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Il Decreto Legislativo 104/2017, punto focale di questo elaborato, modifica sostanzialmente il ben più famoso e rodato Decreto Legislativo 152/2006 in materia ambientale. Come conclusione di questo scritto vorrei produrre una serie di aspetti che possano mettere in luce le migliorie apportate dal nuovo provvedimento legislativo e gli eventuali punti deboli, che sarebbe opportuno modificare o approfondire, rispetto alla nuova procedura di VIA.

Una prima modifica che ha riguardato il documento di SIA rivisto della Cementeria di Colleferro, ha comportato l’eliminazione dei 3 quadri di riferimento: Programmatico, Progettuale e Ambientale. Questa revisione ha mutato limitatamente il documento dal punto di vista dei contenuti delle tematiche, il maggior cambiamento ha previsto il dover ricollocare le informazioni già presenti, in capitoli e sotto-capitoli ad hoc, come richiesto dall’Articolo 22 dell’Allegato VII del D.Lgs. 152/06 aggiornato. L’entità contenuta delle modifiche sottolinea che le informazioni richieste siano pressoché simili nelle due versioni del documento di SIA, pre e post entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017. Questa considerazione è da ritenersi unicamente relativa al caso studio qui affrontato poiché di limitata entità, come definito precedentemente. Le parti che sono state sottolineate in Tabella 7.1, relative alle indagini ambientali, presuppongono altrimenti un grado di approfondimento maggiore. Questo, come già riportato nel capitolo relativo alle novità del D.Lgs. 104, comporta un aumento dei tempi di elaborazione del documento e un conseguente incremento dei costi per la redazione completa del progetto.

Continuando ad analizzare le innovazioni elencate dalla tabella comparativa (Tabella 7.1) dei contenuti del SIA, emergono alcuni aspetti non secondari, che aiutano a comprendere come la direzione della valutazione ambientale sia sempre più improntata su una visione globale, fatta di interazioni tra le diverse componenti. Le richieste dei contenuti inseribili nei documenti hanno sempre più interesse a considerare e analizzare un determinato aspetto, non fine a stesso come se si stesse lavorando a comparti stagni, ma bensì come questo si possa inter-relazionare con gli altri aspetti oggetto di analisi. A supporto di questa affermazione è possibile notare come venga spesso utilizzata la parola “biodiversità”, nelle parti 1c, 4c e 5b, per intendere le due componenti flora e fauna. Queste venivano considerate separatamente prima del D.Lgs. 104/2017, come si evince dal punto x.3 della seconda colonna della Tabella 7.1. Sempre con l’obiettivo di superare una visione valutativa a comparti separati, si inizia a parlare di “impatti del progetto sul clima e la vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico”. E’ di nuovo

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palese il rimando a concetti di più vasta area che possano inglobare diversi aspetti contemporaneamente rispetto ad una visione più limitata dal punto di vista concettuale e/o territoriale.

Approfondendo la Tabella 7.1 si possono evidenziare due nuove tematiche che il D.Lgs. 104/2017 sembra introdurre: il concetto di consumo di suolo e quello di demolizione. Nelle parti 4d e 4e della prima colonna della suddetta tabella, si utilizza il concetto di “sottrazione del territorio” e “erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione”. Questi aspetti non trovano corrispondenza con quanto richiesto nei contenuti di SIA pre D.Lgs. 104/2017 e questo consente alle valutazioni ambientali di approfondire studi su tematiche relativamente nuove e sulle quali, soprattutto in territorio italiano, è opportuno concentrare le future attenzioni. Il concetto di demolizione, ripreso nel punto 5a con la frase “Descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto dovuti alla costruzione e all’esercizio del progetto ed eventuali lavori di demolizione”, intende estendere la stima degli impatti non sono al momento dell’inserimento del progetto nel contesto ambientale, ma anche di valutare quando questo, una volta dismesso, dovrà essere demolito. Implicitamente questo tema è connesso a quello precedentemente descritto del consumo di suolo poiché, attraverso la demolizione e l’eventuale bonifica dei terreni, si restituirebbe verosimilmente il terreno ad altri usi, antropici o naturali a secondo delle future esigenze. La valutazione degli impatti derivanti dalla dismissione di un progetto non risulta essere di facile definizione. Da sempre i progetti sono studiati per poter durare quanto più tempo possibile, stimando all’incirca dai 20 ai 30 anni, senza dover ricorrere o prevedere la fase di demolizione. Questo aspetto però apre la strada ad un concetto sempre più attuale che riguarda la circular economy e il design progettuale-funzionale. Anche in questo caso, come per la produzione degli oggetti di uso quotidiano, si renderebbe necessario prevedere la costruzione dei fabbricati dei vari progetti con una logica che permetta di smantellarli con facilità, una volta terminata la loro funzione. Così facendo, si agevolerebbe il recupero di materia non dovendo ricorrere a nuove estrazioni minerarie che impatterebbero fortemente sulle componenti ambientali e sui temi prima descritti di consumo di suolo e di territorio.

