L A REGOLAMENTAZIONE DEL LE EMISSIONI IN ATMO SFERA ALLA LUCE DELLE PARTE V, TITOLO I, DEL D LGS 152/
2.9 I COMPOSTI ORGANICI VO LATILI ( COV )
I composti organici volatili sono un insieme di composti di natura organica presenti in atmosfera principalmente in fase gassosa.
I COV possono essere semplici idrocarburi composti esclusivamente da carbonio e idrogeno o molecole più complesse contenenti atomi di azoto, ossigeno, cloro e altri elementi.
Della famiglia dei COV fanno parte gli idrocarburi aromatici (benzene, toluene, etilbenzene, m,p,o-xileni noti come BTEX), gli idrocarburi alifatici (dal n-esano al nesadecano e i metilesani), gli
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idrocarburi clorinati (cloroformio, diclorometano, clorobenzeni), gli alcoli (etanolo, propanolo, butanolo e derivati), gli esteri, i chetoni e le aldeidi (formaldeide).
Le emissioni antropiche dei COV sono principalmente dovute a processi di combustione incompleta e di evaporazione di solventi e carburanti.
In generale i COV interferiscono sui processi respiratori ed irritano gli occhi. Per quanto riguarda il benzene, i suoi effetti a breve termine sull'uomo agiscono sul sistema nervoso mentre quelli a lungo termine producono una riduzione progressiva delle piastrine nel sangue. Gli effetti cronici del benzene si presentano dopo esposizioni prolungate nel tempo anche a basse concentrazioni. Le affezioni più gravi sono rappresentate dalla leucemia mieloide o da altre forme di cancro. Per la sua tossicità il benzene è stato,infatti, inserito dall'International Agency
for Research on Cancer (IARC) nel gruppo I, ossia tra le sostanze con un
accertato potere cancerogeno. Il principale ruolo atmosferico dei composti organici volatili è connesso alla formazione di inquinanti secondari.
Le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'atmosfera contribuiscono alla formazione di ozono troposferico (l’ozono nella bassa atmosfera), il quale, in grandi quantità, può essere molto dannoso per gli esseri umani, per la vegetazione, per le foreste e per le coltivazioni. L'ozono troposferico è anche un gas a effetto serra.
La disciplina dell’emissione di composti organici volatili a livello europeo è stata regolata con la direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti. Tale direttiva è stata recepita in Italia nel 2004 con il DM 44/2004 e abrogata dalla direttiva 2004/42/CE.
Il d.lgs. 161/06 ha recepito la direttiva 2004/42/CE che dal 7 gennaio 2014 verrà sostituita in via definitiva dalla direttiva 2010/75/UE.
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Il d.lgs. 161/06 ha l’obiettivo di prevenire e limitare l’inquinamento atmosferico derivante dall’effetto dei COV sulla formazione dell’ozono troposferico, pertanto introduce disposizioni specifiche per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, con implicazioni sugli stabilimenti ricadenti, in generale, nel Titolo I della Parte V del d.lgs. 152/06.
Il d.lgs. 161/06 definisce “composto organico volatile” qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101, 3 kPA.
La regolamentazione delle emissioni in atmosfera è stata aggiornata con il d.lgs. 128/10. In particolare, quest’ultimo decreto non ha apportato modifiche sostanziali alle disposizioni concernenti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE.
L’art. 268, lett. ll), del d.lgs. 152/06 e l’art. 3, n. 45), della direttiva 2010/75/UE contengono una definizione diversa da quella fornita dal d.lgs. 161/06. In particolare essi definiscono “composto organico volatile” qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPA o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso.
Ai fini della Parte V del d.lgs. 152/06, è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPA.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 275 del d.lgs. 152/06, l’Allegato III alla Parte V del d.lgs. 152/06 stabilisce, relativamente alle emissioni di COV, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.
L’art. 275, al comma 2, prevede che, se in uno stabilimento sono svolte una o più attività tra quelle indicate nella parte II dell’Allegato III alla Parte V del d.lgs. 152/06, ad esse si applicano i limiti per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo
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Allegato III, parte III oppure i limiti di emissioni totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni previste. Le disposizioni di cui al comma 2, ossia limiti e prescrizioni, si applicano anche alle attività direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto Allegato III, parte II82.
La soglia di consumo si riferisce al consumo massimo teorico di solventi, quindi al massimo utilizzo di COV come definito dall’art. 268, lett. pp), il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall’autorizzazione, a trecentotrenta giorni all’anno in caso di attività effettuate su tutto l’arco della settimana ed a centoventi giorni all’anno per le altre attività.
