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E MISSIONI CONVOGLIATE , EMISSIONI DIFFUSE ED EMISSIONI TECNICAMENTE CONVOGLIABIL

L A REGOLAMENTAZIONE DEL LE EMISSIONI IN ATMO SFERA ALLA LUCE DELLE PARTE V, TITOLO I, DEL D LGS 152/

2.3 E MISSIONI CONVOGLIATE , EMISSIONI DIFFUSE ED EMISSIONI TECNICAMENTE CONVOGLIABIL

Nel corso degli anni la definizione di “emissione” è stata quasi completamente modificata.

Nella previgente versione del d.lgs. 152/06, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 128/10, un’emissione veniva definita dall’art. 268, lett. b), come qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che potesse causare inquinamento atmosferico.

Il nuovo art. 268, lett. b), definisce un’emissione come una qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le specifiche attività indicate nell’art. 275, ossia le attività di cui alla parte II dell’Allegato III alla Parte V del d.lgs. 152/06 che emettono COV, qualsiasi scarico di COV nell’ambiente.

Il d.lgs. 128/10 ha aggiunto l’ultimo periodo relativo ai COV, per cui, per le attività soggette ad una particolare disciplina relativamente all’emissione di composti organici volatili, può costituire emissione soggetta alla Parte V del d.lgs. 152/06 anche una quota di COV emessa da uno stabilimento tramite scarichi idrici e rifiuti.

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Un’emissione può essere convogliata, diffusa o tecnicamente convogliabile.

Per “emissione convogliata” l’art. 268, lett. c), intende un’emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più punti.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 268, lett. d), un’”emissione diffusa” è da considerarsi diversa da quella convogliata, con la precisazione che, per le lavorazioni relative all’art. 275, emissioni di COV, le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell’Allegato III alla Parte V del presente decreto.

Un’”emissione tecnicamente convogliabile” è, ai sensi dell’art. 268, lett. e), un’emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela.

Infine, la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate dà luogo alle “emissioni totali”.

Nella definizione di emissione diffusa, relativamente ai COV, si stabilisce che sono fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell’allegato III alla Parte V del decreto, ma tale parte non fornisce alcuna definizione, bensì stabilisce esclusivamente limiti di emissione per emissioni convogliate e diffuse in funzione dell’attività svolta. Potendosi trattare di un’imprecisione del legislatore, Benedusi ritiene che, per quanto riguarda le emissioni diffuse e totali, il riferimento debba essere comunque l’allegato citato, rimasto immutato con il d.lgs. 128/1061.

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Cfr. L. Benedusi in L. Benedusi, A. Sillani, Le novità del D.Lgs. n. 128/2010 in materia di: Via, Vas, Aia, Emissioni in atmosfera, Maggioli Editore, p. 153 ss.

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Dopo aver individuato le tipologie di emissioni, passiamo all’analisi dell’art. 270: “individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni”.

Il comma 1 dell’art. 270 prevede che, in sede di autorizzazione, l’autorità competente valuta se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 e, in tal caso, ne dispone la captazione e il convogliamento.

Peraltro, la captazione e il convogliamento possono, comunque, essere imposti in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, come disposto dal comma 2, nonostante la tecnica individuata non soddisfi il requisito di disponibilità di cui al numero 2) , lett. aa), art. 268.

Il comma 3 dell’art. 270 prevede che con un decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, siano stabiliti criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2, cioè per verificare le emissioni diffuse e le tecniche a cui ricorrere per la tutela sancita.

Tuttavia, siamo ancora in attesa dell’emanazione del decreto. I commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’art. 270 perseguono l’obiettivo della diminuzione del numero dei punti di emissione.

Infatti il comma 4 prevede che, se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento, sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l’autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto, disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L’autorità competente

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deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione.

Il comma 5 prevede, invece, che in caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto abbia un solo punto di emissione.

Con riferimento al principio di minimizzazione del numero di emissioni, Benedusi ritiene che esso sia un importante elemento che aiuterà il controllo, riducendo il numero dei campionamenti alle emissioni, anche se si potranno registrare casi in cui non ha tecnicamente senso il raggruppamento di aspirazioni derivanti dal medesimo macchinario, come nel caso di un forno di verniciatura in continuo con una aspirazione a monte nella zona di applicazione della vernice, una nella fase di cottura ed una in quella di raffreddamento: il raggruppamento delle aspirazioni renderebbe economicamente insostenibile l’adozione di un sistema di abbattimento dei COV complessivi, tecnologia che sarebbe applicabile, invece, nel caso di emissioni distinte62.

Come vedremo tra poco, il decreto prevede, in realtà, che possano esservi deroghe a tale principio.

Il convogliamento di tutte le emissioni ad un unico camino per impianto avrebbe un elevato senso ambientale, sostiene Benedusi, qualora esistessero limiti, in termini di flusso di massa, caratteristici per ogni tipologia di impianto, ma finché i limiti sono espressi in termini di concentrazione non si vede quale sia il vantaggio effettivo per l’ambiente63.

Tuttavia, possono esservi casi in cui non sia tecnicamente possibile, per ragioni di sicurezza, ricondurre tutti i punti di emissione di un impianto ad un unico camino, per cui, in base al comma 6, l’autorità

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L. Benedusi, A. Sillani, Le novità del D.Lgs. n. 128/2010 in materia di: Via, Vas, Aia, Emissioni in atmosfera, Maggioli Editore, p. 168.

63 L. Benedusi, A. Sillani, Le novità del D.Lgs. n. 128/2010 in materia di: Via, Vas, Aia, Emissioni in atmosfera, Maggioli Editore, p. 172.

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competente può consentire che un impianto abbia più punti di emissione. In tale caso, i valori limite di emissione, espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale, sono riferiti al complesso delle emissioni dell’impianto, mentre quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti.

Il comma 7 prevede, invece, la possibilità che l’autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possa consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fìsiche omogenee. In tal caso, a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi convogliati al camino comune.

Infine, il comma 8 stabilisce che l’adeguamento alle disposizioni dell’art. 270 deve avvenire non oltre i seguenti termini:

a) tre anni dal primo rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate; b) tre anni dall’autorizzazione concessa ai sensi dei commi 1, 2, 3 e

4 dell’art. 281 per gli stabilimenti anteriori al 2006 ed al 1988; c) tre anni dalla domanda di adesione all’autorizzazione di

carattere generale per chi, nell’esercizio di stabilimenti esistenti, ne avesse i requisiti.

2.4

VALORI LIMITE DI EMIS SIONE E PRESCRIZIONI PER GLI