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Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile interessato dalla ristrutturazione

B) Analisi specifica delle quantificazioni proposte

B.3) Detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile interessato dalla ristrutturazione

Si osserva che la RT, partendo da dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 che evidenziano per il 2017 un ammontare di spesa di circa 1.316 mln di euro (nel 2016 la pertinente spesa è stata di 1.287 milioni di euro) ripropone le medesime ipotesi e valori di cui alle stime associate alle leggi di bilancio 2018 e 2017 (nello specifico la previsione di 1.700 milioni di euro di spesa anche per l'anno 2019 da cui si ricava una rata annua di detrazione pari a 85,0 mln di euro). La quantificazione appare compatibile con il trend di crescita della spesa registrata (nel 2014, 1.100 mln di euro; nel 2015 1.186 mln; 1.287 milioni di euro nel 2016, 1.316 mln di euro nel 2017). Poiché le ipotesi assunte parrebbero le stesse, sarebbero utili maggiori informazioni a

proposito delle differenze degli importi che si riscontrano per i soli anni 2021 e 2022, rispetto ai corrispondenti periodi di cui alla RT della legge di bilancio 2019.

Articolo 20, commi 1-3 (Sport bonus)

Il comma 1 estende al 2020 l'applicazione della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018.

Il comma 2 stabilisce che per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 3 dispone che per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

La RT ricorda che il credito d'imposta prorogato è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate (Sport

Bonus). Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile

alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuata per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici sia destinata ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, con un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,1 milioni di euro. Ai fini della stima della perdita di gettito IRPEF, considera la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame e viene ipotizzato un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,2 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di -4,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda le imprese, la misura comporta oneri per 4,4 milioni di euro su base annua. Considerando la validità per il solo 2020, riporta nella tabella seguente gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Irpef 0,0 -8,4 -4,8 -4,8 +3,6 0,0

Credito Imprese -4,4 -4,4 -4,4 0,0 0,0 0,0

Totale -4,4 -12,8 -9,2 -4,8 +3,6 0,0

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione di cui ai commi da 1 a 3 proroga la disciplina concernente il credito di imposta riconosciuto ai contribuenti per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche32. La RT ha sostanzialmente riproposto, anche per l'anno d'imposta 2020, i valori della stima presentata nella RT annessa alla citata Legge 145 del 201833; di contro, per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti persone fisiche per l'anno 2020, ha evidenziato un minor gettito a titolo di IRPEF pari a complessivi 14,4 mln di euro (suddivisi in tre rate di pari importo di 4,8 mln di euro ciascuna) a fronte della quantificazione valutata – per il credito di imposta in argomento – nella precedente legge di bilancio per il 2019, in complessivi 14,7 mln di euro (ripartiti in tre rate di pari importo di 4,9 mln di euro ciascuna). Sotto il profilo metodologico, pur nella consapevolezza dell'esiguità dell'importo, si rileva la necessità di chiarire le ragioni delle differenze che si registrano tra le stime citate per l'onere IRPEF associato alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati; sul punto si osserva che ad oggi non risultano dati di consuntivo in merito all'ammontare delle erogazioni liberali effettuate dai soggetti persone fisiche a titolo di sport bonus poiché il credito di imposta in commento "deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta 201934", che verrà quindi presentata nell'anno 2020.

Altra osservazione riguarda l'ipotesi che la RT formula in termini di mancanza di effetti finanziari per l'anno 2020 a titolo di IRPEF. Nel merito si rileva che poiché la proposta normativa in argomento disciplina le erogazioni effettuate nel citato anno 2020 è verosimile ipotizzare che alcuni donanti potrebbero effettuare il calcolo dell'acconto a titolo di IRPEF utilizzando il metodo previsionale a fronte di quello storico. In considerazione di quanto evidenziato, per ragioni prudenziali, si suggerisce di valutare l'opportunità di iscrivere effetti di gettito a titolo di IRPEF già a partire dal 2020, con le conseguenti variazioni finanziarie anche per gli anni successivi.

Articolo 20, commi 4 e 5 (Fondo sport e periferie)

Il comma 4 include le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra gli organismi destinatari delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018.

