• Non ci sono risultati.

La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1 Gennaio 1948. Venne approvata dall'Assemblea Costituente, eletta il 2 Giugno 1946, in concomitanza con il referendum istituzionale.35 In tal modo si dette vita ad una Costituzione che presentava, e presenta tuttora, i caratteri di rigidità, lunghezza ed apertura, come tutte le Carte costituzionali emanate nel '900 che nascono dal compromesso tra diverse forze politiche, ed è proprio tale compromesso a renderle tutte lunghe ed aperte. 36 Infatti, il testo finale è stato approvato da quasi il 90 % di un'assemblea divisa politicamente, un consenso talmente vasto che poteva realizzarsi,soltanto, sommando interessi, istanze e valori delle diverse componenti e che,quindi, non poteva che esprimersi attraverso una

35 BIN, R.,– PITRUZZELLA, G.,Diritto Costituzionale,Torino, 2007, p. 113. 36 Op. cit., p. 114.

carta costituzionale lunga. È una Costituzione aperta perché si limita ad elencare diversi interessi, non pretendendo di individuarne il punto di equilibrio. Questo carattere ne indica anche la sua natura pluralista: è un documento che afferma valori opposti, individua tra loro quelli che non possono essere totalmente sacrificati, ma non quelli che dovranno necessariamente prevalere, ciò deriva dal fatto che alla Costituente nessun gruppo era sicuro di riuscire a conquistare la maggioranza nel futuro Parlamento, perciò la paura di soccombere nelle elezioni prevaleva sul desiderio di imporsi ed è da qui che deriva l'attenzione particolare per i diritti delle minoranze, la scelta per il sistema parlamentare, per il sistema delle garanzie costituzionali e l'opzione per il sistema proporzionale.37 Da ciò la Carta costituzionale dimostra di avere una notevole dinamicità e,soprattutto, una forte capacità di adattarsi alle diverse vicende temporali che si succederanno. Essa,inoltre,“si pone come atto superiore rispetto a qualunque altro atto normativo dell’ordinamento giuridico italiano”.38 Di conseguenza, non solo la Corte Costituzionale ha il potere di sindacare la validità delle leggi ordinarie, ma più in generale, “la Costituzione contiene alcuni princìpi-cardine di importanza centrale per guidare sia lo studioso che il ‘pratico’ alla comprensione della natura e della funzione del nostro diritto penale odierno, e per permettere di interpretarne adeguatamente le norme”.39 La Costituzione della Repubblica Italiana detta in materia di pena alcuni principi fondamentali, alcuni dei quali concernono il tema della sanzione penale in modo implicito,

37

Op. cit,. p.115.

38 FALCON, G., Lineamenti di diritto pubblico, 9° Edizione,Padova 2003, p. 513. 39 Op. cit., p. 496.

altri più direttamente.

Iniziando la trattazione dei principi costituzionali in materia di sanzione penale il primo di fronte al quale ci troviamo è l'art. 25, che sancisce il principio di legalità nell’applicazione della pena e che si sostanzia nel divieto di irrogare una punizione diversa da quella espressamente prevista dalla legge per un determinato fatto illecito. Nessuno, infatti, può essere punito se non per un fatto previsto dalla legge come reato e la pena deve essere: inflitta in forza della legge, certa,sia nella quantità che nella specie, secondo quanto risulta dal tenore edittale, prima che il soggetto abbia commesso un reato, affermando in maniera esplicita la riserva di legge in materia penale. Il principio di legalità si estende anche alle misure di sicurezza,le quali possono essere applicate in aggiunta, o in alternativa, alla pena in senso stretto sulla base dell'accertamento della pericolosità sociale dell'agente, soltanto, nei casi previsti dalla legge. Il carattere di legalità comporta che la pena inflitta dall'autorità giudiziaria non possa essere revocata, se non nei casi stabiliti dalla legge, sulla base di una norma legislativa, oppure,dall'esercizio di una prerogativa sovrana come ad esempio l'indulto, l'amnistia o la grazia.

Al secondo comma dello stesso articolo si individua il principio di irretroattività, per il quale non si può applicare una pena che, in relazione a quel determinato fatto di reato, non era prevista nel momento in cui il delitto è stato commesso.

L'articolo 27 col sancire che la “responsabilità penale è personale” ha statuito sia la personalità dell'illecito penale, che la personalità della sanzione penale.

Pertanto, la pena è personalissima e colpisce esclusivamente l'autore del reato. Questo principio enuncia,quindi, il divieto di responsabilità penale per fatto altrui,ed ognuno può essere punito soltanto per un fatto proprio, previsto dalla legge come reato.

La stesso disposizione fissa il principio di umanizzazione della pena quando afferma che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di

umanità”. La Carta costituzionale con questo articolo ha voluto bandire ogni

trattamento disumano e crudele che non sia inscindibilmente connesso alla restrizione della libertà personale. Come corollario del principio di umanizzazione nello stesso articolo si esclude espressamente il ricorso alla sanzione capitale. La pena è,inoltre,proporzionata al reato e il principio di proporzionalità viene stabilito dagli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, che impongono rispettivamente il trattamento differenziato delle singole situazioni diverse e l'ineludibile giustizia della pena, intrinseca al carattere personale della responsabilità e presupposto dell'azione rieducatrice della pena. Gli elementi per la predeterminazione della punizione sono la gravità del fatto e il grado di colpevolezza.

Infine, il principio maggiormente innovativo, rispetto al precedente modo di concepire la pena, è sancito dall'art. 27,comma terzo, dove si enuncia espressamente che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, fissando, così, il principio del finalismo rieducativo della sanzione penale. L'attenzione maggiore sarà poggiata su quelle disposizioni in materia che fanno riferimento al principio della pena che tende alla rieducazione.

Documenti correlati