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LA LEGGE OLANDESE CHE ‘ DOVREBBE ’ LEGALIZZARE L ’ EUTANASIA

Nel documento Tesina sull'Eutanasia - tesi (pagine 74-78)

nota 3. Ma si può parlare in questo caso davvero di ‘immunità’?

2. LA LEGGE OLANDESE CHE ‘ DOVREBBE ’ LEGALIZZARE L ’ EUTANASIA

2.1 Ma non è una legge ‘approvata’!

Quello che è stato definito dagli organi d’informazione “una legge approvata” in realtà è ancora una legge in via di formazione. Come si è potuto vedere nella sezione dedicata all’ordinamento Olandese, un provvedimento, per assumere la qualità di “legge” - con tutto ciò che questo comporta - deve seguire l’iter così come viene stabilito dalla Costituzione2.

La Lower House - ovvero la Camera dei Deputati - in data 29 novembre 2000 ha approvato a larga maggioranza -104 voti a favore e 40 contrari - una legge volta ad autorizzare e regolare ufficialmente l’eutanasia.

Il progetto è stato presentato dai ministri della sanità e della giustizia; hanno appoggiato la legge i partiti della coalizione di Governo, formata dai social-democratici del premier Wim Kok, da liberali e riformisti; l’hanno avversata invece, i cristiano-democratici e altri piccoli gruppi dell’opposizione.

Quindi non si è ancora arrivati in fondo, anche se c’è chi ritiene che l’ostacolo più difficile sia stato ormai superato, dato che nel successivo passaggio al Senato sembra non dovrebbero esserci problemi. Infatti, tenuto conto della quantità di voti con i quali è stata approvata alla Camera, si potrebbe trattare solo di una semplice formalità.

L’adozione definitiva è prevista per l'estate.

Il ministro della Giustizia olandese, Benk Korthals ha affermato che “ in una società adulta, una legge che prende in considerazione ‘la volontà meditata di una persona morente di mettere fine ai suoi giorni’ deve trovare il suo spazio ”.

Il ministro della Sanità, la signora Els Borst ha dichiarato che “non si tratta di una licenza d’uccidere, ma di un aiuto disperato a chi è colpito da sofferenze atroci”, aggiungendo che “i medici la eseguono nel 90% dei casi ai malati di cancro e in ogni caso, solo ad un terzo dei pazienti che la chiedono”.

2.2 Il punctum dolens .

Il quotidiano genovese “Il Secolo XIX” del 15 novembre 2000 intitolava così un suo articolo, in merito alla vicenda della ormai famosa - molti direbbero piuttosto, famigerata - legge olandese:

« EUTANASIA, LIBERA SCELTA A 12 ANNI

In Olanda il minore potrà decidere anche contro il parere dei genitori. »

Questo articolo ha evidentemente centrato quello che è stato uno dei cosiddetti ‘tasti dolenti’ della nuova normativa.

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La parte sui minori è stata molto controversa, tanto da richiedere addirittura il parere del Consiglio di Stato olandese.

Il testo originale del disegno di legge prevedeva infatti di permettere anche ai dodicenni. di chiedere la 'dolce morte' senza il consenso dei genitori.

Ma il progetto e' stato poi abbandonato ed ora, purché abbiano raggiunto i 16 anni di età, potranno richiede l’applicazione dell’eutanasia. anche i minorenni.

Perciò, se colui che è poco più che un bambino, capisce che per non soffrire ancora può chiedere di morire e avanza la richiesta con convinzione, il medico potrà esaudirlo, senza esser e punito, anche in caso di un rifiuto da parte di uno o di entrambi i genitori

La Corte aveva stabilito in passato, che i minorenni malati incurabili sanno decidere con “discernimento” quando si deve morire per porre fine a sofferenze insopportabili.

Ora, questo senso di responsabilità può secondo il progetto, essere riconosciuto anche ai ragazzi.

In una nota dell’esecutivo olandese si precisa che c’è comunque un presupposto perché ciò si verifichi: “la convinzione del medico che non vi sia più speranza di salvare la vita del piccolo e che quindi le cure appaiano come un crudele accanimento terapeutico”.

In effetti questo aspetto della legge impressiona e dovrebbe far riflettere.

2.3 Obiettivo: forse ‘legalizzazione’. Prima era ‘autorizzazione con rischio di pena’.

La proposta di legge è volta a escludere l'eutanasia dal diritto penale, a determinate severe condizioni di avvedutezza. In tal caso verrà comunque mantenuta la procedura di segnalazione, con inclusione della verifica da parte delle speciali commissioni regionali.

L'abrogazione del divieto penale non implica l'abolizione del controllo espletato dalle autorità governative, al contrario, la politica dell'eutanasia svolta finora è stata abbinata a un controllo legale più efficace sui medici.

