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La nuova procedura di VIA. La procedura di VIA prima e dopo il D.Lgs. 104/2017: il caso studio della Cementeria di Colleferro in Roma.

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312ModFTPW00

Master Universitario di II livello In Gestione e Controllo dell'Ambiente: Economia circolare e Management efficiente delle risorse

XXXXX

Anno Accademico

2016/2017

La nuova procedura di VIA

LA PROCEDURA DI VIA PRIMA E DOPO IL D.LGS. 104/2017: IL CASO STUDIO DELLA CEMENTERIA DI COLLEFERRO IN ROMA.

Autore

Dott. Nicola Leonardo Antonicelli ………..…….

Tutor Scientifico

Ing. Paolo Ghezzi ………..…….

Tutor Aziendale –

Golder Associates S.r.l.

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Riassunto

L’elaborato redatto a conclusione delle attività svolte durante il tirocinio presso Golder Associates S.r.l., riguarda la stesura e la rielaborazione di un documento di Studio di Impatto Ambientale (SIA) riguardante una cementeria in provincia di Roma. Il SIA descrive il processo intrapreso dall’azienda Italcementi S.p.A. di sostituzione dei materiali naturali con materie prime alternative, il cui utilizzo comporta notevoli benefici ambientali dovuti a:

 un minor consumo di risorse non rinnovabili;

 una riduzione degli impatti visivi per l’estrazione in cava;

 un recupero di residui industriali derivanti da altri processi produttivi o di

consumo, che altrimenti finirebbero allo smaltimento.

In tale ottica, l’azienda introduce nel ciclo di lavorazione della Cementeria materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e rifiuti recuperati non pericolosi.

Il documento di SIA della Cementeria, per la modifica relativa all’utilizzo delle MPS all’interno del ciclo produttivo, è stato redatto in prima battuta nel giugno 2017 sottostando a quelle che erano le disposizioni richieste dal Decreto Legislativo n. 152 dell’aprile 2006 (Testo Unico sull’Ambiente).

Nel frattempo, più precisamente il 21 luglio 2017, le disposizioni relative alle richieste di VIA sono state modificate dal Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017. Questo ha comportato la necessità di una revisione completa dello Studio d’Impatto Ambientale sia dal punto di vista dell’organizzazione delle informazioni già contenute all’interno del documento e sia per quello che concerne i nuovi contenuti richiesti dal D.Lgs. 104/2017 (che aggiorna il D.Lgs. 152/06). L’obiettivo di questo breve elaborato è duplice: in primo luogo quello di paragonare la struttura dello Studio di Impatto Ambientale della Cementeria pre e post introduzione del nuovo Decreto di VIA, e, a seguito quello di stilare una sintesi degli aspetti migliorativi o peggiorativi introdotti da quest’ultimo.

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Sommario

1.0 Introduzione ... 4

1.1 Il lato universitario: il Master GECA ... 4

1.2 Il lato aziendale: Golder Associates S.r.l. ... 4

2.0 Il caso studio ... 5

3.0 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ... 6

3.1 Caratteristiche fondamenti ... 6

3.2 Autorità Competenti e campi di applicazione ... 7

3.3 L’istanza di VIA ... 10

3.4 La fase istruttoria ... 11

3.5 La fase decisionale ... 12

3.6 La fase di monitoraggio... 12

3.7 Iter riassuntivo di VIA... 13

4.0 D.Lgs. 104/2017... 15

4.1 Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 104/2017 ... 15

4.2 Definizione Studio di Impatto Ambientale prima e dopo il D.Lgs. 104/2017 ... 23

5.0 La Cementeria di Colleferro - Roma ... 26

5.1 Ubicazione geografica dell’area ... 26

5.2 Storia ed evoluzione del Sito ... 28

6.0 Caratteristiche generali del Progetto ... 29

6.1 Alternative progettuali e motivazione della soluzione prescelta ... 36

6.1.1 Opzione zero ... 36

6.1.2 Alternative di progetto ... 36

6.1.3 Soluzione prescelta e motivazioni ... 36

7.0 Contenuti del SIA al D.Lgs. 104/2017... 39

8.0 Considerazioni conclusive ... 48

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(5)

4

1.0

Introduzione

1.1 Il lato universitario: il Master GECA

Il Master GECA, acronimo di Gestone e Controllo Ambientale: Economia Circolare e Management efficiente delle risorse, intende formare persone che desiderano operare a vario titolo in settori e attività in cui risulta cruciale l’approccio circolare all’economia e la gestione efficiente delle risorse in una prospettiva di ciclo integrato, con particolare riferimento ai settori dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia, dei servizi ecosistemici. Le caratteristiche del Master dell’Anno Accademico 2016/2017, si fondano su un’impostazione interdisciplinare volta a creare competenze di natura sistemica nella gestione delle problematiche ambientali. Questa gestione si struttura nell'ottica della regolamentazione e gestione sia dei servizi pubblici a rete (idrici, rifiuti, energia, trasporti), sia della gestione dei cicli e dei bilanci integrati (dei materiali, dell'acqua, dell'energia.

Il piano di studi del Master prevede, come applicazione pratica dopo lo studio teorico, un periodo di tirocinio presso un’azienda. Nel mio caso, questo tirocinio è stato realizzato presso la società Golder Associates S.r.l. nella sede di Torino.

1.2 Il lato aziendale: Golder Associates S.r.l.

La Golder Associates S.r.l. è un società internazionale con oltre 50 anni di esperienza, che persegue la missione di progettare lo sviluppo della terra, proteggendone l'integrità.

L’azienda, presente in più di 165 sedi in tutto il mondo, con gli oltre 6.500 dipendenti progetta soluzioni per consentire ai clienti di raggiungere i propri obiettivi di sviluppo sostenibile. In Italia, Golder Associates S.r.l. opera da oltre 20 anni, con un organico di circa 200 persone articolato su 4 sedi (Torino, Roma, Padova e Priolo Gargallo) e ricavi che nel 2012 hanno superato i 30 milioni di euro.

L'attività, svolta attraverso singoli interventi mirati o soluzioni "chiavi in mano", comprende:

 servizi di consulenza e progettazione nell'area dell'ingegneria ambientale e

geotecnica;

 monitoraggio ambientale, geotecnico ed energetico;

 progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti tecnologici civili ed

industriali.

Negli ultimi dieci anni, Golder ha completato più di 200 progetti di valutazione dell'impatto ambientale e sociale in tutto il Mondo.

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5

2.0

Il caso studio

Durante le ore di tirocinio, svolte presso Golder Associates S.r.l., ho avuto la possibilità di seguire da vicino la stesura di un documento di Studio di Impatto Ambientale (SIA) riguardante una cementeria in provincia di Roma. Il SIA descrive il processo intrapreso dall’azienda Italcementi S.p.A. di sostituzione dei materiali naturali con materie prime alternative, il cui utilizzo comporta notevoli benefici ambientali dovuti a:

 un minor consumo di risorse non rinnovabili;

 una riduzione degli impatti visivi per l’estrazione in cava;

 un recupero di residui industriali derivanti da altri processi produttivi o di

consumo, che altrimenti finirebbero allo smaltimento.

