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L’elemento centrale della responsabilità amministrativo- contabile è rappresentato dal danno erariale.

Con questo concetto, in particolar modo, ci riferiamo al danno sofferto dallo Stato (o da un altro ente pubblico) per effetto della condotta posta in essere da un proprio dipendente o da un soggetto che agisce per conto della Pubblica Amministrazione, in violazione dei propri obblighi di impiego o di servizio.

Il concetto di danno erariale, pertanto, può essere inteso in senso civilistico poiché, in virtù di quanto si deduce

dall’art. 12239 c.c., può consistere in un danno emergente,

ossia in una perdita per una cosa danneggiata, perduta o

9 Secondo cui: “Il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

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distrutta; o, ancora, in un lucro cessante, cioè in un mancato guadagno.

Il danno, quindi, non è altro che l’evento conseguente e connesso alla condotta antigiuridica dell’agente che, dato il contrasto con gli obblighi ed i principi di corretta amministrazione, assume il carattere dell’ingiustizia

determinando all’amministrazione una lesione

economicamente valutabile.

2.1. Caratteri e configurabilità

Il danno erariale ha natura tradizionalmente

patrimoniale pertanto, per poter apparire risarcibile, deve essere valutato sotto l’aspetto economico, soprattutto per il fatto che il risarcimento deve consistere nel pagamento di una somma di denaro equivalente alla misura del danno subito.

Oltre alla risarcibilità del danno patrimoniale, è ammessa anche la risarcibilità di quello non patrimoniale, caratterizzato da aspetti peculiari che lo rendono diverso rispetto a quello subito dai soggetti privati; poiché ciò che

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qui si va a valutare sono le conseguenze scaturenti dalla lesione a beni giuridici immateriali quali, ad esempio, il prestigio della personalità della Pubblica Amministrazione10.

Il danno non patrimoniale, quindi, contrariamente a quello patrimoniale, è insuscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare, per cui, la relativa monetizzazione non può essere compiuta se non con criteri equitativi.

In particolar modo, le ipotesi di risarcimento derivanti da responsabilità extra-contrattuale sono previste dagli articoli 204311 e 205912 del c.c.

In virtù di quanto disposto da tali articoli, possiamo evidenziare una prima differenza tra gli stessi, in quanto l’art. 2043 c.c. fa sempre riferimento nell’ipotesi di responsabilità extra-contrattuale, al risarcimento di natura patrimoniale, poiché tale risarcimento è dovuto per “qualunque fatto” abbia cagionato un danno ingiusto.

10 P.L. MATTA, M. PELLINGRA CONTINO, Brevi considerazioni in materia di responsabilità erariale. Profili dottrinari ed orientamenti giurisprudenziali, in Norma, quotidiano d’informazione giuridica, 2009, p. 21-22.

11 Secondo cui: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

12 Secondo cui: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

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Quindi, il danno patrimoniale, ai sensi dell’art. 2043 c.c. è un danno atipico, perché per il suo risarcimento è necessario che si sia cagionato un danno ingiusto ossia una lesione a un diritto o a un interesse protetto. Quello non patrimoniale, invece, ai sensi dell’art. 2059 c.c., è un danno tipico poiché come si evince dallo stesso articolo può essere risarcito soltanto nei casi previsti dalla legge.

Vi sono comunque delle ipotesi di danno non patrimoniale che possono essere esaminate ed in particolar modo si tratta delle categorie del danno biologico, morale ed esistenziale13.

13 La definizione di danno biologico è contenuta all’interno del codice delle assicurazioni e più precisamente all’art. 138, comma 2, ove viene definito come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-

fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Vi sono,

quindi, due componenti per poter qualificare il danno come biologico. Una di natura prevalentemente e strettamente psico-fisica e l’altra che va ad incidere sulle attività relazionali del soggetto. Il danno biologico è, quindi, un danno necessariamente personalizzato poiché i suoi effetti potranno incidere in misura diversa da un soggetto all’altro, pertanto, dovrà essere valutato caso per caso dal giudice. Il danno morale è, invece, definito come la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in sé considerato, di regola un reato ai sensi dell’art. 185 c.p. – “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui” –,

sofferenza che può essere sia di natura transitoria che permanente. Il danno deve essere accertato in sede civile. Tuttavia, sebbene riconosciuto dal giudice, è difficilmente quantificabile poiché dipendente da fattori soggettivi molto spesso difficilmente accertabili

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In conclusione, i requisiti per poter configurare la risarcibilità del danno sono la certezza; l’attualità; la concretezza e l’effettività.

Il danno è certo quando la sottrazione patrimoniale si è realmente verificata ed è attuale quando esista realmente tanto al momento della proposizione della domanda quanto al tempo della conclusione. Inoltre, è concreto quando la

perdita economico-patrimoniale non sia solamente

presupposta ma attinente alla realtà ed è, infine, effettivo, quando costituisce applicazione del principio di non coincidenza tra illiceità e dannosità.

È necessario, pertanto, che al momento della presentazione della domanda introduttiva di giudizio, il danno presenti tutte queste caratteristiche.

ed individuabili. Il danno esistenziale è definito come il danno arrecato all’esistenza, cioè quel danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute. Tale categoria di danno si distingue dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica e dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo. Il danno esistenziale è, quindi, il danno che consegue all’alterazione della personalità del danneggiato e del suo modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune. Anche in questo caso, così come nel caso del danno biologico, spetta al giudice valutare caso per caso e personalizzare in modo adeguato il risarcimento.

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