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Considerazioni circa le caratteristiche e gli obiettivi della “co-

Nel documento La Tutela penale del consumatore di farmaci (pagine 146-150)

Dall’analisi svolta emerge come le fattispecie dell’art. 147 contribuiscano alla costruzione di una disciplina volta a regolare i rischi scaturenti dallo svolgimento dell’attività d’impresa e a sanzionare le condotte poste in essere in violazione di tale normativa. Queste disposizioni precauzionali partecipano, quindi, alla descrizione della “società del rischio”, presa in considerazione dal legislatore nell’emanazione della normativa commentata nelle precedenti pagine. Essa si fonda sulla relazione impresa - concorrenza - mercato - produzione di rischi per la salute e per l’ambiente, pericoli che possono qualificarsi da “ignoto tecnologico”, in quanto legati ad un sistema industriale incentrato su un tipo di ricerca scientifica che, spesso, non è in grado di fornire certezze, circa il modo di affrontare e neutralizzare i rischi da quello generati.

In tale materia, la dottrina, sia giuridica che sociologica, suole normalmente di- stinguere tra “rischio” e “pericolo”. Il primo indica l’alea propria del momento deci- sorio, il secondo individua le conseguenze della scelta effettuata; i rischi, che il decisore assume, diventano pericoli per il soggetto che da quelle opzioni è coinvolto. Altre volte, la distinzione fa riferimento all’origine del fenomeno, che nel pericolo è di tipo naturale, mentre nel rischio è tecnologico. Ulteriore distinguo si effettua in relazione alla probabilità di danno, che è elemento peculiare del pericolo, mentre il rischio si colloca al di sotto della soglia della probabilità. Si deve osservare, a tal proposito, che il Tribunale CE si è, però, espresso in termini diametralmente opposti, affermando che il rischio si collega alla probabile produzione di effetti negativi, mentre il pericolo alla mera possibilità di causazione degli stessi357.

Orbene, i rischi connessi al c.d. ignoto tecnologico, nell’ottica della funzione solidaristica svolta dallo Stato, in adempimento dei doveri scaturenti dall’art. 2 della Costituzione, oggi sono oggetto di gestione mediante il coinvolgimento dell’apparato amministrativo e, conseguentemente, della funzione amministrativa, nell’organiz- zazione e nell’attività delle imprese. Ciò implica l’imposizione di obblighi e respon- sabilità a quest’ultime, mediante apposite normative sui pericoli da incertezza scien- tifica e la diffusione di nuovi modelli di integrazione tra apparato pubblico e imprese private.

Si è soliti parlare, più specificamente, di “co-gestione” del rischio: tale dinami- ca prescinde da appositi strumenti convenzionali tra amministrazioni e imprese e si fonda su una serie di comportamenti obbligatori, agganciati a specifiche responsabili- tà, posti direttamente a carico degli operatori economici. Tale meccanismo si svilup- pa attraverso percorsi circolari di condivisione di informazioni e scelte operative tra soggetti pubblici e privati, secondo logiche di interazione comunicativa, nell’ambito delle quali la doverosa iniziativa della pubblica amministrazione attiva l’intervento obbligatorio dell’impresa e viceversa. È doveroso sottolineare che, nel contesto di incertezza scientifica che domina questo tipo di imprese e l’attività che ivi si svolge, la permanente condivisione delle conoscenze tra operatori economici e pubblici poteri determina una progressiva responsabilizzazione dei produttori e si basa, inde-

fettibilmente, sulla buona fede che deve caratterizzare la collaborazione propria del loro agire358.

La tendenza alla cooperazione tra imprese e pubbliche amministrazioni emerge sia in relazione alle ipotesi di “autovalutazione” preliminare del rischio, sia in riferi- mento al ruolo dei soggetti economici nella gestione dei pericoli, manifestatesi suc- cessivamente all’avvio dell’attività economica o all’immissione in commercio del prodotto.

In merito al primo profilo, si può osservare come esso sia svolto attraverso tutta quella serie di misure precauzionali che l’impresa è tenuta ad adottare, nel momento in cui decide di intraprendere l’attività di produzione di determinati beni, come i farmaci, o anche quando si appresta ad immettere in commercio gli stessi o a distri- buirli all’ingrosso. Aspetto specifico di questa fase “preliminare” è quello dei con- trolli che l’impresa è obbligata a compiere per valutare la sicurezza dei prodotti creati o commercializzati. Sempre a quest’ambito, si riferiscono le informazioni che i soggetti responsabili delle suddette attività sono tenuti a trasmettere alle competenti autorità amministrative.

Si può osservare che, sotto questo profilo, i modelli di “co-gestione” del rischio trovano fondamento nella lettura congiunta degli artt. 2, 32 e 41, comma 2 della Cost., da cui emerge come il rischio per la sicurezza umana obblighi l’impresa ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la trasformazione del pericolo in danno, così anticipando e stimolando il doveroso intervento delle pubbliche amministrazio- ni.

Il secondo aspetto origina dal mancato rispetto degli obblighi di azione preven- tiva e precauzionale sopraddetti, che espone l’operatore economico a sanzioni penali e/o amministrative. A tal proposito, la dottrina penalistica, in particolare359, ha evi- denziato come la previsione di modelli di illecito prevalentemente di natura contrav- venzionale, che impongono condizioni di liceità, tramite l’imposizione di obblighi animati da specifici finalismi preventivi, tenda a orientare l’oggetto della tutela giu- ridico-penale verso il corretto esercizio della funzione di co-gestione del rischio.

358 Si osservi che la collaborazione tra pubblici poteri e privati trova, oggi, fondamento costituzionale

nei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, sanciti dagli artt. 118 e 120 Cost.

359 In tale ambito la dottrina si è espressa, soprattutto, in riferimento alla materia ambientale, ma con

Più in generale, si può osservare che le misure descritte hanno contribuito a de- lineare la costruzione di un vero e proprio “sistema giuridico” a tutela degli interessi coinvolti nell’attività produttiva e di commercializzazione dei farmaci e, quindi, in ultima analisi, a protezione della salute dei consumatori. Trattasi di un sistema con proprie esigenze organizzative, modelli procedimentali, meccanismi di interazione tra pubblico e privato, controlli e sanzioni360. Alla crescita di tale procedimento di tutela contribuisce anche la giurisprudenza, non solo nazionale ma pure comunitaria, che concorre a rendere effettivo il c.d. diritto del rischio, attraverso l’interpretazione e l’applicazione, caso per caso, dei principi generali applicabili in tema di tutela del consumatore di farmaci, in primo luogo, il principio di precauzione che trova, in tale ambito, uno dei maggiori spazi di espressione e sviluppo361.

360 A. BARONE, op. cit., p. 209-249.

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APITOLO

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Codice Penale - D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219:

ricostruzione del sistema, profili comparatistici

e prospettive di riforma

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