In tale ottica, l’azienda introduce nel ciclo di lavorazione della Cementeria materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e vengono recuperati rifiuti non pericolosi.

Figura 2.1: visualizzazione 3D del complesso della Cementeria

Il documento di SIA della Cementeria, per la modifica relativa all’utilizzo delle MPS all’interno del ciclo produttivo, è stato redatto in prima battuta nel giugno 2017 sottostando a quelle che erano le disposizioni richieste dal Decreto Legislativo n. 152 dell’aprile 2006 (Testo Unico sull’Ambiente).

Nel frattempo, più precisamente il 21 luglio 2017, le disposizioni relative alle richieste di VIA sono state modificate dal Decreto Legislativo n. 104 del 16 Giugno 2017. Questo ha comportato la necessità di una revisione completa dello Studio d’Impatto Ambientale sia dal punto di vista dell’organizzazione delle informazioni già contenute all’interno del documento e sia per quello che concerne i nuovi contenuti richiesti dal D.Lgs. 104/2017 (che aggiorna il D.Lgs. 152/06).

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6

Il mio contributo è stato quello di rivedere, correggere ed integrare nelle sue parti mancanti o pendenti il documento di SIA. Una volta terminata questa fase è stato necessario provvedere alla ristrutturazione e ad un’integrazione del documento stesso attraverso l’aggiunta delle parti che costituiscono le novità contenute nel D.Lgs. 104/2017.

L’obiettivo di questo breve elaborato è duplice: in primo luogo quello di paragonare la struttura della Studio di Impatto Ambientale della Cementeria pre e post introduzione del nuovo Decreto di VIA, e, a seguito quello di stilare una sintesi degli aspetti migliorativi o peggiorativi introdotti da quest’ultimo.

3.0

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è quello specifico procedimento mediante il quale vengono individuati, attraverso un processo di identificazione preventiva e partecipata, i possibili impatti significativi e negativi di un progetto sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Questo tipo di studio consente di migliorare la qualità della vita poiché è fortemente improntato sulle tematiche di salvaguardia ambientale.

La VIA è stata introdotta con la Direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE, ma ad una disciplina organica e completa di questo ordinamento giuridico ci si è giunti in maniera graduale, attraverso attuazioni parziali della Direttiva Comunitaria, solamente con il D.Lgs. 152/2006, il cosiddetto Testo Unico sull’Ambiente (TUA). L’intero Titolo III della Parte II è dedicato al suddetto decreto legislativo (Bucci, 2015).

3.1 Caratteristiche fondamenti

Come sinteticamente descritto nel Capitolo 3.0, la VIA è una procedura di tipo amministrativo con finalità di tutela ambientale con carattere preventivo poiché si tratta di una valutazione che è preordinata rispetto all’emanazione di un giudizio circa la compatibilità ambientale di specifici progetti inerenti opere o interventi su queste. L’art.4 comma 4 lett. b del D.Lgs. 152/06 riporta nel dettaglio: “individua, descrive e valuta ... gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

 l'uomo, la fauna e la flora;

 il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio;

 i beni materiali ed il patrimonio culturale;

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7

La VIA risulta, quindi, essere uno strumento che possiede intrinsecamente una visione trasversale e completa rispetto alla tutela dell’ambiente.

Per quanto concerne specificatamente le finalità dell’istituto, si riporta quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 "proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita". Questa definizione permette di inserire, all’interno del nostro ordinamento, gli aspetti previsti dalla Comunità Europea relativamente allo sviluppo sostenibile.

3.2 Autorità Competenti e campi di applicazione

Gli enti competenti per le procedure di VIA, possono essere lo Stato o le Regioni. Lo Stato qualora i progetti appartengano all’Allegato II della Parte II del D.Lgs. 152/06, Le Regioni quando i progetti riguardino gli Allegati III e IV dello stesso decreto.

L’Autorità Competente per la sede statale è il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il provvedimento di VIA è definito insieme al Ministro dei Beni e le Attività Culturali. Per quanto concerne invece la sede regionale, l’Autorità Competente, è rappresentata dalla pubblica amministrazione (Regione e/o Comune) che ha compiti di tutela, promozione e valorizzazione ambientale.

L’applicazione della VIA riguarda quei progetti che possono avere degli impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art.6 comma 5 del D.Lgs. 152/06). Non tutti i progetti però devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Si distinguono due diverse categorie:

 la prima identifica i progetti che devono essere necessariamente e direttamente

sottoposti alla procedura di VIA;

 la seconda è composta da quei progetti per i quali non è obbligatoria la

sottoposizione a VIA ma è rimandata ad una preliminare verifica di assoggettabilità. Si parla in questo caso di una fase di Screening (Santangelo, 2009). Se il progetto non produce impatti ambientali significativi e negativi o meno, l’Autorità Competente dispone l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA. In caso contrario, si applica il processo per la Valutazione Ambientale del progetto stesso.

Della prima tipologia (come riportato nella seguente tabella) fanno parte i progetti dell’Allegato II e Allegato III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e i progetti dell’Allegato IV solo

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se questi ultimi prevedono opere o interventi ricadenti, anche solo parzialmente, all’interno di aree naturali protette secondo quanto definito dalla Legge 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette). All’interno della seconda categoria sono invece iscrivibili i progetti dell’Allegato II che servono per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non verranno utilizzati per più di due anni, le modifiche e le estensioni dei progetti dell’Allegato II e i progetti elencati nell’Allegato IV.

Sono altresì definiti i progetti che non devono sottostare alle procedure e verifiche di VIA. SI tratta i quei progetti relativi alle opere e agli interventi destinati esclusivamente allo scopo di difesa nazionale per i quali, se fosse necessaria la sottoposizione alla valutazione ambientale, si potrebbero pregiudicare gli scopi di difesa nazionale. Sono anche esclusi i singoli interventi disposti in via d’urgenza necessari per salvaguardare l’incolumità delle persone e per mettere in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di una calamità (art.6 commi 10 e 11 del D.Lgs. 152/06). Nella tabella sottostante, sono riportate in modo schematico e sintetico le informazioni relative a quanto descritto in questi paragrafi relativamente alle caratteristiche di VIA dei diversi progetti (Conserva, 2008).

