• Non ci sono risultati.

Effetti dell’espropriazione sui diritti dei terzi.

IL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, L’ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA E LA RETROCESSIONE.

4.12 Effetti dell’espropriazione sui diritti dei terzi.

Lo schema della legge fondamentale, ripreso dal Testo Unico, distingueva gli effetti dell’espropriazione rispetto al proprietario disciplinandoli agli artt. 47- 51, dagli effetti nei confronti dei terzi, disciplinati agli artt. 52-56.

La regola generale prevede che l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata ( art 25, comma 1, T.U.).

Conseguenza di tale effetto è che, dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato, ormai estinti, possono essere fatti valere unicamente sulla indennità che lo ha sostituito.

Ciò posto, occorre rilevare che, oltre alle azioni che mirino ad evitare che il proprietario incassi l’indennità di espropriazione senza aver saldato o risolto precedenti rapporti, in relazione ai quali il fondo svolgeva una funzione di garanzia (privilegi, pegni o ipoteche, da tutelare ex art 2742 c.c.) (16) ____________

(16) Art 2742 c.c. – Surrogazione dell’indennità alla cosa.

o costituiva l’oggetto di un diritto di godimento ( per es. l’usufrutto, da

regolarsi ex artt. 1020 e 1000 c.c.) (17), i terzi possono essere titolari del potere di impugnare la stima indennitaria (18), qualora lo ritengano insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti ovvero dei propri diritti personali ( affittuari, coloni, mezzadri, ecc.) (19)

________________

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute agli assicuratori per l’indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (...)

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive (1032) o di comunione forzosa (874,1117) o di espropriazione per pubblico interesse (834), osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.

(17) Art 1020 c.c. –Requisizione o espropriazione.

Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità relativa.

Art 1000 c.c. – Riscossione di capitali.

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.

Il capitale riscosso deve essere investito in modo fruttifero e si di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria. (18) Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 1982, n. 4364: “ In ipotesi di espropriazione di fondo gravato da usufrutto, regolata, per la determinazione della relativa indennità, dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, qualora solo l’usufruttuario abbia agito in giudizio di opposizione alla stima, e non anche il nudo proprietario, nei confronti di costui va ordinata l’integrazione del contraddittorio, sussistendo tra i suddetti il litisconsorzio necessario ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 52 della citata legge n .2359 del 1865 e 1000 c.c. , atteso che la indennità espropriativa deve essere liquidata esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo soggetto ad espropriazione, mentre il diritto di usufrutto, una volta emesso il

provvedimento ablatorio, si trasferisce sull’indennità, con la necessità, ai fini della riscossione della somma rappresentativa della stessa , del concorso del titolare del credito e

dell’usufruttuario”.

(19) Cassazione civile, sez. I , 22 giugno 1983, n. 4270: “ In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’affittuario del fondo espropriato ha il diritto di pretendere dal proprietario

L’art 25 del T.U. riprende i principi già riportati negli artt. 27 e 52 della legge fondamentale (20) e dell’art 14 della legge 865 del 1971.

L’ente espropriante acquista la proprietà del bene a titolo originario, ne consegue l’estinzione oltre che del diritto principale, anche di tutti gli altri diritti di natura reale e personale che abbiano ad oggetto il bene stesso.

________________

già indennizato la corresponsione della parte di indennità che gli spetta, ma anche quello di agire con azione di opposizione alla stima contro l’espropriante – che è pertanto passivamente legittimato – nel caso in cui ritenga che l’indennità determinata in sede amministrativa non comprenda anche l’intero ammontare corrispondente ai frutti non percepiti o al mancato raccolto o, eventualmente, ai miglioramenti apportati al fondo. Tale suo autonomo diritto l’affittuario può far valere nei confronti dell’espropriante anche intervenendo nel giudizio di opposizione alla stima proposto dal proprietario espropriato, pure se a tale giudizio lo stesso intervenga non per chiedere che l’ente espropriante sia condannato a pagargli alcunché, ma solo per chiedere che nell’indennità da attribuirsi al proprietario venga ricompresa anche la somma che quest’ultimo dovrà corrispondergli. Il principio dell’unicità dell’indennità, infatti, se produce l’effetto che il giudice dell’opposizione alla stima non può attribuire direttamente all’affittuario la parte dell’indennità che gli spetta, non esclude da una parte la sua

legittimazione ad agire o ad intervenire atteso il suo interesse a che la parte di indennità spettantegli sia predeterminata anche per prevenire eventuali controversie col proprietario, dall’altra la legittimazione passiva dell’espropriante, anche se la sua responsabilità verso l’affittuario troverà esplicazione solo nell’adempimento dell’obbligo di depositare a favore del proprietario pure la somma destinata a soddisfare le ragioni dell’affittuario”.

