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Comunemente considerata atto della riscossione (46), l'in- l'in-giunzione ha avuto con la riforma una nuova disciplina

processua-le (47).

Originariamente disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, contenente il testo unico delle disposizioni sulla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servi-zi e delle tasse sugli affari (48), l'ingiunservi-zione ha costituito tradiservi-zio- tradizio-nalmente il mezzo tipico di riscossione dei tributi indiretti, attra-verso i richiami contenuti nelle singole leggi d'imposta. La sua uti-lizzazione, anzi, è stata talora assunta ad elemento discriminatore decisivo in merito al problema della distinzione giuridica tra il set-tore dell'imposizione diretta e quello dell'imposizione indiretta (49).

Fino all'introduzione della riforma il suo regime, agli effetti fi-scali, era essenzialmente attratto alla sfera della regolamentazione processualcivilistica: vidimata dal pretore, doveva essere contesta-ta davanti all'a.g.o. nei termini di rito.

Ciò creava evidentemente una disparità di disciplina rispetto al ruolo, considerato simmetricamente il titolo per l'esecuzione del-le pretese relative ai tributi diretti.

Con la riforma, si è voluto perciò procedere nel senso di un avvicinamento dei due istituti, pur riferiti a campi e situazioni

an-(45) Come nel caso del processo verbale di constatazione della trasgressio-ne: sull'argomento si fa comunque rinvio a quanto esposto infra, riguardo alle

ipo-tesi non espressamente disciplinate, al par. 10.

(46) Secondo una configurazione teorica già richiamata: v. supra, par. 4;

nonché Comm. centr., 18 novembre 1983, n. 3757, in Comm. trib. centr., 1983, I,

1045.

(47) V. in materia DOLFIN, voce Ingiunzione fiscale, cit., 254 ss.; PAVONE, L'ingiunzione fiscale, Rimini, 1985; per l'ordinamento precedente v. CAPACCIOLI, L'ingiunzione fiscale, in Dir. prat. trib., 1967, I. 600 ss.; MONDINI, L'ingiunzione fiscale, Padova, 1970.

(48) V. ZACCARIA, Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, in Noviss. dig. it., X V I , Torino, 1980, 44 ss.; BARETTONI-ARLERI,

voce Riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, in Enc. dir., X L ,

Milano, 1989, 1166 ss.

(49) V. in proposito BERLIRI, Corso istituzionale di diritto tributario, I,

Mi-lano, 1974, 55 ss.; POTITO, op. cit., 34 ss.; criticamente MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 19 ss.; FALSITTA, Il ruolo di riscossione, cit., 2 ss.

che storicamente ben differenziati, in modo da inserirli in una pro-spettiva tendenzialmente unitaria.

Di conseguenza l'ingiunzione emessa per la riscossione delle imposte indirette indicate nell'art. 1 del D.P.R. n. 636 è stata assi-milata agli altri atti elencati nell'art. 16 quanto al regime della pro-posizione dei ricorsi, ed in particolare al ruolo. Ciò comporta una più marcata « amministrativizzazione » della sua collocazione siste-matica ed un suo inserimento a pieno titolo nell'ambito della rego-lamentazione del processo tributario ex D.P.R. n. 636 (50).

A questo proposito, è ormai affermato sia in dottrina che in giurisprudenza il convincimento sulla natura amministrativa del vi-sto pretorile, perciò compatibile col sindacato di organi di giurisdi-zione speciale quali sono le commissioni, essendo più che altro il residuo di una disciplina dettata in situazioni diverse per ipotesi non corrispondenti all'evoluzione della normativa (51).

L'inserimento dell'ingiunzione tra gli atti indicati al comma 1 dell'art. 16 ha avuto il significato di rendere applicabile il meccani-smo giuridico di preclusioni e termini decadenziali rivolto in questa materia a dare organicità e speditezza all'attività di prelievo con l'esclusione, a seguito della mancata proposizione del ricorso nel termine prescritto, della possibilità di contestarne il contenuto, ed aprendo la via alla riscossione coattiva di quanto in essa richiesto al contribuente.