Tabella 3.1: comparazione delle caratteristiche dei progetti di VIA

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Allegato II Parte II D.Lgs. 152/06 Allegato III Parte II D.Lgs. 152/06 Allegato IV Parte II D.Lgs. 152/06

Competenza Statale Regionale Regionale

Autorità Competente

Ministero

dell’Ambiente e

della Tutela del

Territorio e del Mare di concerto con i Beni Culturali

Pubblica

amministrazione

individuata dalle

leggi regionali e dalle Provincie autonome

Pubblica

amministrazione

individuata dalle

leggi regionali e dalle Provincie autonome

Esempi di progetti  Raffinerie di petrolio greggio;

 Impianti per la

produzione di

 Impianti di

smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi.  Progetti relativi all’ambito agricolo;  Progetti relativi all’industria

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9

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Allegato II Parte II D.Lgs. 152/06 Allegato III Parte II D.Lgs. 152/06 Allegato IV Parte II D.Lgs. 152/06 combustibili nucleari;  Impianti chimici integrati. energetica ed estrattiva;  Infrastrutture. Attuazione VIA I progetti devono

essere necessariamente e direttamente sottoposti alla procedura di VIA I progetti devono essere necessariamente e direttamente sottoposti alla procedura di VIA Sono direttamente

sottoposti a VIA solo quei progetti che ricadono, anche in parte all’interno di aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991

Esenti da VIA Tutti quei progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente allo scopo di difesa nazionale

Verifica di

Assoggettabilità (Screening)

Progetti che sono

utilizzati per

sviluppare o

collaudare nuovi

metodi o prodotti e non utilizzabili per più di due anni. Anche quelle opere

di modifica o estensione dei progetti ricadenti in questo Allegato. Tutti i progetti ricadenti nell’Allegato IV

Esenti da Screening Singoli interventi disposti in via d’urgenza con il solo obiettivo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità.

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3.3 L’istanza di VIA

La procedura di VIA è strutturata su quattro fasi principali:

 fase di istanza;

 fase istruttoria;

 fase decisionale;

 fase di monitoraggio.

Al fine di poter avviare il procedimento di VIA sono necessari tre documenti che il proponente dell’opera deve presentare alle Autorità Competenti:

 il progetto definitivo;

 lo studio d’impatto ambientale (SIA);

 la sintesi non tecnica (Università di Padova, 2015).

E’ data la possibilità al proponente dell’opera di attivare una fase di consultazione, previa alla presentazione dell’istanza di VIA, con l’Autorità Competente. Questa procedura, che prende il nome di Scoping, serve a delineare l’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale definendo il livello di dettaglio delle informazioni che dovranno essere espresse all’interno del documento (Santangelo, 2009). Questa fase è utile per focalizzare l’obiettivo in maniera corretta in modo da limitare lo spreco di tempo e di risorse durante la fase dello Studio. Serve a risparmiare tempo concentrandosi fin dall’inizio sugli aspetti che hanno bisogno di maggiori approfondimenti (Pecori, 2009).

Il documento più importante è sicuramente il SIA che deve contenere tutti i dati che si ritengono necessari per compiere una valutazione di compatibilità ambientale. Dovranno essere presenti all’interno del documento le seguenti informazioni:

 l’indicazione analitica del progetto con dettaglio delle caratteristiche,

localizzazione e dimensione dell’opera;

 la descrizione dei possibili impatti;

 le eventuali misure di mitigazione, compensazione o protezione ipotizzate;

 le principali alternative localizzative e progettuali;

 l’opzione zero (la non realizzazione dell’opera);

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11

Queste informazioni erano organizzate e suddivise in 3 “quadri” principali:

 il quadro di riferimento programmatico, fornisce gli elementi conoscitivi sulle

relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione;

 il quadro di riferimento progettuale, descrive il progetto con le relative

caratteristiche tecniche e fisiche e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l’inquadramento nel territorio (sia sito sia area vasta);

 il quadro di riferimento ambientale, definisce l’ambito territoriale (sia sito che area

vasta) ed i sistemi ambientali entro cui si possono presumibilmente manifestare gli effetti del progetto (Pecori, 2009).

La Sintesi Non Tecnica (SNT) è, invece, un documento che deve contenere le informazioni chiave citate all’interno del documento di SIA. Queste informazioni devono essere espresse con un linguaggio agevolmente comprensibile da parte del pubblico interessato che può non avere competenze in merito ai temi trattati.

L’iter della Valutazione di Impatto Ambientale si riassume nei seguenti punti:

 verifica di assoggettabilità – Screening;

 definizione dettagli del VIA – Scoping (non obbligatoria);

 istanza di VIA;

 consultazioni;

 valutazione del SIA e degli esiti delle consultazioni;

 decisione;

 informazione sulla decisione;

 monitoraggio.

3.4 La fase istruttoria

Il committente deve comunicare il progetto al Ministro dell’Ambiente, al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e alla Regione territorialmente interessata. Suddetta comunicazione deve contenere le informazioni presenti all’interno dello Studio di Impatto Ambientale riportate nel paragrafo 3.3 e la Sintesi Non Tecnica (SNT). Il procedimento di VIA prevede, come detto in precedenza, un’ampia partecipazione del pubblico interessato attuando il principio di informazione ambientale.

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Il committente deve provvedere alla pubblicazione, sul quotidiano regionale o su uno a diffusione nazionale, di un annuncio per informare la popolazione dell’avvenuta comunicazione del progetto alle Autorità Competenti per la VIA (Università di Padova, 2015).

3.5 La fase decisionale

Dalla presentazione dell’istanza di VIA e per i successivi 60 giorni, è possibile, a chiunque visionare gli elaborati del progetto e le informazioni contenute all’interno dello studio ambientale per poter presentare eventuali osservazioni. Questa fase partecipativa è utile per permettere di identificare ulteriori elementi conosciti e valutativi e/o correggere e completare le ripercussioni ambientali dell’opera oggetto di studio. Decorsi i 60 giorni l’Autorità Competente può procedere alla decisone finale.

La VIA si conclude con un provvedimento espresso che deve essere emanato entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del soggetto promotore. Questo provvedimento dovrà indicare le modalità della progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il provvedimento conclusivo della procedura di VIA può essere di tre tipi:

 positivo;

 negativo;

 interlocutorio negativo (se la documentazione presentata risulta incompleta).

3.6 La fase di monitoraggio

La fase di monitoraggio è una parte fondamentale del processo di VIA poiché, oltre a verificare il rispetto delle prescrizioni alle quali è stato condizionato il rilascio della compatibilità ambientale, è in grado di identificare e fronteggiare ipotetici impatti imprevisti. Questa fase viene inoltre ritenuta utile per valutare l’accuratezza delle previsioni di impatto e assicurarsi che non si verifichino effetti imprevisti e per tenere sotto controllo la situazione durante le varie fasi, anche dopo la realizzazione del progetto (Pecori, 2009). Si tratta di una vera e propria valutazione “in continuo” che può aprire la strada di un riesame. La fase di riesame si rende necessaria quando si verifichi un mutamento delle condizioni del contesto originario sulle quali era stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale. Lo svolgimento della fase di monitoraggio può essere eseguito dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dal sistema delle Agenzie ambientali.

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3.7 Iter riassuntivo di VIA

Si riporta, in sintesi, la procedura dell’iter di Valutazione di Impatto Ambientale secondo il D.Lgs 152/2006 non ancora aggiornato dal nuovo Decreto 140/2017. Alle fasi, che sono identificate dalle barre laterali, sono associati differenti steps con relativi intervalli tempi che possono o devono intercorrere tra una fase e la successiva.

