• Non ci sono risultati.

1.4. Le scelte operate dal Codice Rocco del 1930

1.4.1. Le originarie scelte sanzionatorie

Il Codice Rocco è riuscito, nell’ambito del sistema sanzionatorio,a fondere le idee della Scuola Classica e della Scuola Positiva, e su questo punto si è

sostanziato,a lungo, il connotato dell’originalità dell’impianto sanzionatorio codicistico, noto comunemente con l’espressione di “doppio binario”. Un termine sintetico con la quale si richiama il profilo di coesistenza della pena e della misura di sicurezza.23 Si tratta, in entrambi i casi, di sanzioni penali che vengono connotate da diversi indici distintivi: infatti, la pena è commisurata alla gravità del reato commesso e la sua funzione è quella di essere la sanzione per il reo in relazione all’avvenuta commissione di un fatto, previsto dalla legge come reato. La misura di sicurezza, invece, non è ricollegata alla commissione del fatto delittuoso, ma al diverso profilo della pericolosità sociale dell’agente,24 la quale si rinviene nella probabilità, e non nella mera possibilità, della commissione ,da parte di quello stesso soggetto, di ulteriori reati.25

Per questo, a differenza della pena, che ha, secondo i redattori del Codice del 1930, principalmente la funzione di prevenzione generale, rispetto alla quale è strumentale il ruolo “satisfattorio” 26; la misura di sicurezza svolge una funzione di prevenzione speciale27, ha durata indeterminata, perché la sua concreta attuazione è correlata al permanere della pericolosità sociale dell’agente e serve

23 CADOPPI, A. – VENEZIANI, P., Elementi di diritto penale, Padova, 2012, pp. 39 e ss. 24 PADOVANI,T., La pericolosità sociale sotto il profilo giuridico, in F. Ferracuti (a cura di),

Trattato di Criminologia, Medicina criminologica e Psichiatria forense, vol. XIII,Milano, 1990,

p. 313.

25 DELL’OSSO, G., Capacità a delinquere e pericolosità sociale, Milano 1985, p. 70.

26 FIANDACA, G.,–MUSCO, E.,Diritto penale–Parte generale,5° ed.,Bologna,2007, Relazione

al Re sul Codice penale, in Lavori preparatori,.cit., p. 686. I redattori del Codice del ’30 così

definiscono la funzione retributiva: “Delle varie funzioni che la pena adempie, le principali

sono certamente la funzione di prevenzione generale, che si esercita mediante l’intimidazione derivante dalla minaccia e dall’esempio, e la funzione c.d.satisfattoria, che è anch’essa, in un certo senso, di prevenzione generale, perché la soddisfazione che il sentimento pubblico riceve dall’applicazione della pena, evita le vendette e le rappresaglie”.

a neutralizzare la minaccia che rappresenta il reo per la collettività, allo scopo di evitare che lo stesso incorra nella commissione di reati futuri.

Quando il guardasigilli parla delle misure di sicurezza le distingue nettamente dalla pena, la quale ha “una funzione repressiva e una natura afflittiva”, mentre le misure di sicurezza sono “uno strumento di prevenzione individuale contro la delinquenza ed il loro scopo non è ,come per la pena, la retribuzione o la

prevenzione generale,ma la prevenzione speciale, attuata mediante

l’adattamento morale e sociale dell’individuo alla società, o mediante l’eliminazione dell’individuo stesso dalla società, oppure mediante la fisica o materiale innocuità sociale di lui”.

Si sviluppa un intero movimento in cui più che alla colpevolezza e all’imputabilità del reo, si fa riferimento alla sua pericolosità sociale.28

Vengono introdotte le misure di sicurezza per ragioni di carattere politico, con il fine ultimo di realizzare,anche attraverso di esse, un sistema penale che corrispondesse alla nuova realtà istituzionale, quindi ad un regime fortemente autoritario.

Negli anni dell’emanazione del Codice si sviluppa la convinzione che le misure di sicurezza,ovvero le misure di reazione ad un comportamento deviante “non costituiscono tanto una reazione all’azione delittuosa, perché sono in un

28 Il guardasigilli ribadisce la distinzione tra le misure di sicurezza e la pena nella Relazione di

Accompagnamento al Codice Penale del 1930: “ il presente progetto si guarda bene dal compromettere la posizione autonoma della pena infatti si tiene fermo il presupposto della capacità di intendere, anzi conferisce un rilievo più netto alla condizione di punibilità. Quindi ne risulta un sistema dove la pena e la misura di sicurezza si pongono come istituti eventualmente concorrenti ma nella loro essenza distinti. La pena come principale conseguenza del reato e definita da un’ attività puramente giurisdizionale, la misura sicurezza ha invece una funzione di polizia ed ha una forma di attività amministrativa”.

rapporto effetto-causa non rispetto al reato,ma rispetto allo stato di pericolosità del suo autore”.

Vengono,quindi,introdotte le misure di sicurezza per ragioni di carattere politico, e non giuridico-filosofico, ma con il fine ultimo di realizzare,anche attraverso di esse, un sistema penale che corrispondesse alla nuova realtà istituzionale, ad un regime fortemente autoritario, volendo sanzionare anche situazioni non riconducibili alla commissione di undelitto,ma che richiedevano un controllo da parte dell’autorità istituzionale,come afferma Rocco nella Relazione di accompagnamento al codice del 1930:

“La necessità di costituire un sistema di rigida difesa sociale, sistema reclamato dalla mutata coscienza nazionale che ha bisogno dell’impiego di mezzi che assicurino in maniera decisa ed energica la prevalenza degli interessi generali sugli interessi particolari ovvero la subordinazione della parte al tutto per una necessità ferrea di comune disciplina”.

Si arriva al nuovo dettato normativo,a causa delle lamentele mosse all’eccessiva mitezza del codice previgente. Per questo motivo il nuovo Codice

del 1930 aveva come scopo quello di rafforzare il sistema

sanzionatorio,culminato con l’introduzione della pena di morte,avvenuta nel 1926. Fu ,così, attribuito il primato alla pena detentiva, dato che all’epoca le

principali sanzioni penali constavano un trinomio di pene

detentive(ergastolo,reclusione e arresto) e un binomio di pene pecuniarie(multa, ammenda). 29

29 ROMANO,M., - GRASSO,G.,- PADOVANI,T.,Commentario sistematico del Codice Penale,

Documenti correlati