Anche per l'ingiunzione vale il discorso della particolare varia-bilità, come posizione ed oggetto, nell'ambito della procedura di applicazione dei tributi, potendo avere infatti, a seconda delle spe-cifiche regolamentazioni, contenuto più o meno ampio, assumendo a volte i caratteri di atto di accertamento (in ipotesi peraltro sensi-bilmente ridotte proprio con riferimento alla materia riservata alla giurisdizione delle commissioni) e di liquidazione dell'imposta, non-ché di precetto (52). La sua emissione era perciò priva di una pre-cisa collocazione nella procedura suddetta, potendo l'ingiunzione, secondo i casi, essere o meno preceduta dai vari atti previsti per

(50) V., da ultimo, Cass. civ., sez. un., 29 marzo 1989, nn. 1534 e 1536, cit.

(51) In generale, cfr. GLENDI, L'oggetto, cit., 301; TESAURO, Istituzioni, cit.,

I, 208 ss.; v., inoltre. PAVONE, L'ingiunzione fiscale, cit., 83 ss.

(52) Sull'argomento v. in dottrina TESAURO, op. loc. cit.; DOLFIN, voce In-giunzione fiscale, cit., 259; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 8 settembre 1983, n.

5529, in Riv. leg. fise., 1983, 2033; ID., 22 marzo 1990, n. 2390, in Ross, trib.,

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—-realizzare la progressiva concretizzazione della pretesa fiscale: il che ha suscitato non poche incertezze in merito alla sua stessa qua-lificazione (53).

Gli elementi suindicati già nel sistema precedente avevano da-to origine ad orientamenti che erano giunti a mettere in luce anche una valenza sostanziale dell'ingiunzione (54); per quanto, com'è stato opportunamente osservato, ammettere ciò significasse in real-tà aprire la via ad una sua considerazione come atto provvedimen-tale tout court (55).

È quello che sembra essere avvenuto con la disciplina dei ri-corsi contenuta nel D.P.R. n. 636, ove l'atto in questione è stato in-serito nell'elencazione dell'art. 16, restando assoggettato al partico-lare regime previsto per gli altri atti, ed in particopartico-lare alla regola che prevede la definitività del suo contenuto nel caso in cui sia mancata l'impugnazione o questa non abbia avuto esito favorevole per il contribuente (56).

Ciò anche se il comma 3 dell'art. 16 esclude la possibilità di ri-corso per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri dell'ingiun-zione qualora questa sia stata preceduta dalla notificadell'ingiun-zione dell'av-viso di accertamento o dell'avdell'av-viso di liquidazione dell'imposta o del provvedimento che irroga la sanzione: in realtà, apparendo una ta-le normativa rivolta, più che a riconoscerne il carattere di mero at-to formale della riscossione, alla realizzazione di un processo in cui la certezza giuridica sia acquisita gradualmente ma irreversibil-mente, in armonia con quella che è l'esigenza fondamentale di una sollecita attività di applicazione dei tributi combinata con la tutela della sfera di interessi patrimoniali dei soggetti passivi. Il che av-viene qui attraverso le forme di un procedimento che non rimette alle parti il potere di protrarlo in tempi irragionevoli attraverso la libera gestione di diritti da esercitarsi negli ampi margini della nor-male prescrizione, ma le facoltizza a contestare le sue varie fasi se-condo una scansione ben determinata di interventi.

( 5 3 ) V . G L E N D I , L'oggetto, cit., 3 0 6 ss.

(54) Così ALLORIO, Diritto processuale tributario, cit., 81; per una rilevanza

puramente formale dell'atto ai fini della riscossione, nel regime introdotto dalla riforma, cfr. TESAURO, Profili sistematici, cit., 130 ss.

( 5 5 ) C f r . G L E N D I , op. loc. ult. cit.

(56) Come risulta, in particolare, dal disposto del comma 6 dell'art. 16, che dichiara ammissibile l'istanza di rimborso solo qualora « manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel comma 1 ».

Del resto, lo stesso comma 3 cit. è la chiara dimostrazione del-l'ammissione da parte del legislatore del valore sostanziale dell'in-giunzione, che meglio si comprende richiamando quanto innanzi osservato sulla attuale limitata rilevanza della tradizionale distin-zione, in campo fiscale, tra imposizione e riscossione (57).