Né l’eutanasia né il suicidio assistito sono stati quindi ‘legalizzati’ o ‘depenalizzati’ in Olanda, né prima con gli accordi di procedura né ora con la legge. In due siti3 che si occupano della questione si legge: «Neither euthanasia nor assisted suicide has been “legalised” or ‘decriminalised’ in

Holland.

They remain offences, subject to the defence of necessity. However, the way the defence of necessity has been interpreted and applied has led to the open practice of euthanasia in Holland.

Although physicians will not be prosecuted when they have met the substantive requirements published by the Royal Dutch Medical Association. These requirements are abstracted from Dutch

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court decisions over the last 25 years and are seen as criteria guaranteeing careful and thorough medical acting.»

Infatti, secondo fonti del governo olandese, il disegno di legge altro non fa se non ‘formalizzare’ inserendo nel codice penale, deroghe mediche al generale divieto di donare la “dolce morte” o aiutare nel suicidio malati terminali, deroghe peraltro già contenute come vedremo in una circolare.

Infatti, il provvedimento fissa linee guida chiare riguardo alla pratica del ‘suicidio assistito' che è fenomeno ampiamente diffuso nel paese da oltre 20 anni (2.500 casi solo nel 1999).

L’intento è quello di eliminare così, zone grigie come per esempio la possibilità che i medici, qualora pratichino l'eutanasia, vengano incriminati per omicidio.

L'obiettivo primario di tale politica è quello di conseguire il massimo grado di avvedutezza degli interventi medici volti a porre fine alla vita, mediante l'apertura e una verifica uniforme di tali interventi.

2.4 Contenuti della legge.

La nuova legge olandese impone ai medici il rispetto di sette criteri da seguire per attuare l’eutanasia senza essere perseguibili. Tali criteri ricalcano comunque quelli enunciati dalla giurisprudenza e già contenuti, come vedremo, nel regolamento delle Commissioni di verifica sull’eutanasia.

In pratica, la legge comporta che il malato, informato dettagliatamente dal proprio medico - riguardo alle sue condizioni, all'impossibilità di essere curato con successo e alle sofferenze che lo attendono - può assumere una decisione volontaria e meditata (volontà informata ).

Esime dalla responsabilità penale il medico che decida di porre fine alla vita di un paziente (esclusione della punibilità ) che sia soggetto a un dolore insopportabile ed incessante, poiché affetto da una malattia incurabile. Infatti, il medico curante dovrà accertarsi che non vi siano reali alternative preferibili all’eutanasia e prima di applicarla in ogni caso si dovrà consultare con un con un secondo medico. I casi verranno esaminati da commissioni speciali (al momento sono previste cinque commissioni regionali, composte da un giurista, un medico, e un esperto di problemi etici). Solo in caso di dubbi entrerà in campo la magistratura. L’eutanasia si dovrà effettuare nella forma “clinicamente più appropriata”.

Le cinque commissioni regionali di verifica continueranno ad esistere sotto la nuova legge, come già detto, ma il loro ruolo sarà diverso.

Esse continueranno ad accertare comunque se un caso di terminazione della vita su richiesta o di assistenza al suicidio, obbedisca ai “due care criteria”; solo quando risulti che il medico non ha

agito secondo i criteri di avvedutezza, il caso sarà riferito al ‘Pubblic Prosecution Service’ che ha il potere di istituire un’indagine qualora vi sia il sospetto che sia stato commesso un reato.

Infine la legge prevede espressamente la validità di dichiarazioni scrit te contenenti il desiderio di morire, le cd “euthanasia declarations”. Il medico, osservando tuttavia gli altri criteri di avvedutezza, potrà agire secondo tale dichiarazione, salvo che abbia buone ragioni per non farlo. Come per esempio, in considerazione dei progressi che la scienza medica ha fatto dal tempo della dichiarazione oppure il fatto che la dichiarazione non sia abbastanza chiara .

Schema a).

ITER LEGISLATIVO

MINISTRO PROPONENTE àà CONSIGLIO DEI MINISTRI àà regina (ne prende visione) àà CONSIGLIO DI STATO àà SECONDA CAMERA [COMMISSIONE PARLAMENTARE PERMANENTE (con relazione provvisoria) à (memoria di replica del) ministro proponente à COMMISSIONE PARLAMENTARE PERMANENTE (con relazione finale) à DIBATTITO della seconda camera con diritto di emendamenti] àà x PRIMA CAMERA [stessa procedura ma nell’ultima fase solo voto: approvata o respinta, senza possibilità di emendamenti] àà sottoscrizione della REGINA àà pubblicazione su

GAZZETTA UFFICIALE àà entrata IN VIGORE DAL 20°GIORNO dopo la pubblicazione. xLa legge è a questo punto!

Nel documento Tesina sull'Eutanasia - tesi (pagine 74-78)