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Sulla base degli elementi emersi nei capitoli precedenti e dei giudizi per le singole componenti più significative, si rileva che il PUA in esame non comporta effetti significativi sull’ambiente e pertanto non si ritiene necessario l’assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

A titolo collaborativo, si elencano le Autorità Ambientali che, in base alle analisi svolte, risultano coinvolte:

- Provincia (Autorità competente) - Arpae

- Ausl

- Consorzio Bonifica della Romagna.

PROVINCIA DI RAVENNA COMUNE DI CERVIA

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE URBANISTICA E

PAESAGGISTICA AREA UBICATA A TAGLIATA DI CERVIA (RA) FRA VIA PINARELLA, DEI COSMONAUTI,

MAREMMA E PUGLIE

RA R AP PP PO OR RT TO O P PR RE EL L IM I MI IN NA AR RE E

ai a i f fi in n i i d de el ll l a a v ve er ri if fi ic ca a d di i a as ss so og g ge g et tt ta ab bi il li it à a al ll la a p pr ro oc ce ed du u ra r a d d i i V VA A S S

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Le presenti integrazioni volontarie si sono rese necessarie per l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione sovraordinati, approvati e/o entrati in vigore nel periodo intercorso tra la redazione del documento del febbraio 2016 fino ad oggi.

In particolare sono trattati:

la Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvato il 5 dicembre 2016, che va a sostituire il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, esaminato nel paragrafo 3.5,

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato il 3 maggio 2016, che era in sostanza già esaminato nel paragrafo 3.1, insieme al Piano provinciale.

Per facilità di lettura si specifica che per ogni Piano viene riportata una sintesi della norma tratta dalle NTA e a seguito un commento, in corsivo, in cui si descrive la verifica di coerenza eseguita per gli aspetti di interesse.

1. Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico

Con Deliberazione n. 1/3 del 27 Aprile 2016, il Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha adottato il “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico”.

Il 1 giugno 2016 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della RE-R n. 138, l’avviso di adozione di tale Progetto.

La Variante è stata approvata dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 2112/2016).

Si tratta di una variante cartografica e normativa che ha inteso allineare ed armonizzare i contenuti del Piano Stralcio previgente, con le successive modifiche ed i contenuti integrati e derivati a seguito della elaborazione ed approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - PGRA (Deliberazione n.

235 del 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali Integrati).

Si ricorda che il Piano di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 Direttiva 2007/60/CE e D. Lgs. 49/2010) che le cartografie contenute nel PGRA costituiscono il quadro conoscitivo di settore, costituito dall’insieme delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino. Il PGRA ha fornito quindi il quadro conoscitivo e le misure (non norme), ora declinate nella Variante di coordinamento tra il PGRA e il PSAI.

Tra gli elaborati della Variante ora vigente, la tavola 240e “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico (PAI)”

evidenzia che l’area in esame è interessata dal Titolo II “Assetto della rete idrografica” mentre non è esterna alle aree normate dal Titolo IV “Costa”.

Pertanto, diversamente dal PSRI che non evidenziava alcuna criticità, con la nuova Variante, l’area in esame, così come tutta la fascia costiera ravennate, ricade tra le “Aree di potenziale allagamento”, normate dall’art. 6, ovvero come area a media probabilità (P2) di allagamento da parte della rete idrografica secondaria, a causa della storica difficoltà di scolo del settore costiero.

Stralcio tav. 240e “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico (PAI)”

La normativa dell’art. 6 specifica che:

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d’acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.

2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all’adozione di misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.

4. L’Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.

5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni, prescrivono l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l’esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all’esondazione.

In aggiunta è quindi fornita la tavola relativa ai Tiranti idrici di riferimento, che riporta per l’intera area di interesse un tirante idrico variabile da 0 fino a un massimo di 50 cm, modificando quindi la situazione idraulica precedentemente indicata.

L’Allegato 6 aggiornato della “Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, ai sensi degli artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano”, in relazione al tirante idrico di riferimento, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni specifiche nell’ambito dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici, riporta le seguenti indicazioni di massima:

Per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m: occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone.

