3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA - VERIFICA RISPETTO AI PIANI
3.1 P IANO T ERRITORIALE DI C OORDINAMENTO P ROVINCIALE
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna (PTCP) è stato approvato con DGP n. 9 del 28 febbraio 2006. Il Piano è stato successivamente modificato a seguito:
• dell’approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera di C.C. n. 25/2007, ai sensi dell’articolo 22 della LR 20/2000;
• del Piano di Tutela delle Acque approvato dalla RER con D.A.L. n. 40 del 21/12/05 (deliberazione del C.P. n. 24 del 22 marzo 2011);
• dell’approvazione del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti urbani e speciali (PPGR);
• dell’approvazione del Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Ravenna avvenuta con D.C.P. n. 21 del 22/3/2011 (ai sensi dell'art. 27 della LR 20/2000).
Nel seguito sono stati analizzati gli Allegati cartografici del PTCP, individuando gli eventuali vincoli o tutele che possono interessare il comparto; sono stati inoltre riportati gli articoli delle NTA ad essi correlati, ciascuno con un commento specifico in relazione a quanto contenuto nella progettazione.
Le tavole del PTCP sono le seguenti:
- Tavola 1 “Unità di Paesaggio”,
- Tavola 2 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”, - “Carta forestale” della Provincia di Ravenna,
- Tavola 3 “Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee”,
- Tavola 4 ”Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”,
- Tavola 5 “Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale”,
- Tavola 6 “Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna”.
Si è presa inoltre in esame anche la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano provinciale. Dalla lettura risulta che le macro-scelte o obiettivi territoriali che sono stati maggiormente considerati nella Valsat provinciale, sono:
- le localizzazioni residenziali e il contenimento dello sprawl,
- le localizzazioni delle aree industriali, in specifico di quelle produttive di sviluppo, - le localizzazioni dei poli funzionali,
- la mobilità.
In particolare, per ciascuno di questi sono stati individuati nella Valsat i Criteri/Obiettivi Specifici territoriali.
Il primo obiettivo territoriale, che riveste interesse nel nostro studio, ha un fondamentale valore di ordinamento dello sviluppo insediativo globalmente inteso e persegue un modello di sviluppo equilibrato e compatto. Il contenimento dello sprawl esplicita dunque i criteri e le scelte relative al territorio provinciale, e contribuisce altresì ad una maggiore efficienza nell’uso delle risorse ambientali e nella loro gestione.
I Criteri/Obiettivi Specifici relativi allo sprawl indicati nella Valsat sono molteplici, non tutti riferibili al contesto in esame; risultano di interesse i seguenti:
- evitare di urbanizzare nuove aree e portare abitanti aggiuntivi dove non vi sia, o non vi possa essere, una buona dotazione di servizi di base,
- concentrare lo sviluppo sia dei servizi che, conseguentemente, delle residenze nelle città e nei centri maggiori e maggiormente dotati,
- concentrare le politiche per la residenza sociale solo nei centri maggiori,
- considerare esaurita la fase dello sviluppo dei centri costieri, sia per non complicare ulteriormente la trama urbana, sia per tutelare estesamente le risorse naturali e paesaggistiche che costituiscono il motore dell'economia costiera.
Si ritiene che il PUA in esame, essendo già previsto nel PRG e sviluppandosi a completamento dell’attuale urbanizzazione di uno dei principali centri turistici della Provincia, in una zona dove già sono presenti servizi, risponda ai criteri indicati nella Valsat.
Come si può osservare nella TAV. 1 “Unità di Paesaggio”, di cui è riportato uno stralcio, l’area oggetto di intervento ricade all’interno della Unità di Paesaggio n. 7 “Della Costa Sud”.
Il limite che separa la costa nord dalla costa sud coincide con il confine comunale tra Ravenna e Cervia. Questa UdP è compresa interamente nel territorio del Comune di Cervia; verso l’entroterra i confini ricalcano gli argini delle saline, mentre a sud l’UdP rimane aperta verso la Provincia di Forlì - Cesena.
Stralcio Tavola 1 “Unità di Paesaggio”
Dal punto di vista geomorfologico, questa parte del territorio è di origine recente.
