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RIMODULAZIONE SELETTIVA DELLE TAX EXPENDITURES E DEI SUSSIDI DANNOSI PER L'AMBIENTE

Articolo 75

(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)

L'articolo in esame modifica il vigente articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR) in materia di detrazione per oneri; in particolare, con l'aggiunta del comma 4 al citato articolo 15 del TUIR si prevede una detraibilità decrescente – di alcune delle spese attualmente detraibili per l'intera quota del 19% –in ragione dell'importo crescente di reddito. Nello specifico la detrazione spetta per l'intero importo se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro, mentre spetta in misura minore – e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro – qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Quindi per i redditi superiori a 240.000 non si ha diritto ad alcuna detrazione.

Aggiunge il comma 4-bis in cui si specifica che il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Infine il nuovo comma 4-ter dispone che la detrazione compete per l'intero importo, pertanto a prescindere dal reddito, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori e per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per gli interessi passivi per mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per le spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

La RT rappresenta mediante lo schema sotto riportato, la nuova modalità di detrazione degli oneri in parola:

Reddito (euro) Quota di detraibilità spettante

Fino a 120.000 100%

Oltre 120.000 fino a 240.000 (240.000 – reddito)/120.000

Oltre 240.000 0

Specifica che sono esclusi gli oneri per interessi per mutui ipotecari e le spese sanitarie sostenute per patologie gravi. Secondo la legislazione vigente la detrazione, pari al 19 per cento dell'onere, spetta per intero. Ai fini della stima, utilizza il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, proiettati all'anno di riferimento. Le spese sanitarie per patologie gravi sono state stimate sulla base dei dati riportati nelle suddette dichiarazioni. In base a tali elaborazioni, stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza a decorrere dall'anno 2020, di circa 62,6 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la

normativa vigente risultano esenti da imposta) rispettivamente di circa 0,1 e 0,03 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della norma dal 2020, riporta gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione nella seguente tabella:

In milioni di euro 2020 2021 dal 2022 IRPEF 0 109,5 62,6 Addizionale regionale 0 0,1 0,1 Addizionale comunale 0 0,04 0,03 Totale 0 109,64 62,73

Al riguardo, si osserva che, per questa tipologia di stime che prevedono l'applicazione di un algoritmo, l'utilizzo della microsimulazione si presenta come il più valido strumento per la quantificazione degli effetti finanziari. Tuttavia sarebbe opportuno conoscere il numero dei soggetti interessati dalla disposizione in parola ed il valore medio degli oneri che non saranno più detraibili per l'intera quota (il 19%). Inoltre sarebbe utile sapere se la RT ha tenuto conto di un possibile effetto elusivo/evasivo della norma che potrebbe indurre i contribuenti a non richiedere più le fatture per gli oneri in parola, in quanto verrebbe a mancare il conflitto di interesse tra contribuente fruitore e soggetto erogatore del bene/ servizio, alimentando così l'economia sommersa e l'evasione di imposte dirette ed indirette.

Articolo 76

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2020, anche i veicoli di classe euro 3 sono esclusi dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato in alcune tipologie di automezzi per il trasporto di merci e passeggeri. La disposizione prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, tale esclusione riguardi anche i veicoli di classe euro 4.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, ricorda che i veicoli di categoria 0 od inferiore e di categoria 1 e 2 sono già stati esclusi dal beneficio fiscale rispettivamente dall'articolo 1, comma 233, della legge di stabilità per il 2015 e dall'articolo 1, comma 645, della legge di stabilità per il 2016.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati estratti dalla banca dati Vi.Sta i dati relativi al numero di veicoli, distinti per classe ambientale, che hanno i requisiti per poter usufruire del beneficio nell'anno 2018. La distribuzione per classe ambientale dei predetti veicoli, a partire da quelli di categoria euro 3, è riportata nella tabella seguente:

Classe veicolo Numero veicoli euro 3 23.777 euro 4 4.978 euro 5 22.010 euro 6 9.023 Totale 59.788

La tabella mostra che la percentuale dei veicoli di classe euro 3 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 3 e superiori è pari al 39,77% e che la percentuale dei veicoli di classe euro 4 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 4 (e superiori) è pari al 13,82%. Ai fini della stima è stato considerato che l'ammontare complessivo del credito di imposta determinato dall'agevolazione, per il 2018, risulta pari a 1.319,9 milioni di euro. Moltiplicando le percentuali sopra determinate (39,77% e 13,82%) per l'ammontare del credito di imposta, si stima che l'esclusione dall'agevolazione sul gasolio per l'autotrasporto dei veicoli di classe euro 3 determini un risparmio annuo di accisa pari a 524,9 milioni di euro (437,43 milioni per il 2020) e che l'esclusione dal beneficio di quelli appartenenti alla categoria 4 determini un ulteriore risparmio pari a 109,9 milioni di euro.