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(16)

15

4.0

D.Lgs. 104/2017

Il decreto legislativo numero 104 del 16 giugno 2017, che è entrato in vigore effettivamente il 21 luglio 2017, intende adeguare la legislazioni nazionale alla Direttiva Comunitaria 2014/52/UE del Parlamento e del Consiglio. L’adozione di questa Direttiva modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Lo scopo principale delle modifiche recate dalla Direttiva 2014/52/UE è rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e fortificare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, 2017).

Come si può osservare, quindi, l’attuazione di questo D.Lgs. modifica la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

4.1 Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 104/2017

Secondo la precedente normativa (TUA), lo Studio di Impatto Ambientale veniva presentato diviso in tre parti fondamentali: il Quadro di riferimento Programmatico, il Quadro di riferimento Progettuale e il Quadro di riferimento Ambientale. L’Allegato VII del nuovo Decreto VIA, invece, elimina questa divisione e apporta sostanziali novità nell’organizzazione del documento e, in parte minore, anche sui suoi contenuti.

Gli obiettivi principali di questo D.Lgs. sono quelli di migliorare l’iter dei procedimenti di VIA, contribuendo a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile e aumentare i livelli di tutela ambientale consentendo una correzione dei problemi che negli anni sono stati riscontrati dalle amministrazioni e dalle imprese (TuttoAmbiente, 2017).

Il D.Lgs. 104/2017 intende, altresì, ridurre i tempi dell’itero processo di VIA qualificando tutti i termini come perentori (Artt. 8, 14 e 16 del D.Lgs. 104/2017). In precedenza la conclusione di un intero iter di VIA avveniva in media dopo circa 3 anni, mentre la verifica di assoggettabilità a VIA erano necessari in media circa 11,4 mesi (Chiodini, 2017). Queste lunghe attese sono da ricercarsi nella eccessiva frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative esistenti tra lo Stato e le Regioni. Su questo punto è intervenuto il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti, che

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16

afferma che verranno attratte a livello statale le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione "sovra-regionale" degli impatti ambientali da valutare (InSic, 2017).

Ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 il proponente trasmette all'Autorità Competente in formato elettronico lo studio preliminare ambientale redatto conformemente a quanto previsto dall'allegato IV-bis alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Scompare l'obbligo di allegare il progetto preliminare. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente sul sito web dell'Autorità Competente garantendo la riservatezza di informazioni industriali. L'Autorità Competente avvisa tutte le Amministrazioni coinvolte dal procedimento della pubblicazione dello studio preliminare ambientale.

Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Autorità Competente (AC) deve verificare la completezza della documentazione. Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta, l’AC deve richiedere al proponente la presentazione di documentazione integrativa entro e non oltre i 30 giorni successivi. I documenti di integrazione vengono successivamente verificati entro i successivi 15 giorni. La seconda fase prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico e comunicazione alle amministrazioni e agli enti territoriali competenti, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni all’AC. Con la stessa scadenza temporale, devono essere recepiti i pareri delle amministrazioni e degli enti territoriali precedentemente avvisati. Anche in questo caso, i pareri devono essere acquisiti per via telematica.

Il proponente ha la possibilità di presentare all’AC, entro i successivi 30 giorni, le proprie controdeduzioni alle osservazioni o ai pareri pervenuti. Nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche alla documentazione e ai progetti acquisiti, l’AC, entro i 30 giorni successivi, definirà un termine non superiore ad ulteriori 30 giorni per la ri-trasmissione dei documenti opportunamente modificati. Se le modifiche da apportare alla documentazione fossero sostanziali, l’AC stabilisce che il proponente debba trasmettere nuovamente un avviso pubblico per comunicare a tutti gli enti e alla popolazione la disponibilità sul web della documentazione aggiornata. L’iter di acquisizione dei pareri dura 30 giorni e viene gestito esattamente come nella prima fase.

L’ultima fase, quella della valutazione e della decisione presenta due iter differenti in base al fatto che il progetto sia di competenza statale o regionale. L’iter statale prevede che entro 60

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17

giorni dalla conclusione della fase di consultazione, l’AC proponga al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l’adozione del provvedimento di VIA. E’ possibile prevedere un prolungamento fino ad un massimo di 30 giorni se si riscontrasse la necessità di accertamenti e indagini complesse ulteriori. Entro i successivi 60 giorni, il MATTM adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). L’iter regionale, più breve, prevede che entro 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione, l’AC adotti il provvedimento di VIA. Esiste la possibilità di prolungare di circa 30 giorni nel caso in cui si rendessero necessari accertamenti e indagini complesse.

In sintesi, la tempistica ordinaria della VIA, che non tiene conto nei tempi di eventuali sospensioni e integrazioni è la seguente:

 15 giorni per la presentazione dell’istanza e avvio del procedimento;

 60 giorni per la consultazione del pubblico;

 120 giorni per la valutazione (60 gg) e adozione (60 gg) del provvedimento se il

progetto è di competenza statale;

 60 giorni per l’adozione del provvedimento di VIA per progetti di competenza

regionale.

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19

Relativamente alle tematiche riguardanti le competenze amministrative dei progetti, l’Art. 22 del D.Lgs. 104/2017 stabilisce che lo Stato dovrà interessarsi delle procedure di VIA riguardanti alcune opere infrastrutturali e alcuni impianti energetici e più precisamente:

 impianti termici (centrali termoelettriche ed a biomasse);

 impianti eolici a terra di potenza maggiore a 30 MW;

 attività geotermiche a mare;

 miniere di metalli, metalloidi, grafite, combustibili, rocce asfaltiche e bituminose,

sostanze radioattive;

 stoccaggi di idrocarburi liquidi e gassosi;

 porti turistici;

 interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

 strade extraurbane secondarie di interesse nazionale (strade ANAS);

 porti commerciali minori, interporti minori ed aeroporti minori;

 acquedotti di lunghezza superiore a 20 km;

 aeroporti (Chiodini, 2017).

Tra le maggiori novità si evidenzia la possibilità di poter richiedere un provvedimento unico ambientale, come alternativa al provvedimento di VIA ordinario, per i progetti di competenza statale, che permetta di coordinare e sostituire tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali.

Peraltro, pur facendo riferimento a "tutti i titoli ambientali previsti per realizzare il progetto", il Legislatore precisa al comma 2 dell'articolo 27 quali siano i titoli ricompresi nel provvedimento unico:

 autorizzazione integrata ambientale (Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs.

152/2006);

 autorizzazione agli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 104

del D.Lgs. 152/2006);

 autorizzazione all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo

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20

 autorizzazione paesaggistica (articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

 autorizzazione culturale (articolo 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

 autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico (Rd 30 dicembre 1923, n.

3267, e D.pr 24 luglio 1977, n. 616);

 nulla osta di fattibilità ex Seveso III (articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 26 giugno

2015, n. 105);

 autorizzazione antisismica (articolo 94 del D.pr 6 giugno 2001, n. 380) (Petrucci,

2017).

