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In questo elaborato, dunque, si è cercato di porre l’attenzione anche sui possibili effetti derivanti dall’applicazione dei principi introdotti dalla legge n. 24/2017.

In particolare, un primo elemento di discontinuità rispetto alla previgente legge Balduzzi è rappresentato dal secondo comma dell’art. 590 sexies c.p., introdotto dalla legge n. 24/2017, che positivizza le linee guida, menzionando proprio le “raccomandazioni previste dalle

linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. Un’altra novità

rispetto al passato, inoltre, riguarda le modalità mediante le quali sono elaborate le linee guida: questo compito, difatti, è stato affidato a società scientifiche, enti pubblici e privati ed associazioni tecnico-scientifiche iscritte in un apposito elenco; successivamente alla loro elaborazione,

291 Nello specifico, lo strumento in questione è rappresentato dalla pubblicazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, sul proprio sito internet, delle linee guida e degli aggiornamenti delle stesse indicati dal Sistema Nazionale delle Linee Guida.

171

le linee guida saranno pubblicate on line sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità, non prima però di essere state integrate con il Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG)292. A tal proposito, la questione rilevante è inerente alla possibilità che una raccomandazione pubblicata a seguito del percorso appena descritto possa assurgere al rango di norma cautelare, dalla quale deriva la c.d. “colpa specifica”, prevista dall’art. 43 c.p. Al riguardo, sono state sicuramente significative le parole con le quali si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede penale nella già menzionata sentenza n. 8770/2018: “(…) le linee guida hanno la finalità di fungere da parametro per la

corretta esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale. Tali linee guida sono recepite attraverso un sistema di pubblicità garantito dall’Istituto superiore di sanità pubblica che lo realizza nel proprio sito internet, previa una ulteriore verifica delle conformità della metodologia adottata a standard definiti, resi pubblici dallo stesso Istituto. È sicuramente rimarchevole che tanto l’istituzione dell’Osservatorio, quanto la formazione del predetto elenco siano ufficialmente avvenuti mediante la pubblicazione di due decreti del Ministero della Salute in date, rispettivamente, 2 agosto e 29 settembre 2017”. Le stesse Sezioni Unite, inoltre, hanno cercato di definire anche

la funzione delle linee guida, prevedendo che “la configurazione delle

linee guida con un grado sempre maggiore di affidabilità e quindi di rilevanza, derivante dal processo di formazione, si pone nella direzione di offrire una plausibile risposta alle istanze di maggiore determinatezza che riguardano le fattispecie colpose qui di interesse. Fattispecie che, nella prospettiva di vedere non posto in discussione il principio di tassatività del precetto, integrato da quello di prevedibilità del rimprovero e di prevenibilità della condotta colposa, hanno necessità di essere etero-integrate da fonti di rango secondario”.

292 La legge Gelli-Bianco: cosa cambia?, in Diritto.it, portale giuridico online, 10 dicembre 2018.

172

Secondo la Corte, con l’introduzione del Sistema Nazionale delle Linee Guida, non sarebbe stato formato uno “scudo” nei confronti di tutte le ipotesi di responsabilità, in quanto la loro forza vincolante, come già osservato, dipende oggi dalla valutazione in ordine alla specificità del caso concreto che il sanitario deve, caso per caso, porre attentamente in essere. Le linee guida, a tutti gli effetti, rappresenterebbero dunque norme cautelari soltanto nel caso in cui abbiano il fine di raggiungere l’obiettivo della miglior cura possibile per il paziente in relazione al caso specifico; qualora, invece, così non fosse, il sanitario avrà l’obbligo di non applicarle. È utile, infine, ricordare anche in questa sede, come la legge Gelli abbia per certi versi depotenziato l’importanza delle buone pratiche clinico-assistenziali, le quali, a differenza di quanto avveniva con la legge Balduzzi293, assumono adesso una posizione subordinata rispetto alle linee guida, potendo essere utilizzate soltanto qualora non sia possibile l’applicazione delle linee guida stesse.

Un ultimo argomento che consente di comprendere al meglio i possibili sviluppi futuri della riforma attuata con legge n. 24/2017 è rappresentato dall’analisi di quelli che potrebbero essere i possibili vantaggi o svantaggi derivanti dall’applicazione del doppio binario di responsabilità. In questo elaborato è stato osservato come questo doppio regime generi non pochi problemi di costituzionalità in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto è evidente il rischio di trattare in maniera diversa delle situazioni omogenee.

Ad ogni modo, la riconfigurazione della responsabilità del medico, ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c., sommata al contestuale trasferimento del pesante onere probatorio in capo al danneggiato, sembrano concedere al sanitario una maggiore libertà d’azione,

293 La legge n. 189/2012, difatti, poneva le buone pratiche clinico-assistenziali accreditate dalla comunità scientifica in una posizione paritaria rispetto alle linee guida.

173

permettendogli di svolgere la sua attività con minori timori di incorrere in profili di responsabilità ed evitando il proliferare delle pratiche di medicina difensiva294.