Così l'ingiunzione « copre » col suo contenuto tutto lo spazio di attività degli uffici svolta a partire dall'atto precedente, e in rela-zione a detto contenuto è da riconoscersi la sua contestabilità: po-tendo anche essere reiterata, analogamente a quanto stabilito per il precetto, o rinnovata (58); una disciplina atta a suscitare perplessi-tà, con specifico riferimento all'assetto della normativa, quale si è innanzi delineato: apparendo in dissonanza rispetto, in particolare, alla regolamentazione della presentazione dei ricorsi entro termini decadenziali.

A parte il rilievo che la reiterazione dell'atto potesse giovare al contribuente, riammesso in tal modo nei termini per impugna-re (59), v'è da osservaimpugna-re in proposito che quando la rinnovazione della procedura si sia tradotta in un atto meramente esecutivo, ri-volto a superare un ostacolo formale posto dalla legge sia soltanto ipotizzabile la possibilità, se del caso, di contestarlo come tale, re-stando l'esperibilità del normale ricorso condizionata — diversa-mente da quanto sovente riconosciuto nella prassi — dal consolida-mento degli effetti già verificatisi per la mancata impugnazione del-l'atto emesso in precedenza (60).

In merito all'impugnabilità dell'ingiunzione, bisogna aggiunge-re che si è fatta distinzione in giurisprudenza per le controversie concernenti il diritto di procedere in sede esecutiva, per le quali è stata riaffermata la competenza dell'a.g.o. (61).

Occorre tuttavia ricordare come l'intera normativa del settore sia stata profondamente modificata con l'emanazione del D.P.R. 28

(57) V. supra, al par. 4.

(58) V. Cass. civ., 7 maggio 1981, n. 2965, in Riv. leg. fise., 1981, 1915;

PAVONE, L'ingiunzione fiscale, cit., p. 130 ss; Cass. civ., 13 febbraio 1980, n.

1046. ivi, 1980, 1416; ID., 22 luglio 1976, n. 2902, in Dir. prat. trib., 1978, II, p.

26 ss.; con nota critica di GLENDI, L'ingiunzione fiscale reiterata.

(59) Così GLENDI, L'oggetto, cit., 301, nota 142.

(60) Cfr. comm. trib. di 1° grado di Verona, 28 maggio 1979, in Fisco,

1980, 3590, nonché, particolarmente, Cass. civ., sez. un., 10 dicembre 1984, n. 6479. in Giust. civ., 1985, I, 1098.

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—-gennaio 1988, n. 43, che all'art. 67 ha innovato (62) la legislazione precedente in materia di riscossione coattiva delle tasse e delle im-poste indirette. Esso infatti stabilisce che « i concessionari del ser-vizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e cata-stali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comu-nale sull'incremento di valore degli immobili... (e di varie altre, tuttavia escluse dalla giurisdizione delle commissioni), nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi » (comma 1), in caso di decorso infruttuoso dei termini di pagamento delle somme, me-diante ruoli formati dagli uffici finanziari competenti, vistati e resi esecutivi dall'Intendente di Finanza (comma 2).

Ciò comporta, com'è chiaro, un radicale mutamento nella tra-dizionale sistemazione degli istituti vigenti in materia, mediante la convergenza operata fra i mezzi di riscossione dell'imposizione di-retta e quelli dell'imposizione indidi-retta (63), secondo un indirizzo di progressiva semplificazione ed unificazione delle diverse discipline che regolano i procedimenti di applicazione delle imposte.

Parallelamente, è stato altresì stabilito che dalla data indicata sono abrogate « tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governati-ve e di ogni altra entrata, diritto o accessorio » richiamate nel D.P.R. n. 43 del 1988, ed ogni ulteriore norma incompatibile con esso.

È stato pertanto disposto che, « per tutte le entrate di cui so-pra, scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del ser-vizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la proce-dura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910, l'ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui al-l'art. 67, comma 2 » (art. 130, comma 2).

(62) Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, prorogata poi al 1° gennaio 1990 con D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, conv. nella L. 10 febbraio 1989, n. 44.