La possibilità di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità, costituisce una forte novità introdotta dal nuovo decreto. Questa innovazione presuppone di non dover elaborare, e riportare in documentazione, affinate specifiche tecniche del progetto come verosimilmente richieste da un

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Progetto Definitivo. Così facendo il proponente ha maggiori margini di manovra consentiti da un progetto di fattibilità non approfondito, limitando le conseguenti valutazioni ambientali derivanti dal progetto. In altre parole, definendo minori specifiche tecniche del progetto, esiste il rischio di poter sottostimare i possibili impatti che questo potrebbe avere nei confronti dell’ambiente. Per contro, sembra che il legislatore voglia sopperire a questa mancanza introducendo, come già riportato nel paragrafo 4.1, maggiori specifiche riguardanti le analisi delle componenti ambientali analizzate. Questa nuova visione della strutturazione di uno Studio di Impatto Ambientale presenta però la problematica che senza una definizione precisa di un progetto e delle implicazioni che questo comporta in campo ambientale, queste ultime sono di difficile presupposizione.

Una ulteriore valutazione, che abbraccia i temi del contenimento dei tempi di iter autorizzativo e di risparmio economico, è relativa alla novità della digitalizzazione degli oneri informativi. Come già definito precedentemente, questa innovazione permette al proponente di risparmiare i costi di informazione e diffusione della notizia tramite i mezzi stampa. Della pubblicazione se ne dovrà occupare l’Autorità Competente (Ministero o Regione) rendendo disponibili i documenti di Valutazione di Impatto Ambientale sul web. Questa operazione snellirebbe ulteriormente l’iter autorizzativo poiché si eviterebbe di inviare ad ogni ente coinvolto (Arpa, Vigli del Fuoco, Provincia, Comune, ecc. ecc.) una copia di tutti i documenti costituenti l’analisi ambientale del progetto. Un aspetto negativo di questa modifica introdotta riguarda il coinvolgimento e il raggiungimento di buona parte del pubblico per il recepimento dei conseguenti pareri. E’ indubbio che la consultazione dei siti web di Ministero e Regioni è una pratica che la popolazione svolge con frequenza minore (se non nulla) rispetto alla lettura di un quotidiano. Di fatto si arriva a negare l’informazione alla popolazione che risulta essere sprovvista di un pc o uno smartphone. Pur ritenendo che l’innovazione permetta una riduzione degli sprechi e dei tempi, è necessario ripensare ad un modello comunicativo che riesca ugualmente a coinvolgere e avvisare la maggior parte della popolazione rispetto all’opera che si intende realizzare.

Il punto 5 dell’Art. 14. (come sostituzione dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) riporta che “Il provvedimento di Via è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni,

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definita nel provvedimento stesso…. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di Via senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di Via deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”. E’ un aspetto nuovo e importante, strettamente legato all’obiettivo di contenimento dei tempi che si è imposto il D.Lgs. 104/2017. Il legislatore, con questo punto, intende altresì fissare dei limiti che consentono ad una valutazione di impatto ambientale di essere efficace e veritiera nel periodo temporale nel quale viene definita.