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Tra le attività elencate nella parte II dell’Allegato III vi sono:
a) rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno;
b) attività di rivestimento;
c) verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno;
d) pulitura a secco;
e) fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno;
f) fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno;
g) fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno;
h) stampa;
i) conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno;
j) pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della parte I del presente Allegato e superiore a 2 tonnellate/anno negli altri casi; k) estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio
vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno;
l) finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno;
m) rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;
n) impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno;
o) stratificazione del legno e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno.
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Ai sensi del comma 4 dell’art. 275, il gestore che intende effettuare le attività che ricadono nella parte II dell’Allegato III, comprese le modifiche sostanziali, deve presentare all’autorità competente per l’autorizzazione, (la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale), una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell’Allegato III ed all’art. 269, oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all’autorizzazione generale di cui all’art. 272, comma 3. La domanda deve essere presentata anche in caso di modifica del consumo massimo teorico di solvente tale da far rientrare l’attività nella parte II dell’Allegato III.
I commi 5, 6 e 7 dell’art. 275 stabiliscono il contenuto che deve avere l’autorizzazione. In particolare essa deve:
a) stabilire i valori limite che devono essere rispettati nell’ambito di quelli indicati dall’Allegato III;
b) verificare se le emissioni diffuse sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili; c) indicare il consumo massimo teorico di solvente;
d) indicare l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite, individuata sulla base del consumo massimo teorico di solvente;
e) indicare la periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell’Allegato III.
Come accennato sopra, la domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere presentata anche in caso di modifiche sostanziali delle attività.
Ai sensi del comma 21 dell’art. 275, costituisce “modifica sostanziale”:
a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di COV superiore al 25%;
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b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di COV superiore al 10%;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell’autorità competente per l’autorizzazione, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull’ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.
Il comma 22 dell’art. 275 stabilisce che per “attività di ridotte dimensioni”, ai sensi del comma 21, si intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17, dell’Allegato III, aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l’anno. Esse sono, quindi, quelle riportate nella tabella seguente:
Attività Soglia di consumo
solvente (t/anno) per ridotte dimensioni
Stampa offset 25
Rotocalcografia per pubblicazioni 10 Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset da rotolo, unità di laminazione o laccatura
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Offset da rotolo su tessili/cartone
Pulizia di superficie 5
Altri tipi di pulizia di superficie 10
Rivestimento di autoveicoli 10
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Verniciatura in continuo (coil coating) 10 Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta
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Rivestimento di filo per avvolgimento 10 Rivestimento delle superfici di legno 25
Pulitura a secco 10
Impregnazione del legno 10
Rivestimento di cuoio (ad esclusione degli articoli di cui al punto 13.2)
25
Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria (es. borse, cinture, portafogli, ecc.)
Fabbricazione di calzature 10
Stratificazione di legno e plastica 10
Rivestimenti adesivi 15
Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi
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Conversione della gomma 10
Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale
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Fabbricazione di prodotti farmaceutici 10
L’art. 275 prevede deroghe e/o agevolazioni ai valori limite di emissione dell’Allegato III. Ai sensi del comma 12, se il gestore comprova all’autorità competente per l’autorizzazione che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l’ambiente.
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Ai sensi del comma 13, nei casi previsti nella parte III dell’Allegato III, l’autorità competente può esentare il gestore dall’applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell’art. 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell’Allegato III, salvo che il gestore comprovi all’autorità competente che il rispetto di detto Allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l’impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.
Ai sensi del comma 15, in presenza di più attività ricadenti nella parte II esercitate da un medesimo gestore nello stesso luogo, l’autorità competente può fissare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni delle attività interessate, non superiore a quello che si avrebbe applicando i limiti di rispettiva pertinenza ad ogni singola attività. Questa possibilità non può praticarsi in presenza di emissione di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l’ambiente. Per le emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l’ambiente, la parte I dell’Allegato III, al punto 2.1, stabilisce che le sostanze o i preparati, classificati dal d.lgs. 52/97, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
Ai sensi del punto 2.2, agli effluenti gassosi che emettono COV di cui al punto 2.1 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 10 g/h, si applica un valore limite di 2 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV. Agli effluenti gassosi che emettono COV alogenati ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica, prosegue il punto 2.3, un valore limite di emissione di 20 mg/ Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
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Al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente,il punto 2.4 stabilisce che le emissioni dei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate.
È previsto dall’art. 275, comma 18, che le autorità competenti per l’autorizzazione trasmettano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all’applicazione dell’art. 275. È previsto, inoltre, che una copia della relazione sia inviata dalle autorità competenti alla regione o alla provincia autonoma, e che tali informazioni siano inviate dal Ministero dell’ambiente alla Commissione europea.