(63) In materia, v. per tutti COSTANTINO, L'unificazione degli strumenti di realizzazione coattiva dei crediti dello Stato e degli altri enti pubblici (primi ap-punti sul D.P.R., 28 gennaio 1988, n. b3), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 639;

BASILAVECCHIA, voce Riscossione delle imposte, in Enc. dir., X L , Milano, 1989,

1179 ss. Tale convergenza non appare tuttavia completa, risultandone formal-mente ancora esclusi alcuni tributi (di bollo, sugli spettacoli), per i quali l'Ammi-nistrazione ha ribadito la riscuotibilità per ingiunzione; v. Ciré. dir. tasse n. 51/651915 del 20 luglio 1990.

7. Il ruolo è, come già si è accennato, il tradizionale mezzo di riscossione coattiva dei tributi diretti, il cui procedimento di forma-zione ed utilizzaforma-zione si svolge tutto all'interno di procedure di spe-cifica natura amministrativa. In base al D.P.R. n. 43 del 1988, so-pra richiamato, è divenuto altresì titolo per la riscossione dei tributi indiretti.

Anche per il ruolo si è molto discusso circa la natura e gli effet-ti che l'atto manifesta, con opinioni che di volta in volta ne hanno prospettato la qualità di mero atto della riscossione (64), di titolo esecutivo espressione d'imposizione (65), di atto insieme formale e sostanziale, di titolo costitutivo dell'esecuzione e del tributo (66), di fonte dell'obbligazione tributaria (67), di fattispecie costitutiva del-l'esecutorietà del diritto (68).

Nell'attuale sistema al ruolo deve anche riconoscersi un conte-nuto provvedimentale (69), di regolazione della situazione sostan-ziale del contribuente, fino ad essere, talvolta, il primo e solo atto della procedura di determinazione dell'imposta ad essere notificato: la varietà della regolamentazione e dei casi in cui può inserirsi l'at-to de quo, richiama la pertinenza delle considerazioni innanzi svol-te sull'articolazione dell'esercizio della funzione impositiva e sulla sua varia distribuzione nell'ambito del procedimento di applicazio-ne dei tributi e degli atti in cui esso si esprime. L'indicazioapplicazio-ne del ruolo nel comma 1 dell'art. 16 fa ritenere che questa situazione è ben presente al legislatore (il quale tende sempre più a dare una

(64) V. DE MITA, Le iscrizioni a ruolo delle imposte sui redditi, Milano,

1979, 268; ID., Profili costituzionali del nuovo processo tributario, in Corr. trib.,

1981, 933; TESAURO, Profili sistematici, cit., 120 ss.; BASCIU, Verso la scomparsa

del ruolo esattoriale?, in questa Rivista, 1983, I, 476; in tal senso Comm. centr.,

30 luglio 1981, n. 7188, in Comm. trib. centr., 1981, I, 687; Comm. trib. di 2°

gra-do di Udine, 20 luglio 1983, in Lisco, 1983, 4693.

(65) V. ALLORIO, Diritto processuale tributario, cit., 91 e 107 ss.

(66) V. TREMONTI, Imposizione e definitività, cit., 236 ss.

(67) Cfr. BERLIRI, Principi di diritto tributario, III, L'accertamento, cit.,

289 ss., 364 ss.; ID., In tema di ruolo esattoriale, in Giur. imp., 1965, 652;

FANTOZ-ZI, La solidarietà nel diritto tributario, Torino, 1968, 354 ss.

(68) V. FALSITTA, Il ruolo di riscossione, cit., 329 ss., 374 ss.

(69) Sul punto v. diffusamente GLENDI, L'oggetto, cit., 289 ss.; la natura

provvedimentale del ruolo è ora ammessa anche da MAGNANI, La tutela

giurisdi-zionale contro i provvedimenti sanzionatovi dell'Amministrazione finanziaria, cit.,

1453 ss., e da TESAURO, Istituzioni, cit., I, 195; v. pure BASILA VECCHIA, voce Ruolo

d'imposta, in Enc. dir., X L I , Milano, 1989, 178 ss.; per la giurisprudenza, v., da

ultimo, Cass. civ., 7 maggio 1986, n. 3059, in Comm. trib. centr., 1986, II, 875;

ID., 8 novembre 1986, n. 6551, in Lisco, 1986, 7369; ID., 28 ottobre 1988, n. 5864,

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—-regolamentazione uniforme, anche sotto l'aspetto delle impugnazio-ni, agli atti previsti per la realizzazione del prelievo tributario) e che le esigenze di coerenza vanno essenzialmente rapportate all'al-veo di questa sistemazione.

