessità dell’incarico, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell’incarico e, in particolare, di essere stati resi edotti, in linea di massima, sulle seguenti voci di costo: ...

Infine, dichiara di essere stato edotto sulla polizza assicurativa professionale dell’avvocato n. ..., stipulata con la compagnia ... il ... con scadenza al ... e massimale di euro ...

Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

La presente procura è apposta anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, DM Giustizia 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia 48/2013.

_______, lì _________

Firma _______________

Le firme sono autentiche e sono state apposte in mia presenza Avv. _______________

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