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CONCLUSIONI 1 Il punto

Nel documento Tesina sull'Eutanasia - tesi (pagine 84-88)

nota 3. Ma si può parlare in questo caso davvero di ‘immunità’?

4. CONCLUSIONI 1 Il punto

In Olanda il problema che si sta affrontando oggi, va ben oltre il fatto di ‘sospendere ogni ulteriore trattamento qualora non abbia più alcun senso’, talvolta avviene che sia il paziente stesso a rifiutare il trattamento - il rifiuto può riferirsi non solo a ulteriori cure ma anche all’assunzione artificiale di nutrimento e liquidi - ed il medico ha l'obbligo di rispettare tale rifiuto: in fondo, si lascia così, che la natura faccia il suo corso e tutto ciò rientra nel normale operato medico. Questo vale al pari, per la somministrazione di farmaci antidolorifici anche se questi dovessero avere come effetto collaterale, l'anticipazione della morte.

In Italia invece, la discussione è ancora ferma alla domanda se ‘sia giusto o no che il medico obbedisca al paziente che si rifiuti di subire ulteriori terapie’, salvo lo sconfinare di queste in accanimento terapeutico; ciò risulta anche dal parere del CNB espresso in merito.9

Non solo, ma sembra che, anche nei confronti della somministrazione di cure palliative laddove accelerino la dipartita, non si possa parlare che di debole certezza, infatti c’è chi comunque continua a mettere in dubbio l’eticità, anche di questo: una per tutte, alcuni illustri esponenti della Chiesa cattolica; mentre secondo altri, se la terapia del dolore fosse più utilizzata ci sarebbe una minore richiesta di eutanasia.

Come si può pensare quindi che il nostro Parlamento a breve appoggerà un disegno di legge - anche senza pretendere che sia ‘legalizzata’ o ancor di più ‘depenalizzata’, ma semplicemente ‘autorizzata’ in qualche modo l’eutanasia - quando su questa strada c’è ancora Polifemo da sconfiggere? Basta l’astuzia giuridica?

Noi crediamo tuttavia, che ciò non sia sufficiente.

D’altro canto, in Olanda tutto è partito dai giudici…ancora una volta è stata la giurisprudenza, il mezzo per far capire al legislatore che forse è ora di cambiare qualcosa, perché sono cambiati gli interessi sociali.

Quindi, la giurisprudenza come input legislativo: comportamenti formalmente illeciti che vengono però sostanzialmente tollerati, per motivi di coerenza possono a lungo andare, far vacillare la rispettabilità dello Stato e la legittimazione dello ‘strumento del diritto penale’, per non dire la sua efficacia. Tutti sono soggetti alla legge, anche i giudici, e allora, come mai essi hanno a lungo giudicato non tenendo conto di ciò che il codice penale “consigliava - il termine è provocatorio - loro”?

9

da noi riportato a pag.34 (in ordine alle questioni bioetiche relative alla fine della vita) e a pag.22 (in ordine alla critica sulla Relazione Schwarztenberg)

Si può dire che il concetto di forza maggiore, per come è stabilito nel codice, sia stato in sostanza l’appiglio dei giudici per non punire i casi di eutanasia.

Per l’ordinamento olandese è giunto probabilmente il momento di trarre qualche conclusione: se i cittadini, rappresentati in Parlamento essendo l’Olanda anch’essa una democrazia rappresentativa, si dimostrano più favorevoli all’agire della giurisprudenza nelle sue sentenze – che di fatto non punisce chi pratica l’eutanasia - piuttosto che a ciò che la legge, in particolare il codice penale, prevede, allora è arrivato il momento di una verifica: occorre prendere in considerazione l’idea di modificare la destinazione della tutela penale - non più il ‘bene della vita ad ogni costo’ ma il ‘diritto di morire con dignità’? - , tenendo presente in primo luogo, quelli che sono gli interessi sociali attuali.

