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CAPITOLO TERZO

3.1. Il recepimento nell’ordinamento italiano della disciplina comunitaria relativa al regime IVA di gruppo

3.3.2. Condizioni oggettive

Per espressa previsione dell’art. 6, comma 1, della Legge n. 133, l’ambito di applicazione del regime di esenzione IVA qui in analisi era limitato, sotto il profilo oggettivo, solo alle prestazioni di servizi – rese nell’ambito di gruppi bancari - e, neanche a tutte, ma alle sole prestazioni di servizi che costituivano oggetto di attività ausiliaria all’attività propria delle società del gruppo.

L’esenzione da imposta delle prestazioni di carattere ausiliario operava non solo con riferimento ai gruppi bancari, ma era estesa altresì ai gruppi assicurativi e ai gruppi di società svolgenti attività commerciali prevalentemente esenti, stante l’esplicito richiamo, operato dal comma 3 dell’art. 6, alle prestazioni indicate al precedente comma 1.

Poste tali premesse, va rilevato come il citato art. 6 della legge n. 133/1999 non contenesse alcuna definizione del concetto di «attività ausiliaria».

La norma si limitava, infatti, a prevedere - facendo peraltro esclusivo riferimento ai soli gruppi bancari - che fossero “esenti da IVA le prestazioni di servizi, rese nell’ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all’art. 59, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385”

Con specifico riguardo alla portata applicativa di tale disposizione e, dunque, del concetto di “attività ausiliaria”, va in primo luogo rilevato come nella legislazione relativa al settore bancario manchi una definizione compiuta di attività ausiliaria. Non è tale, infatti, quella contenuta nel già menzionato art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 385, citato, il quale si limita a precisare, a titolo chiaramente esemplificativo,

che in tale concetto rientra “la gestione di immobili e servizi informatici”.

Come è stato osservato da più parti, è probabile che la mancanza di una puntuale definizione legislativa di “attività ausiliaria” fosse dovuta non tanto ad un “vuoto” legislativo, quanto alla precisa volontà del legislatore di rendere l’ambito applicativo della norma il più flessibile possibile108.

Tale risultato non sarebbe stato conseguibile mediante il ricorso ad una tecnica di normazione c.d. sintetica, vale a dire attraverso l’individuazione puntuale e “tassativa” delle attività rientranti nel concetto di “ausiliarietà”109.

Ciò posto, è evidente come la mancanza di una definizione puntuale di “attività ausiliaria” nel testo di legge imponesse la necessità di verificare caso per caso l’esistenza di un nesso di strumentalità con l’attività principale allo scopo di non pervenire ad interpretazioni incongruenti e, dunque, arbitrarie.

Va pertanto notato come la nozione di ausiliarietà, pur lasciando indeterminate le tipologie di attività ad essa riconducibili, presupponeva necessariamente l’esistenza di un nesso di strumentalità o meglio di ancillarità tra il servizio reso e l’attività principale del gruppo, in carenza del quale il servizio non poteva rientrare nell’ambito della norma di esenzione in esame.

L’ausiliarietà era dunque un parametro, per così dire, “mobile”; conseguentemente, il sevizio che, ad esempio, risultava ausiliario rispetto

      

108

Cfr., in tal senso la Circolare ABI n. 23 del 1999 e la Circolare Assonime del 27 luglio 1999, n. 66. 

109

Cfr. A. PICCIARELLO, “Neutralità fiscale dell’outsourcing ed attività esenti ex art. 10 del

ad un’attività principale di tipo bancario, poteva non essere considerato tale rispetto ad un’altra attività.

L’assenza di una chiara indicazione normativa ha dato adito alla formazione di diversi orientamenti interpretativi sul punto, anche molto distanti tra loro.

Da un lato, infatti, l’ABI110, aderendo ad un’interpretazione estremamente estensiva, era giunta a considerare esente da IVA ”ogni attività in astratto esternalizzabile secondo l’ordinamento vigente, sia essa qualificabile tra i servizi tradizionalmente considerati di ausilio all’attività bancaria, sia essa riferibile ad una fase dell’attività dell’impresa bancaria; come potrebbe essere ad esempio il recupero crediti”. Detta interpretazione, oltre ad essere rispondente alla lettera ed alla finalità della norma, ha pure il pregio di permetterne l’applicazione con riferimento ad ogni possibile evoluzione che potrà assumere in futuro il fenomeno della esternalizzazione dei servizi (….) Ciò detto relativamente al possibile oggetto delle attività di carattere ausiliario, è ancora opportuno notare che la stessa genericità del riferimento normativo lascia poi ampio spazio di definizione della attività in concreto esternalizzate, le quali risulteranno normalmente individuate nei contratti stipulati tra le società del gruppo interessate…”.

Secondo tale impostazione interpretativa, attesa la genericità del riferimento normativo, ai fini del particolare regime di esenzione sarebbero confluite nel concetto di attività “ausiliaria” tanto le attività propriamente ancillari e serventi all’attività tipica, quanto quelle costituenti una fase dell’attività tipica svolta dalla società.

