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La compatibilità della mediazione tributaria con il principio d

4.4 Altre questioni di legittimità costituzionale

4.4.2 La compatibilità della mediazione tributaria con il principio d

La possibile violazione del principio di cui all’art. 53 della Costituzione non viene menzionata da nessuna delle predette Ordinanze di rimessione alla Corte Costitu- zionale174 ma, a parere di chi scrive, tale questione risulta essere di estremo inte- resse sul piano della questione di legittimità costituzionale dato che l’introduzione dell’art. 17-bis potrebbe contribuire a ridisegnare i confini dell’indisponibilità dell’ obbligazione tributaria.

Un probabile profilo di incostituzionalità della norma in esame riguarda la proposta di mediazione dell’Ufficio con cui quest’ultimo dovrebbe rinunciare a parte della pretesa impositiva a fronte del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributa-

174 Le Ordinanze delle Commissioni tributarie provinciali di Perugia, Campobasso e Benevento han- no sottoposto al vaglio della Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis, per violazione dei principi sanciti dagli art. 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione. Si nota che l’art. 53 della Costituzione, disciplinante il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria non è stato menzionato da nessuna delle suddette Ordinanze.

ria sancito dall’art. 53 della Costituzione.

Infatti, la ratio dell’indisponibilità della pretesa tributaria è quella di assicurare l’ uguaglianza dei cittadini nei rapporti con il Fisco e presuppone l’imperatività delle disposizioni sia per coloro che le devono applicare (i funzionari della Pubblica Am- ministrazione) sia per coloro che vi devono sottostare (i contribuenti) relativamen- te all’individuazione delle fattispecie impositive, dei soggetti obbligati al pagamen- to, delle modalità e delle forme di accertamento e di riscossione. In altre parole, il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria tende ad escludere la possibi- lità per l’Agenzia delle Entrate di rideterminare discrezionalmente la pretesa tribu- taria, considerata materia intangibile in quanto riservata esclusivamente alla legge. L’art. 17-bis, introducendo invece un tentativo obbligatorio di mediazione, sortisce la possibilità di comporre anche le controversie che appaiono certe nel presuppo- sto impositivo ma che restano afflitte dall’incertezza dell’esito dell’eventuale con- tenzioso tributario.

Nella fattispecie, dunque, non potrebbe essere ammessa una proposta di media- zione con cui l’Amministrazione finanziaria permetta al contribuente di pagare me- no imposte rispetto a quelle previste dalla legge, per il solo fatto di evitare una pos- sibile futura costituzione in giudizio.

Negli ultimi anni numerosi interventi legislativi hanno messo seriamente in dubbio il suddetto principio dell’indisponibilità della pretesa tributaria: ne sono un esem- pio i condoni emessi a vario titolo, il concordato fiscale, la conciliazione giudiziale, gli altri istituti deflativi del contenzioso e soprattutto la transazione fiscale.

Il principio di indisponibilità della pretesa tributaria non è un ostacolo da rimuove- re, ma essendo finalizzato ad assicurare l’imparzialità amministrativa, rappresenta una garanzia di giustizia dell’ordinamento tributario e ‘’può essere derogato solo

per una maggiore economicità dell’azione amministrativa’’175. Sicché, la dottrina ritiene apprezzabile che il Legislatore, diversamente dall’intervento in materia di transazione fiscale, abbia parzialmente limitato la discrezionalità dell’Agenzia delle

Entrate stabilendo che la stessa, nel valutare la possibilità di giungere a una media- zione, debba tenere in considerazione elementi come l’incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa e il principio di economicità dell’azione amministrativa. Tale esigenza, però, è difficile da valutare e dovrà co- munque essere sempre indicata nella proposta di mediazione ai fini del controllo del buon andamento e dell’imparzialità amministrativa di cui all’art. 97 della Costi- tuzione.

Una parte della dottrina non condivide appieno la teoria, pur autorevolmente so- stenuta con argomentazioni rigorose, dell’indisponibilità o, per meglio dire, non la condivide se assunta senza tenere in debita considerazione il mutato quadro nor- mativo di riferimento. Non si ritiene che questa teoria si traduca in un assioma ine- sistente, ma non sembra convincente, considerando il sistema giuridico attuale, continuare ad affermare che l’obbligazione tributaria, siccome obbligazione ex lege radicata nell’art. 53 della Costituzione, non possa mai formare oggetto di rideter- minazione, neppure parziale. Così facendo, il suddetto principio tenderà a irrigidire ulteriormente il nostro ordinamento tributario contribuendo, inoltre, alla prolifera- zione delle controversie. Il formalismo giuridico, caratteristico del nostro sistema fiscale, esige soluzioni puntuali ed intangibili delle liti (anche se molto spesso tali soluzioni risultano essere inadeguate sotto il profilo sostanziale), favorendo l’assun- zione di atteggiamenti di rigidità e di chiusura da parte dell’Agenzia delle Entrate che alimentano la conflittualità tra l’Ufficio e il contribuente.

Al contrario, l’attuale quadro normativo, di cui l’art. 17-bis ne è espressione, dimo- stra la volontà da parte del Legislatore di porre rimedio alla numerosità dei rinvii alla fase giurisdizionale migliorando il rapporto tra il contribuente e l’Amministra- zione finanziaria. Al fine di ridurre il numero delle controversie pendenti, tale rap- porto non potrà che essere di tipo collaborativo176 e caratterizzato da una fase di negoziazione tra le parti.

176

Alla luce di quanto detto finora, a parere di chi scrive, non esiste altro metodo di collaborazione tra le parti tale da permettere il raggiungimento di un accordo sul

quantum se non quello di ricorrere alla rideterminazione della pretesa tributaria da

parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale soluzione, però, può aprire una diatriba tra i cultori del diritto perché da un lato aderisce alle finalità deflative del contenzioso espressamente volute dal Legislatore, dall’altro lato si rischia una pronuncia di in- costituzionalità da parte della Consulta per violazione del principio dell’indispo- nibilità dell’obbligazione tributaria di cui all’art. 53 della Costituzione.

CAPITOLO QUINTO

Considerazioni conclusive.