Tuttavia, al fine di improntare la stima a criteri di maggiore prudenza e tenere in considerazione l'effetto di sostituzione dei veicoli più inquinanti che verranno esclusi dall'agevolazione con veicoli a basse emissioni inquinanti, sono stati quantificati i minori risparmi derivanti dal fisiologico rinnovo del parco circolante utilizzando le informazioni presenti nella banca dati Vi.Sta, nonché quello indotto dalla perdita del beneficio per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4.

Tenuto anche conto degli effetti di risparmio che si sono realizzati a seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dalle leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016, e considerando la decorrenza della norma in esame dal 2020, prudenzialmente i minori risparmi derivanti dalla disposizione sono valutati, in termini di cassa, in 80 milioni di euro per il 2020 e in 117 milioni di euro annui a partire dal 2021.

Al riguardo, preso atto dei dati forniti, si rileva che la quantificazione è positivamente riscontrata per il biennio 2020-2021, anche tenendo conto del fatto che la norma opererà soltanto a decorrere dal 1° marzo 2020. Va tuttavia osservato che il risparmio di 109,9 milioni di euro relativo ai veicoli euro 4 è la risultante – come peraltro è corretto – dell'applicazione della percentuale della quota afferente a tali veicoli (pari a l'8,32%) sul valore totale del credito d'imposta (1.319 mln di euro), e non a quella della quota – ovviamente più elevata e pari al 13,82% – relativa soltanto ai veicoli di categoria minima euro 4, come erroneamente riportato dalla RT.

Anche alla luce della quantificazione dei risparmi associati al comma 645 della legge di stabilità per il 2016 (che recava un analogo intervento normativo, ma per veicoli di categoria euro 1 ed euro 2), nella quale l'ammontare dei risparmi era stimato in riduzione nel corso degli anni, esaurendosi dopo 7 anni dall'introduzione della modifica normativa, chiaramente in relazione al fisiologico rinnovo del parco-veicoli,

non si ritiene di condividere la stima della RT nella parte in cui considera il risparmio stimato come un valore invariato nel tempo, quindi, a regime, permanente.

Si evidenzia inoltre, sempre in merito alla stima degli effetti di cassa, il possibile rilievo delle particolari modalità di fruizione del credito (che avviene trimestralmente ed in piccola parte mediante rimborsi diretti), che potrebbero dar luogo a variazioni nei flussi finanziari nel tempo rispetto a quanto indicato in RT.

Articolo 77

(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

L’articolo 77, intervenendo sul testo unico accise (TUA) di cui al D. Lgs. n.504 del 1995, rimodula le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica con l'obiettivo di proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili.

Nello specifico, la proposta normativa in commento riscrivendo il comma 9 dell'art. 21 del TUA, dispone che i prodotti energetici individuati dal comma 1, del citato articolo 21 qualora siano utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalla disciplina vigente sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I.

Si prevede inoltre, recuperando in tal modo quanto previsto nel punto 11 dell'allegato A (abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 77 in commento), che le stesse aliquote trovano applicazione:

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione

e per l'auto produzione di energia elettrica e vapore;

c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

Si ricorda che il vigente comma 9 dispone che i medesimi prodotti energetici101, ove utilizzati per la produzione di energia elettrica, siano sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con rinvio alle aliquote stabilite nella tabella A.

Con il nuovo comma 9-bis si prevede che in caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote predette sono applicate in relazione al combustibile impiegato nella misura del 30%102

Con il nuovo comma 9-ter si disciplina il caso di generazione combinata di combustibile e calore utile: in tal caso i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando specifici consumi convenzionali indicati che riproducono quanto previsto al punto 11 dell'allegato A in vigore:

a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,194 kg per kWh b) gas naturale: 0,220 mc per kWh

c) gas di petrolio liquefatti: 0,173kg per kWh d) gasolio: 0,186 kg per kWh

e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,194 kg per kWh f) carbone, lignite e coke: 0,312 per kWh.

L'allegato I è quindi interessato da modifiche, con la lettera b) del comma 1 della proposta normativa in commento, volte alla specifica individuazione della misura di accisa applicabile per prodotto (Oli da gas o gasolio, Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione

101 Individuati al comma 1 dell'art. 21 del TUA mediante classificazione doganale, ovvero mediante la nomenclatura combinata convenzionale.

102 Anche in tal caso si tratta del recupero in termini percentuali di quanto previsto al punto 11, abrogato, dell'allegato A.

diretta o indiretta di energia elettrica, Oli combustibili usati per riscaldamento, distinti in relazione al differente tenore di zolfo, etc.).