      

110

Decisamente più restrittiva, dall’altro lato, si appalesava l’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello111, secondo la quale nella definizione di attività “ausiliaria” ricadrebbero solamente le attività ausiliarie all’attività propria delle società del gruppo.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che dalla lettura della norma sembrava “emergere che deve trattarsi di attività che si distinguono da quella principale propria, ponendosi in un rapporto non di mero mezzo al fine, ma in termini più lati di attività servente e collaterale di quella principale”. Conseguentemente, secondo tale impostazione, non avrebbero potuto beneficiare del regime di esenzione di cui all’art. 6, Legge n. 133/1999, le prestazioni di servizi rese da società del gruppo che svolgeva attività rientrante nel cosiddetto “core business” del committente112.

Tale impostazione interpretativa risultava peraltro condivisa anche dall’Assonime nella citata Circolare n. 66/199 secondo la quale “in carenza di un’espressa indicazione delle attività di carattere ausiliario, dovrebbero comunque ritenersi tali quelle poste in essere, come nel settore bancario, nel quadro di attività che si concretano in prestazioni che si inseriscono nell’esecuzioni di fasi del processo produttivo ed alle quali i soggetti ausiliari potrebbero attendere diversamente; e, quindi, tutte le prestazioni di servizi poste in essere nel quadro di attività che

      

111

Cfr. Ris. Min. 25 giugno 2002, n. 208/E. 

112

Tale interpretazione è stata quindi ribadita, con riferimento ad una fattispecie relativa ad un gruppo assicurativo, dalla Risoluzione 3 febbraio 2004, n. 6/E. Del medesimo tenore appare anche la posizione espressa nella Risoluzione 9 luglio 2004, n. 90, anch’essa concernente una fattispecie relativa a servizi ausiliari resi nell’ambito di un gruppo assicurativo. In tale sede, in particolare, è stato chiarito che “è possibile identificare quali “ausiliarie” quelle attività direttamente rivolte al

servizio dell’attività principale, che si inseriscono nel ciclo economico di quest’ultima, risolvendosi, rispetto alla principale, in un rapporto di accessorietà e complementarietà”.

rivestano carattere di ausiliarietà rispetto all’attività principale svolta dalle società partecipanti al gruppo”.

Una volta verificata l’ausiliarietà dei servizi, occorreva appurare che gli stessi fossero resi nell’ambito di un complesso di operazioni che, nel loro insieme, configuravano l’esercizio di un’attività (di carattere ausiliario).

La distinzione tra i concetti di “attività” ed “operazione” è stata chiarita in più occasioni dal Ministero delle Finanze. Al riguardo si ricorda la C.M. 24 dicembre 1997 n. 328/E, ove è stato precisato che la nozione di “attività” presuppone una pluralità di operazioni “svolte con carattere di sistematicità, ripetitività od organizzazione, tale da configurare l’esercizio di un’autonoma attività collaterale”.

Sotto questo profilo, apparivano, dunque, del tutto condivisibili le osservazioni compiute dall’ABI con la Circolare n. 24 dell’8 agosto 2001 secondo cui l’esecuzione da parte di società del “gruppo”, in via meramente episodica, di prestazioni di servizi a favore di altre società del gruppo non era idonea “a fare rientrare tali occasionali prestazioni nel regime di esonero previsto dall’art. 6 della legge n. 133 del 1999, dal momento che come chiarito in giurisprudenza e in prassi amministrativa, l’esecuzione occasionale di singole prestazioni non integra l’esercizio di “attività” ai fini dell’IVA. A tali occasionali ovvero marginali prestazioni continuerà pertanto ad applicarsi l’ordinaria disciplina dell’IVA, a nulla rilevando che tali occasionali prestazioni possano rivestire il carattere oggettivo della ausiliarietà”.

In questo senso si era espressa anche la dottrina, secondo cui la società di servizi avrebbe dovuto necessariamente qualificarsi quale organismo strutturalmente idoneo a generare, con proprie risorse

(tendenzialmente esternalizzate), se non tutto, almeno parte rilevante del valore aggiunto incorporato nelle prestazioni strumentali 113.

L’esercizio di un’attività di carattere ausiliario presupponeva, pertanto, da parte della società prestatrice il possesso di una propria organizzazione dedicata stabilmente all’effettuazione di servizi ausiliari rispetto all’attività principale del gruppo. E’ evidente che tale condizione non sarebbe stata integrata – e dunque, le prestazioni avrebbero dovuto essere regolarmente assoggettate ad IVA – nell’ipotesi in cui (i) le prestazioni avessero avuto carattere occasionale, ovvero (ii) non fossero rese mediante l’impiego di proprie risorse dalla società del gruppo, bensì (iii) utilizzando risorse acquistate da economie terze e, successivamente, “rifatturate” in una logica di mero ribaltamento di costi. Come osservato dalla dottrina114, infatti, quest’ultima fattispecie esulava dalla norma di esenzione di cui all’art. 6, Legge n. 133, citata.

3.4. Il nuovo regime IVA delle prestazioni di servizi rese da