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Le differenti caratteristiche della mediazione tributaria e della

3.4 La conciliazione giudiziale

3.4.1 Le differenti caratteristiche della mediazione tributaria e della

La mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale sono degli istituti facoltativi del processo tributario, riconducibili a differenti ambiti applicativi: la prima si applica nelle controversie di valore inferiore a 20.000 euro, la seconda si applica a tutte le controversie, senza limiti di valore. Secondo il disposto del primo comma dell’art. 17-bis del D. lgs n. 546/92, nei casi in cui la procedura di mediazione non vada a buon fine149 e il contribuente decida di depositare il ricorso presso la segreteria del- la Commissione tributaria, nel corso del giudizio la conciliazione giudiziale non può avere luogo. Perciò per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, i due istituti si definiscono alternativi poiché può essere avviata la mediazione tributaria ma non la conciliazione tributaria.

La conciliazione giudiziale totale o parziale della controversia può essere proposta da entrambe le parti (contribuente e Ufficio) dopo la costituzione in giudizio, ossia durante la fase di contenzioso ed è rivolta al Giudice tributario. La procedura di mediazione tributaria, invece, avviene in un momento precedente la costituzione in giudizio, ovvero nella fase di proposizione del reclamo, può essere introdotta solo dal contribuente ed è rivolta alla Direzione provinciale o Regionale dell’Agenzia del- le Entrate.

Inoltre, la proposta di mediazione deve obbligatoriamente contenere i motivi, i quali saranno identici a quelli esposti nel ricorso, e non sarà più possibile aggiun- gerne di nuovi nel caso in cui l’esito della mediazione sia negativo. Nella concilia- zione giudiziale, invece, i motivi esposti sono più ‘’liberi’’ potendo essere aggiunti o modificati rispetto a quelli esposti nel ricorso.

La conciliazione giudiziale è introdotta da un’unica proposta su cui far incontrare la volontà delle parti, e su quella si apre la negoziazione per raggiungere un accordo. Nella procedura di mediazione, invece, le proposte possono essere due: la proposta

149 Ciò accade in caso di rigetto dell’istanza o di mancata risposta nel termine di 90 giorni dalla noti- fica del reclamo.

del contribuente e la controproposta dell’Ufficio, la quale non potrebbe essere ef- fettuata autonomamente dall’Agenzia delle Entrate se il contribuente non inserisse nel reclamo una proposta di mediazione motivata e completa della rideterminazio- ne dell’ammontare della pretesa.

Quindi nella mediazione tributaria, l’Ufficio ha ‘’l’ultima parola’’ nel senso che se non accetta la proposta del contribuente deve fare la sua controproposta. La me- diazione, infatti, è caratterizzata dalla negoziazione e dalla gestione delle situazioni conflittuali in una fase di chiarimento e di confronto, per cui l’accordo definitivo può essere ben diverso dalla proposta iniziale. Il ruolo del mediatore, quale sogget- to terzo e neutrale, è quello di individuare una soluzione alla controversia che sia accettata da entrambe le parti, ovvero portare le parti ad un accordo equilibrato. Nella conciliazione giudiziale, invece, la definizione dell’accordo è rimessa mag- giormente alla volontà e alla disponibilità delle parti dato che il soggetto terzo (il giudice) ha un ruolo marginale rispetto al mediatore e limitato al controllo di legit- timità sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della pro- posta di conciliazione, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio.

Anche la sede della trattativa non è la stessa per i due istituti: nella conciliazione giudiziale, quando l’accordo si raggiunge in udienza, la trattativa avviene dinanzi al Giudice. Normalmente, però, lo svolgimento della procedura avviene fuori udienza, cioè presso l’Ufficio. Nel caso della mediazione tributaria gli adempimenti sono po- sti in essere da una struttura amministrativa autonoma, presso la Direzione provin- ciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate, diversa dall’Ufficio che ha emanato l’atto.

Inoltre, nella conciliazione giudiziale il giudizio è già instaurato e, nel caso di manca- to accordo, prosegue con la conseguenza che il giudice valuterà la posizione assun- ta dalle parti e deciderà anche nel merito e riguardo le spese del giudizio. Qualora, invece, si raggiunga l’accordo, gli effetti si riverberano sul processo estinguendo il giudizio per cessata materia del contendere. Nella mediazione tributaria, in caso di esito negativo del procedimento, il giudizio non è ancora instaurato e potrebbe ve- rificarsi, in ultima analisi, la rinuncia al medesimo. Tuttavia, nel caso in cui si rag-

giunga un accordo non è necessario dichiarare la cessata materia del contendere perché la parte, non essendosi ancora costituita in giudizio, non ha alcuna necessità di adire il giudice.

Infine, un altro aspetto che distingue i due istituti è la disciplina relativa alla decor- renza dei termini. Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. lgs n. 546/92, quando la conciliazione non viene conclusa entro la prima udienza il giudice assegna il termi- ne di 60 giorni150 per formare una nuova proposta. Nella mediazione tributaria la norma prevede il termine perentorio di 90 giorni, entro i quali deve svolgersi e de- ve concludersi la procedura; decorso il suddetto termine non sarà più possibile completare le attività perché il reclamo produrrà gli effetti del ricorso.

Resta, infine, da chiarire quali siano le disposizioni della conciliazione giudiziale

‘’applicabili al procedimento di mediazione in quanto compatibili’’ (art. 17-bis del D.

lgs. 546/92, comma 8), data l’evidenza che molte delle disposizioni della concilia- zione di cui all’art. 48 non sono compatibili con la procedura di mediazione. A ben vedere, secondo il sommesso parere di chi scrive, le uniche disposizioni compatibili con la procedura di mediazione sono le previsioni sulla riduzione delle sanzioni e sulla possibilità di pagamento rateale151 delle somme dovute.