Per il ruolo vale la regola, innanzi considerata, secondo la qua-le può essere impugnato anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri soltanto se non sia stato proceduto dalla notificazione dell'avviso di accertamento, dell'avviso di liquidazione, o del prov-vedimento che irroga la sanzione: ciò evidenzia ancora una volta il tipo di rapporto esistente tra i vari atti, ed anche la rispettiva auto-nomia ai fini dell'utilizzazione dei mezzi d'impugnazione; evidente-mente, alla mancata notificazione è equiparabile la nullità della stessa (70).

La necessità dell'impugnazione del ruolo è coerente con la fis-sazione del termine decadenziale per proporre ricorso, la cui de-correnza infruttuosa non può avere come effetto che la definitività del ruolo stesso, e quindi del suo contenuto (71). Ciò è pure in ar-monia con la disposizione che prevede la sua impugnabilità anche per motivi diversi da quelli riguardanti vizi propri, soltanto nei casi sopra specificati (72).

La giurisprudenza ha mostrato di recepire questa caratterizza-zione del ruolo (73), tuttavia con varie incertezze, ricollegabili al concetto della sua qualificazione come atto esattivo, e non impositi-vo (74).

Il ricorso contro il ruolo è stato generalmente ritenuto mezzo utile e corretto per ottenere l'ammissibilità delle deduzioni ex art.

(70) V. Comm. centr., 13 novembre 1979, n. 11258, in Comm. trib. centr.,

1979, I, 566.

(71) V. Comm. centr., 15 giugno 1983, n. 1341, in Comm. trib. centr.,

1983, I, 481.

(72) V. Comm. centr., 16 giugno 1983, n. 1374, in Comm. trib. centr.,

1983, I, 497.

(73) V. Comm. centr., 27 maggio 1985, n. 5175, in Fisco, 1985, 5918: ID.,

15 ottobre 1985, n. 8552, in Comm. trib. centr., 1985, I, 742; ID., 16 novembre

1985, n. 9659, in Boll, trib., 1986, 1846; Cass. civ., 7 maggio 1986, n. 3059, cit.-,

Cass. civ., 28 aprile 1988, n. 3197, ivi, 1988, 1565; ID., 28 ottobre 1988, n. 5864, cit.\ ID., 23 ottobre 1989, n. 6202, in Fisco, 1990, 932; ID., 23 gennaio 1990, n.

361, ivi, 1943.

(74) Cfr. Comm. centr., 30 luglio 1981, n. 7188, cit.; Comm. trib. di 2°

gra-do di Udine, 20 luglio 1983, cit.; Comm. trib. di 2° grado di Bari, 28 marzo 1985,

7 D.P.R. sull'Ilor, nel caso d'insufficienza della documentazione ed anche in mancanza di una specifica richiesta in dichiarazione (75).

8. Come l'avviso di liquidazione, l'avviso di mora è stato in-serito tra gli atti impugnabili col D.P.R. n. 739 del 1981: a differen-za del primo, tuttavia, presenta una problematica tutta particolare. Ha sempre fatto parte della procedura esecutiva esattoriale, e in tale ambito si è avuta fino all'entrata in vigore del D.P.R. cit. la specifica disciplina della sua contestazione mediante ricorso all'In-tendente di Finanza (quindi in via amministrativa) a norma degli artt. 53 e 54 D.P.R. n. 602 del 1973.

Successivamente, soprattutto a causa di un diffuso orientamen-to favorevole all'estensione dell'originaria portata del comma 1 del-l'art. 16 (76), si è proceduto alla sua indicazione espressa fra gli atti impugnabili avanti alle commissioni tributarie.