I fenomeni che hanno avuto un ruolo nell’avanzamento della fascia costiera si possono riassumere nello spostamento verso nord del Delta Padano e nell’apporto dei fiumi appenninici, soprattutto del fiume Savio e del Torrente Bevano.
I fasci dunosi elevatisi di qualche metro sul livello del mare creando difficoltà di deflusso, diedero origine ad ampie bassure allagate con prevalenza di acqua dolce o salmastra, a seconda della vicinanza alla costa.
Si andò definendo un paesaggio litoraneo che si definirà nella forma che ancora oggi possiamo riconoscere in alcune zone del territorio, come le Saline di Cervia.
Le saline vennero alimentate dalle acque marine per mezzo di un canale, l’attuale porto canale di Cervia che poteva portare le acque a tutte le vasche per l'evaporazione.
Tra il XV e XVIII secolo si verificarono dissesti idrogeologici tali da provocare la rottura sempre più frequente dei canali di scolo, il disalveamento del Savio e il formarsi di vaste zone di aree impaludate, che vennero successivamente bonificate.
Le sorti della città di Cervia furono strettamente legate a quelle delle sue saline; nel medioevo la città tentò di reggersi a libero comune ma potenti feudatari se la contesero per il suo ambitissimo prodotto: Dopo il dominio veneziano nel XV sec., Cervia rimase sotto lo Stato Pontificio fino all’Unità d’Italia.
Ma la posizione della città, posta in mezzo alle saline e circondata da antiche paludi, non godeva di un clima troppo salubre, tanto che nel 1697 Papa Innocenzo XII fece demolire l’antica città e ricostruirla in località più sana, vicino al mare cioè nel sito attuale.
Nell’ultimo quarto dell’Ottocento iniziarono la balneazione ed il soggiorno terapeutico, ma solo negli anni trenta del Novecento vi fu uno sviluppo, caratterizzato da bassa densità di ville, nel verde della pineta.
I principali elementi caratterizzanti la UdP sono le strade, come la Strada Storica Romea sud e alcune Strade Panoramiche, quali:
- strada statale 254 nel tratto da Cervia al canale Consorziale;
- strada provinciale 6 Cervia-Villa Inferno, dalla chiesa “Madonna della Neve” al canale dei Prati;
- via Stazzone nel tratto compreso tra via di Vittorio e via Ciro Menotti;
- strada statale 16 da Cervia in direzione di Rimini fino alla via Ficocle;
- strada comunale per Zadina (Cervia-Cesenatico).
In merito all’idrografia, le saline sono alimentate da acqua di mare per mezzo del Canale del Pino o Canalino di Milano Marittima, mentre lo scolo delle acque superflue avviene attraverso il Canale della Bova che mette capo al Porto Canale di Cervia.
Il Canale Circondariale delimita il perimetro esterno delle saline che internamente sono attraversate da una fitta rete di vie d’acqua che collegano i vari bacini saliferi.
Nella zona della Costa Sud siamo in presenza di numerosi cordoni litoranei, i principali sono:
- il dosso costiero che segue tutta la linea di costa attuale;
- il proseguimento del dosso litoraneo su cui sono state impiantate le pinete.
La trasformazione in esame si colloca entro il perimetro dell’abitato di Tagliata; è localizzata in corrispondenza del dosso costiero formato dai cordoni litorali sabbiosi, come evidenziato nella successiva tavola del PTCP, anche se in questa zona la morfologia originaria è stata alterata dagli interventi antropici.
Non sono interessati altri caratteri individuati nell’Unità di Paesaggio n. 7 “Costa Sud”.
Nel seguito viene analizzata la TAV. 2 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”, di cui è riportato uno stralcio della Tavola 2-18 (1:25.000), con la relativa legenda.
Stralcio Tavola 2-18 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”
L’area di intervento ricade all’interno del “Sistema costiero”, normato dall’art. 3.12, che dalla linea di costa si spinge sin oltre la SS 16 Adriatica.
Il sistema costiero è l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa documentabile in epoca storica; in relazione al diverso livello di trasformazione antropica, è suddiviso nelle Unità di paesaggio della costa nord e della costa sud:
il comparto ricade, come visto, nell'Unità di Paesaggio della costa Sud.
Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra, nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi. Tra gli indirizzi troviamo che:
• devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia balneare, la continuità visuale tra la campagna ed il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività di tempo libero;
• i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate, fatta eccezione per gli interventi necessari alla riqualificazione urbana ed ambientale, per l’integrazione dei servizi pubblici e privati e/o per la realizzazione ed adeguamento della viabilità al fine di decongestionare il lungomare.
La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio non si applica alla realizzazione di strade, impianti, ecc., che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti (c.ma 5).
Le opere ammesse, nonché le strade poderali ed interpoderali, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati (c.ma 7).
L’area in esame ricade nel sistema costiero così normato, ad ovest delle “Zone urbanizzate in ambito costiero” (art. 3.14).
La previsione residenziale, già contenuta nel PRG, andrà a completare le urbanizzazioni attuate nella medesima fascia ad ovest di Via Pinarella.
Le opere previste non altereranno negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dell’ambito territoriale interessato, incrementando la dotazione vegetazionale.
Il comparto ricade inoltre entro il sistema dunoso normato dagli articoli: art. 3.20 – “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi” e art. 3.20d -
“Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica”.
I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale, sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione. I dossi vengono graficamente distinti in base a una diversa funzione e/o rilevanza in:
a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati b) Dossi di ambito fluviale recente
c) Paleodossi di modesta rilevanza
d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica.
Ai "Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica" (3.20d) si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui all’art. 3.19; spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone, fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del ‘cuneo salino’. In particolare l’art. 3.19 al comma 11.(P) definisce che “Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola…, solamente ove si dimostri:
a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto g) del co.ma 3 dell’art. 3.12 – Sistema costiero (i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate, per l’integrazione dei servizi pubblici e privati e/o per la realizzazione ed adeguamento della viabilità al fine di decongestionare il lungomare,…);
b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti”.
Il PUA è localizzato entro i “Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica” e, facendo riferimento all’art. 3.19, al quale il disposto normativo rimanda, gli interventi previsti nel Piano risultano ammissibili in quanto già previsti nel PRG comunale, essendo localizzati in aree già urbanizzate. Il sistema dunoso costiero, esteso lungo tutto il litorale, non risulta riconoscibile nella fascia interessata dallo sviluppo residenziale di Tagliata, in quanto la morfologia originaria è stata alterata dagli interventi antropici; in particolare, entro il perimetro il rilievo topografico dello stato di fatto non evidenzia quote maggiori rispetto a quelle tipiche del sistema dunoso che ritroviamo più ad est.
Si rammenta che la pianificazione comunale non aggiunge alcuna specifica alla norma di tutela in riferimento ai sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica.
Inoltre nell’ambito, a prevalente uso agricolo, non è presente una dotazione vegetazionale tipica degli ambienti costieri sabbiosi.
A nord-est dell’area di proprietà, non interessato dal presente Piano, è segnalato un perimetro azzurro definito dall’art. 3.16 Città delle Colonie, in quanto zona di rilevante interesse storico testimoniale.
A titolo consultivo si è presa anche in esame la “Carta Forestale della Provincia di Ravenna”
in scala 1:100.000, disponibile sul sito della Provincia, e di seguito riportata come stralcio a scala adattata, dalla quale emerge che nel perimetro di intervento non sono presenti aree forestali (riportate in verde).
Estratto “Carta forestale della Provincia di Ravenna”
Con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22.03.2011 è stata approvata la
“Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna”, pubblicata sul B.U.R.E.-R. n. 73 del 11.05.2011.
Con tale Variante la Provincia fa propri gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale (PDG) adottato il 24.02.2010: sono inoltre introdotte la nuova Tavola 3 “Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee” e modifiche ed integrazioni di alcuni articoli.
Dall’esame dello stralcio della Tavola riportata, emerge che tutta la fascia costiera rientra nelle Zone di protezione delle acque sotterranee costiere, normate dagli articoli 5.3; 5.7; 5.11.
Con l’ art. 5.3 - Aree di protezione delle acque sotterranee costiere, il PTCP individua una ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee in territorio costiero, in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine.