Tuttavia, altri autori teorizzano, condivisibilmente, che, se da una parte è vero che la struttura sanitaria ha l’onere di ridurre, per quanto possibile, i rischi, garantendo la massima professionalità, dall’altra è vero anche che, qualora sorgano contestazioni in ordine alla professionalità della struttura stessa, sia obbligatoria l’applicazione del principio costituzionale di vicinanza della prova, che, in quest’ottica, svolge anche una funzione di deterrenza, in quanto più è alto il livello di professionalità del soggetto che cerca di dimostrare l’esatto adempimento della propria obbligazione, maggiore dovrà essere anche la completezza della prova che quello stesso soggetto dovrà fornire in ordine a quell’adempimento.295 In tale contesto, dunque, la

qualificazione della responsabilità del sanitario come “responsabilità extracontrattuale”, qualora non sia l’art. 7 della legge Gelli a prevedere un diverso titolo di responsabilità, dovrebbe giocoforza comportare, a nostro avviso, l’obbligatorietà di rispettare il principio di vicinanza della prova, in quanto altrimenti sul paziente incomberebbe un onere probatorio troppo pressante296.

Seguendo questa linea di pensiero, dunque, il legislatore dovrebbe intervenire tanto in via preventiva, trasferendo l’onere probatorio dal danneggiato alla struttura ed agli operatori, contravvenendo, però, in questo modo, ai principi che sorreggono la responsabilità extracontrattuale, quanto in via successiva, prevedendo misure che consentano di prospettare, per la struttura ed i sanitari, una

294 G. CASCELLA, I potenziali effetti della legge Gelli-Bianco, in La nuova

procedura civile (rivista bimestrale di diritto), 4.2017.

295 A. A. DOLMETTA, U. MALVAGNA, Vicinanza della prova e contratti

d’impresa, in Aperta Contrada, 1.2015.

296 L. VIOLA, Nuova responsabilità civile del sanitario: riparto dell’onere probatorio

174

responsabilità “di posizione”297, visto che i rischi connessi allo svolgimento di una determinata attività devono gravare in capo al soggetto che compie quella stessa attività.

A nostro parere, in conclusione, sembra che l’art. 7 della legge Gelli, alla luce di quanto esaminato in tema di principi generali, desti non poche perplessità; una di queste, in particolare, è data dal fatto che lo stesso sanitario possa trovarsi, nella medesima situazione, in un caso esente da responsabilità, qualora il danneggiato agisca solo nei confronti della struttura, nell’altro condannato al risarcimento dei danni, nel caso in cui lo stesso danneggiato agisca, invece, nei suoi confronti. A nostro avviso, questa situazione determina un’ingiustificata disparità di trattamento a fronte di situazioni omogenee, andando a provocare, come rilevato, a contrario, facendo riferimento alla posizione del paziente, una violazione dell’art. 3 Cost., con riferimento al principio di uguaglianza sostanziale.

Ad ogni modo, anche volendo prescindere dalle problematiche causate dall’applicazione del doppio regime di responsabilità civile previsto dall’art. 7, sembra maggiormente opportuno spostare l’onere probatorio, anche in caso di responsabilità extracontrattuale, in capo alla struttura, in quanto, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, riteniamo prevalente quello del danneggiato al rispetto del principio, costituzionalmente tutelato, della vicinanza della prova, rispetto all’esigenza di ridurre le pratiche di medicina difensiva e di concedere maggiore libertà di azione alla struttura sanitaria, sottese alla previsione del regime di responsabilità extracontrattuale.

297 M. HAZAN, Alla vigilia di un cambiamento profondo: la riforma della

responsabilità medica e della sua assicurazione (DDL Gelli), in Danno e responsabilità, 1. 2017.

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RINGRAZIAMENTI

Dopo essere giunto alla conclusione della scrittura di questo elaborato, è arrivato per me il momento di ringraziare le persone che più mi sono state vicine in questi cinque lunghi anni nei quali si è dipanato il mio percorso universitario.

Per prima cosa, un ringraziamento va ai miei genitori, che hanno saputo supportarmi nei momenti di difficoltà che un percorso di questo tipo ti pone inevitabilmente davanti.

Vorrei ringraziare, successivamente, mia sorella Giulia, con la quale, da sempre, intrattengo feroci litigate, ma che rappresenta per me un punto di riferimento dal valore inestimabile.

Ringrazio anche i miei nonni, perché in 24 anni non mi hanno mai fatto mancare niente, perché mi hanno saputo crescere e rendere la persona che sono diventato. Sono il mio orgoglio.

Una dedica va anche a tutti gli altri componenti della mia splendida famiglia, che si sono sempre dimostrati sempre presenti nel momento del bisogno.

È impossibile, poi, non ringraziare di cuore la Brigata, che mi ha accolto in un momento non facile della mia vita, così come il mio gruppo di amici storici di Tequila. Vi porto sempre dentro di me.

Devo ringraziare anche il gruppo dirigenziale della mia squadra di calcetto, le Furie Amaranto, perché in questi 7 anni ci siamo divertiti da morire, togliendoci anche diverse soddisfazioni, che sono convinto che non mancheranno anche in futuro.

Una dedica speciale, poi, la rivolgo al ciccettino, perché se in questi cinque anni venire all’università è stato meno pesante, una grandissima parte del merito è stata proprio sua. Siamo stati la dimostrazione di

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come vivere un percorso come quello universitario con il sorriso sulla bocca dia una spinta ulteriore.

Ancora, un ringraziamento va a Francesco, perché senza le nostre

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