Occorre ricordare che, seppure in certi casi esso abbia una funzione ripetitiva del ruolo, in altri può assurgere ad atto dagli in-negabili effetti sostanziali, come quando non sia preceduto dalla notifica della cartella di pagamento o dello stesso avviso di accerta-mento; è ancora il caso dei coobbligati solidali, che possono così far valere, nell'ipotesi di notificazione del solo avviso di mora, contro di esso tutti i motivi concernenti la propria complessiva situazione in rapporto alla fattispecie impositiva controversa, al di là della considerazione dei soli vizi propri dell'atto (77).

Questo dunque può presentarsi con un contenuto variabile, e con caratteristiche di accertamento del debito d'imposta: vige

pe-(75) Fra le tante decisioni conformi, v. Comm. centr., 23 giugno 1980, n. 7574, in Boll, trib., 1981, 953; ID., 28 luglio 1980, n. 7590, in Fisco, 1980, 3496;

Cass. civ., 26 maggio 1981, n. 3459, in Rass. trib., 1981, II, 249; Comm. centr.,

25 marzo 1985, n. 2835, in Fisco, 1985, 2798; ID., 24 marzo 1986, n. 2620, in Corr. trib., 1986, 1959; ID., 17 luglio 1987, n. 5758, ivi, 1987, 2630.

(76) Della cui elencazione è stato anche di recente riaffermato il carattere esemplificativo: cfr. ad es., Corte cost., 6 dicembre 1985, n. 313, in Rass. trib.,

1986, II, 123 ss.; Comm. centr., 19 giugno 1987, n. 4964, in Comm. trib. centr.,

1987, I, 296; v. pure infra, par. 10. Per la non impugnabilità v. tuttavia Comm.

centr., 19 settembre 1986, n. 7086, in Fisco, 1986, 6335. In dottrina,

sull'impu-gnabilità dell'avviso di mora anche nel vigore della precedente normativa v., per tutti, MICHELI, Corso di diritto tributario, cit., 249.

(77) Secondo alcuni, nel caso di solidarietà dipendente, fino ad investire lo stesso contenuto del rapporto fra Fisco ed obbligato principale: cfr. GLENDI, L'og-getto, cit., 312. V. pure Corte cost., 29 ottobre 1987, n. 348, in Boll, trib., 1987,

1744; Comm. centr., 26 maggio 1989, n. 3708, in Boll, trib., 1990, 1273;

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—-raltro sempre la regola che limita i margini di contestazione nel ca-so sia stato notificato un precedente atto impositivo (78).

Anche l'avviso di mora quindi rientra ora nel sistema a catena delineato dalla recente legislazione tributaria, nonostante la sua tradizionale configurazione come atto della procedura esecutiva e, soprattutto, promanante da un soggetto distinto dall'Amministra-zione finanziaria (79).

Questo in effetti costituisce uno dei punti di maggiore differen-ziazione e perplessità della relativa disciplina, in cui probabilmente si esprime il livello più avanzato dell'indirizzo innanzi richiamato tendente ad una considerazione unitaria delle impugnazioni in ma-teria fiscale.

Il fatto che l'avviso di mora sia emesso dall'esattore-concessio-nario del servizio di riscossione rappresenta evidentemente un'ano-malia nel panorama tracciato al comma 1 dell'art. 16, che tuttavia deve armonizzarsi coi dati offerti dal sistema nell'ambito del quale si inserisce (80).

Vige per esso innanzitutto il termine decadenziale previsto per gli altri atti, mentre merita particolare attenzione il problema della legittimazione passiva nel caso d'instaurazione del giudizio; è infatti principio recepito che la controparte normale del contribuente nelle liti d'imposta sia l'ente impositore.

Nel caso dell'avviso di mora si è tuttavia affermato — soprat-tutto nella prassi — un certo indirizzo tendente a distinguere le ipo-tesi in cui in esso sia riconoscibile l'esercizio di una funzione impo-sitiva da quelle in cui rivesta una mera funzione esecutiva, per at-tribuire le prime alla competenza giurisdizionale delle commissioni, con controparte l'ufficio, e le seconde a quella amministrativa del-l'Intendente, in sede di ricorso contro gli atti esecutivi dell'esatto-re, ex art. 53 D.P.R. n. 602 del 1973: il che ha spesso indotto i con-tribuenti alla determinazione prudenziale di presentare