Il nuovo decreto legislativo intende rivedere il concetto di impatti ambientali alla luce di una maggiore impronta di carattere sociale. Devono, infatti, essere anche valutati quegli effetti significativi che un progetto può avere nei confronti della popolazione, della salute umana, del paesaggio e del patrimonio culturale. Attraverso il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica si intende potenziare e ampliare la partecipazione del pubblico, in special modo dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA (Tecnica, 2017). Ai sensi del nuovo articolo 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 aggiornato, gli impatti ambientali sono definiti come effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

 popolazione e salute umana;

 biodiversità;

 territorio, suolo, acqua, aria e clima;

 beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

 interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano, e questo costituisce novità, gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo. L’impronta più legata al coinvolgimento sociale è riscontrabile anche dal procedimento stesso di VIA, che si articola in diverse e complesse fasi che sono state ridefinite dal D.Lgs. 104/2017:

 ipotesi di una fase preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA;

 la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;

(22)

21

l'eventuale previo dibattito pubblico (débat public) ai sensi del Codice appalti;

 la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento e la pubblicazione degli atti;

 lo svolgimento di consultazioni del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le

consultazioni transfrontaliere;

 l'eventuale inchiesta pubblica in luogo delle consultazioni;

 la valutazione della documentazione;

 la decisione e le informazioni sulla decisione;

 il controllo e monitoraggio (Petrucci, 2017).

L’articolo 3 del Decreto legislativo 104/2017 struttura e definisce diverse modifiche. Viene riportato in questa parte che i progetti normalmente soggetti a verifica di assoggettabilità, devono essere sottoposti a VIA, se ricadono, anche solo parzialmente, all'interno dei Siti della Rete Natura 2000. Il D.Lgs. 152/06 ante modifica, definiva che tale circostanza era già prevista per i soli progetti ricadenti anche parzialmente all'interno di aree naturali protette (parchi e riserve). Il suddetto articolo formalizza in legge quella che risultava già essere una prassi comune nell’iter di VIA e cioè la procedura di consultazione tra proponente e Autorità Competente al fine di poter individuare la migliore procedura di valutazione da avviare per un determinato progetto. Infine, l’articolo 3, specifica anche che i progetti che vengono realizzati in risposta alle emergenze di protezione civile, devono essere valutati, al fine di sottoporli o meno alle procedure di VIA, esclusivamente dal Ministero dell’Ambiente (Chiodini, 2017).

Tra le ulteriori novità introdotte nel provvedimento circa la riforma della VIA, si cita:

 una norma transitoria che consenta al proponente di richiedere l’applicazione della

nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente pendenti. Questa specifica si andrà via via esaurendo, di pari passo con l’aggiornamento dei documenti di VIA alle nuove specifiche del D.Lgs. 104/2017;

la possibilità di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di

dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la corretta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’Autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali (TuttoAmbiente, 2017);

(23)

22

la possibilità di richiedere all’Autorità Competente un pre-screening, ossia una

valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti;

la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA per migliorarne

le performance, assicurando la copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;

l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio

nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;

la revisione del sistema sanzionatorio (Art. 18 del D.Lgs. 104/2017) con

l’introduzione di una sanzione amministrativa compresa tra i 35.000 e i 100.000 € come conseguenza della realizzazione di un progetto senza l’effettuazione delle procedure di VIA. Mentre una sanzione tra i 20.000 e gli 80.000 € in caso di violazione delle prescrizioni impartire nel provvedimento conclusivo (Chiodini, 2017);

la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti,

prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi stampa (Artt. 8 e 12 del D.Lgs. 104/2017) (Chiodini, 2017). Con questo aggiornamento si sono sicuramente ridotte le copie cartacee che era necessario predisporre per poterle poi consegnare ai vari enti o autorità coinvolti nel processo di VIA (Speciale, 2017). La digitalizzazione dei documenti, oltre a permettere un risparmio economico per il proponente, evitando la ricerca e la prenotazione di uno spazio informativo all’interno di un quotidiano di tiratura locale, regionale o nazionale, consente di velocizzare il processo di diffusione dei documenti della VIA. E’ opportuno dire che alcune copie dei documenti rimarranno però ancora cartacee.

(24)

23

4.2 Definizione Studio di Impatto Ambientale prima e dopo il D.Lgs. 104/2017

Relativamente allo Studio di Impatto Ambientale, descritto dettagliatamente all’interno dell’articolo 22 del D.Lgs. 152/2006, Parte I, vengono qua riportare le due versioni, pre e post adozione del D.Lgs. 104/2017. Questo parallelismo è utile per un confronto di quei caratteri innovativi (evidenziati dalla sottolineatura) introdotti con il nuovo decreto legislativo.

Tabella 4.1: comparazione Art. 22 D.Lgs. 152/2006, prima e dopo adozione del D.Lgs. 104/2007

D.Lgs. 152/2006 mod. D.Lgs. 104/2017 (nuova versione)

D.Lgs. 152/2006 (vecchia versione)

Art. 22 (Studio di impatto ambientale) Art. 22 (Studio di impatto ambientale) 1. Lo studio di impatto ambientale è

predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall’Autorità Competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a. una descrizione del progetto,

comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;

b. una descrizione dei probabili effetti

significativi del progetto

sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;

c. una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e,

possibilmente, compensare i

probabili impatti ambientali

significativi e negativi;

d. una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a. una descrizione del progetto con

informazioni relative alle sue

caratteristiche, alla sua

localizzazione ed alle sue

dimensioni;

b. una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

c. i dati necessari per individuare e

valutare i principali impatti

sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d. una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la

(25)

24 D.Lgs. 152/2006 mod. D.Lgs. 104/2017 (nuova versione)

D.Lgs. 152/2006 (vecchia versione) alle sue caratteristiche specifiche,

compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

e. il progetto di monitoraggio dei

potenziali impatti ambientali

significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto,

f. qualsiasi informazione

supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

cosiddetta opzione zero, con

indicazione delle principali ragioni

della scelta, sotto il profilo

dell'impatto ambientale;

e. una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta

al fine di consentirne un’agevole

comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente:

a. tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili

derivanti da altre valutazioni

pertinenti effettuate in conformità

della legislazione europea,

nazionale o regionale, anche al fine

di evitare duplicazioni di

valutazioni;

b. ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili

presso le pubbliche

amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni

disponibili presso la pubblica

amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

(26)

25 D.Lgs. 152/2006 mod. D.Lgs. 104/2017 (nuova versione)

D.Lgs. 152/2006 (vecchia versione) c. cura che la documentazione sia

elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza

complessiva della stessa sia

attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.

(27)

26

5.0

La Cementeria di Colleferro - Roma

5.1 Ubicazione geografica dell’area

L’insediamento produttivo di Colleferro sorge sul territorio del comune di Colleferro (RM) situato a 30 chilometri a sud- est di Roma, capoluogo della Provincia (Figura 5.1).

Figura 5.1: localizzazione geografica dell’insediamento produttivo (Fonte: Google Earth)

L’area produttiva o Cementeria, evidenziata da un contorno rosso, si trova in posizione nord-ovest rispetto all’abitato del comune di Colleferro. La cava San Bruno (perimetro in blu) fornisce il calcare materia prima di base per la formazione della miscela cruda per la produzione del clinker. La cava San Bruno è tecnicamente connessa, tramite sistema di trasporto a nastri, alla Cementeria dove è prodotto l’intermedio di lavorazione clinker (il clinker è un minerale artificiale che miscelato con acqua ha la proprietà di acquisire consistenza lapidea) e le varie tipologie di cemento commerciale.