Stralcio tav. 240e - Allegato n. 6

“Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura sottoposte a rischio di allagamento (art. 6)” con la sovrapposizione dello schema del PUA in esame

In merito al tirante atteso, l’Autorità di Bacino competente ha messo a disposizione anche un elaborato di dettaglio in cui è fornito il tirante idrico calcolato sulla base del modello DEM del terreno di seguito allegato.

Dalla figura che segue il tirante atteso risulta praticamente nullo in quasi tutta l’area del Progetto, ad eccezione della fascia a ridosso della linea ferroviaria in cui si ha un tirante atteso massimo di 30 cm sul paino attuale.

Considerando che nella proposta in esame è già previsto l’innalzamento del piano campagna mediante riporto di terreno anche fino a 50 cm rispetto all’attuale, per esigenze legate al funzionamento delle fognatura nera e per esigenze di raccordo con le viabilità esistenti, risulta che le soluzioni progettuali già previste risolvono la nuova criticità idraulica segnalata con la Variante e che non è necessaria alcuna

modifica progettuale, né l’adozione ulteriori misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

Il Progetto in esame risulta quindi conforme alla nuova Variante e le opere previste risultano in sicurezza idraulica, per quanto attiene l’art. 6, per effetto delle quote di imposta previste dal progetto in riferimento al tirante calcolato.

Nel caso in cui si ipotizzi in fase esecutiva un piano seminterrato, non vietato da questa normativa, si garantirà che non vi saranno aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto si eviteranno aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone.

Per quanto riguarda l’invarianza idraulica, sempre la stessa Variante di coordinamento riconferma le norme per il calcolo all’art. 9, in modo che la trasformazione di un’area non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa.

Si rimanda a quanto definito nel documento già consegnato che si riporta di seguito.

L’insediamento sarà dotato di fognatura separata bianca e nera.

La rete bianca avrà recapito nella fognatura bianca Ф1000 presente in corrispondenza di via Pinarella, previa applicazione dell’invarianza idraulica che verrà messa in atto in parte nell’area verde di progetto, destinata a parco pubblico, ed in parte sovradimensionando la fognatura.

In particolare per la laminazione è previsto un invaso, di volume pari a circa 500 mc, costituito da una depressione naturale inerbita, con quota di fondo a +1,90 m slm rispetto al piano di riferimento del comparto posto a +2,60 m slm, localizzata nel verde pubblico, oltre al sovradimensionamento di alcuni tratti della fognatura bianca con la messa in opera di condotte con Ф 800.

Tale sistema risulta sovradimensionato di circa 100 mc rispetto alle esigenze emerse dai calcoli idraulici, per i cui dettagli si rimanda al Documento op 3.1-3.2 e alla Tav.op 3.2.

2. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), adottato con delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 103 del 3/02/2014, è stato approvato dall’Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 06.05.2016 (Parte Seconda).

Come previsto dall’art. 25, comma 5 della Legge Regionale n. 20/2000, il PRGR è entrato in vigore dal 6 maggio 2016, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Si conferma la conformità della proposta anche a tale strumento recentemente approvato, non essendo prevista la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda i materiali di riporto da utilizzare, si esclude l’utilizzo di rifiuti e si riconferma che saranno utilizzati i materiali ammessi dalle normative vigenti al momento in cui saranno effettuate le operazioni di innalzamento del piano di campagna.

Inoltre, poiché nel Piano regionale non vi sono specifiche indicazioni e prescrizioni per i piani comunali, ma azioni puntuali e strategiche finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti, il progetto di urbanizzazione prevede già gli spazi idonei dove si metteranno in opera punti di raccolta differenziata, distribuiti lungo la viabilità e facilmente raggiungibili, che saranno realizzati secondo le indicazioni e i criteri forniti dall’ente gestore (HERA) in sede esecutiva: si può pertanto ritenere conforme alle direttive del Piano regionale.

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