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Il differimento dell’azione giudiziale e la violazione del diritto del

4.4 Altre questioni di legittimità costituzionale

4.4.1 Il differimento dell’azione giudiziale e la violazione del diritto del

La disciplina dettata per il procedimento di reclamo e mediazione solleva più di una perplessità anche riguardo il principio del ‘’giusto processo’’ di cui all’art. 111 della Costituzione.

In particolare, il mancato coordinamento con il procedimento di accertamento con adesione170 determina un’illogica doppia possibilità per il contribuente di comporre stragiudizialmente l’eventuale controversia.

170

Si rimanda all’Ordinanza n. 126 della Commissione tributaria provinciale di Benevento del 18

Aprile 2013 la quale sostiene che il mancato coordinamento tra il reclamo e l’accertamento con adesione dilata eccessivamente i tempi i introduzione del processo tributario violando così il prin- cipio sul ‘’giusto processo’’ di cui all’art. 111 della Costituzione.

Non solo, tale omissione rischia di dilatare eccessivamente i tempi di introduzione del giudizio tributario171, potendo anche far affiorare i sospetti di incostituzionalità della norma per la violazione del ‘’principio di speditezza’’ della giustizia tributaria, generando incertezza sulla debenza del tributo con grave nocumento del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Al riguardo, l’Ordinanza n. 75/13 della Commissione tributaria provinciale di Cam- pobasso, nel rimettere alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92, sostiene che se il contribuente avvia il procedimen- to di accertamento con adesione, tenendo in considerazione la possibile sospen- sione feriale dei termini, dal momento della notifica dell’atto impugnabile ed il ra- dicamento del giudizio dinanzi al Giudice tributario possono trascorrere circa nove mesi e mezzo, se ai sessanta giorni per la proposizione del reclamo si aggiungono: - novanta giorni per il procedimento di accertamento con adesione;

- quarantacinque giorni per la sospensione feriale dei termini processuali; - novanta giorni per il procedimento di mediazione tributaria.

Risultato, questo, che non è conforme all’aspettativa tutelata dall’art. 111 della Co- stituzione di vedere definita in tempi ragionevoli la controversia.

Parimenti, l’aver tralasciato di regolare i rapporti tra il procedimento di cui all’art. 17-bis e la riscossione delle pretese impositive e sanzionatorie e l’adozione di misu- re cautelari a tutela delle pretese stesse pone un serio pregiudizio sulla possibilità che il nuovo istituto possa ottenere il successo che da esso sarebbe lecito attender- si. Sarebbe stato più opportuno stabilire l’alternatività tra il procedimento di accer- tamento con adesione e quello di reclamo-mediazione e prevedere che, una volta fallita la procedura di mediazione, il contribuente potesse proporre ricorso nel ter-

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A tal riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 276 del 13 Luglio 2000, in relazione al

tentativo obbligatorio di conciliazione che era previsto per le controversie in materia di lavoro, ha ritenuto che ‘’non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni denunciate,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché, i lamentati ritardi nell’esercizio dell’azione che originerebbero dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione non ledono il diritto di azione, che non comporta ‘’ex se’’ l’immediatezza assoluta del suo esercizio’’.

mine ordinario (60 giorni) prorogato di 90 giorni per effetto del procedimento di reclamo. Se a ciò si fosse aggiunta la preclusione per il contribuente di dedurre mo- tivi ulteriori rispetto a quelli già contenuti nel reclamo, la sospensione della riscos- sione e l’abbattimento della sanzione ad un terzo, si sarebbe conseguito lo stesso risultato con tempi ridotti rispetto a quelli sopra evidenziati e si sarebbe creato un ‘’filtro conciliativo’’ più efficace172.

Oltretutto, in tale prospettiva, la portata più ampia dell’istituto del reclamo e della mediazione tributaria rispetto all’accertamento con adesione avrebbe permesso di definire omogeneamente tutte le controversie di valore inferiore a 20.000 euro, mentre allo stato attuale alcune liti sono oggetto d’interesse dell’accertamento con adesione (ad esempio gli avvisi di accertamento), e altre, invece, solo della media- zione tributaria (ad esempio i ruoli e i dinieghi di rimborso).

Come se non bastasse, secondo l’Ordinanza n. 75/13 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, il predetto principio del ‘’giusto processo’’ di cui all’art. 111 della Costituzione risulta essere altresì violato nel caso in cui il contribuente in- tenda proporre un ricorso cumulativo. Infatti, la necessità di rispettare il termine di impugnazione, per ciascuno dei diversi atti di contestazione da impugnare, com- porta un’evidente complicazione nel caso in cui entro lo stesso termine debbano essere impugnati più atti di contestazione dei quali alcuni (quelli di valore non su- periore a 20.000 euro) devono seguire la procedura del reclamo di cui all’art. 17- bis, mentre altri (quelli di valore superiore a 20.000 euro) devono seguire il percor- so ordinario, con il risultato che, ‘’per evitare l’inammissibilità del ricorso, il contri-

buente sarà costretto a presentare ricorsi distinti, precludendosi la possibilità di usufruire dei benefici processuali derivanti dalla presentazione del ricorso cumulati- vo’’173.

172

Tale soluzione non esclude possibili obiezioni: perché, dopo il fallimento della mediazione, im-

porre la notifica del ricorso anziché ammettere la conversione in esso del reclamo? Ciò non ostaco- lerebbe l’esercizio del diritto di difesa? La soluzione indicata nel testo pare preferibile poiché, se- condo autorevole giurisprudenza, la notifica di un ricorso sostanzialmente riproduttivo del reclamo non altera le prerogative del diritto di azione del contribuente.

173

Inoltre, la previsione legislativa del reclamo e della mediazione tributaria, non ar- monizzata con le norme disciplinanti gli altri strumenti deflativi del contenzioso, sembra aver ignorato alcune conseguenze disdicevoli, alcune a danno del Fisco e altre a danno del contribuente. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di strumenta- lizzazione, da parte del soggetto accertato, del tentativo di adesione se quest’ulti- mo è esercitato al fine di allungare intenzionalmente il termine di risoluzione della controversia. Oppure, al contrario, si consideri la rinuncia del contribuente al tenta- tivo di adesione, con relativo trattamento agevolato delle sanzioni, al fine di ‘’am- mortizzare’’ i tempi del reclamo obbligatorio e accelerare così l’avvio dell’azione giudiziale vera e propria.

In sostanza, è netta l’impressione di trovarsi dinanzi ad un istituto frutto di lodevoli intenzioni ma che non è in grado di coordinarsi con gli altri strumenti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione in primis), e per tale ragione rischia di non rispondere alle attese che ne hanno accompagnato l’introduzione.

4.4.2 La compatibilità della mediazione tributaria con il principio di indisponibilità