A questo punto è interessante per noi notare come, quello che spontaneamente è stato una nostra constatazione trova illustre conferma in ciò che viene concluso dal professor Vinciguerra nel lavoro citato.

Dapprima «l’influsso della giurisprudenza si è tradotto soltanto in un procedimento amministrativo di comunicazione a cui il medico doveva attenersi» nel praticare l’eutanasia o il suicidio assistito per non incorrere nella responsabilità penale.

Ad oggi l’esperienza giurisprudenziale olandese non è «importabile» nel nostro ordinamento in quanto ne «mancano le premesse tecnico-giuridiche» alla base di tale esperienza.

Nella sua conclusione il Vinciguerra specifica inoltre quali sono gli ostacoli, oltre a quelli di natura sociale .religiosa, nel nostro ordinamento: il giudice italiano non può astenersi dal pronunciare la pena avendo accertato la responsabilità; la dottrina dell’antigiuridicità materiale del fatto diffusa in Olanda, che è un concetto speculare alla legalità di cui è invece informato il nostro sistema; l’impossibilità di far rientrare le condotte eutanasiche nella figura dell’art.54c.p.it. che descrive lo stato di necessità, nei termini visti.

Nonostante sia passato del tempo tra il lavoro del Prof. Vinciguerra ed il nostro, è curioso notare che gli ostacoli, i presupposti e le considerazioni, non sono cambiate poi molto, per non dire affatto.

Che questo possa essere un buon segno in termini di resistenza e di nostra affezione alla ‘legalità’ - e quindi di quel complesso di garanzie che avvolge il nostro sistema - non pare sia discutibile; ma per ciò che riguarda l’adattabilità del diritto all’esigenza umana? Questo è problema tanto vecchio quanto non da poco.

4.2 Alcune ulteriori osservazioni di carattere sociale.

Gli aggettivi distintivi, usati molto spesso per cercare di descrivere le diverse circostanze in cui viene praticata l’eutanasia, come per esempio ‘attiva/passiva’ o ‘diretta/indiretta’, in Olanda sono stati abbandonati, come punti superati, considerandoli fonte di confusione.

Qui, nell’ambito della legge, la differenza tra azione e omissione non ha particolare rilevanza e questa considerazione soppianta esperienza psicologica della differenza. Parlare di eutanasia passiva è una contraddizione poiché questa concerne l’omissione di un trattamento al quale il paziente non ha acconsentito. (da Kimsma G., Leeuwen E., Dutch Euthanasia: background, practice

end present justifications, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 1993, pag.24)

Fattori sociali hanno poi avuto la loro importanza nel rendere l’Olanda più recettiva nei confronti dell’eutanasia, rispetto ad altri Stati:

- alto livello di cure mediche per la maggioranza dei cittadini; - cure palliative molto avanzate;

- molta fiducia e conoscenza nel rapporto tra paziente e medico.

4.3 Concludendo

Sebbene dunque, non si possa parlare di depenalizzazione dell’eutanasia, né tantomeno di legge definitiva, l’Olanda sembra comunque aver tagliato un traguardo storico: al di là del residuo ‘cordone ombelicale’ giuridico che ancora lega la pratica eutanasica alle figure del codice penale, e a prescindere dalla sorte che incontrerà la ‘legge’ di cui abbiamo detto, nella pratica sarà il primo paese al mondo ad autorizzare la ‘dolce morte’.

4.4 Nota bibliografica minima.

Il materiale di questo capitolo è stato tratto dalla recensione stampa di diversi quotidiani e dai siti Internet: www.euthanasia.org www.nvve.nl www.minbuza.nl www.finalexit.org http://trovanotizie.iltrovatore.it/search.pl?topic=Scienza_e_Tecno, e altri siti minori.

ALLEGATI

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* N.B. I testi dei documenti di questa parte, tratti da varie fonti, vengono da noi riportati nella loro versione integrale per ragioni di ricerca unicamente didattico-accademiche.

Nel documento Tesina sull'Eutanasia - tesi (pagine 84-88)