32 Di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627 della legge di bilancio per il 2019.

33 Si evidenzia che per le imprese non vi è stata alcuna modifica di stima in quanto il credito d'imposta per tali soggetti è sottoposto al limite complessivo di 13,2 mln di euro, che ripartito in tre rate genera un minor gettito pari a 4,4 mln di euro.

34 Così come indicato all'articolo 5 del DPCM 30 aprile 2019 emanato in ottemperanza a quanto indicato all'articolo 1, comma 627 della citata L. n. 145 del 2018.

Inoltre, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili.

Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, del decreto-legge n. 32 del 2019, sono nuovamente riversate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. Con DPCM, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge n. 185 del 2015, facendo salve le procedure in corso.

La RT, per quanto riguarda il comma 4, sottolinea che restano invariate rispetto a quelle previste a legislazione vigente le risorse complessivamente disponibili, per cui non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

In relazione al comma 5, la RT rappresenta che l'articolo 1, comma 362, della legge n. 205 del 2017, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le suddette risorse – iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 1, comma 28, del decreto-legge n. 32 del 2019 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ha previsto che: «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie [...] sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo». Il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 205 del 2017, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa». L'assetto organizzativo da ultimo prefigurato – incentrato sull'intermediazione operativa di una società in house del Ministero dell'economia e delle finanze sottoposta al potere di direttiva dell'Autorità di Governo competente in materia di sport – appare meno idoneo del modello ministeriale a garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi. La modifica proposta attribuisce all'Ufficio Sport la gestione diretta delle relative risorse. Quanto allo svolgimento delle eventuali gare di appalto, resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 1-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui: «Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni

aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice».

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 4 e 5. Articolo 21

(Esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

La norma in esame proroga per l'anno 2020 la vigente35 esenzione dei redditi dominicali ed agrari – posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)36 – alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'anno 2021 i citati redditi concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF per la quota del 50%.

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato la proposta normativa in commento, rammenta che la legislazione vigente stabilisce l'esenzione dei redditi in argomento al 100 per cento per gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della stima effettua elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018 dai soggetti interessati; da esse stima, per l'anno 2020, una perdita di gettito IRPEF di competenza di circa 102,9 milioni di euro e di addizionali regionale e comunale rispettivamente di circa 7,7 e 2,9 milioni di euro e, per l'anno 2021, una perdita di gettito IRPEF di competenza di circa 57,4 milioni di euro e di addizionali regionale e comunale rispettivamente di circa 4,1 e 1,6 milioni di euro.

Considerando gli anni di vigenza della norma, stima i seguenti effetti finanziari:

In milioni di euro 2020 2021 2022 2023 2024 IRPEF 0,0 -180,1 -23,2 +43,0 0,0 Addizionale regionale 0,0 -7,7 -4,1 0,0 0,0 Addizionale comunale 0,0 -3,8 -1,1 +0,5 0,0 Totale 0,0 -191,6 -28,4 +43,5 0,0

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce indicazioni in merito alla tipologia di elaborazioni effettuate sui dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2017; inoltre non rappresenta valori ed informazioni che consentano di verificare la stima presentata che, peraltro, quantifica una perdita di gettito a titolo di IRPEF e, conseguentemente, di addizionali regionale e comunale di importo inferiore rispetto ai valori forniti con la RT annessa all'articolo 1, comma 44, della citata legge n. 232 del 2016. In particolare il minor gettito a titolo di IRPEF è stimato pari a 102,9 mln di euro a fronte del di onere di 122, 9 mln di euro indicato nella RT associata al precedente provvedimento di esenzione. Sarebbe pertanto utile, al fine di un riscontro della stima presentata, poter disporre di indicazioni in merito: all'ammontare dei

35 Articolo 1, comma 44 della Legge n. 232 del 2016.

redditi agrari e dominicali per i quali si riconosce l'esenzione in parola, alla numerosità dei soggetti beneficiari (si riscontra nel tempo un aumento degli IAP37), alla tipologia di regime fiscale ad essi applicata (soggetti minimi, in contabilità ordinaria, forfetari, etc.) ed al valore dell'aliquota IRPEF applicata per la stima.

Si riscontra positivamente il calcolo del saldo acconto esposto nella tabella di riepilogo degli effetti finanziari.