Si riportano di seguito le modifiche proposte riferite all'allegato I del TUA:

1) per gli Oli da gas o gasolio usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 12,8 euro per mille litri;

2) per gli Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione;

3) per gli Oli combustibili usati per riscaldamento si prevede:

3.1) per quelli ad alto tenore di zolfo (ATZ), una accisa pari a 128,26775 euro per mille chilogrammi;

3.2) per quelli a basso tenore di zolfo (BTZ), una accisa di 64,2421 euro per mille chilogrammi;

4) per gli oli combustibili ad uso industriale, l'accisa è così distinta:

4.1) per quelli ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille chilogrammi; 4.2) per quelli a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille chilogrammi;

5) per gli oli combustibili e per gli oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, una accisa di 15,4 euro per mille chilogrammi.

Nella voce gas di petrolio liquefatti usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0.70 per mille kilogrammi.

Nella voce gas naturale per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0.45 per mille metri cubi.

Con riferimento al carbone, lignite e coke, attualmente assoggettati ad accisa (codici NC 2701, 2702 e 2704) ove impiegati per uso riscaldamento, le norme in esame rideterminano le aliquote di accisa specificandole secondo il soggetto che utilizza tali combustibili per riscaldamento; in particolare per le imprese aumenta da 4,60 a 12,00 euro per mille chilogrammi; nel caso di uso da parte di soggetti diversi dalle imprese essa aumenta da 9.20 a 15,00 euro per mille chilogrammi; per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, l'accisa è fissata a 11,8 euro per mille kilogrammi.

E' quindi proposta, per un esigenza di coordinamento derivante delle disposizioni in commento, l'abrogazione del punto 11 della tabella A che, nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, determina i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica utilizzando specifici consumi convenzionali: si tratta di criteri volti a determinare la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l’obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione.

La RT rappresenta che la norma prevede la rimodulazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 11 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (testo unico accise), da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. Ciò al fine di stabilire aliquote di accisa specifiche, finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili. In particolare, la norma prevede l'abrogazione del punto 11 della tabella A del testo unico accise e l'applicazione ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica di nuove aliquote di accisa riportate nell'allegato I del medesimo testo unico.

Nella tabella che segue sono riportate le aliquote di accisa a legislazione vigente e quelle rideterminate, nonché la differenza tra le due aliquote.

b) PRODOTTO Unità di misura Aliquota vecchia (£/unità di misura) Aliquota nuova (€/unità di misura) Differenza tra le aliquote (C/unità di misura) Gas naturale (15° C e 1 atmosfera) 1000 Smc 0,4493 0,450 0,001

Gpl (fase liquida a 15° C) 1000 kg 0,6817 0,700 0,018

Gasolio (a 15° C) 1000 lt 12,72601 12,800 0,074

Olio combustibile e oli minerali greggi, naturali (a

15° C) 1000 kg 15,33154 15,400 0,068

Carbone, lignite e coke 0 00 1kg 2,600 11,800 9,200

La stessa norma ridetermina anche le aliquote del carbone, della lignite e del coke utilizzati per uso riscaldamento da parte di imprese e da parte di soggetti diversi dalle imprese. In particolare, l'aliquota di carbone, la lignite e il coke usati per riscaldamento dalle imprese aumenta da 4,6 a 12,0 euro per 1000 kg, quella dei medesimi prodotti utilizzati da soggetti diversi dalle imprese aumenta da 9,2 a 15 euro per 1000 kg.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati di consumo dei prodotti energetici per la produzione di energia elettrica contenuti nel "Bollettino energetico nazionale 2017" pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Considerando la decorrenza dal 2020, si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa, derivanti dalla normativa in esame, ipotizzando, in via prudenziale, che siano trascurabili i consumi di carbone in usi tassati diversi da quelli per la produzione di energia elettrica:

2020 2021 2022 Accisa 106,4 106,4 106,4 IVA 0,00 0,00 0,00 IIDD 0,00 -32,6 -18,6 IRAP 0,00 -7,9 -4,3 Totale 106,4 65,9 83,5

Al riguardo, la RT si limita ad offrire dati di sintesi per ciascuna delle imposte interessate dalla disciplina proposta (le accise, l'IVA, le imposte dirette e l'IRAP). Pur indicando la base dati utilizzata, la stima non espone i consumi, distinti per prodotto energetico, associati alla produzione di energia elettrica né il procedimento logico-matematico sulla cui base giunge ai valori indicati in modo che si possa ripercorrere agevolmente la quantificazione svolta.

Per opportuna informazione si riporta un estratto dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli 2017 – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – luglio 2018.