(28)

27

Figura 5.2: localizzazione della Cementeria e della cava San Bruno (Fonte: Google Earth)

La cittadina di Colleferro, di circa 22.000 abitanti ed estensione di circa 13 ettari, è situata ad una altitudine di 204 m s.l.m. vicino al fiume Sacco su terreno di natura collinare. La viabilità primaria è data dalla vicina autostrada A1 Roma - Napoli, dalla strada statale Casilina e dalla ferrovia Roma – Cassino - Napoli.

Dalla cartografia tematica del Progetto CORINE Land Cover dell’Unione Europea, emerge che l’area in esame ricade all’interno della classe definita come “Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati”.

L’area della Cementeria si trova a nord del tessuto urbano di Colleferro, mentre il territorio circostante è caratterizzato principalmente dalla presenza di seminativi semplici. Ad ovest sono inoltre presenti settori di territorio seminaturali (aree a pascolo, cespuglietti ed arbusteti) e alcune macchie boscate di latifoglie. Alcune fasce boscate sono individuate anche ad est del

(29)

28

sito, in prevalenza lungo il corso del fiume Sacco. Si segnalano infine tessuti residenziali sparsi nell’intorno del concentrico di Colleferro e alcuni insediamenti industriali e/o artigianali.

5.2 Storia ed evoluzione del Sito

La Cementeria nasce nel 1919 ad opera della “Società italiana per la produzione di calce e cementi di Segni”. Lo stabilimento è stato ampliato gradualmente tra le due guerre mondiali fino ad essere costituito da tre forni (forni 1, 2 e 3). Dagli anni ’50 in poi sono state intraprese diverse attività che hanno portato alla ristrutturazione ed al potenziamento degli impianti esistenti installando dapprima il forno 4 (nel 1956) ed in un secondo momento il 5 (nel 1963) ed il 6 (nel 1971). Ad oggi gli ultimi due forni sono quelli funzionanti e sono stati denominati rispettivamente forno 2 e 1.

Italcementi ha acquisito l’attività nel 1972 ed è subentrata nella gestione dello stesso nel 1973. Dal 1974 è iniziato un piano di ammodernamento del sito tutt’ora in atto e che ha portato alla demolizione di alcuni vecchi impianti e alla contemporanea realizzazione di nuovi.

Attualmente la Cementeria lavora con due forni a via secca con preriscaldatore in sospensione (PRS), tre molini del crudo, quattro del cotto.

La Cementeria è un complesso IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) in quanto rientra nella categoria di attività industriale 3.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno” ed ha ricevuto ai sensi del medesimo Decreto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con Determinazione Dirigenziale (D.D.) della Provincia di Roma R.U. 4732 del 30/06/2010 riesaminata successivamente con il D.D. 2297 del 01/06/2017.

La Cementeria utilizza materie prime provenienti dalle vicine cave sociali, materie prime e combustibili acquistate da terzi.

Le materie prime, opportunamente dosate, sono macinate ed essiccate per formare una polvere finissima che omogeneizzata in appositi sili è alimentata ai forni di cottura e progressivamente portata alla temperatura prima di decarbonatazione e poi a quella di clinkerizzazione. Il clinker così prodotto è sottoposto ad un processo di raffreddamento e quindi avviato alla fase conclusiva del processo produttivo del cemento che consiste nella macinazione del clinker con

(30)

29

l’aggiunta di gesso ed eventuali costituenti secondari per ottenere le diverse tipologie di cemento commerciale.

Per la produzione del clinker sono utilizzati due forni a via secca dotati di preriscaldatore in sospensione (PRS) che utilizzano, come combustibile, petcoke e, limitatamente alla fase di accensione, gas naturale.

L’attività di Cementeria è a ciclo continuo con tre turni lavorativi di 8 ore ciascuno.

6.0

Caratteristiche generali del Progetto

Italcementi, consapevole del valore strategico dell’ambiente nello svolgimento delle attività produttive, opera secondo un’ottica di continuo miglioramento delle attività di protezione e gestione ambientale, concentrando i propri sforzi nella minimizzazione degli impatti sull’ecosistema, nella riduzione delle emissioni e nell’ottimizzazione dell’uso delle risorse. Nella produzione del cemento sono utilizzate materie prime naturali, in particolare per la formulazione del mix di materie prime per la produzione dell’intermedio di lavorazione denominato clinker, si possono utilizzare calcare, argilla, marna, caolino, sabbia, pozzolana, arenaria, feldspato, fluorite e minerale di ferro. Invece, per la formulazione delle varie tipologie di cemento, in aggiunta al clinker, si possono utilizzare calcare, pozzolana, loppa, perlite, gesso e marna. In tale contesto Italcementi persegue una politica di sostituzione dei materiali naturali con materie prime alternative, il cui utilizzo comporta notevoli benefici ambientali dovuti a un minor consumo di risorse non rinnovabili, ad una riduzione degli impatti visivi per l’estrazione in cava e al recupero di residui industriali derivanti da altri processi produttivi o di consumo, che altrimenti finirebbero allo smaltimento. In tale ottica sono introdotti nel ciclo di lavorazione della Cementeria materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e recuperati rifiuti non pericolosi. La Cementeria è autorizzata al recupero di alcune tipologie di rifiuti previste dall’Allegato 1, sub-allegato 1 al D.M. 5/2/98 in parziale sostituzione delle materie prime utilizzate per la produzione di farina cruda e per la produzione di cementi. I rifiuti recuperati sono inerti provenienti da cicli industriali perfettamente compatibili con il ciclo di produzione del cemento, in quanto apportatori dei quattro ossidi di calcio, ferro, alluminio e silicio che sono alla base della composizione chimica del clinker e costituenti principali delle materie prime utilizzate.

L’attività di recupero si svolge con le stesse modalità di gestione delle materie prime naturali e utilizzando gli stessi impianti già oggi utilizzati nel processo di produzione della Cementeria. Inoltre i rifiuti sono completamente assimilati alle materie prime normalmente utilizzate senza

(31)

30

necessitare di preventivo trattamento e senza che dall’attività di recupero decadono nuovi rifiuti.

Il Progetto consiste nel proseguire l’attività di utilizzo di rifiuti non pericolosi in parziale sostituzione delle materie prime che rientra nell’operazione di recupero di cui alla lettera R5 “riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche” prevista dalla normativa (Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

In funzione della disponibilità sul mercato e delle esigenze produttive l’impianto consentirà una gestione flessibile delle tipologie di rifiuti non pericolosi, permettendo di utilizzare di volta in volta differenti quantità in sostituzione delle materie prime, comunque nel rispetto dei quantitativi massimi annui stabiliti dall’attuale AIA della Cementeria, per le tipologie di rifiuto già autorizzati, e per un utilizzo complessivo massimo di tutte le tipologie di rifiuto pari a 226.000 t/anno.