Il punto 9 dell’Art. 22, che richiede una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione, è un punto assolutamente nuovo che non trovava alcun riscontro nella vecchia versione dei documenti di SIA. Poiché non esiste una vera e propria metodologia riguardante la corretta analisi di questi aspetti, per il caso studio trattato della Cementeria si è deciso di partire dall’individuazione delle calamità naturali, metereologiche o geofisiche, che si possono verificare nel territorio (in questo caso quello italiano) secondo il documento “Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe” redatto nel 2010 dalla European Environmental Agency. Inoltre, sono stati successivamente considerati quelli che possono essere i gravi incidenti derivanti dal verificarsi di una calamità per lo specifico progetto. Come conseguenza a queste valutazioni, viene definito un grado di rischio che sintetizza la gravità del danno causato dai possibili incidenti. In ultima analisi vengono riassunte le diverse componenti ambientali che possono essere impattate dal verificarsi dei gravi incidenti. Viene quindi riportata a titolo esemplificativo la struttura della tabella (Tabella 8.1) così come descritta in questo paragrafo. Questo aspetto, che come detto, ha un carattere totalmente innovativo rispetto al passato, risulta essere importante per ottenere una valutazione più accurata. Si tratta, per la prima volta, di utilizzare una visione che tenga conto di come l’ambiente esterno influisca e/o intacchi il progetto oggetto di studio e non viceversa, come può essere per la questione più consolidata relativa agli impatti provocati dal progetto sull’ambiente. I vantaggi di questo tipo di indagine permettono al proponente di considerare le interazioni catastrofiche esterne che possono riversarsi sul progetto stesso e le conseguenti contaminazioni che possono nascere. In conclusione, questo nuovo e importante focus analitico ha però bisogno della strutturazione di alcune linee guida che permettano di interpretare correttamente il significato e l’obiettivo del punto 9 dell’Articolo 22.

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Tabella 8.1: sintesi dei gravi incidenti derivanti da calamità ambientali

Gravi Incidenti Grado di Rischio

Componenti ambientali impattate Esplosioni Incendi interni Spargimento polveri Danni strutture Rottura serbatoio Tras cu ra b il e B asso Me dio Alto C alamit à Me ter eologi ch e Alluvioni

x

x

X Suolo e Sottosuolo

Ambiente idrico superficiale Flora, fauna ed ecosistemi Sistema antropico

Incendi

x

x

x

x

x

X

Atmosfera

Suolo e Sottosuolo

Ambiente idrico superficiale Flora, fauna ed ecosistemi Sistema antropico Siccità

-

-

-

-

-

- - - - - Ge ofisiche Valanghe

-

-

-

-

-

- - - - - Terremoti

x

x

x

x

X Suolo e Sottosuolo

Ambiente idrico superficiale Flora, fauna ed ecosistemi Sistema antropico

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In conclusione, un aspetto che è attualmente molto discusso riguarda le resistenze delle Regioni all’implementazione della nuova disciplina. Sono oramai 8 le Regioni (quasi la metà del totale), insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano ad aver impugnato la nuova disciplina della VIA dinanzi alla Corte Costituzionale. Viene contestata dagli enti la violazione del principio di leale collaborazione e l’eccesso di delega. Queste opposizioni alle novità introdotte dal D.Lgs. 104/2017 sono causate dalla diminuzione dei progetti ricadenti nella competenza regionale e dalla corrispondente espansione dell’elenco dei progetti sottoposti invece al provvedimento statale di VIA (come ad esempio gli impianti energetici, quelli geotermici, ecc. ecc.). Un’altra resistenza è causata da alcuni aspetti riguardanti il provvedimento unico ambientale, che è una delle principali innovazioni del suddetto decreto legislativo. Il provvedimento unico è ora divenuto obbligatorio solo per le Regioni, mentre rimane facoltativo per i procedimenti statali. Inoltre, l’accorpamento di permessi riguarda provvedimenti che sono ricadenti in competenze diverse; oltre ai permessi ambientali di competenza statale, anche le autorizzazioni antisismiche che sono di competenza concorrente. In ultima analisi si lamenta la mancata previsione del parere regionale nell’ambito dei procedimenti statali di VIA, determinando, di fatto, l’esclusione della Regione interessata dalla partecipazione al procedimento.

Tutti questi giudizi ha comportato un ritardo delle Regioni nell’attuare le previsioni del Decreto entro il termine perentorio di centoventi giorni previsto nel Decreto (ossia entro il 18 novembre 2017) (Mentasti, 2017).

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