(20) Art 52 della legge 2359 del 1865

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diritto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, né impedirne gli effetti.

Pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull’indennità che lo rappresenta.

Occorre peraltro rilevare che non è mancata in giurisprudenza una estensione degli effetti acquisitivi a titolo originario, tipici del decreto di esproprio, anche a quelle acquisizioni conseguenti ad atti di cessione volontaria, nonostante tali forme di trasferimento della proprietà, o dei diritti parziari, siano formalmente di natura derivata(21).

È lo stesso Testo Unico, disciplinando all’art 45 la cessione volontaria, che dispone che questa produce gli stessi effetti del decreto di esproprio.

È evidente che si tratti di una forzatura giustificata dalla necessità di conferire stabilità definitiva, equiparabile a quella derivante da un acquisto per decreto di esproprio, a quegli atti di trasferimento ormai entrati da tempo a pieno titolo nell’impianto procedurale espropriativo.

_______________

(21) Cassazione civile, sez. I, 2 marzo 1999, n. 1730: “Nel sistema della legge generale sull’espropriazione di pubblica utilità, la cessione volontaria, siccome regolata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, ha natura di negozio di diritto pubblico, dotato della funzione propria del decreto di espropriazione di segnare l’acquisto, a titolo originario, in favore della P.A. , del bene compreso nel piano d’esecuzione dell’opera pubblica. Da tale equiparazione discende la necessaria conseguenza che, anche nell’ ipotesi di acquisto del bene a mezzo di cessione volontaria, trova applicazione la disposizione dell’articolo 14 della legge n. 865 del 1971, in virtù della quale, pronunciata l’espropriazione e trascritto il relativo procedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità. Sicché, il terzo che pretenda il diritto di proprietà ( che, nella specie, si assumeva acquistato per intervenuta usucapione) su tutto o parte del bene già trasferito all’espropriante non può opporre azione di rivendicazione in favore

dell’espropriante, sia divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità, in quanto a tale sopravvenuta inefficacia non consegue l’automatica espansione del diritto di proprietà compresso in ragione della procedura espropriativa, bensì consegue l’insorgenza, in capo all’espropriato, del diritto soggettivo alla retrocessione, regolato dagli artt. 13 e 63 della legge n. 2359 del 1865”.

Occorre ora analizzare le due categorie di posizioni soggettive, i rapporti reali (che comportano un diritto di garanzia sul bene espropriato, quali le ipoteche oppure un diritto reale di godimento, quali usufrutto ed enfiteusi) e i rapporti personali (quali fitto, mezzadria, colonia, compartecipazione e tutti gli altri contratti in relazione ai quali il proprietario si sia obbligato a concedere il godimento del bene per un determinato scopo).

La differenza tra rapporti di natura personale e rapporti di natura reale sta nel fatto che soltanto questi ultimi comportano un trasferimento diretto

sull’indennità di espropriazione, dei diritti che gravavano sul bene; mentre, i rapporti di natura personale fatte salve le fattispecie in cui la legge prevede un’indennità aggiuntiva da liquidare direttamente in favore dei fittuari

coltivatori diretti di aree agricole, sono regolati direttamente dal proprietario e non influenzano le procedure di concordamento e riscossione delle indennità. Ne discende che, mentre un creditore ipotecario può opporsi al pagamento in favore del proprietario delle indennità da lui concordate, qualora non riceva sufficienti tutele al fine di assicurare la soddisfazione del proprio credito originariamente garantito dal bene espropriato, altrettanto non potrebbe fare il conduttore di un fondo rustico o il locatario di un immobile urbano, il quale dovrà pretendere direttamente dal proprietario le eventuali indennità per migliorie, anticipazioni colturali, ecc.