La Provincia di Roma per il proseguimento dell’attività di recupero di materia in essere ha richiesto, con prescrizione n. 95 della D.D. relativa alla vigente AIA, la presentazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale a livello regionale (“screening”) in quanto:

 l’attività R5 è compresa tra gli interventi di cui al punto 7 - z.b) dell’Allegato IV

della parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (D.Lgs. 152/2006) e s.m.i. “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

 la Cementeria, nonostante nel suo complesso sia autorizzata dal punto di vista

ambientale non ha mai richiesto l’avvio della suddetta procedura di VIA per l’attività R5.

L’istanza di screening è stata presentata da Italcementi e acquisita dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio con prot. n. 343747 il 30/06/2016. A seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, la Direzione Valutazioni Ambientali e Bonifiche con Determina Dirigenziale n. G03525 del 21 marzo 2017 ha ritenuto che il progetto debba essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 152/06.

(32)

31

I materiali alternativi utilizzati sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da altri settori industriali quali ceneri volanti, gessi chimici e scorie d'alto forno, scaglie di laminazione, materiali di scarto di cava, fanghi delle lavorazioni delle marmo e delle pietre, etc. Altri materiali utilizzati, che non sono classificati come rifiuti, ma che di fatto rappresentano sottoprodotti di altre attività, possono contribuire alla formazione del cemento sostituendo le materie prime naturali. Le caratteristiche chimiche dei residui utilizzati sono determinanti nell'assicurare l'apporto di componenti minerali fondamentali per la formazione del clinker. I rifiuti recuperati sono inerti provenienti da cicli industriali perfettamente compatibili con il ciclo di produzione del cemento, in quanto apportatori dei quattro ossidi di calcio, ferro, alluminio e silicio che sono alla base della composizione chimica del clinker e costituenti principali delle materie prime utilizzate:

 apportatori di CaO:

o tipologie fanghi da industria cartaria;

o fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie;

 apportatori di SiO2:

o tipologie sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa; o rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura;

o terre e sabbia esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi; o fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione del granito;

 apportatori di CaO e SiO2:

o ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere;

o ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR;

o fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale;

(33)

32

o scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse;

o scaglie di laminazione e stampaggio.

Alcune tipologie di rifiuti recuperati, inoltre, sono utilizzati nella formulazione dei cementi in sostituzione delle materie prime di origine naturale, ovvero in sostituzione del gesso naturale o materiale prima seconda (“MPS”) analoga (tipologia 13.6).

Le tipologie di rifiuti non pericolosi che vengono recuperati sono riportate nella tabella seguente (Tabella 6.1).

Tabella 6.1: tipologie di rifiuti non pericolosi che la Cementeria recupera

Denominazione rifiuto non pericoloso Tipologia (DM 5/02/98 All.1) Codice CER previsto per tipologia dal DM 5/02/98 All.1 Quantità massima di recupero R5 (ton/anno)

Caratteristiche del rifiuto

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse

4.4 10.02.02-10.09.03-

10.02.01 25.000

Scorie granulate o uniblocchi più dell’80% in

peso di SiO2, CaO, Al2O3, MgO, FeO

Scaglie di laminazione e

stampaggio 5.14

12.01.01-10.02.10-

12.01.02-12.01.03 10.000

Ossidi di ferro (~95%), silice di allumina e ossidi

minori (~5%), esenti da PCB e PCT

Sfridi di laterizio cotto

ed argilla espansa 7.4

10.12.03-10.12.06-

10.12.08 2.000

Frammenti di materiale argilloso cotto e materiale perlitico

(34)

33 Denominazione rifiuto non pericoloso Tipologia (DM 5/02/98 All.1) Codice CER previsto per tipologia dal DM 5/02/98 All.1 Quantità massima di recupero R5 (ton/anno)

Caratteristiche del rifiuto

Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura 7.8 16.11.06-06.03.16- 07.01.99-16.11.02- 16.11.04 1.500

Frammenti solidi sinterizzati, uniti o meno a elementi metallici, sotto forma di rottami di

mattoni, a composizione prevalente di SiO2,

Al2O3, ZrO2, CaO e MgO, con presenza

eventuale di metalli pesanti dei cicli di cottura o fusione in tracce, appartenenti alle famiglie:

a) silicei: SiO2>90%, CaO<3%, Al2O3<1%,

Fe2O3<0,5%, TiO2<0,01;

b) Silico-alluminosi: Al2O3 25-50%, SiO2

70-45%, Fe2O3 1-2%;

c) Alluminosi: Al2O3>50%;

d) Magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%,

Fe2O3 0,2-2,3%;

e) Cromo-magnesiaci: Cr2O3 ca 20%; MgO

ca 60%, Fe2O3 ca 14%, Al2O3 ca 6%,

CaO<2%;

f) Grafitici: C ca 50%, SiC ca 40%; g) Dolomitici: CaO + MgO >85% sul prodotto calcinato

Terre e sabbia esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi 7.25 10.02.99-10.09.10- 10.09.12-10.09.06- 10.09.08-16.11.02- 16.11.04 50.000

Sabbie e terre refrattarie miscelate con leganti inorganici (argille) e/o organici (resine furaniche, fenoliche e isocianati) il contenuto massimo di fenolo sul rifiuto tal quale è pari a 200 ppm; rifiuti di forme e anime Fanghi da industria cartaria 12.1 03.03.02-03.03.05- 03.03.09-03.03.10- 03.03.99 500 Fango palabile Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie (marmettola)

12.3 01.04.10-01.04.13 45.000 Fanghi contenenti oltre l’85% di carbonato di

calcio sul secco

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito

12.4 01.04.10-01.04.13 20.000 Fanghi filtropressati palabili contenenti oltre

il 50% di silicati Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita,

demineralizzata per uso industriale

12.13 19.08.02-19.09.02-

19.09.03 15.000

Fanghi a prevalente contenuto di argilla, carbonato di calcio, limi, sabbie e terriccio ed eventuali tracce di materiali ferrosi con un contenuto di sostanza secca

(35)

34 Denominazione rifiuto non pericoloso Tipologia (DM 5/02/98 All.1) Codice CER previsto per tipologia dal DM 5/02/98 All.1 Quantità massima di recupero R5 (ton/anno)

Caratteristiche del rifiuto

Ceneri dalla

combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere 13.2 19.01.12-19.01.14- 10.01.01-10.01.15- 10.01.03-10.01.17 20.000

Ceneri costituite principalmente da potassio, calcio, sodio e loro composti; PCDD in concentrazione non superiore a 0,1 ppb sul secco; PCB, PCT < 5 ppm sul secco

Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR

13.3 19.01.12 12.000

Ceneri costituite da inerti, ossidi, idrossidi, silicati, cloruri, solfati, carbonati metallici, metalli pesanti e tracce di inquinanti organici

Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi

13.6

10.01.05-06.06.99- 06.11.01-06.11.99- 10.01.07-10.12.10

25.000

Solfato di calcio >70% sul secco ed eventuale presenza di silice, allumina e ossido di ferro 5-15% allo stato solido o in sospensione ovvero eventuale presenza di sostanza organica (circa 5%) nei gessi da produzione acidi citrico e tartarico.

