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Considerazioni di portata generale in ordine alle stime. Si riscontra preliminarmente che, per la stima degli effetti finanziari delle detrazioni fiscali in

commento, la RT adotta una metodologia analoga a quella utilizzata in precedenti proroghe e rimodulazioni degli incentivi in esame (da ultimi si vedano l'art. 1, comma 67 della legge di bilancio 201915, l'art. 1, comma 3, della legge di bilancio 201816, l'art. 1, commi 2 e 3 della legge di bilancio 201717 e l'art. 1, comma 74, della L. n. 208 del 2015).

Anche l'andamento finanziario indicato e l'arco temporale considerato (2020-2032) risultano coerenti con le specificità dell'agevolazione in commento e con le ipotesi assunte in RT: in particolare, le detrazioni fiscali in esame determinano sia effetti

15 La legge 30 dicembre 2018, n. 145.

16 Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

finanziari positivi in termini di maggior gettito nei primi due anni (a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP) sia effetti di segno contrario nel primo e negli anni successivi per via del minor gettito IRPEF determinato dalla detrazione e dal riparto in dieci anni della stessa18. Per la precisione, il saldo complessivo dell'impatto finanziario è positivo soltanto nel primo anno (il 2020) grazie al maggior gettito IVA ipotizzato; nel secondo anno, pur registrandosi maggiori entrate per talune imposte, il saldo si presenta di segno negativo per via della maggiore incidenza degli oneri (dovuti essenzialmente al minor gettito IRPEF per effetto delle detrazioni spettanti) rispetto alle entrate (a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP). Per gli anni dal 2023 al 2031 gli effetti finanziari sono ascrivibili esclusivamente alla detrazione IRPEF-IRPEF/IRES. Per l'anno 2031 il maggior gettito è dovuto all'effetto dell'acconto calcolato con il metodo storico, che considera l'ultima rata della detrazione effettuata nell'anno 2030.

In applicazione della predetta metodologia, la RT non si limita quindi a contabilizzare gli effetti finanziari diretti, ossia il minor gettito IRPEF derivante dal riconoscimento delle detrazioni (riferito alla spesa base ed alla spesa indotta dall'effetto incentivante), ma quantifica anche gli effetti correlati alla spesa indotta, da cui discenderebbero le maggiori entrate indicate a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA; entrate che, pertanto, concorrono alla stima dell'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in commento, riducendone l'incidenza.

In proposito si ripropone l'osservazione – già svolta da questo Servizio in altre note di lettura pubblicate in occasione di precedenti proroghe e/o rimodulazioni degli incentivi fiscali in esame19 – riferita alla scelta di quantificare e contabilizzare nei saldi di finanza pubblica anche l'effetto finanziario positivo correlato alla spesa indotta. In tal modo si connota la stima di alcuni elementi di soggettività/aleatorietà che derivano dalle numerose variabili ed ipotesi da ponderare nell'analisi dei predetti effetti, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudenziali20.

18 Nel 2022 concorrono incrementando il saldo negativo anche i maggior oneri a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP.

19 Si veda da ultimo la nota di lettura n. 52 del dicembre 2018 relativa all'A.S. 981 "Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" , la nota di lettura n. 195

dell'ottobre 2017 relativa all'A.S. 2960 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2018- 2020", pp. 13 e ss. nonché la nota di lettura n. 155 del dicembre 2016

relativa all'A.S. 2611 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il

triennio 2017-2019".

20 Anche la Corte dei conti, in più di una occasione, riferendosi alle detrazioni in commento (ristrutturazione, riqualificazione antisismica, energetica ed acquisto mobili), si è soffermata sull'avvenuta quantificazione e contabilizzazione a copertura di oneri di rilevanti quote di effetti indotti (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore) ribadendo l'esigenza di adottare "una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell’onere netto (e della

relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità" (Corte dei conti,

Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2013, p. 68. Si veda anche la Relazione quadrimestrale riferita alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2014, p. 47). Riferendosi alla quantificazione associata alla legge di bilancio 2017, a proposito della contabilizzazione di effetti indotti, la Corte ha affermato che ricevono scarsa attenzione sia l'individuazione della quota di

In termini generali, si evidenzia che la RT in tutte le fattispecie (recupero edilizio, riqualificazione energetica etc.) assume la base emersa netta dell'IVA per l'intero importo come la base imponibile delle imposte dalla cui applicazione deriverebbe il maggior gettito atteso (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA)21. Considerando, ad esempio, l'importo di 664,8 mln di euro che si legge nella stima associata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tale valore parrebbe costituire, a parità di tutte le altre condizioni, il reddito imponibile complessivo di cui beneficerebbe l'insieme delle imprese destinatarie della maggior spesa indotta dall'effetto incentivante22 (pari a 2.925 mln di euro); valore, quest'ultimo, che costituisce di contro il complessivo fatturato atteso (ricavi) dalla predetta componente della spesa. La percentuale del 22,7% esprimerebbe quindi, in un certo qual modo, il rapporto degli utili sul fatturato23.

Qualora tale lettura di massima risultasse confermata andrebbero esplicitati gli elementi e dati sulla cui base si è giunti ad indicare in 664,8 mln di euro il valore di riferimento come base imponibile IVA, IRES/IRPEF ed IRAP, nel caso assunto ad esempio.

Si rappresenta che da riscontri operati su elaborazioni CRESME24 in tema di stima di impatto delle misure di incentivazione in esame risulta che la determinazione dell'attivo (ovvero la valutazione del gettito fiscale e contributivo in maggior quota) è stata effettuata attraverso la ricomposizione di alcuni fattori tra cui, per l'IRES, gli utili (imponibili) di impresa che sono stati stimati pari al 10% del fatturato per installatori, posatori ed imprese edili.

In considerazione di quanto precede andrebbe valutata la necessità di un chiarimento sul punto.

Con riferimento agli importi riportati nelle tabelle di sintesi, come anche per l'allegato riepilogativo degli effetti finanziari complessivi, non è stata data evidenza in modo distinto ai valori delle addizionali regionali e comunali che gravano sui soggetti persone fisiche,

potenziali destinatari dell'agevolazione che avrebbero comunque effettuato l'intervento oggetto del beneficio (c.d. "peso morto") sia i profili legati al reiterarsi dell'agevolazione (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre" – dicembre 2016, pp.59 e 60).

21 Risultante dall'applicazione dell'aliquota del 30% e del 10% per l'IVA.

22 Diversamente la RT avrebbe dovuto procedere ad abbattimenti del valore.

23 Di contro si assumerebbe che il 77,3% sia imputabile ai costi e ad altre componenti negative del reddito.

24 Tratte da: "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle

misure di incentivazione" Camera dei deputati – Servizio studi e ricerche – 1a edizione n. 32 del 19 novembre 2018, p. 49. Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) su richiesta dell’VIII Commissione formulata nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, del 25 ottobre 2018. Rispetto alla precedente edizione, è stato aggiornato il dato a consuntivo relativo al 2017, mentre i dati riguardanti il 2018 si basano su proiezioni a partire dalle rilevazioni riguardanti i primi sette mesi dell’anno.

Si osserva inoltre, a proposito della stima del maggior gettito IRPEF, IRES ed IRAP che andrebbe valutato il carattere prudenziale dell'aliquota media pari al 28%25 che compendierebbe le aliquote delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell'IRAP in una unica percentuale. La RT non fornisce inoltre indicazioni circa i valori medi di aliquota di ogni singola imposta presa a base del calcolo.