Analogamente al creditore ipotecario, l’usufruttuario potrà inibire la

riscossione da parte del nudo proprietario qualora non si raggiunga l’accordo sui modi di impiego della somma sulla quale, come già avveniva riguardo al bene espropriato, vi sia un diritto di godimento dei frutti ( da regolarsi ex artt.

1020 e 1000 c.c.) e in ogni caso potrà proporre in maniera autonoma un giudizio di opposizione alla stima indennitaria, salva la successiva necessaria integrazione del contraddittorio anche nei confronti del proprietario (23). Tutela ancora maggiore è offerta nei confronti dell’enfiteuta (rapporto regolato dall’art 27 della legge fondamentale e dall’art 963 c.c.) (24) in questo caso le modalità di riscossione sono invertite rispetto alla regola generale; sarà infatti l’enfiteuta a concordare e riscuotere le indennità, facendo successivamente salva la quota di diritti del titolare dell’utile dominio (25)

________________

(23) Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 1982, n. 4364: “ In ipotesi di espropriazione di fondo gravato da usufrutto, regolata, per la determinazione della relativa indennità, dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, qualora solo l’usufruttuario abbia agito in giudizio di opposizione alla stima, e non anche il nudo proprietario, nei confronti di costui va ordinata l’integrazione del contraddittori, sussistendo tra i suddetti litisconsorzio necessario ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 52 della citata legge n. 2359 del 1865 e 1000 c.c. , atteso che la indennità espropriativa deve essere liquidata esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo soggetto ad espropriazione, mentre il diritto di usufrutto, una volta emesso il

provvedimento ablatorio, si trasferisce sull’indennità, con la necessità, ai fini della riscossione della somma rappresentativa della stessa, del concorso del titolare del credito e

dell’usufruttuario”.

(24) Art 963 c.c. – Perimento totale o parziale del fondo.

1 Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue.

5 Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l’indennità si ripartisce a norma del comma precedente.

(25) Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 1998, n. 4320: “ L’illecita appropriazione acquisitiva di un terreno concesso in enfiteusi produce i medesimi effetti del perimento del fondo previsto dall’art 963 c.c. , con lesione del diritto sia del concedente che dell’enfiteuta, sicché il relativo risarcimento va liquidato in favore di ciascuno, in relazione al valore dei rispettivi diritti”. Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 1977, n. 4978: “ L’art 963 c.c. stabilisce con riguardo all’espropriazione per pubblica utilità di fondo concesso in enfiteusi, che l’indennità va ripartita tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione al valore del valore dei rispettivi diritti...”.

Tuttavia anche la posizione dei portatori di diritti personali può ricevere comunque una forma di tutela.

Difatti, costoro (affittuari, coloni, mezzadri, ecc.), quando non siano titolari di un’autonoma indennità aggiuntiva, hanno comunque titolo per proporre autonomamente un giudizio di opposizione alla stima, ovvero per inserirsi in un giudizio promosso dal proprietario, quando l’indennità da riconoscersi al titolare del diritto espropriato non sia, a loro parere, comprensiva delle maggiorazioni per migliorie, addizioni, avviamento, o qualsiasi altra posta indennitaria che possa costituire l’oggetto delle loro richieste (successive) nei confronti del proprietario (26).

____________

(26) Cassazione civile, sez. un., 8 giugno 1998, n. 5609: “ Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità regolata dalla legge n. 2359 del 1865, l’art 27 comma 3 della legge medesima (prevedente che il conduttore del fondo espropriato è fatto indenne dal proprietario o può esperire le sue ragioni nel modo indicato dagli articoli 52 e 56), va inteso nel senso che detto conduttore ha il diritto non solo di pretendere dal proprietario già indennizzato la

corresponsione della parte d’indennità a lui spettante (come, peraltro, previsto anche dall’art 1638 c.c.), ma anche, in alternativa – nel caso in cui ritenga l’indennità determinata in via amministrativa non comprensiva dell’intero ammontare corrispondente a frutti non percepiti, mancato raccolto o eventuali miglioramenti – di agire con opposizione avverso la stima dell’indennità stessa, ovvero di intervenire nell’analogo giudizio promosso dal proprietario espropriato”.