La Cementeria, in ottica di produrre un minore impatto ambientale, intende perseguire il punto 1.2.4 del BAT Reference Document del settore cemento e calce (documento pubblicato nell’aprile 2013, “Integrated Pollution Prevention and Control - Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries” - 2013/163/EU) che indica come migliore tecnologia disponibile, l’utilizzo di rifiuti in sostituzione parziale sia delle materie prime sia dei combustibili fossili: “Different types of waste materials can replace primary raw materials and/or fossil fuels in cement manufacturing and will contribute to saving natural resources”.

Il ciclo tecnologico della Cementeria può essere suddiviso nelle seguenti fasi (Figura 6.1):

 Rif. 1- coltivazione della cava di calcare “San Bruno” attività tecnicamente

connessa;

 Rif. 2 - ricevimento, frantumazione e deposito della pozzolana umida;

 Rif. 3 - ricevimento e deposito delle materie prime e ausiliarie e del combustibile

solido;

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 Rif. 5 – trasporto, omogeneizzazione e deposito miscela cruda;

 Rif. 6 - macinazione ed essiccazione del combustibile solido;

 Rif. 7 - formazione del clinker;

 Rif. 8 – deposito, ripresa e spedizione clinker;

 Rif. 9 – essiccazione e macinazione della pozzolana;

 Rif. 10 – macinazione del cemento;

 Rif. 11 – deposito, insaccamento e spedizione del cemento;

 Rif. 12 – servizi generali e infrastrutture.

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6.1 Alternative progettuali e motivazione della soluzione prescelta

6.1.1 Opzione zero

L’opzione zero consiste nell’esercizio della Cementeria così come previsto dal “Progetto – Fase 0” ovvero senza utilizzo di rifiuti non pericolosi in parziale sostituzione delle materie prime per la miscela cruda e per la formulazione dei cementi nella Cementeria.

L’esercizio della Cementeria secondo l’assetto precedente a quello autorizzato dall’AIA vigente comporterebbe il mancato recupero di rifiuti nello stabilimento.

Pertanto l’opzione zero non consentirebbe alla Cementeria di continuare ad operare mantenendo il livello di sostenibilità che ad oggi la caratterizza, correlata all’impiego di rifiuti nel processo produttivo dello stabilimento.

6.1.2 Alternative di progetto

Per quanto riguarda le alternative di progetto è stata considerata una sola alternativa al “Progetto – Fase 0” coincidente con l’attuale assetto impiantistico autorizzato dall’AIA e che prevede l’impiego di rifiuti non pericolosi in parziale sostituzione delle materie prime per la miscela cruda e per la formulazione dei cementi nella Cementeria, con capacità di recupero complessiva pari a 226.000 tonnellate/anno.

Sulla base di quanto sopra riportato l’assetto impiantistico attuale coincide con il Progetto oggetto del presente studio e descritto nel precedente paragrafo.

6.1.3 Soluzione prescelta e motivazioni

Italcementi opera secondo un’ottica di continuo miglioramento delle attività di protezione e gestione ambientale, concentrando i propri sforzi nella minimizzazione degli impatti sull’ecosistema, nella riduzione delle emissioni e nell’ottimizzazione dell’uso delle risorse. Nella produzione del cemento sono utilizzate materie prime naturali; in particolare per la formulazione del mix di materie prime per la produzione dell’intermedio di lavorazione denominato clinker si possono utilizzare calcare, argilla, marna, caolino, sabbia, pozzolana, arenaria, feldspato, fluorite e minerale di ferro mentre per la formulazione delle varie tipologie di cemento in aggiunta al clinker si possono utilizzare calcare, pozzolana, loppa, perlite, gesso e marna.

In tale contesto Italcementi persegue una politica di sostituzione dei materiali naturali con materie prime alternative, il cui utilizzo comporta notevoli benefici ambientali dovuti a un minor consumo di risorse non rinnovabili, ad una riduzione degli impatti visivi per l’estrazione in cava e al recupero di residui industriali derivanti da altri processi produttivi o di consumo,

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che altrimenti finirebbero allo smaltimento. In tale ottica sono introdotti nel ciclo di lavorazione della Cementeria MPS, sottoprodotti e rifiuti non pericolosi recuperati. Tenendo conto che la formulazione dell’intermedio di lavorazione clinker comporta un elevato utilizzo di energia termica, inoltre, Italcementi persegue l’impiego di combustibili non convenzionali in sostituzione parziale dei combustibili fossili al fine di offrire una valida alternativa in una logica di sviluppo produttivo e di compatibilità ambientale. In tale contesto, infatti, possono essere valorizzati materiali residuali aventi contenuto energetico importante, riducendo in modo significativo l’utilizzo di combustibili fossili costosi e non rinnovabili.

Risparmiare materia prima naturale, infatti, è possibile soprattutto introducendo nel ciclo produttivo residui di altre lavorazioni industriali (altrimenti destinati allo smaltimento) che risulteranno totalmente inglobati nel prodotto finale senza rischi per l’ambiente e per la salute. Tenendo conto che l’obiettivo primario di una Cementeria è quello di produrre cemento e di produrlo secondo le caratteristiche definite da rigorose norme internazionali, questi apporti di materia devono essere conferiti da fonti certe e risultare di qualità nota e costante per potere essere integrati nel processo produttivo rispettando tutte le garanzie di qualità del prodotto e di rispetto dell’ambiente. A differenza di altri processi industriali, inoltre, la produzione del cemento non produce a sua volta residui da smaltire, poiché anche questi ultimi vengono inglobati nel prodotto finito.

Il Progetto, quindi, prevede la sostituzione parziale di materie prime con rifiuti non pericolosi per la formulazione del clinker e dei cementi.

Dal punto di vista legislativo, il D.Lgs. 152/06 prevede che le Autorità Competenti, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, favoriscano la riduzione dello smaltimento dei rifiuti stessi; dapprima, attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero e, successivamente, mediante l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti. Infine, attraverso l’utilizzo dei rifiuti come mezzo per produrre energia. Lo smaltimento in discarica, invece, è considerato come forma ultima rimanente dell'intero ciclo di gestione.

Secondo l'attuale normativa, le operazioni di recupero possono essere svolte in regime sia ordinario sia semplificato; quest'ultimo si applica solamente alle operazioni di recupero specificate, alle tipologie ed ai quantitativi di rifiuti indicati dalla normativa vigente (DM 5/02/98 e s.m.i.). I materiali alternativi possono sostituire le risorse naturali provenienti dalle

Figura

Figura 2.1: visualizzazione 3D del complesso della Cementeria
Figura 3.1: procedura dell'iter di VIA ante D.Lgs. 104/2017
Figura 4.1: procedura dell'iter di VIA post D.Lgs. 104/2017
Figura 5.1: localizzazione geografica dell’insediamento produttivo (Fonte: Google Earth)
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