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La pena di morte in Italia è stata usata in vari modi e in varie epoche dai tempi dell’Antica Roma fino al 1948.

Abolita dal Codice “ liberale” Zanardelli, la massima pena è stata ripristinata dal legislatore fascista,nel 1926 e nuovamente soppressa dalla vigente Costituzione democratica.

Nell’immediato secondo dopoguerra è stata eliminata: prima dal d.lgs. 10 Agosto 1944, n. 224, con riferimento ai delitti previsti dal codice penale, e successivamente, dal d.l. 22 Gennaio 1948, n. 21 che, attuando il dispositivo costituzionale, abolì la pena di morte rispetto alle ipotesi previste dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra, eliminando definitivamente la pena capitale per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. 40

La scelta del legislatore costituente di sopprimere la pena di morte,quale sanzione di diritto comune, e di mantenerla soltanto nei casi previsti dalle leggi militari di guerra è ispirata al rispetto del diritto alla vita41, quale valore primario e ,da questo punto di vista, coerente col carattere democratico e personalistico del nuovo ordinamento costituzionale.

40 BRANCA,G.,(fondato da)–PIZZORUSSO,A.,(continuato da),Commentario alla Costituzione,

Bologna,1991,. pag. 347.

41

Corte Cost., 21 Giugno 1979,n. 54 in Rivista Italiana di Diritto Processuale Penale, 1980, p.216 in cui esplicitamente si riconosce che l’art. 27, IV° comma, vietando il ricorso alla pena di morte protegge il diritto alla vita.

Infatti, in opposizione al precedente regime autoritario, e compatibilmente con uno stato democratico, l’assetto costituzionale cui ci si trova di fronte all’epoca mostra un ordinamento che assume a valori fondamentali la vita e la dignità umana, consacrando il duplice principio di umanità e rieducatività delle pene che entrerebbe, altrimenti, in contraddizione con se stesso se ammettesse che l’esigenza di proteggere la società dal delitto giustificasse l’annientamento del singolo reo. 42

In quel preciso momento storico il legislatore costituente altro non poteva fare che mantenere la pena di morte, limitandone l’applicabilità a circostanze eccezionali, ossia ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. E così la sua presa di posizione appare molto meno avanzata di quanto potesse sembrare in un passato recente,alla stregua delle più moderne tendenze del movimento abolizionista, sfociate in un’eliminazione totale della pena capitale. 43

Nella stessa prospettiva del legislatore costituente si colloca il primo documento abolizionista internazionale,il“Sesto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione

Europea dei diritti dell’uomo”, che all’articolo 1 ha dichiarato inammissibile la

massima pena facendo eccezione per gli “atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra”.44

È stato più volte rilevato che la norma in commento risultasse poco felice nella sua formulazione testuale perché i casi che,eccezionalmente,rendevano

42 BRANCA, G., – PIZZORUSSO, A.,Commentario alla Costituzione, pag. 346. 43 Op. cit., p. 347.

44

Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 28 aprile 1983. Il documento è pubblicato in Rivista Italiana di Diritto Processuale Penale, 1983, pag. 297 e ss.

legittimo il ricorso alla pena di morte venivano individuati mediante un rinvio al testo normativo,contenente le leggi militari di guerra, ovvero leggi che disciplinano la materia penale militare in occasione della guerra.

Quindi, mentre l’applicazione delle leggi militari di guerra presuppone un effettivo stato di guerra, connesso ad un conflitto esterno, residuavano nell’ordinamento ipotesi in cui il ricorso alla normativa bellica era consentito anche in tempo di pace,al verificarsi di particolari condizioni che rappresentavano un pericolo per l’ordine interno.45

Sembrava, in un certo qual modo che “la Costituzione non (vietasse) la possibilità di disporre in via eccezionale l’applicazione delle leggi militari di guerra anche in assenza di uno stato di guerra”. 46

Compiendo una ricostruzione meno letterale della portata della norma in commento,per questo più conforme allo spirito della disposizione stessa, è possibile dedurre che situazioni tali da provocare, come il conflitto bellico, un completo sconvolgimento delle normali condizioni di vita e dei poteri istituzionali dello stato, per cui in questo caso si sarebbe potuto derogare al limite oggettivo del “tempo di guerra”, a causa di situazioni che avrebbero dovuto giustificare l’inoperatività del divieto costituzionale. Nel caso in cui,invece,si fosse trattato di salvaguardare l’ordine pubblico interno,minacciato

45

Op. cit., p. 348.

46 PALAZZO,F.C., Pena di morte e diritti umani (a proposito del Sesto Protocollo Addizionale

da fenomeni di grave criminalità politica e comune, si riteneva legittimo intervenire con i soli strumenti della giustizia penale ordinaria. 47

Finalmente, nel 2002 gli Stati membri del consiglio d’Europa hanno approvato il Protocollo Addizionale n. 13 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che all’articolo 1 ha proclamato che “the death penalty shall be abolished. No one shall be

condamned to such penalty or executed”.48

L’armonizzazione con le scelte europee esigeva quindi che l’orientamento abolizionista prendesse il sopravvento, fintanto che con la legge costituzionale 2 Ottobre 2007,n. 1, il Parlamento Italiano ha modificato l’articolo 27 della Costituzione, abolendo il riferimento presente al quarto comma al fatto che la pena di morte non fosse ammessa, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. In base a tale normativa l’ultimo inciso è stato soppresso.49

In realtà già la legge 13 Ottobre 1994, n. 589 aveva eliminato ogni riferimento alla pena capitale esistente nel codice penale militare di guerra, ma, teoricamente, una nuova legge avrebbe potuto reintrodurre le disposizioni in questione.

47 BRANCA, G., Commentario alla Costituzione, Pg. 348-349.

48 Protocol. No. 13 to the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental

Freedoms Concerning the abolition of the death penalty in all circumstances, approvato a

Vilnius, il 3.5.2002, rinvenuto sul sito della CEDU.

49 Il testo è frutto di una proposta effettuata dall’On. le Boato ed altri alla Camera dei Deputati il

28 aprile 2006. Venne assegnato alla Commissione Affari Costituzionali, in sede referente e il 10 Ottobre 2006 fu approvato in un Testo Unificato. In Senato, il disegno di legge 1084 fu attribuito alla Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 12 Ottobre 2006, esaminato successivamente in aula,ed approvato il 7 Marzo 2007. La seconda lettura ha visto l’approvazione del testo, alla Camera il 2 Maggio 2007 e al Senato il 25 settembre 2007.

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