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La redazione dei verbali di consistenza e di immissione in possesso.

IL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, L’ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA E LA RETROCESSIONE.

4.10 La redazione dei verbali di consistenza e di immissione in possesso.

La redazione del verbale di consistenza del bene espropriato avviene in contraddittorio con il proprietario e con gli eventuali possessori.

Tuttavia, la mancanza di partecipazione di costoro, oppure il rifiuto di aderire al verbale tramite sottoscrizione, non pregiudica né interrompe in alcun modo lo svolgimento delle operazioni; difatti potrà procedersi ugualmente a

sopralluogo alla presenza di due testimoni che non siano dipendenti dell’ente espropriativo.

Le regole del contraddittorio presuppongono che il proprietario e gli altri soggetti titolari abbiano la facoltà di inserire a verbale le proprie osservazioni, le quali, hanno un valore diverso rispetto alle dichiarazioni del soggetto deputato allo svolgimento delle operazioni.

Infatti, le dichiarazioni dell’incaricato e le risultanze del verbale di consistenza, contrariamente a quello che accade per le dichiarazioni delle altre parti che partecipano al sopralluogo, assumono un valore probatorio sullo stato di fatto del bene, pur se la giurisprudenza ha spesso escluso che facciano fede sino a querela di falso (12).

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(12) Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8020: “Lo stato di consistenza dell’immobile, redatto, ai sensi dell’art 71 legge n. 2359 del 1865, dai tecnici comunali nell’ambito della procedura espropriativa, non costituisce atto dotato della pubblica fede, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c. ; sicché il giudice può con ogni mezzo accertare la misura della superficie dell’immobile espropriato, senza necessità che il menzionato atto sia impugnato con querela di falso”.

Nel verbale di consistenza deve essere effettuata una descrizione sommaria del fondo da occupare, delle colture su di esso praticate e tutti gli elementi che hanno la capacità di incidere sulla determinazione dell’indennità, qualora questa non sia ancora determinata in modo definitivo.

Devono essere evidenziati manufatti, recinzioni, impianti di irrigazione, impianti tecnologici ecc, e dettagliatamente descritti i fabbricati.

Devono altresì essere rilevate le eventuali interclusioni, ovvero le conseguenze dei distacchi di porzioni del fondo connesse all’espropriazione. C’è da dire che tutte le sopradette attività dovrebbero, è bene usare il condizionale, essere già state effettuate in occasione della redazione del progetto o comunque non più tardi della determinazione dell’indennità provvisoria al fine di non incorrere nel sospetto di una valutazione arbitraria dell’indennità ad opera dell’ente. Il proprietario potrebbe pretendere che i soggetti incaricati provvedano ad una delimitazione sul terreno della zona espropriata.

Difatti si ritiene elemento materiale minimo, idoneo a manifestare l’apprensione del bene, il cosiddetto dimensionamento dell’area cioè la delimitazione di essa tramite picchettazione(13).

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(13)Cassazione Civile sez. I, 8 giugno 2001, n. 7775: “ Nella ipotesi di occupazione d’urgenza preordinata alla futura espropriazione, il provvedimento di occupazione – che risponde all’esigenza di accelerare la realizzazione dell’opera pubblica consentendo la utilizzazione del bene del privato prima del trasferimento della sua proprietà alla pubblica amministrazione con il decreto di esproprio – autorizza lo spossessamento del bene, che deve ritenersi realizzato in conseguenza del c.d. dimensionamento, cioè dell’individuazione dell’area

mediante infissione di picchetti e nell’affermazione degli incaricati dell’operazione che da quel momento il possesso dell’area s’intende trasferito all’occupante. Pertanto, dopo l’adozione e l’esecuzione del provvedimento di occupazione d’urgenza, la eventuale permanenza del godimento del fondo del proprietario o di altri soggetti, che vantino diritti di natura reale o personale sullo stesso, deve ascriversi a mera tolleranza della pubblica

Esperite tali formalità, dovrà procedersi alla redazione del verbale di immissione in possesso.

Con tale atto, l’incaricato immette formalmente il beneficiario dell’espropriazione nel possesso del bene.

Al fine di evitare un mutamento dello stato dei luoghi ad opera del proprietario spossessato, è buona norma far seguire immediatamente dopo l’occupazione formale ( redazione del verbale di consistenza) quella materiale ( comportante l’effettiva occupazione del bene).

Di solito il verbale di immissione in possesso e quello di consistenza sono redatti in modo contestuale. Al comma 2 dell’art 24 è però autorizzata la redazione del verbale di consistenza in un momento successivo a quello in cui viene formalizzata l’immissione in possesso, ma nello stesso tempo esorta a compiere le operazioni residue senza ritardo e comunque prima che, a causa dell’attività dell’ente occupante, sia mutato lo stato dei luoghi.

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amministrazione, dovendosi presumere, sulla base del verbale di consistenza e di immissione in possesso – salvo prova contraria – che il beneficiario del provvedimento di occupazione si sia effettivamente impossessato dell’immobile che sia il proprietario che gli eventuali altri soggetti aventi diritto al godimento del fondo siano consapevoli dell’avvenuto loro spossessamento e dell’acquisto del possesso del bene da parte di altro soggetto”.

Ai sensi del comma 4, dell’art 24, l’immissione in possesso si intende effettuata anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato per qualsiasi ragione da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

In questo caso, la detenzione del bene da parte del precedente possessore integra solo un semplice atto di tolleranza da parte dell’ente espropriante, non idoneo a rendere priva di effetti l’acquisizione già formalizzata (14).

Una volta eseguita l’occupazione del bene, il decreto di esproprio diviene efficace e acquista stabilità. Al decreto è allegato il verbale di immissione in possesso che dovrà essere trasmesso alla conservatoria dei registri immobiliari per procedere alla trascrizione nel registro immobiliare. Come ultimo

adempimento, l’autorità dovrà dare comunicazione dell’avvenuta esecuzione del decreto trasmettendone copia al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale ( art 14 comma 1 T.U.).

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(14) Sul punto vi è un florilegio di sentenze tra cui Cassazione civile, sez. I 19 gennaio 2010, n. 790: “In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un’opera pubblica, la formale redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A. , beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dei beni indicati nel verbale, potendo essere ascrivibile a mera tolleranza della P.A. l’eventuale successiva permanenza dei beni nella disponibilità di chi l’aveva in precedenza”. Dello stesso indirizzo anche la sentenza riportata nella nota 13, Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2001, n. 7775 ed anche cassazione civile, sez. un., 5 aprile 1991, n. 3563 “Dopo l’adozione ed esecuzione del provvedimento di occupazione d’urgenza, l’eventuale protrarsi del godimento del fondo da parte del privato deve ascriversi a mera tolleranza della Pubblica amministrazione, e , pertanto, non può integrare possesso, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario”.