Stralcio Tavola 3.18 ” Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee”
In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC - Delib. Cons. RE-R del 20.01.2005 n. 645), in tale zona, sulla base dell’art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero, valgono le seguenti disposizioni:
- la Provincia si orienta al diniego nell’esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale 41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee. La Provincia dà indirizzo di una attenta valutazione preventiva anche della perforazione a scopo di ricerca, fatte salve le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico;
- per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l’impiego di pompe well-point, ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l’afflusso delle acque freatiche. L’allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.
Nell’ambito di tale Piano non si prevede alcun prelievo da acque sotterranee, né richiesta di concessione di derivazione.
Essendo ammessa dal PRG la realizzazione di piani interrati o seminterrati, considerati la profondità rilevata della falda attorno a –1.70 m dal piano campagna attuale e il riporto di almeno 60 cm di terreno per i raccordi con le viabilità, si può ritenere che non si verifichi la necessità, in fase esecutiva, di well-point per la presenza a fondo scavo della falda. Tali aspetti tecnici saranno comunque approfonditi nelle successive fasi esecutive nel caso in cui si progettino piani interrati o seminterrati.
L’art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile, definisce le tecniche e i comportamenti degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa; in particolare le tecniche di risparmio idrico consistono tra l’altro:
- nell’impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.), ed i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.);
- nell’impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico ed energetico;
- nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali;
- nell’utilizzo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di acque reflue recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio ed apposite reti di distribuzione (irrigazione aree verdi, riuso in cassette di risciacquo, operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.);
- nella diffusione dell’installazione di reti idriche duali.
Al comma 9 è specificato che i Comuni adottano misure specifiche, nell’ambito del Regolamento Urbanistico Edilizio, del Piano Operativo Comunale e dei Piani Urbanistici Attuativi, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell’assetto urbanistico prefigurato, quali:
- (D) nelle nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche, la realizzazione degli interventi edilizi va subordinata all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici, di cui al precedente comma 5 e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell’utilizzo i acque meno pregiate, coerentemente con le indicazioni dei “Requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche”, di cui all’All. 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della D.G.R. 21/01 e di cui all’Art.33 comma 2 della L.R. 31/02 (Disciplina generale dell’edilizia);
- (I) ulteriori disposizioni che promuovano interventi per la riduzione dei consumi idrici e l’uso razionale delle risorse idriche anche attraverso incentivazioni e/o penalizzazioni;
- (I) ulteriori disposizioni volte a trasferire il consumo di acque sotterranee verso acque superficiali;
- (I) progetti di intervento finalizzati al risparmio idrico eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui all’art. 5.12 c. 21, effettuati direttamente dall’Amm.ne comunale o attraverso Programmi di riqualificazione urbana;
- (P) impiego di specie vegetali scarsamente idroesigenti negli spazi di verde pubblico, ogni qualvolta questo sia possibile.
Le misure volte al risparmio idrico verranno definite nei successivi progetti esecutivi nei quali saranno valutate le migliori soluzioni tecniche per il risparmio ed il recupero delle acque meteoriche.
Si evidenzia fin da ora che, nella progettazione del verde negli spazi pubblici, saranno utilizzate specie vegetali autoctone non idroesigenti, al fine di attuare forme di risparmio idrico.
Tale scelta sarà prevista anche per gli spazi di verde privato.
Anche l’art. 4.7 – Rischi connessi alla subsidenza del PTCP è stato modificato con tale Variante. L’obiettivo generale, definito al comma 1, è la riduzione della subsidenza del territorio di
pianura ai valori propri di un abbassamento del suolo dovuto ai soli fenomeni geologici indisturbati.
2.(I) Negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggiore rilevanza, ovvero supera la soglia di subsidenza di cui al comma 1, le azioni strategiche per la difesa dai rischi connessi sono individuate prioritariamente:
- nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche dalle falde;
- nell’individuazione ed eliminazione dei prelievi idrici abusivi;
- nel contenimento dei prelievi autorizzati di altri fluidi dal sottosuolo;
- nello scarico delle acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi in unità geologiche profonde non aventi valore di riserva strategica;
- nel monitoraggio e valutazione degli eventuali effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie (scavi, infrastrutture, incremento dei carichi edilizi gravanti sul suolo,
- nel monitoraggio e valutazione degli eventuali effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie (scavi, infrastrutture, incremento dei carichi edilizi gravanti sul suolo,