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LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ E LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’

3.5 Il concordamento dell’indennità.

Al momento in cui l’interessato riceve la notifica dell’indennità provvisoria, esso può adottare due comportamenti: può decidere di accettare l’importo determinato dall’ente espropriante oppure può non concordare l’importo. Nel caso in cui il proprietario concordi sull’importo, l’indennità diviene definitiva ed il procedimento di determinazione dell’indennità giunge al termine.

L’accettazione deve essere espressa, poiché in caso di silenzio, l’indennità è da intendersi rifiutata.

Di conseguenza l’accettazione non sarà desumibile da un comportamento per fatti concludenti, dovendo la dichiarazione di accettazione rispettare un minimo di forma, quella scritta.

A tal proposito l’art 20 comma 5 del T.U. prescrive: “ Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all’autorità

espropriante che condivide la determinazione dell’indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile” (22).

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(22) Corte di Cassazione, sezione civile I, sentenza n. 1790 del 8 febbraio 2012: “ La

formazione di un acquiescenza alla determinazione dell’indennità che costituisca preclusione alla sua contestazione in giudizio e, al contempo, limite alla applicazione del nuovo jus superveniens obbedisce, ad avviso del collegio, a criteri di ragionevolezza: la condizione dell’accettante o condividente la indennità provvisoria, come offerta, era ben nota all’ordinamento posto che il D.P.R. n. 327 del 2001, art 20, comma 5 prevedeva che la dichiarazione di condivisione dell’indennità offerta fosse irrevocabile, in vista della cessione restando poi il proprietario da un conto premiato con la immediata acquisizione dell’80% della somma e, dall’altro canto, sanzionato con l’adozione del decreto di esproprio nel caso di rifiuto di addivenire alla stipula della cessione ( comma 8 e 9). La nuova previsione del 2007 recupera i profili di negoziabilità per adesione sopra citati per affermare la sopravvivenza della vecchia regola di determinazione dell’indennità le sole volte in cui alla data di entrata in vigore della stessa legge 24 dicembre 2007, n. 244 pur ancora pendente il procedimento

Molto spesso, una volta giunto l’assenso del proprietario, tra l’ente espropriante ed il proprietario si sottoscrive un atto di accordo, detto

“concordamento”, con il quale sono dettagliatamente esplicate tutte le poste

che compongono l’indennità, nonché i titoli in base ai quali queste dovranno essere corrisposte.

Per favorire la sottoscrizione di tali atti di accordo, è prassi invitare il proprietario presso gli uffici dell’ente, l’occasione è utile anche per fornirsi reciproci chiarimenti in ordine sia alla consistenza dei beni espropriandi e a qualsiasi altra circostanza rilevante per la determinazione dell’indennizzo, sia alle generalità degli effettivi proprietari.

È opportuno precisare che solo un ristretto novero di soggetti può dare corso all’accordo in questione. Ai sensi dell’art 27 della legge fondamentale, il concordamento dell’indennità è un atto di disposizione che può essere compiuto esclusivamente dall’effettivo proprietario del bene espropriando ( ovvero dall’enfiteuta).

Spetta infatti all’ente espropriante accertare se il proprio interlocutore sia l’effettivo proprietario o sia invece solo l’intestatario catastale del bene

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espropriativo ( come nella specie) e quindi pur essendo possibile l’applicazione del nuovo testo dell’art 37, commi 1 e 2 del T.U. , l’indennità stessa abbia assunto una veste di fatto in termini di irretrattabilità, per consenso dell’espropriando. E la ragionevolezza di una scelta legislativa che fa prevalere il profilo della irretrattabilità della accettazione, quale frutto di una libera scelta, emerge evidente ove si consideri che l’accettazione avrebbe potuto comunque essere stata consapevolmente negata o semmai ( proposta come) condizionata o sottoposta a conguaglio, essendo ad essa accettazione ( nella specie avvenuta il 12.6.2007) ben anteriore ala decisione della CEDU (29.3.2006) ed essendo a quella data di accettazione ancora pendente l’incidente di costituzionalità poi risolto con la decisione 348 del 24.10.2007, incidente richiesto da questa Corte di Cassazione con le ordinanze 29,5 del 19.10.2006 aventi pubblicità legale. E tanto rende inconsistente il sollevato dubbio di costituzionalità della norma transitoria, posto che il suo campo applicativo rende rilevanti i soli casi di volontaria accettazione occorsi nell’ambito di un procedimento pendente e quindi nella chiara

consapevolezza della rilevanza della scelta di condivisione”.

Altro aspetto interessante degno di nota riguarda il concordamento da parte di soggetti comproprietari del bene espropriando.

È chiaro che, trattandosi di un atto di disposizione, l’accettazione dell’indennità dovrebbe necessariamente provenire da tutti i soggetti titolari del diritto di comproprietà. Infatti ai sensi dell’art 1108, comma 3, del codice civile in tema di comunione: “ è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di

alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune”.

Pertanto la disposizione al comma 1 dell’art 45 del T.U. (23), laddove consente il trasferimento del bene pro quota , rappresenta una evidente forzatura.

Tuttavia, è necessario rilevare come sia ormai prassi diffusa quella di consentire da parte degli enti esproprianti la sottoscrizione di accordi indennitari pro quota.

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(23) Riporto l’art 45 comma 1 del Testo Unico: “Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o della sua quota parte”

C’è da dire che, se la procedura di espropriazione si conclude con un decreto di esproprio, e quindi si realizza un trasferimento istantaneo della proprietà di tutte le quote ideali, la circostanza che alcuni condomini abbiano concordato ed altri abbiano rifiutato l’indennità potrebbe anche essere irrilevante, poiché l’eventuale giudizio di opposizione alla stima, non si estenderà alle quote di indennità che hanno già formato oggetto di concordamento.

È bene però chiarire che l’atto di concordamento dell’indennità è cosa diversa rispetto all’atto di cessione volontaria.

In primo luogo, un atto di trasferimento della proprietà, abbisogna del perfezionamento nelle forme tipiche previste per legge e che consentano la necessaria trascrizione nei registri immobiliari ( infatti il decimo comma dell’art 20 dispone che l’atto di cessione volontaria è trasmesso entro quindici giorni presso l’ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell’acquirente). Ma, ai sensi dell’art 2657 c.c. (24), comma 1, possono essere trascritti solo atti di cessione volontaria stipulati per atto pubblico o per scrittura privata

autenticata. Questo a conferma del fatto che l’accordo indennitario è un momento distinto dalla cessione volontaria, è tutt’ora presente nella sequenza procedimentale delineata dal Testo Unico.

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(24) L’art 2657 c.c. Titolo per la trascrizione prescrive : “ La trscrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.