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Le comunicazioni nelle ipotesi dell’art 10 T.U.

Il PROGETTO E LE QUESTIONI DI NATURA URBANISTICA.

2.8 Le comunicazioni nelle ipotesi dell’art 10 T.U.

Anche nella distinta ipotesi in cui il progetto in variante al piano regolatore generale dal quale discende un vincolo espropriativo, sia approvato da uno dei soggetti richiamati dall’art 10 del Testo Unico (conferenze di servizi o accordi di programma) a seguito di procedure negoziate, è necessario dare al

destinatario tempestiva notizia dell’attività amministrativa che si sta svolgendo. L’avviso di avvio del procedimento deve essere inviato dal soggetto

proponente l’accordo o l’intesa al proprietario, cioè colui che risulti tale dai registri catastali, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto. Ma di quale atto si tratta? L’art 11 nulla dice; ma l’individuazione si pensa possa essere ricavabile dall’art 9, comma 1, il quale ci ricorda quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, approvazione del piano urbanistico generale o una sua variante.

A tale proposito è opportuna fare riferimento dell’orientamento

giurisprudenziale formatosi secondo il quale l’istituto della conferenza di servizi c.d. decisoria è caratterizzato da una struttura divisa in due fasi, la prima che si conclude con la determinazione della conferenza che ha valenza

endoprocedimentale, la seconda e successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, la quale incide per l’appunto sulle situazioni degli interessati. (10) __________

(10) Consiglio Stato. n. 2378 del 1 marzo 2011; Consiglio Stato. sez. VI, 11 dicembre 2008, n. 5620 le quali hanno rilevato come a favore di questa impostazione vi siano i seguenti argomenti di natura logico-sistematica: “ – la previsione normativa contenuta nell’art 14 quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990 enunciativa del carattere immediatamente esecutivo della determinazione conclusiva dei lavori della conferenza , è stata espressamente abrogata dalla l. 340/2000

- la legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 ha espressamente abrogato la previsione normativa contenuta nell’art 14 ter comma 7, che consentiva alle amministrazioni dissenzienti di impugnare direttamente ed immediatamente la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

- se da un lato appare innegabile che il sistema introdotto nel 2005 sia ispirato dall’intento di anticipare già al momento della conclusione dei lavori della conferenza la palese espressione delle volontà da parte delle amministrazioni

Date queste premesse, ne consegue che il soggetto proponente l’accordo di programma o la conferenza di servizi dovrà inviare agli interessati, almeno venti giorni prima dell’atto conclusivo di cui sopra, un avviso con il quale darà comunicazione dell’effetto che tale atto produrrà sulla destinazione urbanistica delle aree interessate dal progetto.

Va detto che, anche in questo caso, come già abbiamo visto per le procedure di approvazione di progetti comunali in variante, la procedura di imposizione del vincolo e quella di approvazione del progetto, coincidono quasi per intero; da ciò ne discende che all’interessato potrà essere inviato un unico avviso, nel corso della conferenza di servizi o dell’accordo di programma, al duplice fine di dare comunicazione sia delle finalità urbanistiche, sia di quelle approvative del procedimento in corso.

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in particolare, abrogando la formula del c.d. dissenso postumo e la possibilità con essa connessa di ribaltamenti di posizioni fra il momento della determinazione conclusiva e quello del provvedimento finale), dall’altro lato ciò non può indurre a ritenere che le medesime esigenze di semplificazione e concentrazione comportino anche la dequotazione sistematica delle ragioni sottese alla distinzione fra il momento conclusivo dei lavori della Conferenza e il successivo momento provvedimentale;

- la scelta di mantenere un provvedimento espresso come momento conclusivo della

complessiva vicenda appare ispirato dalla volontà di lasciare inalterato il complessivo sistema di garanzie e responsabilità trasfuso nel nuovo Capo IV-bis della legge n. 241 del 1990, con particolare riguardo all’onere di comunicazione, all’acquisto di efficacia e- sussistendone le condizioni- al carattere di esecutorietà del provvedimento.”

Nel dettaglio la procedura non è dettata da alcuna disposizione, sembra però che la conferenza debba esprimersi sulle osservazioni eventualmente presentate dai privati sul progetto definitivo, inoltre sembra altrettanto opportuno ritenere che le disposizioni dell’art 11 siano applicabili ai casi di imposizione del vincolo mediante conferenza di servizi, laddove esse prevedono che l’avviso di avvio del procedimento debba essere comunicato personalmente agli interessati dalle singole opere interessate dal progetto, e che quando essi siano un numero superiore a 50, la comunicazione sia effettuata all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito

informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’avviso dovrà inoltre specificare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati potranno entro i successivi trenta giorni formulare osservazioni che verranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. Da ultimo, occorre far presente che ai sensi dell’art 165, comma 3, del d.lgs. 163/06 che la comunicazione agli interessati di avvio del procedimento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio non deve essere effettuata nei progetti preliminari relativi a interventi considerati strategici.

Ultima tipologia di procedimenti è quella riguardante le infrastrutture lineari energetiche, regolate nel capo II del t.u. e individuate dall’art 52 bis nei

gasdotti, elettrodotti, oleodotti e nelle reti di trasporto di fluidi termici , incluse le opere, gli impianti, gli accessori connessi all’esercizio degli stessi, nonché nei gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, sono tutti convogliati in un unico procedimento disciplinato dagli artt. 52 bis e segg. Per quanto riguarda le regole relative alla comunicazione agli interessati, si tratti di avvio della procedura, di imposizione del vincolo espropriativo, di dichiarazione di pubblica utilità connessa all’approvazione del progetto, l’art 52 ter dispone ( come abbiamo visto sopra per la conferenza di

servizi e gli accordi di programma) che qualora il numero dei destinatari sia superiore a 50, ogni comunicazione, notificazione o avviso sia effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili colpiti dalla procedura di espropriazione avente ad oggetto l’infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall’opera. L’avviso deve inoltre precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro in successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

Infine, le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza dell’interessato sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi presso l’albo pretorio dei Comuni interessati dalla

infrastruttura energetica in questione e pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale o locale.