La direttiva 2010/75/CE, relativa alle emissioni industriali, sostituisce la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali.
La direttiva 2010/75/CE sostituisce in via definitiva, dal 7 gennaio 2014, la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio, la direttiva 82/883/CEE relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio, la direttiva 92/112/CEE relativa alla riduzione dei rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio, la direttiva 1999/13/CE relativa alla riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV), la direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti, la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e, a partire dal 1° gennaio 2016, la direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.
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La presente direttiva riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, definite nell’Allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria chimica, industria dei prodotti minerali, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.).
La direttiva contiene disposizioni particolari per i seguenti impianti: a) impianti di combustione (≥ 50 MW);
b) impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti; c) taluni impianti e talune attività che utilizzano solventi organici ; d) installazioni che producono biossido di titanio.
La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
Viene poi introdotto un meccanismo di scambio di diritti di emissione analogo a quello previsto per i gas serra.
Scopo primario della misura è controllare quantitativamente l’emissione di inquinanti altamente tossici come gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo.
Si renderà inoltre necessario un upgrade degli standard delle “migliori tecnologie disponibili”, saranno intensificate le ispezioni sugli impianti coinvolti e reso più stringente il riesame per il rinnovo delle autorizzazioni uniche a inquinare.
La direttiva impone il rilascio di un’autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante.
Questa autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell’inquinamento che possono causare.
La prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite dell’allegato I della direttiva,
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cioè le attività energetiche, di produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali.
Qualsiasi installazione industriale che si occupi delle attività enumerate nell’allegato I della direttiva deve rispettare determinati obblighi, tra i quali:
adottare tutte le misure di prevenzione dell’inquinamento; applicare le migliori tecniche disponibili (BAT);
prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti;
utilizzo efficace dell’energia;
prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze;
bonifica dei siti al termine delle attività.
Gli impianti industriali devono utilizzare le BAT consistenti nelle più efficaci tecniche per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso, sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del comparto industriale.
La Commissione europea deve adottare le conclusioni sulle BAT contenenti i livelli di emissione associati alle BAT.
Tali conclusioni serviranno come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.
Le domande per il rilascio dell’autorizzazione devono essere presentate all’autorità competente dello Stato membro interessato, che deciderà se rilasciare o meno l’autorizzazione.
La domanda deve contenere informazioni riguardo all’impianto, alla tipologia e portata dell’attività, allo stato del sito dov’è ubicato l’impianto; quali materie, sostanze ed energie sono prodotte; le fonti di emissione dell’impianto, natura e quantità delle emissioni prodotte dall’impianto; le misure previste per la prevenzione e la valorizzazione
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dei rifiuti; le misure previste per il monitoraggio delle emissioni ed eventuali soluzioni alternative.
Tali informazioni dovranno essere messe a disposizione delle parti interessate, quali il pubblico e gli altri Stati membri.
Occorre fissare scadenze adeguate per consentire alle parti interessate di reagire. Il loro parere deve essere preso in considerazione nella procedura di autorizzazione.
La decisione relativa al rilascio o meno dell’autorizzazione ad un progetto è comunicata al pubblico e trasmessa, insieme alla motivazione ed eventuali misure per ridurre l’impatto negativo del progetto, agli Stati membri interessati.
Gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità degli impianti industriali: essi organizzano un sistema di ispezione ambientale delle installazioni interessate.
Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco.
Fra la Commissione, gli Stati membri e le industrie interessate è organizzato periodicamente uno scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili44.
Per quanto riguarda il recepimento della direttiva, in Italia un primo d.d.l. comunitaria 2010, n. 4059 è stato stralciato nella versione 4059- decies. Tale d.d.l., assegnato alla Commissione VIII Ambiente della Camera, ha interrotto il suo iter parlamentare.
Il testo del d.d.l. detta i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento, purtroppo non fornendo in alcun modo indicazioni utili.
Ad oggi, hanno recepito, in particolare, Francia (Ordonnance n. 2012-7), Lussemburgo (Règlement grand-ducal del 10 maggio 2012), Finlandia (legge n. 647 del 17 giugno 2011), Austria (recepimento
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parziale con legge n. 134 del 16 novembre 2011), Bulgaria (legge n. 34 del 24 aprile 2012)45.
Restiamo dunque in attesa del recepimento italiano.
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http://www.unioncamerelombardia.it/images/file/2012Codice%20Ambiente%2012 012.pdf
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CAPITOLO
2
LA REGOLAMENTAZIONE DEL LE EMISSIONI IN ATMO SFERA ALLA