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Molti dei dettagli relativi al passaggio delle funzioni sanitarie dall’Amministrazione penitenziaria alle Regioni sono stati definiti negli Accordi della conferenza Stato - Regioni171.

Di particolare importanza è l’accordo del 26 Febbraio del 2015 volto a contemperare l’applicazione dell’ordinamento penitenziario con la natura completamente sanitaria delle Rems.

L’accordo sancisce che i diritti delle persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva debbano essere garantiti in base ai principi del Servizio Sanitario Nazionale, in prospettiva ampliativa. Si ribadisce poi la necessità di definire accordi di collaborazione tra le Regioni, l’Amministrazione Penitenziaria e la Magistratura.

Con queste due disposizioni si viene a delineare un quadro che consente di superare i dubbi sollevati sia dal corpo professionale che da alcune Regioni, circa l’opportunità di delegare alla sanità non soltanto la cura ma anche la custodia dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva.

170 CALCATERRA A., La riforma delle misure di sicurezza ed il necessario ripensamento del percorso di cura, disponibile su www.stopopg.it

171 Si fa riferimento agli Accordi n. 81 Conferenza Unificata Stato Regioni del 26/11/2009; n. 9 Conferenza Unificata Stato Regioni del 13/10/2011; n. 3 Conferenza Unificata Stato Regioni del 22/01/2015; n. 17 Conferenza Unificata Stato Regioni del 26 febbraio 2015

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L’Accordo specifica che, permanendo la natura ‘penale’ della misura di sicurezza detentiva, i diritti delle persone internate nelle Rems sono disciplinati dalla normativa penitenziaria (legge n. 354/75 e D.P.R. 230/00)172. Occorre, però, contemperare la normativa penitenziaria con le particolarità delle Rems e dei soggetti internati, infatti, applicare l’ordinamento penitenziario nelle Rems, cioè in strutture a completa gestione sanitaria, ne avrebbe stravolto il senso.

È dunque doveroso, da parte delle Regioni, prevedere l’attivazione della rete ordinaria dei servizi concernenti la cura della malattia psichica, considerando però le Rems come parte del percorso e non come unica soluzione, così come professato dalla riforma del 2014.

L’accordo pone più volte l’accento sui compiti spettanti alle Regioni, dal momento che sono state ritenute le prime responsabili dei ritardi nell’applicazione della legge n. 81 del 2014 e dei conseguenti rinvii.

Si elencano brevemente i principi generali che stanno alla base della Conferenza Unificata (accordo Stato – Regioni) del 2015:

- Principio di Territorialità (Art. 1): come previsto dalla legge n. 81 del 2014, l’art. 1 della Conferenza Unificata prevede che si debba rispettare, nel ricovero dei pazienti nelle Rems, il principio di territorialità secondo il quale un soggetto deve essere ricoverato in una struttura ubicata sul suo territorio di provenienza.

L’art. 1 prevede infatti che “le assegnazioni e i trasferimenti, così come tutte le successive assegnazioni presso le Rems, sono eseguite dal Dap attenendosi al principio della territorialità come espressamente previsto dall’art. 3-ter, comma 3, lett. C) del decreto legge 22 Dicembre 2011, n. 211. La territorialità si fonda sulla residenza accertata”173.

172 SCARPA F., Dopo l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, in Sestante, 2015, n. 1

173 CORLEONE F., Relazione semestrale sull’attività svolta dal Commissario unico per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, 19 Febbraio - 19 Agosto 2016

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Si ribadisce che il principio di territorialità non vale per le donne, in quanto le Rems a loro dedicate sono pochissime e non sono presenti in tutto il territorio nazionale174.

- Trasferimenti, Traduzioni e Piantonamenti (Art. 2): “Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria procede ai trasferimenti dagli Istituti Penitenziari alle Rems, nonché alle traduzioni per motivi di giustizia, secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria. Competono invece all’Amministrazione sanitaria i trasferimenti in luoghi di cura esterni alla Rems. Il piantonamento in caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale esterne alle Rems è effettuato dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, se disposto dall’Autorità Giudiziaria. Invece i trasferimenti diretti verso comunità o abitazione, nei casi di fruizione di licenze, semilibertà e libertà vigilata, sono eseguiti a cura del Servizio Sanitario Nazionale.

Nei casi di estrema urgenza e di pericolo di vita, il Dirigente responsabile della Rems dispone direttamente il trasferimento, provvedendo contestualmente a darne notizia all’Autorità giudiziaria competente per eventuali ulteriori disposizioni in merito”.

Tuttavia, occorre che tra Rems, Polizia Penitenziaria, Forze dell’ordine e Magistratura, vengano definiti degli accordi volti a regolare e coordinare al meglio i trasferimenti, le traduzioni e i piantonamenti.

Dall’art. 2 dell’accordo si evince dunque che la Polizia Penitenziaria, seppure estromessa dalla competenza circa la vigilanza perimetrale esterna delle Rems, rimanga competente relativamente ai piantonamenti.

- Procedimenti Amministrativi (Art. 3): tale articolo stabilisce che “i procedimenti di ammissione alla Rems, la registrazione ai fini amministrativi - sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e ai

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rapporti con l’Autorità Giudiziaria sono svolti a cura del personale amministrativo della Rems. Sono altresì di competenza del personale sanitario e amministrativo della Rems i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all’Amministrazione penitenziaria con riguardo alle attività di cui al primo comma del presente articolo”.

- Formazione (Art. 4): riguardo la formazione del personale, si indica come auspicabile l’adozione, in ogni regolamento della Rems, di una continua formazione, sia da un punto di vista clinico che giuridico amministrativo, così da incrementare l’efficienza della struttura.

Si prevede infatti che “Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (…) offre alle Regioni, alle Province autonome e alle Aziende sanitarie competenti, il supporto formativo necessario all’organizzazione di iniziative di approfondimento e addestramento del personale delle Rems per la gestione giuridico - amministrativa degli internati”.

- Personale (Art. 5): l’accordo Stato - Regioni prevede che ogni Rems debba essere “dotata di personale sanitario e amministrativo, come stabilito dalla direzione generale dell’Asl competente nel territorio in cui insiste la Rems”. Si definisce poi il ruolo all’interno della Rems del Direttore Sanitario che “coadiuvato dal personale sanitario e amministrativo, è responsabile della struttura, sia dal punto di vista sanitario che amministrativo”.

- Sicurezza e vigilanza (Art. 6): l’accordo prevede che, riguardo ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi (definiti dall’allegato A del decreto ministeriale del 1 Ottobre 2012), “i servizi di sicurezza e vigilanza perimetrale sono attivati sulla base di specifici accordi con le Prefetture, anche sulla scorta di informazioni contenute nel fascicolo dell’internato”. Si è dunque scelto di rimettere completamente alla discrezionalità delle

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realtà territoriali la scelta relativa all’attivazione di sicurezza e vigilanza esterna. Oltre ai sistemi di sicurezza perimetrale esterna, ogni Rems può attivare sistemi di sicurezza interna quali, ad esempio, l’installazione di un sistema di video sorveglianza, di un sistema di allarme, di cancelli interni e della dotazione al personale di un braccialetto, con pulsante di soccorso, che permette di attivare l’allarme in caso di pericolo.

- Rapporti con Uepe e Magistratura (Art. 7): l’accordo prevede che “le Regioni, le Province Autonome, il Dap e la Magistratura (…) definiscono mediante specifici Accordi le modalità di collaborazione, ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza detentive,