Articolo 22

(Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare)

L'articolo dispone la proroga degli incentivi fiscali del super ammortamento38 e dell'iper ammortamento39; in particolare il comma 2 dispone la proroga del beneficio fiscale concernente la maggiorazione del 30% (super ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti complessivi in beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto40, effettuati fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 – purché entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione in argomento non si applica per la parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 mln di euro e resta ferma l'applicazione delle disposizioni41 relative alla non applicazione del beneficio in parola a determinate tipologie di investimenti42 e alla mancata produzione di effetti sui valori stabiliti per l'elaborazione del calcolo degli studi di settore43.

I commi da 3 a 7 dispongono la proroga dell'agevolazione fiscale definita iper ammortamento e concernente gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, nelle misure di cui al

37 In merito si rinvia alla pubblicazione INPS – statistiche in breve – a cura del coordinamento generale statistico attuariale; novembre 2018 – mondo agricolo.

38 Di cui all'articolo 1 del DL n. 34 del 2019, il cui contenuto ha modificato la disciplina contemplata dall'articolo 1, commi da 91 a 97 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). Quest'ultima, si rammenta, consentiva di elevare del 40% le quote di ammortamento e di locazione di beni strumentali a fronte di investimenti operati entro un determinato arco temporale in beni materiali strumentali nuovi nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività di impresa. Con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8, della L. n. 232 del 2016) l'agevolazione è stata prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018. Infine con la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 29, della L. n. 205 del 2017) la misura è stata ulteriormente riproposta con riferimento agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero, a specifiche condizioni – fino al 30 giugno 2019. La proroga al 2018 consente la maggiorazione nella misura del 30 %.

39 Di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 232 del 2016, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61 della legge n. 145 del 2018. In via sintetica si rammenta che per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale (c.d. industria 4.0) si consente la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

40 Di cui all'articolo 164, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

41 Di cui all'articolo 1, commi 93 e 97 della legge n. 208 del 2015.

42 In particolare non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge n. 208 del 2015.

43 Al riguardo si ricorda che l'articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità (ISA) prevedendo la contemporanea progressiva eliminazione dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

già indicato articolo 1, comma 61 della legge n. 145 del 2018, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Viene prorogata anche la maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni immateriali funzionali agli obiettivi di Industria 4.0. Per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per quello successivo non si tiene conto delle agevolazioni in argomento.

I commi da 8 a 16 introducono un credito di imposta volto a favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologia ed in linea con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione; alle imprese che realizzano progetti ambientali44 che includono beni strumentali nuovi45 acquistati dal 1 gennaio 2017 è riconosciuto per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta nella misura 10% delle spese sostenute per un importo massimo annuale di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito46 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, ferma restando la ripartizione del credito in tre quote annuali di pari importo. Sono ammissibili i costi di periodo funzionali al progetto ambientale e relativi all'acquisto di conoscenze e brevetti, a consulenze specialistiche, per personale dipendente, titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato nel progetto ambientale. Spetta all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) adottare linee guida per la valutazione tecnica dei progetti – entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame – nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta indebitamente fruito; la valutazione dei progetti viene affidata agli enti certificatori accreditati e ai revisori contabili, chiamati a verificare rispettivamente la conformità del progetto alle linee guida dell'Enea, l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili ed il loro collegamento funzionale ai progetti verdi realizzati dall'azienda. Non si applica al credito d'imposta in parola il limite di utilizzo annuale47 previsto per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché il limite disposto per l'utilizzo di detti crediti in compensazione48. Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine il comma 17 quantifica gli oneri relativi al nuovo credito di imposta, istituito dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di curo per il 2022, 420 milioni di curo per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025. Il Ministero dell'economia e

44 Secondo il comma 9 dell'articolo all'esame il credito d'imposta in argomento spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

 generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

 generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e M limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

 generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

 realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

45 Compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016.

46 Ai sensi rispettivamente dell'articolo 61 e 109, comma 5 del TUIR.

47 Ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007.

delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica49.

La RT rammenta che l'articolo in esame proroga le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR, con la finalità di stimolarne gli acquisti