Articolo 78

(Fringe benefit auto aziendali)

Il comma 1, sostituendo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986, in materia di determinazione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente, oltre a confermare la vigente disciplina in rapporto agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché per quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica (per i quali resta la vigente disciplina, per quale si assume come reddito del lavoratore il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri), assume il 60% del citato importo, in caso di veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 160 grammi per chilometro, e il 100% del medesimo importo, in caso di emissioni superiori a tale soglia.

La RT ribadisce che la disposizione interviene sulla percentuale dell'ammontare risultante dalle tabelle ACI che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale. La percentuale del 30% si applica per i veicoli a trazione elettrica, per i veicoli ibridi e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio. Per le auto a basse emissioni di CO2, la percentuale è pari al 60%. Per le auto inquinanti, la percentuale è pari al 100%.

Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello dei veicoli che prevede la stima in capo ai soggetti titolari di partite IVA degli effetti della deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso ai dipendenti (70% del costo). Il modello seleziona i veicoli

limitatamente ai soggetti titolari di partite IVA per i quali si possono verificare effetti sulle imposte, escludendo quindi i veicoli della pubblica amministrazione e tutti quei settori che determinano le imposte in maniera forfettaria (es. agricoltura).

La norma in esame definisce la percentuale di concorrenza del reddito da fringe

benefit in base alla quantità di emissione di anidride carbonica. Sono state estratte dalla

banca dati Vi.Sta 2018 le auto di soggetti con partita IVA. Sono state escluse le auto intestate a enti pubblici non economici. Per individuare la quota di auto elettriche e ibride, nonché quelle a bassa emissione di anidride carbonica, sono stati utilizzati i flussi delle nuove immatricolazioni, ottenendo i risultati esposti nella seguente tabella:

Classi CO2g/km Veicoli immatricolati nel 2018 di cui elettrici di cui ibridi

fino a 160 793.926 4.256 35.151

oltre 160 46.191 0 934

TOTALE 840.117 4.256 36.085

La percentuale dei veicoli con emissione di anidride carbonica fino a 160 grammi per chilometro risulta pari al 95%, mentre il restante 5% si riferisce a veicoli con emissioni superiori. Considerando l'evoluzione della domanda verso l'acquisto di auto più ecologiche, è stato ipotizzato che la percentuale dei veicoli a bassa emissione (fino a 160 grammi di anidride carbonica per chilometro) entro 5 anni rappresenti la totalità delle nuove immatricolazioni.

Inoltre, non avendo a disposizione il dettaglio relativo agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio, si assume, ai fini della stima, che tale categoria rappresenti il 25% del totale delle auto individuate. Il reddito medio unitario ottenuto dalle apposite tabelle ACI è di 3.000 euro circa.

Sulla base delle informazioni desunte dalla banca dati Vi.Sta 2018, integrate con quelle desunte dalle nuove immatricolazioni, si stimano i seguenti effetti finanziari, considerando la decorrenza della norma dal 2020:

(milioni di euro) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 IRPEF 332,6 359,9 353,6 344,9 338,9 336,2 336 Addiz. regionale 0 18,4 18,3 17,9 17,5 17,2 17,1 Addiz. comunale 0 9,1 6,9 6,8 6,6 6,5 6,5 Totale 332,6 387,4 378,8 369,6 362,9 359,8 359,5

Al riguardo, si evidenzia che dai dati forniti e dalle ipotesi formulate dalla RT, sui quali non si dispone di elementi di riscontro, sembra emergere una sovrastima del gettito atteso. Infatti, i veicoli "incisi" dalla norma sarebbero, per quelli fino a 160 grammi di emissione, 754.519 unità (vanno infatti esclusi quelli elettrici ed ibridi), e, per quelli più inquinanti, 45.257 unità (per il medesimo motivo). Entrambe le platee vanno ridotte del 25% per tenere conto della quota di veicoli concessi ad agenti e rappresentanti di commercio (per i quali la disciplina resta invariata), scendendo quindi, rispettivamente, a 565.889 e a 33.943. Moltiplicando poi tali valori per la

maggiore quota del reddito medio unitario ottenuto dalle tabelle ACI (3.000 euro), pari rispettivamente a 900 e a 2.100 euro, si ottiene un maggiore reddito imponibile, rispettivamente, di 509,3 e di 71,3 milioni di euro circa, per un totale di 580,6 milioni di euro. Alla luce di tale maggiore reddito imponibile, gli effetti in termini di gettito IRPEF sembrano sovrastimati, scontando un'aliquota marginale di circa il 60%. Sul punto appare necessario un approfondimento che permetta di comprendere come si sia giunti ai valori di gettito indicati, chiarendo ad esempio se e in che termini si sia tenuto conto delle conseguenze della rimodulazione proposta dalla disposizione in commento